REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE
Collegio n. 1
composta dai magistrati:
Giuseppe Aloisio presidente relatore
Nicola Benedizione consigliere
Flavio Alessandro Curto consigliere
Adriano Del Col consigliere
nell’adunanza del 20 giugno 2018.
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni.
VISTA la legge 21 marzo 1953 n. 161.
VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, modificata dal decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996 n. 639.
VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14, modificato con deliberazioni 3 luglio 2003 n. 2 e 17 dicembre 2004 n. 1, nonché con deliberazione del Consiglio di presidenza 19 giugno 2008 n. 229.
VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2010 n. 179 (“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una Sezione di controllo della Corte dei conti”).
VISTO il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, modificato con il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100.
VISTO il decreto n. 1 del 30 gennaio 2018, con il quale sono stati costituiti i collegi, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 179/2010.
VISTA la deliberazione della Sezione n. 1 del 30 gennaio 2018, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2018.
VISTE le deliberazioni del Consiglio regionale della Valle d’Aosta n. 2938/XIV e n. 2939/XIV del 21 settembre 2017.
VISTO il decreto del Presidente della Regione Valle d’Aosta n. 654 del 29 settembre 2017.
VISTO il decreto del Presidente della Sezione n. 9/2018 del 7 maggio 2018, con il quale è stato disposto l’avvio di un approfondimento istruttorio in ordine alla revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute dalla Regione Valle d’Aosta e all’esclusione dall’applicazione di azioni di razionalizzazione per le società Progetto Formazione S.c.r.l. e SIMA S.p.A. .
VISTA l’ordinanza 8 giugno 2018 n. 10, con cui è stata convocata l’odierna adunanza, al fine di assumere le determinazioni della Sezione in merito alla predetta istruttoria.
SENTITO il relatore, Presidente Giuseppe Aloisio.
Non presente il Presidente della Regione Valle d’Aosta, regolarmente convocato in adunanza, né altro rappresentante dell’Amministrazione regionale, per delega dello stesso.
FATTO
In data 29 settembre 2017, l’Assessorato regionale al Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate ha trasmesso la deliberazione del Consiglio regionale n. 2939/XIV, adottata il 21 settembre 2017 (“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA MANTENERE, DA RAZIONALIZZARE E DA ALIENARE. FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, EX ARTICOLO 19 DEL MEDESIMO DECRETO”), con la quale è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni detenute dalla Regione Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Nella medesima data, l’Amministrazione regionale ha inviato copia del decreto del Presidente della Regione n. 654 del 29 settembre 2017, con il quale è stata formalizzata l’esclusione delle società Progetto Formazione Società consortile a responsabilità limitata e SIMA S.p.A. dall’applicazione dell’art. 4 del citato Testo unico; esclusione che già era stata deliberata dal Consiglio regionale con provvedimento n. 2938/XIV del 21 settembre 2017.
In sintesi, con il provvedimento di approvazione della revisione straordinaria il Consiglio regionale ha stabilito il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti 27 partecipazioni:
- Finaosta S.p.A.;
- Società di Servizi S.p.A.;
- Casinò della Vallée S.p.A.;
- IN.VA. S.p.A.;
- SITRASB S.p.A.;
- Servizi Previdenziali Valle d’Aosta S.p.A.;
- AVDA S.p.A.;
- R.A.V. – Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A.;
- S.A.V. – Società Autostrade Valdostane S.p.A.;
- VALECO S.p.A.;
- Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco – SITMB S.p.A.;
- CONSORZIO TOPIX – TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT;
- Aosta Factor S.p.A.;
- Autoporto Valle d’Aosta S.p.A.;
- Cervino S.p.A.;
- Compagnia Valdostana delle Acque – C.V.A. S.p.A.;
- Complesso Ospedaliero Umberto Parini – COUP s.r.l.;
- Courmayeur Mont Blanc Funivie – C.M.B.F. S.p.A.;
- Funivie Monte Bianco S.p.A.;
- Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.;
- Iseco S.p.A.;
- Monterosa S.p.A.;
- Nuova Università Valdostana – NUV s.r.l.;
- PILA S.p.A.;
- Progetto Formazione S.c.r.l.;
- SIMA S.p.A.;
- Valfidi S.C. .
Con riguardo alle società Progetto Formazione e SIMA, l’organo deliberante ne ha disposto il mantenimento senza manovre di razionalizzazione, dopo avere deciso di escluderle dall’applicazione dell’art. 4 del Testo unico, con la deliberazione n. 2938/XIV.
