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TAR Campania, Napoli, Sez. V, 30/5/2018 n. 3587
L'onere di impugnazione immediata non riguarda la legittima composizione della Commissione di gara

Profili di incompatibilità del Presidente di Commissione di gara pubblica


Nelle procedure concorsuali per costante orientamento giurisprudenziale l'onere di impugnazione immediata riguarda le sole clausole che concernono i requisiti soggettivi di partecipazione, ovvero quelle che impediscono la stessa formulazione dell'offerta. Esso non si estende, invece, alle modalità di valutazione delle offerte o di svolgimento della gara in cui rientra anche la formazione e la nomina della Commissione di gara, la quale com'è noto, deve avvenire dopo la presentazione delle offerte".

Il Presidente della commissione di gara non è controinteressato nel giudizio proposto avverso la procedura di gara, con la conseguenza che allo stesso non va notificato il ricorso, in quanto la commissione è un organo tecnico, privo di rilevanza esterna, la cui attività viene trasfusa - previa apposita approvazione - nel provvedimento finale della procedura di gara, e cioè l'aggiudicazione, adottata dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 77, c. 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non sussiste un profilo di incompatibilità nel Presidente della Commissione di Gara che, durante il corso della procedura, sia stato nominato Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, avente funzioni di amministrazione attiva (stipula dei contratti, controllo della esecuzione del servizio, richiesta dei servizi, pagamento dei corrispettivi) su tutti i contratti di fornitura di beni e servizi della stazione appaltante se non ha partecipato alla stesura del bando.


Materia: appalti / disciplina
Pubblicato il 30/05/2018

N. 03587/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00475/2018 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 475 del 2018, proposto da 
Società Services Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Orazio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci n. 116; 

contro

Asl 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Prisco in Napoli, via Toledo, 156; 

nei confronti

So.Ge.Si. S.r.l. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

a – della delibera del Direttore Generale dell'A.S.L. Napoli 3 Sud n. 892 del 28.12.2018, pubblicata in data 30.12.2017, di aggiudicazione della procedura di gara “ponte” per l'affidamento del servizio di vigilanza armata (lotto 1) e sorveglianza non armata (lotto 2) delle strutture dell'ASL Napoli 3 Sud;

b – ove occorra, della nota n. 13072 del 24.01.2018 dell'ASL Napoli 3 Sud di comunicazione della aggiudicazione definitiva;

c – della nota prot. n. 13403 del 25.01.2018 con la quale l'ASL Napoli 3 sud ha chiesto l'elenco del personale attualmente in forza alle imprese esecutrici dei servizi di vigilanza armata (lotto 1) e sorveglianza non armata (lotto 2);

d – di tutti i verbali di gara ed, in particolare, dei verbali n. 12 del 26.07.2017, n. 13 del 31.07.2017 e n. 14 dell'11.09.2017;

e – dei successivi verbali di gara nn. 1 e 2 del 21.11.2017 di verifica della anomalia;

f – di tutti gli atti presupposti ed, in particolare, della delibera del Direttore Generale dell'A.S.L. Napoli 3 di nomina della Commissione di Gara n. 268 del 13.04.2017;

g – ove occorra, infine, della nota dell'ASL Napoli 3 Sud n. 105000 del 13.09.2017;

h – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

nonché per l'accertamento

ai sensi dell'art. 133 n. 1 lett. e) c.p.a.

della nullità degli atti di gara e della delibera di aggiudicazione del servizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 108 - Napoli 3;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2018 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con atto notificato in data 26/31 gennaio 2018 e depositato il successivo 5 febbraio la società Service Group ha impugnato la delibera del Direttore Generale dell'A.S.L. Napoli 3 Sud n. 892 del 28.12.2018, pubblicata in data 30.12.2017, di aggiudicazione della procedura di gara “ponte” per l'affidamento del servizio di vigilanza armata (lotto 1) e sorveglianza non armata (lotto 2) delle strutture dell'ASL Napoli 3 Sud e i relativi atti presupposti, in epigrafe indicati, richiedendo altresì l’accertamento della nullità degli atti di gara e della delibera di aggiudicazione del servizio.

