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Autorità garante della concorrenza e del mercato, 4/6/2018 n. AS1520
Proroga affidamento gestione campi di calcio

Bollettino n.26/2018

Materia: concessioni / disciplina

AS1520 - COMUNE DI CASTELLANZA (VA) - PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPI DI CALCIO

 

 

 

Roma, 4 giugno 2018 

 

Comune di Castellanza

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da Codesta Amministrazione comunale in merito alla possibilità di accordare all’associazione U.S.D. Castellanzese 1921 A.S.D. (di seguito anche “il gestore”) una proroga della concessione di servizi concernente la gestione di 3 impianti sportivi comunali di calcio, affidati per il periodo 1° gennaio 2016 – 30 giugno 2020, di durata pari al periodo decennale di ammortamento del mutuo necessario per la realizzazione degli investimenti a carico del gestore, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 29 maggio 2018, ha esaminato la richiesta e intende svolgere, ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le seguenti considerazioni. Nel merito di quanto richiesto l’Autorità osserva che l’affidamento in questione rientra nel paradigma della concessione di servizi, trattandosi della gestione di un servizio di rilevanza economica. In proposito, rileva: la circostanza che per il servizio in questione esiste un mercato (perlomeno potenziale) e che l’eventuale gestione in perdita – anche a fronte del corrispettivo pubblico, formalmente destinato alla copertura delle spese di gestione – rientra nella normale alea connessa all’esercizio di un’attività economica in un contesto di mercato. La convenzione-contratto, inoltre, pur prevedendo obblighi di servizio pubblico, lascia al gestore margini di redditività nella gestione del servizio, nonché in parte la determinazione del livello tariffario. Pertanto, nel caso di specie appare doversi applicare la disciplina di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito anche “CCP”), relativa ai contratti di concessione. In particolare, come noto, l’articolo 164, comma 2, CCP stabilisce che: “Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali […] alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi […] alle modalità di esecuzione”. Nella Parte I del CCP è ricompreso anche l’articolo 30 che, ai fini della presente vicenda, rileva nella parte in cui stabilisce che: “Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”. Il combinato disposto degli artt. 30 e 164 CCP comporta l’applicazione dei principi di matrice comunitaria, quali quelli di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, anche alle concessioni di servizi. Con riferimento alla possibilità di disporre una proroga dell’affidamento, oltre i termini fissati nell’originaria procedura di aggiudicazione, l’Autorità osserva che tale scelta dovrebbe rappresentare una circostanza del tutto eccezionale e temporalmente limitata, in ragione della sua portata potenzialmente contraria ai principi sopra richiamati. Nel caso di specie, la previsione di una proroga di dieci anni non appare proporzionata rispetto alla durata originaria dell’affidamento, in quanto concessa per un arco temporale ben più ampio della stessa. Sul punto l’Autorità ricorda che l’applicazione delle procedure ad evidenza pubblica risulta preordinata soprattutto ad assicurare la piena contendibilità del mercato e la parità di trattamento di tutti gli operatori economici interessati. Pertanto, la proroga per un lasso di tempo eccessivo di una concessione di servizi pubblici produce, in ogni caso, l’effetto di chiudere il mercato alla concorrenza e frustrare, per tale via, una delle finalità cui è volta la normativa di matrice comunitaria dettata dal CCP. L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo a quanto evidenziato nel presente parere. Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dalla ricezione del presente parere, precisandone i motivi.

 

 

 IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

 

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