Il Consiglio regionale ha, altresì, deliberato l’alienazione delle società S.I.T. Vallée Soc. Cons. a r. l., Air Vallée S.p.A. e Regional Airport S.p.A., individuando, infine, le “…azioni di razionalizzazione come meglio illustrate nelle relative schede...”, da attuare per la società Struttura Valle d’Aosta S.r.l. .
Con decreto n. 9/2018 del 7 maggio 2018, il Presidente della Sezione ha disposto l’avvio di un approfondimento istruttorio sui provvedimenti indicati in epigrafe.
Al fine di verificare la conformità al Testo Unico Società Partecipate delle determinazioni assunte dall’Amministrazione regionale, è stata indirizzata al Presidente della Regione e all’Assessore regionale al Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate la richiesta istruttoria prot. n. 726 del 23 maggio 2018, con la quale, in dettaglio, sono stati richiesti chiarimenti in ordine:
1) alla mancata applicazione degli artt. 20, comma 2 lettera a, e 24, comma 1, del TUSP nella scelta di escludere le società Progetto Formazione Società consortile a responsabilità limitata e SIMA S.p.A. dall’applicazione dell’art. 4 del medesimo Testo unico;
2) all’avvenuta predisposizione di una relazione tecnica di accompagnamento al piano straordinario di revisione, chiedendone copia nell’ipotesi affermativa;
3) alla motivazione del mantenimento di ogni singola partecipazione, nonchè dell’intervento di razionalizzazione riguardante Struttura Valle d’Aosta S.r.l. ;
4) all’esaustività dell’elenco delle 31 partecipazioni oggetto delle determinazioni adottate dal Consiglio regionale;
5) all’individuazione delle partecipazioni, dirette e indirette, soggette al controllo congiunto di altre partecipazioni pubbliche;
6) al rispetto dell’art. 38 della legge regionale 10 aprile 1997 n. 12, relativamente all’alienazione delle società S.I.T. Vallée Soc. Cons. a r. l., Air Vallée S.p.A. e Regional Airport S.p.A.;
7) alla realizzazione, posta in termini di eventualità, dell’operazione di razionalizzazione delle società COUP s.r.l. e NUV s.r.l.;
8) all’adeguamento, alla data odierna, degli statuti di tutte le società a controllo pubblico nei termini di cui al TUSP e, in particolare, alla sussistenza di violazione delle prescrizioni dettate dall’art. 11, commi 2, 4, 5, 9, 10 e 16.
È stata, inoltre, espressa la necessità di acquisire l’atto deliberativo adottato dalla società C.V.A. nell’assemblea del 28 novembre 2016, citato nella deliberazione del Consiglio regionale n. 2939, e di precisare a quali partecipazioni detenute dalla Regione fosse riferibile l’inosservanza del TUSP, eventualmente riscontrata.
Con ordinanza n. 10/2018 dell’8 giugno 2018, non ancora soddisfatte le esigenze istruttorie manifestate con la nota prot. n. 726/2018, è stata convocata l‘adunanza odierna, disponendo la comunicazione al Presidente della Regione per il deposito di eventuali deduzioni e per la rappresentanza davanti a questa Sezione.
In data 14 giugno 2018 è pervenuta la nota del Presidente della Regione e dell’Assessore regionale al Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, trasmessa in evasione della richiesta istruttoria del 23 maggio 2018.
In sintesi, seguendo l’ordine delle questioni poste, è stato precisato che:
- l’esclusione delle società Progetto Formazione S.c.r.l. e SIMA S.p.A. è stata correttamente disposta, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del d. lgs n.175/2016, con il decreto n.654/2017 del Presidente della Regione, nel quale sono esplicitate le motivazioni del provvedimento;
- l’art. 24 del Testo unico non prevede la predisposizione di una relazione tecnica a corredo della revisione straordinaria;
- la motivazione delle scelte operate dall’Amministrazione e l’indicazione delle partecipazioni regionali dirette e indirette sono rinvenibili nelle schede allegate al provvedimento di ricognizione;
- l’unica società soggetta al controllo congiunto è IN.VA. S.p.A.;
- per la dismissione della S.I.T. Vallée Soc. Cons. a r. l., non essendo consentita la libera trasferibilità delle quote, in data 20 marzo 2018 è stata comunicata al Presidente della società la volontà di recesso, come previsto dallo statuto sociale;
- per quanto riguarda le società Air Vallée S.p.A. e Regional Airport S.p.A., in data 6 aprile 2018 è stato conferito mandato a Finaosta S.p.A., titolare delle partecipazioni, di procedere alla loro dismissione;
- con riguardo alle società NUV s.r.l. e COUP s.r.l., la “fattibilità di una eventuale operazione di razionalizzazione”, confermata nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2018/2020 approvato il 19 dicembre 2017, è stata oggetto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 417 del 3 aprile 2018, che ha fissato il termine del 2018 per la definizione della relativa procedura;
- è stata dettagliatamente indicata l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 11 del TUSP.
