HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 20/6/2018 n. 197
Il processo di riassorbimento di personale di consorzi e delle aziende speciali già dipendente di enti locali, a seguito di reinternalizzazione dei servizi affidati, impone l'osservanza dei limiti di finanza pubblica.

La norma introdotta dall'art. 1, c. 872 della l. n. 205 del 2017 prevede l'applicazione degli articoli 19, c. 8, e 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, risultino già posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dal disposto del comma citato deriva l'indiretta conferma dell'orientamento assunto per tutte le ipotesi che fuoriescono dall'ambito applicativo del medesimo, che si riferisce, negli specifici termini di cui alla disposizione richiamata, ai dipendenti dei consorzi e delle aziende che, alla data di entrata in vigore del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, risultino già posti in liquidazione

Materia: società / partecipazione pubblica

LOMBARDIA/197/2018/PAR

 

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa                                Presidente

dott. Marcello Degni                                     Consigliere

dott. Giampiero Maria Gallo                         Consigliere

dott. Luigi Burti                                             Consigliere

dott. Donato Centrone                                   I Referendario

dott.ssa Rossana De Corato                           I Referendario

dott. Paolo Bertozzi                                       I Referendario

dott. Cristian Pettinari                                   I Referendario

dott. Giovanni Guida                         I Referendario

dott. Sara Raffaella Molinaro             I Referendario (Relatore)

 

nella camera di consiglio del 6 giugno 2018 ha assunto la seguente

 

DELIBERAZIONE

Vista la nota 21 maggio (protocollo Comune n. 6207 e prot. Corte dei conti n. 5192) con la quale il Sindaco del Comune di Olgiate Molgora (LC) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato.

Udito il relatore, Sara Raffaella Molinaro;

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Olgiate Molgora ha formulato a questa Sezione la seguente richiesta di parere:

“Presa visione della deliberazione n. 310/Pareri/2017 emessa in data 24.10.2017 in risposta ai tre quesiti presentati con nota 11.10.2017 (Prot. n. 0013000 del 11.10.2017) nella quale, in relazione al secondo quesito posto, ritenuto parzialmente ammissibile, vengono sostanzialmente confermati gli orientamenti precedenti, e in particolare nella parte conclusiva viene affermato che il processo di riassorbimento di personale già dipendente di enti locali, a seguito di reinternalizzazione dei servizi affidati, impone comunque l'osservanza dei limiti di finanza pubblica, in particolare dei limiti posti alle assunzioni di personale e alla spesa complessiva per il personale.

Riesaminato il testo del quesito, e ritenuto opportuno chiarire alcuni passaggi probabilmente formulati in modo generico, precisa quanto segue.

Trattandosi di un conferimento "temporaneo" di personale presso l'azienda speciale, di durata pari alla scadenza del contratto per l'affidamento del servizio di assistente sociale e con diritto al reinserimento del personale nella dotazione organica del Comune in caso di reinternalizzazione del servizio e/o di cessazione dell'azienda, il Comune conferente ha proceduto come segue:

il posto è stato sempre mantenuto fra i posti previsti nella dotazione organica come posto temporaneamente vacante in quanto relativo a "personale conferito con diritto alla conservazione del posto";

la spesa relativa al servizio viene fatturata dall'azienda speciale e inclusa annualmente nel calcolo della spesa complessiva di personale ai fini della verifica del rispetto del parametro; a seguito del conferimento del servizio all'azienda con conferimento del ns. personale non si è provveduto al utilizzare la spesa relativa alla cessazione per assumere altro personale; la spesa relativa non è mai stata utilizzata per la verifica della capacità assunzionale quindi non è stata utilizzata come economia di spesa utile per autorizzare le assunzioni di personale.

Si chiede se l'eventuale riassorbimento del personale presso il Comune di provenienza possa avvenire senza cessazioni di personale nell'anno precedente in quanto il trasferimento temporaneo di personale all’azienda non è mai stato utilizzato come cessazione utile per le assunzioni.

Pertanto pare siano stati rispettati sia i limiti di finanza pubblica relativi sia la spesa complessiva di personale sia la capacità assunzionale dell'ente, non essendo mai stato quel posto considerato come cessazione utilizzabile per procedere a nuove assunzioni, e quindi non essendosi mai configurata un'esternalizzazione del servizio elusiva dei vincoli di finanza pubblica, né potendosi configurare l'eventuale riassorbimento del personale elusiva dei principi costituzionali che garantiscono il percorso di accesso alle P.A, trattandosi di personale assunto mediante concorso pubblico”.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente occorre verificare se la richiesta di parere formulata dal Comune di Olgiate Molgora presenti, alla luce dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine ai limiti della funzione consultiva di cui all’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. 

Mentre non sussistono dubbi con riguardo al primo aspetto, essendo stata formulata la richiesta di parere con nota a firma del Sindaco, ad opposte conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla sua ammissibilità dal punto di vista oggettivo. Ciò in quanto, benché l’oggetto del quesito attenga alla materia della contabilità pubblica, chiedendosi un parere in materia di assunzioni e spese di personale, al dubbio esegetico risulta essere già stata fornita risposta nel contesto della deliberazione n. 310/2017/PAR dell’8 novembre 2017, cui si rinvia.

La Sezione rileva, altresì, che la norma introdotta dall’art. 1, comma 872 della legge n. 205 del 2017 prevede l’applicazione degli articoli 19, comma 8, e 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, risultino già posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dal disposto del comma citato deriva l’indiretta conferma dell’orientamento assunto per tutte le ipotesi che fuoriescono dall’ambito applicativo del medesimo, che si riferisce, negli specifici termini di cui alla disposizione richiamata, ai dipendenti dei consorzi e delle aziende che, alla data di entrata in vigore del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, risultino già posti in liquidazione.

PQM

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe.

 Il Relatore

(Sara Raffaella Molinaro)      Il Presidente

(Simonetta Rosa)

 

Depositata in Segreteria il

20 giugno 2018

Il Direttore della Segreteria

(Daniela Parisini)

 

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici