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Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Emilia-Romagna, 22/5/2018 n. 103
La deliberazione concernente l'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato da un Comune, in adempimento alla previsione di cui all'art. 24, c. 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Nel documento sono evidenziate le criticità riscontrate con distinto riferimento alle diverse partecipazioni societarie possedute, rilevando come l’ipotesi del controllo di cui all’art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato. L’Ente viene sollecitato, pertanto, ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l’eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici. Discende dalla possibile sussistenza del controllo pubblico l’obbligo di adeguare gli statuti alle specifiche previsioni contenute nel testo unico.

Materia: società / partecipazione pubblica

Deliberazione n. 103/2018/VSGO

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

 dott. Carlo Greco presidente

dott. Massimo Romano consigliere (relatore)

dott. Paolo Romano consigliere

dott. Alberto Stancanelli consigliere

dott. Riccardo Patumi consigliere

dott. Federico Lorenzini primo referendario

Adunanza del 22 maggio 2018 Comune di Cervia Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie (art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)

Visto l’art. 100, comma secondo, della Costituzione. Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008. Visto l’art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell’8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175”; Visto, in particolare, l’art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l’obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti; Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l’anno 2017; Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all’ “Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell’art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)”; Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 d.lgs. n.175/2016”; Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell’adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo; Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli Enti territoriali – anno 2017; Considerato che il Comune di Cervia risulta tra gli enti selezionati per l’esame del provvedimento di revisione straordinaria; Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 25 settembre 2017, e relativi allegati, di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessa dal Comune di Cervia ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016; Vista l’ordinanza presidenziale n. 45 del 21 maggio 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 22 maggio 2018; Udito il relatore Massimo Romano;

 

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 la Sezione ha riferito dell’esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 4.7.5 della relazione si è specificamente riferito delle criticità concernenti il piano predisposto dal Comune di Cervia. Era stata rilevata l’incompletezza del piano con riferimento alle partecipazioni dirette e indirette; la mancanza di un’analisi delle principali voci dei costi di funzionamento delle società partecipate, presupposto necessario per l’individuazione di ulteriori misure di contenimento, lasciando per le indirette alla sola holding partecipata l’individuazione delle misure; un insufficiente approfondimento circa la valutazione di effettiva indispensabilità per l’esercizio delle funzioni istituzionali di attività come quelle della formazione professionale e della gestione di farmacie. Successivamente la Sezione, con deliberazione n. 48/2017/VSGO del 28 marzo 2017, conseguente all’esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentata dal Comune di Cervia ai sensi dell’art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, rilevava specifiche criticità. In riferimento alla società Ravenna farmacie srl la Sezione ha ritenuto che, sulla base della normativa in vigore (art. 9, l. n. 475/1968) la partecipazione di enti locali in società di capitali che gestiscono farmacie comunali fosse consentita. Si sottolineava, in ogni caso la necessità che l’Ente ne valutasse il mantenimento anche alla luce del testo unico in materia di società partecipate, considerando se, in relazione al contesto socio-economico nel quale la società si trovava ad operare, lo svolgimento di tale attività potesse essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett h, del d.lgs. 175/2016. Relativamente alla società Angelo Pescarini scuola arti e mestieri scarl si invitava l’Ente a considerare se il mantenimento della partecipazione potesse essere compatibile con la previsione contenuta nell’art. 4 del Testo unico n. 175/2016, che fa riferimento alla stretta necessarietà della stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. In riferimento alla società Delta 2000 scarl, che risultava avere un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, il piano non ne prevedeva la dismissione trattandosi di una società costituita al fine di operare come Gal (gruppo di azione locale) per l’accesso alle risorse comunitarie assegnate dalla Regione Emilia-Romagna di cui al programma Leader. Per quanto riguarda Stepra scarl, già in liquidazione al momento della predisposizione del piano, dalla relazione emergeva che la liquidazione si sarebbe dovuta concludere entro il 2016, mentre la società risultava non ancora cessata al 14 marzo 2017.