2.A sostegno del ricorso deduce in punto di fatto di essere attualmente gestore del servizio oggetto della gara de qua, indetta con bando del 20.12.2016 e di aver preso parte alla gara medesima per l’affidamento del servizio di sorveglianza non armata.

2.1. Il sistema di aggiudicazione era quello della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base di una pluralità di elementi di natura qualitativa e quantitativa.

2.2. Il Direttore Generale, scaduto il termine delle offerte, con delibera n. 268 del 13.04.2017, aveva disposto la nomina della Commissione di Gara che è così formata:

- Presidente: Dott.ssa Rosaria Comito;

- Componente: Avv. Giovanni Pescarini Rajola;

- Componente: Dott. Mauro Esposito.

La delibera di nomina aveva espressamente dato atto dell’assenza di cause di incompatibilità o astensione, prescritte dall’art. 77 co. 4 D.Lvo 50/2016.

La Dr.ssa Comito, tuttavia, durante il corso della procedura di gara, era stata nominata, con delibera del Direttore Generale n. 550 del 21.07.2017, Direttore dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi, Unità Operativa avente poteri di gestione del contratto, oggetto di gara, e di tutti i contratti di fornitura di beni e servizi dell’ASL.

La stessa aveva peraltro continuato a presiedere la Commissione di Gara, partecipando attivamente a fasi salienti del procedimento e, precisamente, alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche e, quindi, alla verifica di anomalia.

La procedura si era definita, quindi, con delibera del Direttore Generale n. 892/2017, che aveva espressamente dichiarato di recepire la proposta di aggiudicazione, all’esito dei risultati di gara, formulata dalla stessa Dr.ssa Comito, nella qualità di Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, venendo aggiudicata alla SOGESI (lotto 2) con decorrenza 1.03.2018.

3. Ciò posto, la società ricorrente, ritenendo l’aggiudicazione e i relativi atti presupposti, in epigrafe indicati, illegittimi, li ha impugnati, articolando avverso i medesimi, in due motivi di ricorso, le seguenti censure:

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 77 D.LVO 50/2016 IN RELAZIONE LINEE GUIDA ANAC N. 5/2016) – VIOLAZIONE DELLE REGOLE IN TEMA DI AUTONOMIA, INDIPENDENZA E TERZIETÀ DELLE COMMISSIONI DI GARA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO - INIQUITÀ – TRAVISAMENTO)

La società ricorrente deduce in primo luogo la violazione del comma 4 dell’art. 77 D.Lvo 50/2016 secondo il quale “i Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”, previsione innovativa rispetto al precedente Codice (art. 84 D.Lvo 163/2006), che estende alla figura del Presidente (prima esclusa) tutte le cause di incompatibilità a rivestire la carica di Commissario di Gara.

Ciò in quanto, il Presidente della Commissione di Gara, dr.ssa Rosaria Comito, durante il corso della procedura, era stata nominata, come innanzi precisato, Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, avente funzioni di amministrazione attiva (stipula dei contratti, controllo della esecuzione del servizio, richiesta dei servizi, pagamento dei corrispettivi) su tutti i contratti di fornitura di beni e servizi dell’ASL e, dunque, anche sul contratto oggetto di affidamento attraverso la procedura di gara controversa.

Nella prospettazione attorea pertanto gli esiti della procedura di evidenza pubblica, andrebbero annullati, con conseguente integrale rinnovazione della procedura di gara.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 77 D.LVO 50/2016 IN RELAZIONE LINEE GUIDA ANAC N. 5/2016) – VIOLAZIONE DELLE REGOLE IN TEMA DI AUTONOMIA, INDIPENDENZA E TERZIETÀ DELLE COMMISSIONI DI GARA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE

(DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO - INIQUITÀ – TRAVISAMENTO).

La società ricorrente deduce in secondo luogo l’illegittimità della composizione della Commissione di Gara, per difetto di specifica competenza dei componenti, in materia di servizi di vigilanza, in violazione del disposto dell’art. 77 comma 1 D.Lvo 50/2016, secondo il quale “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.

