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Autorità garante della concorrenza e del mercato, 12/4/2018 n. AS1497
Affidamenti dei servizi di fornitura di sistemi applicativi da parte delle ex asl Cremona e ex asl Mantova e della asst Franciacorta

Materia: appalti / disciplina

AS1497 - AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI FORNITURA DI SISTEMI APPLICATIVI DA PARTE DELLE EX ASL CREMONA E EX ASL MANTOVA E DELLA ASST FRANCIACORTA

 

Roma, 12 aprile 2014

 

ATS Val Padana

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta

 

L’Autorità, nell’adunanza del 5 aprile 2018, ha esaminato una segnalazione pervenuta da parte di alcuni membri del Consiglio Regionale della Lombardia appartenenti al Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle Lombardia”, in merito agli affidamenti diretti aventi ad oggetto la fornitura di servizi applicativi utilizzati dalla ex ASL Cremona, dalla ex ASL Mantova e dalla ASST Franciacorta (provincia di Brescia) per la gestione dei siti Internet istituzionali destinati ai rapporti con l’utenza pubblica. Gli affidamenti sarebbero avvenuti in assenza di una procedura a evidenza pubblica e sempre a favore di una medesima società. Gli enti appaltanti interessati avrebbero inoltre proceduto a un’artificiosa segmentazione della fornitura richiesta con distinte e successive delibere di autorizzazione di spesa di importo assai contenuto.

L’Autorità ha rilevato che la pratica del frazionamento artificioso dei lotti ed il conseguente utilizzo dello strumento dell’affidamento diretto può determinare distorsioni della concorrenza rilevanti ai fini della disciplina antitrust. In particolare, tale pratica risulta elusiva della normativa vigente in tema di soglia comunitaria, in quanto consente di ridurre artatamente l’importo della gara e dunque di evitare l’osservanza delle norme e delle procedure di pubblicità che avrebbero trovato applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

Inoltre, attraverso il frazionamento dei lotti l’amministrazione non procede ad una stima preventiva ed unitaria dell’importo totale degli interventi richiesti, per cui gli operatori non hanno consapevolezza delle reali esigenze della stazione appaltante. Tale pratica genera, dunque, un danno concorrenziale a monte, in quanto non solo non vi è piena pubblicità e dunque adeguata conoscenza e conoscibilità della procedura di affidamento da parte delle imprese, ma imprese potenzialmente interessate ad offrire l’intero fabbisogno della stazione appaltante potrebbero non avere interesse a contestare o comunque a prendere parte alla procedura relativa al singolo lotto frazionato, e non vi è quindi un reale confronto competitivo tra gli operatori.

Più in generale, l’artificiosa riduzione dell’importo delle commesse consente di procedere ad affidamenti sotto-soglia e dunque di utilizzare lo strumento dell’affidamento diretto. Al riguardo, fermo restando che tale decisione richiede in ogni caso un più stringente obbligo di motivazione rispetto ad una procedura di affidamento conforme a quelle previste dal Codice dei contratti pubblici (procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione o di dialogo competitivo), si evidenzia che tale maggiore obbligo motivazionale non può sanare ipotesi in cui si sia proceduto, come avvenuto nel caso di specie, ad un affidamento diretto in presenza di un’artificiosa segmentazione della fornitura richiesta, ponendosi tale pratica in violazione della disciplina normativa di riferimento.

L’Autorità auspica che le amministrazioni in indirizzo, nell’approvvigionamento di beni e servizi, si uniformino alle predette indicazioni e le invita a comunicare le iniziative che intenderanno intraprendere a riguardo per assicurare le corrette dinamiche concorrenziali.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all’articolo 26 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

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