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Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 6/6/2018 n. 182
I pareri in sede consultiva, rilasciati dalle sezioni regionali ex art.7, c.8, l. 131/2003, non possono essere utilizzati per asseverare, emendare, annullare o revocare provvedimenti già adottati.

Le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, anzi, le attribuzioni consultive si connotano per l'intrinseca connessione con le funzioni sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla legislazione positiva. Il limite della funzione consultiva, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nell'esclusiva competenza dell'ente che la svolge; altresì, la funzione consultiva non può interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali, ovvero con altre competenze della stessa Corte dei conti. Pertanto, la richiesta relativa al mantenimento delle quote societarie di un organismo definito "grossista" (CAP Holding SpA) di una società nei confronti dell'ATO, è oggettivamente inammissibile: se è vero infatti che rientrino nell'ambito dell'attività consultiva di questa Corte quesiti aventi ad oggetto i rapporti tra comuni e società a partecipazione pubblica, nel caso di specie la richiesta di parere, ancorché formalmente formulata in termini generali, in termini di sostanza è da collegare con una decisione già presa nel piano di razionalizzazione adottato dal Comune. Per contro, un parere reso qui da questa Sezione interferirebbe in via preventiva con la specifica potestà di controllo successivo in materia attribuito dal testo unico sulle società a partecipazione pubblica alla Corte dei conti, sia sul processo di razionalizzazione periodica (art. 20, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016) che su quello revisione straordinaria (art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016). Dunque, l'intervento di questa Corte in sede consultiva è precluso qualora riguardi attività già svolte, dal momento che i pareri sono propedeutici all'esercizio dei poteri intestati agli amministratori e dirigenti degli Enti e non possono essere utilizzati per asseverare, emendare, annullare o revocare provvedimenti già adottati.

Materia: finanza pubblica / conti pubblici

 

Lombardia/182/2018/PAR

 

 

 

 

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

 

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa                                 Presidente

dott. Luigi Burti                                              Consigliere

dott. Marcello Degni                                       Consigliere

dott. Giampiero M. Gallo                                           Consigliere (Relatore)

dott.ssa Laura De Rentiis                               Consigliere

dott. Donato Centrone                                   I Referendario

dott.ssa Rossana De Corato                            I Referendario

dott. Paolo Bertozzi                                       I Referendario

dott. Cristian Pettinari                                    I Referendario

dott. Giovanni Guida                                      I Referendario

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro                     I Referendario

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 6 febbraio 2018 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la nota del giorno 16 gennaio 2018 (pervenuta a questa Sezione in pari data), con la quale il Sindaco del Comune di Vedano al Lambro (MB) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore Giampiero M. Gallo;

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Vedano al Lambro svolge le funzioni inerenti il servizio idrico integrato attraverso l'Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza” (Ente di Governo di Ambito - EGA) che ha affidato, nella forma dell’in-house providing, la gestione dei servizi alla BrianzAcque, che è partecipata e controllata direttamente dai Comuni soci, tra i quali quello di Vedano al Lambro.

Il Comune in oggetto ha anche una partecipazione nella società CAP Holding SpA riportata nella richiesta di parere nel numero di 256.279 azioni; anche CAP Holding SpA è una società in-house che “erogava per il Comune (di Vedano al Lambro) il servizio idrico fino a marzo 2017”, e che adesso viene riportata come “grossista” per la Brianzacque, avendo la CAP Holding SpA la gestione di un pozzo di captazione situato sul territorio del Comune di Vedano al Lambro.

Il Comune di Vedano al Lambro ha già deliberato un piano di razionalizzazione delle partecipate nel quale il Sindaco dichiara che sia stata decisa la dismissione delle azioni di CAP Holding SpA in quanto “il servizio idrico è ora gestito da BrianzAcque e con CAP Holding SpA non ha alcun servizio diretto.

Citando dubbi su questa decisione, il quesito che viene posto è se la condizione di "grossista" di una società nei confronti dell'ATO sia sufficiente per vincolare un Comune a rimanere socio delta società stessa anche quando non riceve dalla stessa alcun servizio.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Verifica della ammissibilità della richiesta di parere n. 2/2018 del Comune di Vedano al Lambro

1.       Soggettiva

a.       Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della richiesta proveniente dal Comune di Vedano al Lambro all’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7, comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

b.      In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell’ente con l’organo di controllo esterno (per tutte, v. la deliberazione di questa Sezione n. 36 del 2009).

c.       Quanto alla legittimazione ad inoltrare le istanze di parere sotto il profilo soggettivo, nel caso di specie si osserva che il Comune rientra nel novero degli enti contemplati dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 e che il Sindaco del Comune, attuale istante, è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante legale dell’ente territoriale (cfr. gli artt. 50 e 53 del T.U.E.L.); la richiesta è dunque soggettivamente ammissibile (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2007; deliberazione n. 347/2015/PAR di questa Sezione).

 

2.      Oggettiva

a.       Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre preliminarmente rilevare che la disposizione, contenuta nell’ottavo comma dell’art. 7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente settimo comma, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; c) la sana gestione finanziaria degli enti locali.

b.      Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

c.       Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che l’ottavo comma prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente settimo comma, rese esplicite, in particolare, dall’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

d.      Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano per l’intrinseca connessione con le funzioni sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla legislazione positiva.

e.       Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 2010).

f.        Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nell’esclusiva competenza dell’ente che la svolge; esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali, ovvero con altre competenze della stessa Corte dei conti.

g.       Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che essa è oggettivamente inammissibile: se è vero infatti che rientrino nell’ambito dell’attività consultiva di questa Corte quesiti aventi ad oggetto i rapporti tra comuni e società a partecipazione pubblica (cf. per tutte, la deliberazione di questa Sezione n. 184/2017/PAR), nello specifico la richiesta di parere, ancorché formalmente formulata in termini generali, in termini di sostanza è da collegare con una decisione già presa nel piano di razionalizzazione adottato dal Comune di Vedano al Lambro, come riportato nella richiesta stessa di parere. Per contro, un parere reso qui da questa Sezione interferirebbe in via preventiva con la specifica potestà di controllo successivo in materia attribuito dal testo unico sulle società a partecipazione pubblica alla Corte dei conti, sia sul processo di razionalizzazione periodica (art. 20, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016) che su quello revisione straordinaria (art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016). Si ribadisce dunque, come già fatto in passato (cf. per tutte, la deliberazione di questa Sezione n. 141/2017/PAR), che l’intervento di questa Corte in sede consultiva è precluso qualora riguardi attività già svolte, dal momento che i pareri sono propedeutici all’esercizio dei poteri intestati agli amministratori e dirigenti degli Enti e non possono essere utilizzati per asseverare, emendare, annullare o revocare provvedimenti già adottati.

 

PQM

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in narrazione, in quanto, per le ragioni viste, essa è collegata alla scelta già operata dal Comune di includere la dismissione della partecipazione della CAP Holding SpA all’interno del piano di razionalizzazioni già approvato e soggetto a controllo successivo da questa stessa Sezione.

 

 Il Relatore

(Giampiero M. Gallo)

Il Presidente

(Simonetta Rosa)

 

 

 

Depositata in Segreteria il

 

6 giugno 2018

Il Direttore della Segreteria

(Daniela Parisini)

 

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