La procedura di gara controversa ha infatti ad oggetto l’affidamento del servizio di sorveglianza, non armata, dell’ASL Napoli 3 Sud (lotto 2) da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa e il disciplinare tecnico, nell’individuare i criteri di valutazione delle offerte tecniche e di attribuzione dei punteggi, aveva utilizzato parametri tecnici il cui apprezzamento presupporrebbe specifiche conoscenze tecniche.

Ad avviso di parte ricorrente nessuno dei tre componenti della Commissione avrebbe specifiche competenze professionali in grado di consentirgli di esprimere compiutamente e ragionevolmente giudizi tecnici sui sistemi di sicurezza delle singole ditte concorrenti.

4. Si è costituita la ASL Napoli 3 Sud, con deposito di documenti e di memoria difensiva, deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività delle censure proposte, sulla base del rilievo che i provvedimenti di nomina della Commissione, nonché i provvedimenti con i quali si dichiara l’insussistenza di condizioni di incompatibilità, sarebbero atti immediatamente lesivi per cui dovrebbero essere autonomamente impugnati senza attendere o condizionarne l’impugnazione all’esito dell’aggiudicazione dell’appalto all’impresa controinteressata.

Pertanto, nella prospettazione della resistente amministrazione, avendo nel caso specifico la stazione appaltante pubblicato la deliberazione di nomina della Commissione di gara n. 268/2017, mediante affissione all’Albo Pretorio informatico dell’Azienda a partire dal 14 aprile 2017, doveva ritenersi che da tale data fossero iniziati a decorrere i termini di decadenza per la proposizione di tutte le censure relative alla composizione della Commissione di gara, e quindi anche di quelle concernenti l’incompatibilità dei membri della stessa, ovvero la loro inidoneità dal punto di vista tecnico-professionale.

4.1.Ha inoltre dedotto l’inammissibilità del ricorso anche sotto altro profilo, per mancata notifica dello stesso al Presidente della Commissione di gara, dott.ssa Rosaria Comito, rivestente la qualifica di controinteressata necessaria per essere la destinataria diretta della contestazione di incompatibilità

4.2. Nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso.

5. La società ricorrente ha replicato alle avverse eccezioni di inammissibilità con memoria depositata in data 23 febbraio 20188.

6. L’istanza cautelare è stata rigettata per difetto del fumus boni iuris con ordinanza cautelare n. 00465/2018.

7. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 24 aprile 2018.

8. In via preliminare vanno vagliate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate da parte resistente.

9. Le stesse sono infondate alla stregua dei seguenti rilievi.

10. Quanto all’eccezione di inammissibilità (rectius di irricevibilità) del ricorso per tardiva impugnazione del provvedimento di nomina della Commissione di gara, il Collegio aderisce al costante orientamento giurisprudenziale, di cui al noto arresto dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 1/2003 che ha escluso l’onere di immediata impugnazione delle clausole del bando riguardanti la composizione ed il funzionamento del seggio di gara sulla base dei seguenti rilievi “Non può, altresì, essere condivisa quella tesi volta ad imporre l’onere di immediata impugnazione delle clausole del bando riguardanti la composizione ed il funzionamento del seggio di gara. Non può, infatti, essere configurato un autonomo interesse del ricorrente ad una certa composizione del seggio di gara ed a certe sue modalità di funzionamento, diverso dall’interesse (sostanziale) all’aggiudicazione, e cioè al conseguimento di quell’assetto degli interessi in gioco a lui favorevole che è lo scopo che l’interessato intende perseguire con la presentazione della domanda di partecipazione. D’altra parte, una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva del partecipante alla procedura concorsuale potrà derivare soltanto dal diniego di aggiudicazione, dal momento che soltanto con esso diviene effettiva la potenziale illegittimità connessa con la sua composizione e con le sue regole di funzionamento. E’ solo, infatti, con il diniego di aggiudicazione che si verifica l’evento lesivo, e con esso, quel fenomeno in base al quale la possibile anomalia della composizione e del funzionamento del seggio di gara si traduce in una certa ed effettiva anomalia dell’intera procedura concorsuale e del suo esito”.