L’Amministrazione ha, altresì, trasmesso copia della deliberazione adottata dalla società C.V.A. nell’assemblea del 28 novembre 2016.
In adunanza non è intervenuto il rappresentante della Regione Valle d’Aosta.
1) - La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche nel sistema delineato dal TUSP.
Le rilevanti novità introdotte dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, sono finalizzate ad accrescere il livello di responsabilizzazione del socio pubblico e a realizzare il contenimento e la razionalizzazione delle partecipazioni esistenti, dirette e indirette, per porre un argine contro le ricadute negative sui bilanci pubblici, determinate dai deficit gestionali riscontrati in molte società partecipate, e ottenere migliori standard qualitativi delle gestioni societarie.
Tra di esse, l’art. 24 prescrive l’obbligo di tutte le amministrazioni pubbliche di procedere, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente in società “non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4”, al fine della loro dismissione o del loro mantenimento, con o senza interventi di razionalizzazione.
Come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, il legislatore ha previsto un’attività di verifica assai articolata sugli esiti della revisione straordinaria, attribuendo alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti una funzione preminente, “che si inserisce nel quadro dei plurimi poteri di controllo sulle società partecipate da enti pubblici” (Sezione di controllo per la Liguria, 12 febbraio 2018 n. 43/2018/QMIG), tra cui assumono rilievo quelli sulle scelte organizzative e gestionali delle società o delle amministrazioni titolari della partecipazione (artt. 4, 5, 7, 8, 11 comma 3, 14 comma 5, 18, 26 commi 4 e 5 del Testo unico).
In particolare, il comma 3 dell’art. 24 prevede la trasmissione del provvedimento di ricognizione alla Sezione di controllo “…perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.”
Ad avviso del Collegio, nonostante la formulazione sintetica e priva di specificazioni su natura ed esiti del controllo rimesso alla Corte, non appare incoerente ricondurre la verifica di compatibilità al dettato normativo della revisione straordinaria a una forma di controllo successivo di legittimità.
Conseguentemente, la Sezione è chiamata ad adottare una pronuncia di accertamento che, nell’ipotesi di valutazione (anche parzialmente) negativa del controllo, censuri le criticità riscontrate e incentivi l’Amministrazione ad adottare adeguate e tempestive misure correttive in funzione della predisposizione della ricognizione periodica, in una prospettiva non immediatamente sanzionatoria.
Nello stesso senso si sono espresse alcune Sezioni regionali di controllo, in tema di verifica dei piani operativi di razionalizzazione delle società pubbliche, avviati ai sensi della legge n. 190/2014 (ex plurimis: Sez. contr. Lombardia 16 marzo 2016 n. 79/2016/VSG).
La Sezione ritiene, peraltro, che le pronunce di accertamento rese dalla Corte dei conti in sede di controllo di legittimità-regolarità della gestione di risorse pubbliche esulino da una funzione meramente collaborativa, pur perseguendo anche tale scopo, in quanto assicurano, tendenzialmente, l’effettività dei controlli finanziari svolti dai magistrati contabili, a prescindere dalla realizzazione di interventi di correzione in autotutela, posti in essere dalle Amministrazioni controllate.
Difatti, il mancato rispetto dei parametri indicati dall’art. 20, comma 2, del TUSP (richiamati dal comma 1 dell’art. 24) potrebbe determinare l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art.148-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267), trattandosi di “irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”.
Ancora, l’eventuale emersione della carenza o della inadeguatezza dei controlli interni, previsti dagli artt. 147 e sgg. dello stesso Testo Unico enti locali, giustificherebbe l’applicazione della fattispecie sanzionatoria di cui al successivo art.148 (idem, Sez. contr. Liguria n. 43/2018/QMIG), restando impregiudicato il potenziale esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale nei confronti dei presunti responsabili.
In termini generali, occorre rilevare come la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, oltre a costituire -per espressa disposizione normativa- aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione attuato ai sensi della legge n. 190/2014, assuma un valore propedeutico per l’imminente adozione del piano ordinario di razionalizzazione previsto dall’art. 20, comma 1, del TUSP, la cui approvazione dovrà tenere conto delle illegittimità e delle irregolarità riscontrate dalla Sezione di controllo della Corte dei conti in sede di valutazione della ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 24 della medesima norma (cfr., in particolare, Sezione delle autonomie, delib. 21 luglio 2017 n. 19/SEZAUT/2017/INPR).