 

CONSIDERATO

L’Ente ha trasmesso in data 10 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dal terzo comma dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dal Consiglio comunale unitamente al documento predisposto sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione n.19/2017 della Sezione delle Autonomie. Nella delibera consiliare nulla viene detto in ordine al parere dell’Organo di revisione. Al riguardo, nel ricordare quanto espresso dall’Anci (cfr. Linee guida del giugno 2017), si rileva l’opportunità di acquisire il parere con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal t.u. n. 175 del 2016. La revisione straordinaria, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, richiamato in premessa, ha riguardato le partecipazioni societarie, dirette e quelle indirette di solo primo livello partecipate tramite Ravenna holding spa, possedute alla data del 23 settembre 2016. L’Ente, infatti, ha ritenuto di non dover includere le partecipazioni indirette di secondo livello, sulla base della definizione introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. g, del t.u., secondo la quale è indiretta “la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”. In proposito si evidenzia come tale controllo sussista anche nell’ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche e/o società a controllo pubblico possiedano la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche. Ne deriva che anche le partecipazioni indirette, anche di livello successivo al primo, possedute per il tramite di società soggette a controllo congiunto sono da considerarsi nei provvedimenti di razionalizzazione. Nel provvedimento di revisione straordinaria, riferito alla data del 23 settembre 2016, l’Ente ha incluso le otto partecipazioni dirette in società e nove partecipazioni indirette di primo livello, possedute tramite Ravenna Holding spa. In merito alle partecipazioni nelle società Stepra scarl e Aeradria spa ha dato atto, rispettivamente, della liquidazione e della procedura fallimentare in corso. Relativamente a Ravenna holding spa, partecipata al 10,08 per cento dal Comune di Cervia, al 77,08 per cento dal Comune di Ravenna, al 7,01 per cento dalla Provincia di Ravenna, al 5,17 per cento dal Comune di Faenza, allo 0,66 per cento dal Comune di Russi, soggetta a controllo analogo congiunto da parte dei soci, si rileva il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l’organo amministrativo, che attualmente prevedono che la società possa essere amministrata indifferentemente da un amministratore unico o da un organo collegiale composto da cinque membri (di cui tre nominati dal Comune di Ravenna), alle previsioni di cui all’art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016, secondo le quali la regola dell’amministratore unico può essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell’esigenza di contenimento dei costi. Richiamando le osservazioni svolte in precedenza, si osserva come tutte le società controllate da Ravenna Holding o soggette a controllo analogo congiunto tramite la holding sono da considerarsi controllate, indirettamente, dagli enti locali soci della holding stessa e, conseguentemente, soggette alle relativedisposizioni del t.u.n.175del 2016,indipendentementedallapercentuale di partecipazione indiretta in quanto il caso in esame è da ricondursi alla tipologia dei “gruppi a cascata” nei quali una società controlla una seconda società che ne controlla a sua volta una terza e così via. Con riguardo a Aser srl, da considerarsi controllata indirettamente dal Comune di Cervia con una quota del 10,08 per cento tramite Ravenna Holding, si evidenzia la necessità di adeguare le disposizioni statutarie relative all’organo amministrativo che attualmente prevedono che l’amministrazione possa essere affidata, indifferentemente, ad un organo monocratico o collegiale composto da tre membri. Analoghe considerazioni circa l’adeguamento degli statuti societari possono essere espresse in merito ad Azimut spa, partecipata da Ravenna holding con una quota del 59,8 per cento (le disposizioni statutarie relative all’organo amministrativo prevedono ancora un consiglio di amministrazione composto da cinque membri). Ravenna entrate spa partecipata, all’atto della revisione straordinaria, al 6,049 per cento tramite Ravenna holding spa, ha come oggetto sociale la gestione, per alcuni comuni, dei servizi relativi ai tributi locali e alle entrate patrimoniali. L’Ente ha riferito che nel 2017 è terminato il procedimento, avviato nel 2016, per conformare la società al modello in house providing con contestuale autorizzazione a Ravenna holding spa ad attivare le procedure per l’acquisto delle azioni del socio operativo Sorit spa. Pur prendendo atto che il 24 agosto 2017 è stato nominato un amministratore unico, si rileva il mancato adeguamento alle previsioni di cui