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TAR Puglia, Bari, sez. III, 23/4/2018 n. 616
In materia di edilizia residenziale pubblica appartengono alla giurisdizione del g.o. le controversie aventi ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.

In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7, lett. a, l. 21 luglio 2000 n. 205, è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del g.a. le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del g.o. le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell'alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico". Ulteriore conferma si rinviene nell'ultima pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili - ordinanza 30 marzo 2018 n. 8041 -, con cui si è ribadito che appartengono alla giurisdizione del g.o. le controversie aventi ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, in quanto basata non già su un'asserita nuova valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì sull'avvenuto accertamento del venir meno dei requisiti previsti dalla legge. Si è, in particolare, rimarcato che il provvedimento di assegnazione dell'alloggio "segna il momento a partire dal quale l'operare della P.A. non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri e ricade, invece, nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato.

Materia: edilizia ed urbanistica / edilizia residenziale pubblica
Pubblicato il 23/04/2018

N. 00616/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00371/2018 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2018, proposto da
Cosimo Damiano Lisanti, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Rossi, Francesco De Pamphilis, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. in Bari, piazza Massari n. 6;

contro

Comune di Canosa di Puglia, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabino Palmieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via De Rossi 66 (Avv. Pellicciari);

nei confronti

Commissione Provinciale Erp c/o Comune di Andria, non costituito in giudizio;
Arca Puglia Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maricla Candeliere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F. Crispi n. 85/A;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- della Determinazione Dirigenziale n. 1326 del 01.12.2017 con oggetto – provvedimento di decadenza di un alloggio ERP sito in Via Ugo La Malfa 14/8 nei confronti di Lisanti Cosimo Damiano, provvedimento emesso dal Dirigente LLPP Manutenzione Ambiente e Protezione Civile del Comune di Canosa di Puglia in data 07.12.2017;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, con cui si dichiara Lisanti Cosimo Damiano e il suo nucleo familiare decaduti dall’assegnazione dell’alloggio ERP sito in Canosa di Puglia alla Via Ugo la Malfa 14/8 con ciò comportando la risoluzione di diritto del contratto di locazione con eventuale rilascio immediato dell’alloggio;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Canosa di Puglia e dell’Arca Puglia Centrale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. – Il sig. Cosimo Damiano Lisanti, con ricorso notificato il 23 febbraio 2018 e depositato il 23 marzo 2018, ha impugnato gli atti in epigrafe meglio specificati tra i quali, in particolare, il provvedimento prot. n. 1326 dell’1.12.2017, con cui il Dirigente dell’Ufficio tecnico competente del Comune di Canosa di Puglia ha dichiarato la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ERP, sito in via Ugo La Malfa, n. 14/8, per sopravvenuto difetto dei requisiti per la permanenza dell’assegnazione.

2. - Con i motivi di gravame il ricorrente, in estrema sintesi, lamenta il difetto e/o l’insufficiente di istruttoria e motivazione e rivendica il diritto al mantenimento dell’assegnazione, deducendo, in particolare, la violazione dell’art. 17 comma 3 della L.R. 10/2014.

3. - Si è costituito in giudizio, in data 30 marzo 2018 il Comune di Canosa di Puglia, per resistere al ricorso.

4. – Alla Camera di Consiglio dell’11 aprile 2018, le parti sono state invitate a formulare osservazioni in ordine ad un possibile difetto di giurisdizione del ricorso ex art. 73, comma 3, c.p.a., rinviando per l’esame successivo.

5. – In data 13 aprile 2018, si è costituita l’Arca che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, deducendo anche in ordine alla propria legittimazione passiva, oltre a sostenere l’infondatezza delle pretese del ricorrente.

6. - Alla successiva Camera di Consiglio del 19 aprile 2018, il Collegio, sentite le parti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata, attesa l’avvenuta integrazione del contraddittorio, l’esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

7. - Il ricorrente, con l’azione proposta, contesta la decadenza dell’assegnazione di immobile E.R.P., facendo valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell’alloggio, circostanza, questa, che radica la giurisdizione del Giudice ordinario.

7.1. – Sussiste, pertanto, il difetto di giurisdizione dell’adito giudice.

7.2. - La Sezione si è già pronunciata in precedenti analoghi (ex multis, T.A.R. Bari, sez. III, 18 gennaio 2018, n. 75; 20 novembre 2017, n. 1171; 26 ottobre 2017, n. 1102; 28 aprile 2017, n. 413; 24 gennaio 2017, n. 37; 5 novembre 2015, n. 1443) e ritiene sufficiente richiamare la consolidata e condivisa giurisprudenza, secondo cui la cognizione della controversia sulla decadenza, spetta al G.O, in quanto, “La materia dell'e.r.p. è compresa in quella dei servizi pubblici disciplinati dall'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205 e risultante dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004 n. 204 e in tale materia il procedimento di assegnazione degli alloggi si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione e assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente che è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti; b) quella relativa alla disciplina del rapporto così instaurato nella quale la p.a. non è titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo con la conseguenza che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase sono attribuite alla giurisdizione del g.a., mentre quelle in cui si discute di cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locativo, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della p.a. vanno ricondotte alla giurisdizione del g.o.” (Cassazione civile, sez. un., 23/11/2012, n. 20727)”.

“Con riferimento a fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, Cassazione civile, sez. un., 28/12/2011, n. 29095 ha evidenziato:

In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7, lett. a, l. 21 luglio 2000 n. 205, è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del g.a. le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del g.o. le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (nella specie della regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell'alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico.” (T.A.R. Bari, sez. III, sent. 1171/2017 cit.).

7.3. - Giova aggiungere che ulteriore conferma si rinviene nell’ultima pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili – ordinanza 30 marzo 2018 n. 8041 -, con cui si è ribadito che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, in quanto basata non già su un'asserita nuova valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì sull'avvenuto accertamento del venir meno dei requisiti previsti dalla legge. Si è, in particolare, rimarcato che il provvedimento di assegnazione dell'alloggio “segna il momento a partire dal quale l'operare della P.A. non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri e ricade, invece, nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato (tra le altre, Cass. Sez. U. 12/6/2006, n. 13527; 16/1/2007, n. 755; 28/12/2011, n. 29095; 8/3/2012, n. 3623; 9/9/2013, n. 20589)”.

8. - Per quanto esposto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario presso il quale la controversia potrà essere riproposta nel termine di legge (v. art. 11 c.p.a.), fatte salve le eventuali decadenze e preclusioni intervenute.

9. - Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti, stante la natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Francesco Cocomile, Consigliere

Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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