Con riguardo alla metodologia d’indagine sul contenuto della revisione straordinaria, il richiamo ai criteri previsti dall’art. 20, comma 2, del Testo unico indica con chiarezza un percorso di razionalizzazione finalizzato a valorizzare le partecipazioni pubbliche, dirette e indirette, purché le stesse rappresentino un’opportunità e non un peso per la pubblica amministrazione che ne è titolare.
Per tale motivo, il nuovo impianto normativo conferma l’obiettivo di riduzione dei costi, soprattutto attraverso la dismissione delle partecipazioni, già manifestato dalla precedente disciplina di settore.
È, quindi, necessario individuare il contenuto minimo sia della revisione straordinaria che del piano ordinario di razionalizzazione, perché il provvedimento di approvazione non sia ridotto “…ad una mera logica di adempimento, ipotesi non coerente con l’obiettivo di conseguire la riduzione delle partecipazioni possedute” (Sez. contr. Lombardia 19 gennaio 2017 n. 6/2017/VSG).
La sussistenza di uno solo dei parametri indicati dall’art. 20, comma 2, obbliga l’Amministrazione ad adottare le iniziative previste nei commi 1 e 2 dello stesso articolo; sarà, però, necessario che la scelta di attuare su una società pubblica interventi di razionalizzazione, ivi comprese “fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, sia esplicitata formalmente.
D’altra parte, l’adeguata motivazione che deve sorreggere tutte le determinazioni adottate con il provvedimento di revisione straordinaria, oltre a rispondere al principio costituzionale del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.), costituisce elemento espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 24 del Testo unico, richiamato nelle linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle autonomie con la delibera n. 19/SEZAUT/2017/INPR (sub 4.4).
Sul punto, la Sezione -riservandosi nel prosieguo di specificare la questione con riferimento alle singole ipotesi esaminate- si limita a rilevare come nel provvedimento di approvazione della revisione straordinaria n. 2939/XIV sia ricorrente l’assenza di una motivazione puntuale delle soluzioni adottate dal Consiglio regionale.
2) - La revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalla Regione Valle d’Aosta: illegittimità riscontrate.
Le considerazioni e i chiarimenti contenuti nella risposta alla richiesta istruttoria della Sezione prot. n. 726 del 23 maggio 2018, pervenuta dall’Amministrazione regionale in data 14 giugno 2018, sono sufficienti soltanto in parte per affermare la legittimità della revisione straordinaria, limitatamente alle questioni attinenti all’individuazione delle partecipazioni soggette al controllo congiunto di altre partecipazioni pubbliche e all’adeguamento degli statuti delle società pubbliche alle prescrizioni di cui al TUSP.
Per il resto, gli elementi forniti non consentono di sciogliere integralmente le riserve sull’intera procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni regionali, caratterizzata da plurime criticità, di seguito rappresentate.
2.a) – Con la deliberazione n. 2939/XIV, il Consiglio regionale ha formulato le proprie determinazioni su 31 partecipazioni, detenute direttamente o indirettamente dalla Regione Valle d’Aosta, disponendo il mantenimento senza azioni di razionalizzazione per 27, l’alienazione per 3 e il mantenimento della partecipazione nella società Struttura Valle d’Aosta S.r.l., “…subordinandola all’adozione di un piano di razionalizzazione per il contenimento dei costi”.
Il confronto tra il testo del provvedimento e le tabelle allegate palesano una discrasia tra le partecipazioni oggetto delle decisioni del Consiglio (31) e le ulteriori detenute dalla Regione, di seguito elencate:
- Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente – I.P.L.A. S.p.A. (percentuale di partecipazione diretta pari al 2,58 %);
- SISEX SA (percentuale di partecipazione indiretta pari al 50 %);
- Banca di Credito Cooperativo Valdostana S.C. (percentuale di partecipazione indiretta pari allo 0,01474 %);
- Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.C. (percentuale di partecipazione indiretta pari allo 0,006 %);
- REVEAL LA THUILE S.C.R.L. (percentuale di partecipazione indiretta pari al 40 %);
- Air Zermatt AG (percentuale di partecipazione indiretta pari allo 0,434 %);
- Società Sportiva Dilettantistica Golf Club del Cervino S.p.A. (percentuale di partecipazione indiretta pari all’11,50 %);
- Maison Cly s.r.l. (percentuale di partecipazione indiretta pari al 15,00 %).