10.1. Detto orientamento giurisprudenziale è da condividersi anche alla luce della più recente giurisprudenza (ex multis Cons. Stato 6/12/2016 n. 5154) secondo la quale nelle procedure concorsuali per costante orientamento giurisprudenziale “l’onere di impugnazione immediata riguarda le sole clausole che concernono i requisiti soggettivi di partecipazione, ovvero quelle che impediscono la stessa formulazione dell’offerta.

Esso non si estende, invece, alle modalità di valutazione delle offerte o di svolgimento della gara in cui rientra anche la formazione e la nomina della Commissione di gara, la quale com’è noto, deve avvenire dopo la presentazione delle offerte”.

Anche questo Tar con la sentenza sez. VIII, 31/10/2017, n. 5100 si è espresso in tal senso affermando che “l'onere di immediata impugnativa è circoscritto alle clausole del bando di gara impeditive della partecipazione alla procedura o impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, e, pertanto, immediatamente lesive sotto questi profili, mentre ogni altra questione, ivi compresa la legittima composizione della Commissione di gara, è rimessa all'impugnazione contro l'altrui aggiudicazione, perché è solo in tale momento che si concretizza la lesione — e quindi l'interesse al ricorso — per gli altri partecipanti alla procedura e può conseguentemente ritenersi sorto l'onere di impugnazione (cfr. Cons. di Stato sez. sez. V, n. 61 del 18.1.1996; TAR Lazio Roma n. 5063 del 4.5.2016).

In senso analogo è del resto la costante giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 18 giugno 2012, n. 3550; id. sez. V 7 ottobre 2002, n. 5279; T.A.R. Reggio Calabria 23 ottobre 2008 n. 542).

11. Parimenti da disattendere è l’eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sul rilievo della mancata notifica al Presidente della Commissione di gara, da considerarsi, nella prospettazione dalla Asl resistente, quale controinteressata, stante la questione di incompatibilità formulata avverso la medesima.

11.1 In primo luogo va evidenziato che ai fini dell’ammissibilità del ricorso è sufficiente la notifica del ricorso ad un solo controinteressato ex art. 41 comma 2 c.p.a., nell’ipotesi di specie evocato in giudizio (l’aggiudicataria So.Ge.Si. S.r.l.), essendo per contro obbligo dell’adito Tar disporre ex art. 49 comma 1 c.p.a. l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri controinteressati.

11.2. Peraltro deve escludersi che il Presidente della commissione di gara sia controinteressato rispetto all’impugnativa della procedura di gara o comunque soggetto cui va notificato quale parte resistente il ricorso in quanto come noto “la Commissione è un organo tecnico, privo di rilevanza esterna, la cui attività viene trasfusa –previa apposita approvazione – nel provvedimento finale della procedura di gara, e cioè l’aggiudicazione, adottata dalla stazione appaltante”. Pertanto la legittimazione processuale non spetta alla commissione, essendo l’amministrazione l’unico soggetto legittimato a contraddire (ex multis Consiglio di Stato Sez. III 12 aprile 2012 n. 2082; in senso analogo Consiglio di Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9189; T.A.R. Palermo, sez. I 9 novembre 2005 n. 4992; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 09/12/2003, n. 3442; T.A.R. Lazio, Sez. II 7 novembre 2001, n. 9049).

11.3. Né appare applicabile all’ipotesi di specie il precedente di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1775/2016, citato da parte resistente, che ha evidenziato la qualità di controinteressato in capo al Presidente della Commissione di gara di cui era stata dedotta l’incompatibilità in ragione del rapporto di parentela con l’(ex) collaboratrice della società divenuta aggiudicataria, comportante obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c. ex art. 84 comma 7 dlgs. 163 comma 6 e 77 comma 6 dlgs. 50/2016, in quanto detta decisione è fondata sul rilievo dell’interesse del Presidente della Commissione non solo alla conservazione degli atti della procedura oggetto di impugnativa ma anche alla tutela della propria onorabilità e correttezza (...) posti in dubbio dal principale ed unico motivo d’impugnazione, laddove nell’ipotesi di specie in ragione della dedotta causa di incompatibilità del Presidente – tra l’altro sopravvenuta - fondata su una ragione “istituzionale” e non personale, ovvero sulla nomina dello stesso quale Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, non sussiste(va) detto interesse- comportante l’obbligo di astensione - autonomo ed indipendente rispetto all’interesse della stazione appaltante.