all’art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016 delle attuali disposizioni statutarie,secondolequalil’amministrazionepuò essere affidatasiaadunorgano monocratico che ad un organo collegiale composto da un numero di membri da tre a cinque. Relativamente a Ravenna farmacie spa, partecipata indirettamente con una quota del 9,32 per cento, si confermano le considerazioni già espresse nella deliberazione n.48/2017/VSGO in merito alla partecipazione di enti locali in società di capitali che gestiscono farmacie comunali. In proposito si prende atto di quanto riferito dall’Ente in ordine alla stretta necessità di Ravenna farmacie srl per gli enti locali soci, in considerazione della circostanza che una quota consistente delle farmacie gestite sono localizzate in zone “commercialmente poco attraenti”. Si osserva, comunque, l’esigenza di un’attenta e rigorosa valutazione in ordine alla possibilità di affidare il servizio ad un soggetto privato. Si rileva, infine, il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie relative all’organo amministrativo, che prevedono indifferentemente un organo monocratico o un organo collegiale composto da tre o cinque membri, alle previsioni di cui all’art.11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. In merito a Romagna acque – società delle fonti spa, partecipata indirettamente al 2,94 per cento, società con capitale totalmente pubblico e soggetta a controllo analogo congiunto da parte dei soci, si rileva che lo statuto societario, nonostante sia stato aggiornato nel dicembre 2017, risulta non conforme alle disposizioni di cui all’art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016, prevedendo tutt’ora un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, e che non è stata inclusa nel provvedimento di ricognizione straordinaria la partecipazione posseduta indirettamente tramite tale società (Plurima spa). Per quanto concerne Porto intermodale Ravenna (Sapir) spa, partecipata indirettamente con una quota del 2,92 per cento e complessivamente al 52 per cento da amministrazioni pubbliche, il mantenimento della partecipazioneviene ricondotto allasussistenza delleprevisioni dell’art. 4,comma 1, del t.u. n. 175/2016 (produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali) e dell’art. 4, comma 3, del citato t.u. (valorizzazione del patrimonio immobiliare). In relazione alla natura del controllo esercitato l’Ente ha dichiarato che Sapir spa non può essere definita società a controllo pubblico in quanto, pur essendo partecipata da diversi soggetti pubblici, nessuno di questi detiene singolarmente la maggioranza del capitale sociale, ovvero esercita una influenza dominanteei soci pubblici nonhannoalcunvincoloadoperareinmodocongiunto. Osserva l’Ente che i soci esprimono realtà diverse e interessi pubblici con obiettivi non perfettamente coincidenti, potendosi determinare maggioranze mutevoli sulla base dei diversi interessi rappresentati dagli enti soci. Ha inoltre rappresentato come, anche in costanza del patto parasociale (ora scaduto) tra soci pubblici e privati aderenti, il controllo venisse esercitato con l’accordo tra i diversi gruppi di soci, nessuno dei quali riusciva ad esercitarlo singolarmente o come blocco unitario di natura pubblica o privata. Dalla ritenuta insussistenza su Sapir di una situazione di controllo da parte dei soci pubblici deriva la mancata inclusione nel provvedimento di ricognizione straordinaria delle società da questa partecipate. Risulta, inoltre, alla Sezione che dal 2017 è stato stipulato un patto di consultazione non vincolante tra i principali soci pubblici e privati (sono ammessi al patto soci con quote non inferiori al 6 per cento del capitale), tra i quali rientra Ravenna holding spa con una quota del 28,93 per cento pari al 33,27 per cento delle azioni soggette al patto. In merito a quanto sopra esposto si osserva che la natura pubblica del controllo potrebbe derivare dall’esistenza di accordi, desumibili anche da meri comportamenti concludenti delle pubbliche amministrazioni partecipanti in misura complessivamente maggioritaria, indipendentemente dalla sottoscrizione di accordi formali. Né sarebbe di ostacolo a ciò l’esistenza di interessi non perfettamente coincidenti o sovrapponibili da parte dei soci pubblici. Pertanto, ove concretamente sussistente il controllo pubblico congiunto come sopra definito, ne deriverebbe la necessità di includere tra le società da assoggettare alla revisione straordinaria anche quelle indirettamente possedute tramite Sapir spa, nonché di adeguare lo statuto sociale, in particolare con riferimento all’organo amministrativo, essendo attualmente previsto un consiglio di amministrazione fino a 11 componenti, dei quali tre nominati, rispettivamente, dalla Provincia di Ravenna, dalla Camera di commercio di Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna (art. 11, commi 2 e 3, del t.u.).