Per le predette otto ipotesi, appare disatteso il dettato normativo, avendo trascurato il Consiglio regionale di adottare le misure prescritte dagli artt. 20 e 24 del Testo unico, tenuto conto sia della natura delle attività previste dall’oggetto sociale delle partecipazioni in questione sia delle percentuali di possesso, spesso di modesta entità, che difficilmente consentono di ritenerle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.
Costituisce, poi, un’aggravante la circostanza che, ad eccezione della società Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente – I.P.L.A. S.p.A., per le altre 7 partecipazioni indirette sopra indicate (dal n. Ind_20 al n. Ind_26 della scheda 02.01) non risultano allegate alla deliberazione n. 2939/XIV, né prodotte a quest’organo di controllo le relative schede 03.01 e 03.02.
2.b) – In particolare, per quanto concerne la società Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente – I.P.L.A. S.p.A., la mancata inclusione nel provvedimento di ricognizione e il difetto di previsione della sua dismissione (disposta, invece, per le società S.I.T. Vallée Soc. Cons. a r. l., Air Vallée S.p.A. e Regional Airport S.p.A.) presentano un ulteriore profilo di criticità, in quanto già nel 2015 l’Amministrazione regionale aveva “…manifestato la propria volontà di cedere, offrendo in prelazione le proprie azioni alla Regione Piemonte, quale azionista di maggioranza”; condizione della quale era consapevole l’organo deliberante, per averla riportata nella scheda 03.01, allegata alla deliberazione n. 2939/XIV.
D’altra parte, l’oggetto sociale di I.P.L.A. S.p.A., dal quale non si ricava la rilevanza strategica della società per la Regione, e la ridotta percentuale della partecipazione regionale (2,58%), che la giurisprudenza di questa Corte ha incisivamente definito “partecipazione polvere”, giustificherebbero ampiamente la sua dismissione.
Da ultimo si evidenzia come, qualora l’Amministrazione regionale abbia mutato avviso in ordine all’alienazione della quota detenuta in I.P.L.A. S.p.A., il mantenimento della partecipazione non possa essere adottato senza prevedere alcun intervento di razionalizzazione, rientrando la società nell’ipotesi di cui all’art. 20, comma 2 lettera a (come espressamente dichiarato nella scheda 03.02 allegata alla deliberazione n. 2939/XIV).
2.c) – Con riferimento alla Banca di Credito Cooperativo Valdostana S.C., il Collegio, nel rilevare come il Consiglio regionale abbia omesso di fornire in merito alcun elemento sia in sede di approvazione della revisione straordinaria sia successivamente, in esito all’istruttoria avviata dalla Sezione, ritiene insussistente la correlazione tra le finalità istituzionali dell’ente e l’attività della società, non rinvenibile tra quelle indicate nel comma 2 dell’art. 4 del Testo unico, con il conseguente obbligo di adottare gli interventi prescritti dal successivo art. 20.
A prescindere dall’irregolarità riscontrata, si rileva come dall’eventuale mancata applicazione dell’art. 4, prevista dall’art. 26, comma 2, laddove sia questa la linea argomentativa implicitamente seguita dal Consiglio regionale, non possa conseguire l’inosservanza del richiamato art. 20 (l’argomento, già trattato nella prima parte delle considerazioni in diritto, sarà ulteriormente ripreso sub 2.d).
Riguardo a tale partecipazione, si rileva come sia, comunque, tranciante la disposizione di cui al comma 9-ter del menzionato art. 4 (aggiunto dall’art. 1, comma 891, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), che con effetto dall’1 gennaio 2018 consente le partecipazioni pubbliche in istituti di credito nelle sole ipotesi di “società bancarie di finanza etica e sostenibile”, categoria nella quale non è ricompresa la Banca di Credito Cooperativo Valdostana.
2.d) – Con riferimento al mantenimento delle 27 partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla Regione Valle d’Aosta, elencate nelle premesse in fatto, il Consiglio regionale, nel richiamare il contenuto dei commi 2, 3 e 6 dell’art.4 del TUSP, non ha ritenuto di fornire alcuna motivazione della decisione adottata, così violando i precetti normativi indicati nella prima parte delle considerazioni in diritto (sub 1).
Sotto tale aspetto, si palesano i limiti della decisione assunta dall’organo deliberante, che in modo inadeguato ha assegnato ai presupposti indicati dal legislatore per deliberare il mantenimento delle partecipazioni la funzione di motivare la loro conservazione.
