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Corte di Cassazione, SS.UU., 15/11/2018 n. 29392
Sussiste la giurisdizione del g.o. nelle controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi qualora, come nel caso di specie, la controversia attenga alla mera verifica dei presupposti della determinazione del canone.

Le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, che le disposizioni di legge riservano, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario, sono quelle con contenuto meramente patrimoniale, in cui non assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali, mentre nel caso in cui la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali della stessa, la controversia è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Pertanto, nel caso di specie, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la controversia attiene alla mera verifica dei presupposti della determinazione del canone, lamentando la società concessionaria che sia stato illegittimamente presa a base del calcolo la superficie approvata dalla concessione, e non quella poi effettivamente consegnata alla concessionaria dall'autorità concedente, e che non sia stata applicata la riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 5 della concessione, su parte dell'area consegnata, senza che venga in considerazione l'esercizio di alcun potere discrezionale dell'amministrazione.

Materia: concessioni / giurisdizione e competenza

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni - Primo Presidente f.f.

Dott. CURZIO Pietro - Presidente di Sez.

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente di Sez.

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

sul ricorso 12703-2017 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);

- ricorrente -

 

contro

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO, AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E JONIO E DELLO STRETTO;

- intimati -

 

per la risoluzione del conflitto di giurisdizione tra le sentenze nn. 228/2016 del TRIBUNALE DI PALMI depositata il 12/04/2016 e la n. 72/2016 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di REGGIO CALABRIA depositata il 26/01/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2018 dal Consigliere CARLO DE CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha chiesto risolversi il conflitto negativo di giurisdizione affermando la giurisdizione del giudice ordinario.

 

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

 (OMISSIS) s.r.l. convenne davanti al Tribunale di Palmi, con citazione del 5 gennaio 2012, l'Autorita' portuale di Gioia Tauro per sentir dichiarare che, in relazione al periodo durante il quale essa attrice era stata concessionaria di un'area del demanio marittimo allo scopo di realizzarvi e gestirvi un terminal per l'attivita' di transhipment di autovetture, il canone a suo carico andava determinato secondo quanto previsto dall'atto di concessione 28 novembre 2000, n. 8, essendo la concessionaria tenuta a pagare un canone commisurato all'estensione delle aree via via effettivamente messe a sua disposizione dell'Autorita' portuale, con riduzione del 50 h della misura ordinaria del canone stesso per le aree scoperte, come previsto dall'articolo 5 della concessione, e che, conseguentemente, non erano dovute le maggiori somme pretese dall'Autorita' portuale con nota 22 marzo 2006, prot. 3094 U/06, e le somme pretese dalla medesima Autorita' con note 17 novembre 2006, prot. 11056, e 28 novembre 2007, prot. 14714, andavano ricalcolate tenendo conto dell'estensione delle aree effettivamente messe a disposizione della concessionaria nei rispettivi periodi di riferimento e applicando la riduzione del 50 % ai sensi dell'articolo 5, cit., della concessione;

con sentenza 12 aprile 2016, n. 228/16, il Tribunale ha preliminarmente rigettato l'eccezione di litispendenza della convenuta in relazione alla pendenza di giudizio amministrativo davanti al TAR della Calabria adito dalla societa' impugnando le predette note dell'Autorita' portuale, sul rilievo che non si ha litispendenza in caso di giudizi introdotti davanti a giudici appartenenti a giurisdizioni diverse, e ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;

la societa' attrice, premesso che sul suo ricorso al TAR quest'ultimo aveva a sua volta, con sentenza del 26 gennaio 2016, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione con ricorso a queste Sezioni Unite;

 

Considerato che:

e' ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui - come nella specie - il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex articolo 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 362 c.p.c., comma 2, n. 1, in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato (cfr., tra le molte, Cass. Sez. U. 8246/2017, 2479/2017, 16883/2013, 150/2013);

il conflitto va risolto nel senso che la giurisdizione spetta all'autorita' giurisdizionale ordinaria, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera b), cod. proc. amm., gia' L. 6 dicembre 1971, n. 1034, articolo 5;

infatti le controversie concernenti indennita', canoni od altri corrispettivi, che le richiamate disposizioni di legge riservano, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario, sono quelle con un contenuto meramente patrimoniale, in cui non assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali, mentre allorche' la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali della stessa, la controversia stessa e' attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (cfr., tra le altre, Cass. Sez. U. 20939/2011, 13903/2011, 22661/2006);

nel caso in esame, la controversia attiene, appunto, alla mera verifica dei presupposti della determinazione del canone - lamentando la societa' concessionaria che sia stato illegittimamente presa a base del calcolo la superficie assentita dalla concessione, e non quella poi effettivamente consegnata alla concessionaria dall'autorita' concedente, e che non sia stata applicata la riduzione del 50 %, ai sensi dell'articolo 5 della concessione, su parte dell'area consegnata senza che venga in considerazione l'esercizio di alcun potere discrezionale dell'amministrazione;

va pertanto dichiarata la giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, cassandosi la sentenza con cui il Tribunale di Palmi ha invece dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;

le spese del giudizio di conflitto saranno regolate nel prosieguo dal giudice di merito.

 

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza 12 aprile 2016, n. 228/16 del Tribunale di Palmi e dichiara la giurisdizione del giudice ordinarlo, davanti al quale rimette le parti anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

 

15 novembre 2018

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