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Relativamente a Start romagna spa, l’Ente evidenzia che la società è stata costituita nel 2009 a seguito della fusione delle tre società di trasporto pubblico locale delle provincie di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena e svolge l’attività di gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei tre bacini provinciali indicati. Attualmente è partecipata da tre holding pubbliche: Ravenna holding spa con una quota del 24,46 per cento, Rimini holding spa con una quota del 21,98 per cento, Livia Tellus Romagna holding spa con una quota del 17,45 per cento, dal Comune di Cesena al 15,59 per cento, dalla Provincia di Rimini al 2,49 per cento, oltre ad altri soci. Nel provvedimento di ricognizione straordinaria il Comune delibera il mantenimento della propria partecipazione indiretta motivato dalla considerazione che l’attività svolta costituisce un servizio di interesse generale, come tale rientrante nella previsione di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) del t.u. n. 175/2016. Inoltre precisa che Start Romagna spa non può definirsi una società a controllo pubblico sulla base delle valutazioni già espresse in merito a Sapir spa, in quanto nessuna amministrazione esercita un potere di controllo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m, del t.u., dal momento che per nessun socio sussistono le condizioni prescritte dall’art. 2359 del codice civile e non sono in essere norme statutarie o patti parasociali che richiedano il consenso unanime dei soci per assumere le decisioni finanziarie e gestionali strategiche. Al riguardo, richiamando le considerazioni svolte in precedenza, si rileva come l’ipotesi del controllo di cui all’art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato. Si rende necessario, pertanto, che i soci pubblici assumano le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere. In tale prospettiva si osserva che lo statuto societario prevede tutt’ora un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all’art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l’assoggettabilità alla prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa. In merito alla società Cervia turismo srl, controllata con una quota del 51 per cento, e partecipata per il restante 49 per cento da Coalce soc. coop. si rileva che lo statuto societario, risulta non conforme alle previsioni di cui all’art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016, prevedendo esclusivamente un organo amministrativo formato da tre componenti. Anche con riguardo al Parco della Salina di Cervia srl, società a capitale maggioritario pubblico per espressa disposizione statutaria, controllata dal Comune di Cervia con una quota del 56 per cento, si rileva l’esigenza di adeguare la previsione statutaria relativa all’organo di amministrazione, attualmente previsto alternativamente in forma monocratica o collegiale (da tre a sette membri) alle disposizioni di cui all’art.11, commi 2 e 3, del t.u. Per quanto concerne la società Angelo Pescarini scuola arti e mestieri scarl, interamente pubblica, partecipata al 7,44 per cento dal Comune di Cervia, e, con quote variabili, da tutti i comuni dell’ambito provinciale, l’Ente conferma le valutazioni già effettuate nel piano del 2015 optando per il mantenimento della partecipazione motivato dalla sussistenza delle previsioni dell’art. 4, comma 1, del t.u. n. 175/2016 (produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali) e dell’art. 4, comma 2, lett. a del citato t.u. (produzione di un servizio di interesse generale). In particolare viene riaffermato come la società costituisca lo strumento attraverso cui il Comune esercita la funzione istituzionale di formazione professionale delegata dalla Regione con legge regionale n. 12/2003 precisando che l’attività è svolta prevalentemente in favore di persone svantaggiate, un settore che, a causa dello scarso rilievo economico, non trova adeguata offerta da parte di altri soggetti. In ordine alla configurabilità di un controllo pubblico della società si richiamano le considerazioni già svolte secondo le quali il controllo da parte di pubbliche amministrazioni, partecipanti in misura maggioritaria, può sussistere per effetto di comportamenti concludenti, a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato. Anche