Né dalle schede allegate alla deliberazione n. 2939/XIV, salvo alcune eccezioni (come, ad esempio, nel caso di Finaosta S.p.A., di IN.VA. S.p.A. e della Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco S.p.A.), risultano elementi sufficienti a giustificare le scelte del Consiglio, che per una parte rilevante delle partecipazioni mantenute (22 su un totale di 27) ha ritenuto sufficiente quale motivazione la loro esclusione dall’applicazione dell’art. 4 del Testo unico, in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
Come già anticipato sub 1 e sub 2.c, si ribadisce che tale condizione (rectius, presupposto) non può esimere l’organo deliberante da un’approfondita valutazione delle esigenze imposte dal successivo art. 20, nonché dal rispetto dei criteri e delle soluzioni indicati dal legislatore.
Per le medesime società è, inoltre, ricorrente il richiamo alle leggi regionali che ne hanno previsto la costituzione; requisito che conferirebbe alle dette partecipazioni il carattere di necessarietà per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente proprietario.
Sotto tale diverso aspetto, si rileva che l’argomento non è dirimente, in quanto in tali ipotesi il Testo unico (art. 24, comma 7) non esclude addirittura l’alienazione delle partecipazioni societarie.
Infine, si osserva come sulla indispensabilità della motivazione si siano espresse diverse Sezioni regionali di controllo di questa Corte, che in suo difetto hanno pronunciato un giudizio negativo sulla ricognizione ex art. 24 TUSP, sotto il profilo della legittimità del relativo provvedimento (cfr., tra le altre: Sez. contr. Lombardia 12 aprile 2018 n. 115/2018/VSG; Sez. contr. Emilia-Romagna 27 febbraio 2018 n. 45/2018/VSGO, 13 marzo 2018 n. 58/2018/VSGO e 27 marzo 2018 n. 80/2018/VSGO).
2.e) – Tra le predette 27 partecipazioni, peculiare risulta la situazione di Autoporto Valle d’Aosta S.p.A., il cui mantenimento sic et simpliciter –in linea con molte delle determinazioni adottate dal Consiglio regionale– non risulta sostenuto da motivazione alcuna.
Nella scheda 03.01 riguardante la società, allegata alla deliberazione n. 2939/XIV, è annotata quale attività svolta la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione partecipante; elemento che ne giustificherebbe il mantenimento, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Testo unico.
Perché possa farsi applicazione della predetta norma, è però necessario che la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico costituisca “oggetto sociale esclusivo” della società partecipata, dato che non risulta strettamente rispondente al testo dell’art.3 dello statuto sociale di Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. .
A prescindere da tale considerazione, è determinante la circostanza che –come dichiarato nella successiva scheda 03.02– l’attività svolta sia “analoga o similare” a quella della società Struttura Valle d’Aosta S.r.l., così sostanziando l’ipotesi prevista dall’art. 20, comma 2 lettera c, del Testo unico.
Pertanto, nella specie, dovevano essere motivatamente previsti gli interventi di razionalizzazione indicati dalla norma, attraverso l’alienazione, la cessione o la realizzazione di un piano di riassetto per il suo mantenimento.
D’altra parte, la genericità delle indicazioni fornite nella scheda 04 non può che confermare il giudizio negativo sull’operato del Consiglio regionale, formulato in questa sede.
2.f) – Con riguardo al mantenimento della R.A.V. – Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A. si osserva come, nonostante la situazione economica negativa della società, riscontrata negli ultimi cinque esercizi considerati (cfr. la scheda 03.02), il Consiglio regionale abbia correttamente escluso l’adozione di interventi di razionalizzazione, gestendo la R.A.V. un servizio d’interesse generale, in applicazione dell’art. 20, comma 2 lettera e, del Testo unico.
Anche in tale caso si conferma, comunque, la mancata motivazione della scelta dell’Amministrazione regionale.
La Sezione rileva, tuttavia, che, nel provvedimento di ricognizione, il Consiglio regionale non ha illegittimamente -oltre che immotivatamente- adottato gli interventi di razionalizzazione previsti dall’art. 20, comma 2 lettera c, per la R.A.V. – Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A. e la S.A.V. – Società Autostrade Valdostane S.p.A., nonostante sia indubbio che le due società svolgano attività analoghe.
Sotto tale profilo, si censura l’omissione, rilevando peraltro come essa sia aggravata dalla mancata indicazione del predetto dato nelle relative schede 03.02.
2.g) – Alla medesima conclusione deve pervenirsi per le società Cervino S.p.A., Courmayeur Mont Blanc Funivie – C.M.B.F. S.p.A., Funivie Monte Bianco S.p.A., Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., Monterosa S.p.A. e PILA S.p.A., accomunate dallo svolgimento di attività analoghe o similari, espressamente dichiarate nelle schede 03.02, riguardanti le sei società.