12. Nel merito peraltro il ricorso è infondato.

13. Quanto al primo motivo di ricorso, fondato sulla violazione del disposto dell’art. 77 comma 4 Dlgs. 50/2016, vale la pena ricordare quanto già evidenziato in sede cautelare in ordine alla ratio di siffatto disposto che definisce le regole in tema di composizione della Commissione giudicatrice.

Lo stesso ha infatti il duplice scopo di garantire la libertà di elaborazione delle offerte e l'imparzialità della valutazione delle stesse, a garanzia tanto dei concorrenti quanto della Stazione Appaltante, impedendo che i medesimi soggetti possano influire sul contenuto del servizio da aggiudicare e sul risultato della procedura di gara (cfr. T.a.r. Lombardia Brescia, sez. I, 28 agosto 2017 n. 1073).

Nell’ipotesi di specie la censura relativa alla dedotta incompatibilità del Presidente della Commissione giudicatrice non è assistita da elementi di fondatezza, atteso che la dott.ssa Comito non ha partecipato alla stesura della lex specialis di gara né è allegato in ricorso dalla società ricorrente alcun elemento concreto che consenta di ravvisare (in questa fase) nella nomina del Presidente della Commissione, in ragione delle funzioni solo successivamente svolte come Direttore dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi, un pericolo per i due obiettivi perseguiti dalla norma sopra richiamata (imparzialità della gara; limitazione della libertà nella formulazione delle offerte), (cfr in tal senso T.A.R. Puglia – Lecce Sez. II 29.06.2017 n. 1074 secondo cui “E’ infatti evidente la finalità, perseguita dall’art. 77 comma 4 citato, di evitare che uno dei componenti della Commissione, proprio per il fatto di avere svolto in precedenza attività strettamente correlata al contratto del cui affidamento si tratta, non sia in grado di esercitare la delicatissima funzione di giudice della gara in condizione di effettiva imparzialità e di terzietà rispetto agli operatori economici in competizione tra di loro…Tale pregiudizio può essere agevolmente rintracciato in un caso come quello qui in esame, posto che la predisposizione, da parte del Presidente della Commissione di gara, addirittura delle c.d. regole del gioco può influenzare la successiva attività di arbitro della gara.”).

Ed infatti il principio di imparzialità dei componenti del seggio di gara va declinato nel senso di garantire loro la cd virgin mind, ossia la totale mancanza di un pregiudizio nei riguardi dei partecipanti alla gara stessa che nell’ipotesi di specie non appare messa in discussione, non avendo la dott.ssa Comito, solo successivamente nominata quale Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, partecipato alla predisposizione della lex specialis.

13.1. Ritiene al riguardo il Collegio di aderire al riguardo a quella interpretazione del disposto dell’art. 77 comma 4 fatta proprio dall’ANAC con delibera 436 del 27 aprile 2017 secondo cui occorre comunque tenere presente, al fine di evitare forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, quell’approccio interpretativo di minor rigore della norma fornito nel tempo dalla giurisprudenza amministrativa circa, ad esempio, la previsione di cui all’art. 84, che non comporta, di per sé, l’incompatibilità a far parte della Commissione giudicatrice di tutti i soggetti che, in quanto dipendenti della stazione appaltante, siano in qualche misura coinvolti, per obbligo di ufficio, nello specifico lavoro, servizio o fornitura che è oggetto dell’appalto. (TAR Lazio, Roma, sez. III, 7 febbraio 2011, n. 1172), (cfr. Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 1565/2015; Cons. Stato, parere n. 1767 del 2.8.2016). << L’articolo in questione prevede l’incompatibilità, quale componente della commissione giudicatrice, soltanto di coloro che hanno svolto funzione decisorie autonome, nella predisposizione degli atti di gara e non è sufficiente un mero ausilio tecnico o esecutivo nella predisposizione del capitolato in quanto in quest’ultima ipotesi non vi sarebbe alcun pericolo effettivo di effetti disfunzionali nella valutazione delle offerte» (cfr.TAR Emilia Romagna – Bologna, sez. II, sentenza 13.7.2015, n. 675) >>.

