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TAR Lombardia, Sez. I Brescia, 12/7/2018 n. 269
Il modello in house costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali

Il modello in house costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali, alternativo rispetto all'affidamento mediante selezione pubblica; il quinto considerando della direttiva U.E. 24/2014 sugli appalti pubblici, stabilisce, infatti, sul punto che "… nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva". Ciò è stato confermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha affermato che l'affidamento in house ha natura ordinaria e non eccezionale, e che la relativa decisione dell'amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta.

Materia: servizi pubblici / disciplina

Pubblicato il 12/07/2018

 

N. 00269/2018 REG.PROV.CAU.

 

N. 00485/2018 REG.RIC.          

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 485 del 2018, proposto da

Bergamelli S.r.l., Zanetti Arturo & C. S.r.l., Sea Servizi Ambientali S.r.l., Avr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n. 3;

 

contro

Comune di Albino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvia Colleoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n. 3;

 

nei confronti

Servizi Comunali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia domicilio fisico presso il suo studio in Brescia, Via XX Settembre n. 8;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-           DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 27/4/2018, RECANTE L’AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA’ CONTROINTERESSATA, DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL 1/7/2018 AL 30/6/2018;

-           PER QUANTO OCCORRA, DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 20/2018 E DELLA DELIBERAZIONE GIUNTALE 80/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Albino e di Servizi Comunali S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto, ad un sommario esame:

-           che il modello di autoproduzione scelto dal Comune resistente si qualifica come modalità legittima di esercizio di un servizio pubblico locale di rilevanza economica (sentenza sez. II di questo T.A.R. – 18/1/2018 n. 39 che richiama Consiglio di Stato, sez. V – 15/3/2016 n. 1034);

-           che questo Tribunale (cfr. sez. II – 17/5/2016 n. 690 che ha evocato T.A.R. Liguria, sez. II – 8/2/2016 n. 120) ha statuito che il modello in house costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali, alternativo rispetto all’affidamento mediante selezione pubblica;

-           che la pronuncia appena citata ha richiamato il quinto considerando della direttiva U.E. 24/2014 sugli appalti pubblici, il quale stabilisce sul punto che “È opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”;

-           che anche il Consiglio di Stato (sez. V – 18/7/2017 n. 3554) ha confermato che l’affidamento in house ha natura ordinaria e non eccezionale, e che la relativa decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta;

-           che, una causa affrontata da questa Sezione (cfr. sentenza 9/5/2016 n. 639 confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. V – 12/6/2017 n. 2796) si è osservato come la relazione sia esaustiva qualora dimostri l’efficienza e la convenienza economica dell’affidamento, sottolineando che un’esposizione che illustri la scelta politica di spingere verso la raccolta differenziata e raffronti i costi del servizio con quelli di alcuni Comuni ritenuti equivalenti non riveli illogicità, le quali <<secondo la giurisprudenza – in generale ad esempio C.d.S. sez. V 11 dicembre 2015 n°5655 e sez. III 23 novembre 2015 n°5306 - devono essere “abnormi” ovvero “macroscopiche”>>;

 

Considerato:

-           che la procedura intrapresa dal Comune resistente appare prima facie lineare, in quanto la deliberazione consiliare 6/4/2018 n. 20 ha rettificato la precedente deliberazione sulla revisione delle Società partecipate, senza individuare il nuovo modello di gestione;

-           che Servizi comunali Spa è una Società a capitale interamente pubblico, e sulla stessa viene esercitato un controllo analogo “congiunto” attraverso un Comitato appositamente istituito;

-           che ogni membro del Comitato (nel quale è presente un rappresentante per ogni Ente socio) dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata;

-           che, sul numero insufficiente di competitors, è ben vero che gli operatori del settore sono numerosi sul territorio, e tuttavia alle procedure selettive svolte dall’Ente locale nel corso degli anni hanno partecipato pochissime imprese;

-           che, come ha messo in evidenza la difesa della controinteressata, detta questione deve essere contestualizzata rispetto all’esperienza specifica del Comune, ove si è registrata una risposta insoddisfacente da parte del mercato (e una dinamica concorrenziale debole);

 

Atteso:

-           che la relazione predisposta dall’Ente intimato prende in considerazione i valori economici del rendiconto 2017 e il bilancio di previsione 2018 con l’affidamento a Servizi comunali, e l’ammontare complessivo stimato (989.000 €) è di poco inferiore all’attuale (989.293,95 €);

-           che sono elencati una pluralità servizi aggiuntivi erogati gratuitamente, ossia la consulenza, la fornitura di prestazioni on line, l’attivazione di un sito internet interattivo per interloquire con gli addetti, il controllo on line satellitare del Comune sugli automezzi, gli interventi in emergenza, l’educazione nelle scuole, il potenziamento della tariffa puntuale, l’attività di ricerca di mercato per la cessione di rifiuti recuperabili;

-           che la Società affidataria ha prodotto utili di quasi 5.000.000 € nell’ultimo quadriennio, distribuiti ai soci;

-           che viene messo in luce un risparmio di 18.000 € sui costi per l’indizione di una nuova gara;

 

Rilevato:

-           che, per Servizi comunali, il costo medio per abitante per il 2016 risultava pari a 57,09 €, mentre il costo medio nella Provincia di Bergamo era pari a 102,50 € (98,83 € per la zona omogenea della Val Seriana);

-           che, in ogni caso, si è affermato (sentenza Sezione II – 15/3/2016 n. 1034) che una modesta differenza sui costi complessivi non interferisce sulla bontà complessiva dell’opzione per il modello in house, poiché quest’ultimo deve obbedire a canoni di economicità, e tuttavia si differenzia dal sistema della gara pubblica, per cui anche un prezzo complessivamente (e moderatamente) superiore non compromette (necessariamente) gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dall’amministrazione procedente, in presenza di indicatori positivi rinvenibili nel disciplinare e nel contratto di servizio;

 

Evidenziato:

-           che l’offerta prodotta dalla ricorrente prima del Consiglio comunale (per 937.011,20 €) appare irrituale;

-           che, in ogni caso, la procedura intrapresa risulta corretta, e la scelta della delegazione interorganica è sorretta da ragioni di convenienza economica;

-           che la bontà del modello di gestione non rende indispensabile vagliare nel dettaglio ulteriori opzioni alternative già motivatamente escluse;

-           che l’assenza di un Piano economico finanziario asseverato è stata giustificata dalla mancanza di investimenti a carico del Comune di Albino;

-           che le ulteriori doglianze saranno esaminate all’udienza di discussione del merito della controversia;

-           che, in conclusione, il gravame non appare assistito da fumus boni juris;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi,            Presidente

Mauro Pedron,           Consigliere

Stefano Tenca,            Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

Stefano Tenca             Roberto Politi

           

IL SEGRETARIO

 

 

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