Peraltro, l’intervento di razionalizzazione avrebbe consentito di porre un argine ai costanti risultati d’esercizio negativi delle partecipate Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. e Monterosa S.p.A. .
2.h) – Si segnalano, altresì, le ipotesi delle società Complesso Ospedaliero Umberto Parini – COUP s.r.l. e Nuova Università Valdostana – NUV s.r.l. per le quali, contraddittoriamente, è stato disposto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione e, contestualmente, “la verifica della fattibilità di un’eventuale operazione di razionalizzazione, nelle forme della fusione per incorporazione o della creazione di una New.Co o ancora dell’internalizzazione regionale”.
Ciò, malgrado la sussistenza per entrambe le società di uno degli elementi richiesti per l’applicazione dell’art. 20, comma 1, del TUSP (in particolare, dell’art. 20, comma 2 lettera c, espressamente evidenziato nelle relative schede 03.02), che avrebbe dovuto condurre senza indugio all’immediata adozione di specifiche azioni di razionalizzazione.
Contrariamente a quanto comunicato dall’Amministrazione, la deliberazione di Giunta regionale n.417 del 3 aprile 2018 rischia di apparire dilatoria per la definizione della questione, rilevando sin d’ora la sua inadeguatezza a garantire la necessaria e tempestiva realizzazione del piano di razionalizzazione delle due partecipate.
2.i) – Dubbi ancora maggiori suscita il mantenimento della partecipazione in Progetto Formazione S.c.r.l. e SIMA S.p.A., senza che sia stato previsto alcun intervento di razionalizzazione.
Anzitutto, occorre rimarcare l’irregolarità in cui è incorso il Consiglio regionale, che ha, sul punto, adottato la deliberazione n.2939/XIV del 21 settembre 2017 sul presupposto della esclusione delle predette due società dall’applicazione dell’art. 4 del TUSP, già decisa dallo stesso organo con la precedente deliberazione n. 2938/XIV, nonostante non avesse competenza in materia.
Infatti, solo in data successiva, con decreto n. 654 del 29 settembre 2017, il Presidente della Regione ha disposto in tal senso, con provvedimento sostanzialmente esecutivo della delibera consiliare.
Nel merito, gli elementi forniti dall’Amministrazione regionale non hanno chiarito le criticità riscontrate in sede istruttoria.
Anzitutto, una prima questione consiste nella (ricorrente) omessa motivazione della scelta da parte del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, che rappresenta una prima violazione del parametro normativo, tenuto conto che l’art. 4 comma 9 del TUSP espressamente elenca gli elementi (“misura e qualità della partecipazione pubblica, … interessi pubblici ad essa connessi … tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1”), che possano motivare, e quindi legittimare, l’esclusione in questione.
Particolarmente rilevante, per contestare la legittimità della disposizione adottata dalla Amministrazione regionale, è la motivazione della deliberazione del Consiglio regionale n.2938/XIV del 21 settembre 2017 (di cui il citato decreto n.654/2017 sembra costituire mero atto esecutivo), che àncora l’esclusione all’impossibilità di ricondurre le società Progetto Formazione e SIMA alle fattispecie tipizzate dall’art. 4 del Testo unico “per caratteristiche e oggetto sociale”.
Ad avviso della Sezione, la mancata inclusione tra le fattispecie tipizzate dall’art.4 del Testo unico, lungi dal giustificare l’esclusione disposta dall’Amministrazione regionale, rappresenta una specifica ipotesi di adozione obbligatoria degli interventi di razionalizzazione, riconducibile all’art. 20, comma 2 lettera a, della medesima norma.
2.l) – Anche il mantenimento della partecipazione in Struttura Valle d’Aosta S.r.l., subordinata all’adozione di un piano di razionalizzazione per il contenimento dei costi, si caratterizza per l’assenza di sostanziali motivazioni.
Infatti, il Consiglio regionale ha ritenuto sussistere “adeguate ragioni per mantenere” la società, consistenti nel risultato negativo prodotto nei cinque esercizi precedenti; elemento che invece, si ribadisce, rappresenta solo una delle condizioni per valutare la necessità o l’opportunità di adottare il piano di razionalizzazione, tanto più in presenza della grave situazione economica della compagine sociale, strutturalmente e ininterrottamente in perdita dall’esercizio 2002.
Non appare, infatti, sufficiente avere individuato nel dispositivo della deliberazione le “…azioni di razionalizzazione come meglio illustrate nelle relative schede...” (cfr. scheda 05.01).
Come correttamente comunicato dall’Amministrazione regionale, il piano di riassetto della società Struttura Valle d’Aosta S.r.l. è stato approvato dal Consiglio regionale, con deliberazione n. 3342 del 27 marzo 2018, trasmessa a questa Sezione in data 10 aprile 2018, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del TUSP.