in questo caso si rende necessario che i soci pubblici congiuntamente assumano le iniziative volte a valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere. In tale prospettiva si osserva, inoltre, che lo statuto societario, prevede attualmente, come unica ipotesi, che l’amministrazione della società sia affidata ad un organo collegiale composto da tre membri, e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all’art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. In merito alla società Delta 2000 scarl, partecipata al 2,79 per cento e, tenuto conto delle altre pubbliche amministrazioni socie, complessivamente con capitale pubblico maggioritario, si evidenzia che la stessa opera come Gal (gruppo di azione locale) per l’accesso alle risorse comunitarie assegnate dalla Regione Emilia-Romagna di cui al programma Leader. La società viene pertanto mantenuta in quanto rientrante nella previsione di cui all’art. 4, comma 6, del t.u. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi indicate all’art.20, risultando superata la criticità relativa al numero degli amministratori superiore al numero dei dipendenti. Circa l’insussistenza del controllo, indicata nel questionario compilato dall’Ente, correlata all’inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, pur in presenza di una quota pubblica maggioritaria di capitale, si richiamano le considerazioni già svolte sull’argomento. In tale prospettiva si osserva, inoltre, che lo statuto societario, benché aggiornato nel gennaio 2017, prevede tutt’ora un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri e che, pertanto, esso – ove effettivamente sussistano i presupposti del controllo – andrebbe tempestivamente adeguato alle previsioni di cui all’art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. Risulta ancora in corso la procedura di liquidazione, iniziata nel 2013, per la società Sviluppo territoriale della provincia di Ravenna (Stepra) scarl. In proposito l’Ente riferisce che dalla relazione di aggiornamento del liquidatore, datata 13 settembre 2017, emerge la possibilità di concludere la procedura non prima del 2023, in quanto la dismissione dei cespiti patrimoniali non può essere conclusa in tempi brevi senza l’applicazione di rilevanti riduzioni di prezzo. Nel provvedimento di ricognizione straordinaria sono state incluse anche le società Hera spa e Tper spa. Hera spa, partecipata indirettamente con una quota dello 0,54 per cento, essendo quotata in mercati regolamentati, è soggetta, ai sensi dell’art.1, comma 5, alle sole norme del t.u espressamente richiamate. Tale previsione ricorre anche nei confronti di Tper spa, partecipata indirettamente allo 0,004 per cento, in forza di quanto previsto dall’art. 26, comma 5, dello stesso t.u., avendo la società tempestivamente perfezionato l’emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati. Tutto ciò considerato, la Sezione

 

RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall’esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dal Comune di Cervia in adempimento a quanto specificamente previsto dall’art. 24 del t.u. n. 175/2016.

 

RICHIAMA

l’Ente: - ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l’eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici; - ad includere nell’ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, le partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente; - ad assumere le iniziative necessarie per l’adeguamento degli statuti e, superare le altre criticità evidenziate nell’ambito del prossimo provvedimento di razionalizzazione; - ad assumere le opportune iniziative per la rapida conclusione delle procedure di liquidazione in corso.

 

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata – al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione del Comune di Cervia; - che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo; - che l’originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo. Rammenta l’obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell’Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Così deciso nell’adunanza del 22 maggio 2018

Il presidente f.to (Carlo Greco)

Il relatore f.to (Massimo Romano)

 

Depositata in segreteria in data 22 maggio 2018

 

Per il direttore di segreteria f.to (Annarita Sinigaglia)

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