Infatti, in base alle coordinate ermeneutiche fornite dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, la previgente disposizione, dettata a garanzia della trasparenza e imparzialità amministrative nella gara, impediva la presenza nella commissione di gara di soggetti che avessero svolto un’attività idonea a interferire con il giudizio di merito sull’appalto di che trattasi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4438; parere n. 46 del 21 marzo 2012).

Pertanto in base alla citata delibera ANAC “al fine di evitare forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, l’eventuale situazione di incompatibilità con riferimento alla funzione di commissario di gara e presidente della commissione giudicatrice, deve essere valutata in concreto verificando la capacità di incidere sul processo formativo della volontà tesa alla valutazione delle offerte, potendone condizionare l’esito”.

Quindi laddove, come nell’ipotesi di specie, in ragione della sopravvenienza della nomina detto giudizio di merito non appaia inficiato non è predicabile la dedotta illegittimità della procedura di gara, avuto tra l’altro riguardo alla circostanza che in ricorso non è dedotto alcun specifico rilievo circa la tipologia di (pre)giudizio espresso quale presidente della commissione di gara che sarebbe stata influenzata dalla nomina di Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi.

14. Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso, relativo alla dedotta inidoneità dei componenti della Commissione di gara.

Al riguardo occorre applicare quell’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore del codice previgente secondo il quale il requisito generale dell'esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”, previsto dall’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 per i componenti della Commissione giudicatrice di una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, deve essere inteso gradatamente ed in modo coerente con la poliedricità delle competenze di volta in volta richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non essendo pertanto necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, con la conseguenza che la competenza nello specifico settore al quale si riferisce l’oggetto dell’appalto e del relativo contratto va valutata compatibilmente con la struttura degli enti appaltanti, senza esigere, necessariamente, che l’esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto della gara (cfr. T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, 13 giugno 2016 n. 6761).

Nell’ipotesi di specie occorre in primo luogo evidenziare che l’appalto per cui è causa concerne l’affidamento di servizi di sorveglianza non armata, la valutazione delle cui caratteristiche non comporta la necessità di complesse conoscenze tecniche; da ciò la piena idoneità dei membri della commissione, avuto riguardo alla loro esperienza, quale evincibile dai rispettivi curriculum vitae.

La dott.ssa Comito, presidente della Commissione, ha sempre svolto funzioni di direzione amministrativa, e come evincibile anche dai convegni e corsi cui ha preso parte, è esperta di spending review, nonché di economia e gestione aziendale ed ha perfezionato la propria formazione anche nel campo della sicurezza e lavoro negli uffici pubblici.

L’avv. Giovanni Rajola Pescarini, componente della commissione, è il dirigente della UOC Affari Legali dell’ASL resistente e, per il passato, ha ricoperto analogo incarico presso la fondazione G. Pascale I.R.C.C.S. e ha conseguito un master di secondo livello in politiche e sistemi socio-sanitari.

Il dott. Mauro Esposito, componente della commissione, è un esperto nel settore specifico della “gestione beni e servizi”, avendo svolto attività continuativa per un quindicennio presso la U.O.S. Economato dell’istituto G. Pascale, sostituendo anche il Dirigente in caso di assenza e/o impedimento; lo stesso vanta inoltre particolari competenze in materia informatica; ha inoltre curato l’istruttoria e la gestione di contratti per la manutenzione di apparecchiature elettro-medicali ad alto contenuto tecnologico; ha seguito specifici percorsi formativi in materia di Codice dei contratti pubblici e nel settore della “gestione ed organizzazione delle aziende sanitarie”; ha infine partecipato ad un apposito corso in “Criminologia, investigazione e security” ed ha conseguito un Master di II livello in Politiche e Sistemi Sociosanitari.

15. In considerazione della infondatezza di tutte le censure il ricorso va dunque rigettato.

16. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti della Asl resistente, liquidate in complessivi euro 2.000, 00 (duemila/00), oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Diana Caminiti Santino Scudeller
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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