Il sommario esame della predetta deliberazione ha evidenziato la presumibile sussistenza di molteplici problematiche, che hanno determinato l’avvio di un’autonoma istruttoria, di imminente definizione.
2.m) – La deliberazione del Consiglio regionale di alienare le società S.I.T. Vallée Soc. Cons. a r. l., Air Vallée S.p.A. e Regional Airport S.p.A. è stata adottata da un organo incompetente, in violazione del disposto di cui agli artt. 32 e 38 della legge regionale 10 aprile 1997 n. 12, che –per le tre specifiche ipotesi– assegnano espressamente la competenza alla Giunta regionale.
Le precisazioni fornite dall’Amministrazione regionale con la nota del 14 giugno scorso non consentono di comprendere se sotto l’aspetto formale la determinazione di alienare le tre partecipazioni sia stata regolarizzata dalla Giunta regionale con apposita delibera, poiché in caso contrario si incorrerebbe in un grave vizio della relativa procedura di dismissione.
2.n) – Il Collegio ritiene che sia priva di fondamento l’applicazione analogica dell’art. 26, comma 4, del Testo unico, apoditticamente introdotta nel primo capoverso della terza pagina della deliberazione n. 2939/XIV, in forza della quale sono state illegittimamente sottratte alla revisione straordinaria le società partecipate dalla Compagnia Valdostana delle Acque – C.V.A. S.p.A., di cui non è dato conoscere alcun elemento, inopinatamente non desumibile dalla deliberazione del Consiglio regionale.
Né dalla deliberazione adottata in data 28 novembre 2016 dalla assemblea ordinaria della società, trasmessa in copia dall’Amministrazione regionale, si ricavano chiarimenti per l’individuazione di tali partecipazioni.
Era, pertanto, necessario estendere la ricognizione, valutando motivatamente le iniziative da intraprendere, alle partecipazioni detenute da C.V.A. S.p.A., che la Sezione auspica siano oggetto del piano di razionalizzazione periodica previsto dall’art. 20 del Testo unico.
2.o) – Nonostante la fissazione degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento delle società controllate, previsti dall’art. 19 del TUSP, sia stata espressamente individuata nell’oggetto del provvedimento di approvazione della ricognizione, nel testo della deliberazione non si rinviene alcuna indicazione di criteri adeguati per realizzare le finalità perseguite dal predetto art. 19, fatto salvo il contenimento dei costi indicato nella scheda 05.01, quale azione di razionalizzazione per la società Struttura Valle d’Aosta S.r.l. .
Si rileva che il Consiglio regionale non ha ritenuto di affrontare in termini più generali la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, con riguardo a tutte le partecipazioni possedute, nonostante questo rappresenti un aspetto normativamente individuato per adottare il piano di razionalizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 2 lettera f, del Testo unico.
Ne consegue che, anche sotto tale profilo, il provvedimento di ricognizione all’esame della Sezione non è immune da censure.
Nello stesso senso, si richiama la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Sez. contr. Emilia-Romagna 13 marzo 2018 nn. 65/2018/VSGO e 67/2018/VSGO) che ha rilevato come “la mancata diffusa esplicitazione di azioni di razionalizzazione mediante contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate … nell’implicito presupposto della non necessarietà di tali azioni” (Sez. contr. Emilia-Romagna 27 marzo 2018 n. 69/2018/VSGO) obblighi l’Amministrazione titolare della partecipazione pubblica ad assumere le conseguenti, necessarie iniziative nella successiva analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni, effettuata ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del Testo unico.
P.Q.M
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
DELIBERA
Il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla Regione Valle d’Aosta, approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 2939/XIV del 21 settembre 2017, non è conforme alle prescrizioni di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, nei termini di cui in motivazione.
INVITA
La Regione Valle d’Aosta ad assumere le iniziative necessarie per superare le criticità riscontrate nel piano periodico di razionalizzazione che sarà adottato ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del TUSP.
DISPONE
La trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione:
- al Presidente della Regione Valle d’Aosta;
- al Presidente del Consiglio Regionale;
- al Segretario generale della Regione Valle d’Aosta;
- al Dirigente coordinatore del servizio finanziario della Regione Valle d’Aosta.
Richiama l’obbligo di pubblicazione del provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Valle d’Aosta, in esecuzione dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del 20 giugno 2018.
Il Presidente estensore
(Giuseppe Aloisio)
Depositato in segreteria il 22 giugno 2018
Il funzionario
(Debora Marina Marra) |