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ANAC, 30/1/2019 n. 48
Delibera ANAC 30/01/2019, n. 48, Deposito del lodo presso la Camera arbitrale, a cura del collegio arbitrale, con modalitą informatiche ai sensi dell'art. 209, c. 13, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50.

(GU n.39 del 15-2-2019)


Materia: appalti / disciplina
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 30 gennaio 2019
Deposito del lodo presso la Camera arbitrale,  a  cura  del  collegio
arbitrale,  con  modalita'  informatiche  e  telematiche   ai   sensi
dell'articolo 209, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50. (Delibera n. 48). (19A00944)
(GU n.39 del 15-2-2019)
 
                     IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
                      NAZIONALE ANTICORRUZIONE
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (nel  seguito,
anche «Codice») e successive  modificazioni  ed  integrazioni  e,  in
particolare, l'art. 213 secondo cui la vigilanza e il  controllo  sui
contratti pubblici e l'attivita' di regolazione  degli  stessi,  sono
attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice,  all'Autorita'
nazionale anticorruzione (nel seguito, anche «ANAC» o  Autorita')  di
cui all'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114,  che  agisce
anche al fine di prevenire e contrastare illegalita' e corruzione;
  Visto l'art. 209 del Codice secondo cui le controversie su  diritti
soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione  e  di  idee,
comprese quelle conseguenti al  mancato  raggiungimento  dell'accordo
bonario di cui agli articoli 205 e  206  del  Codice  possono  essere
deferite ad arbitri di cui all'albo formato  e  tenuto  dalla  Camera
arbitrale ai sensi del successivo art. 210;
  Visto l'art. 210 del Codice che prevede l'istituzione presso l'ANAC
della Camera arbitrale per i contratti pubblici  relativi  a  lavori,
servizi, forniture (di seguito «Camera arbitrale») la quale  cura  la
formazione e la  tenuta  dell'albo  degli  arbitri  per  i  contratti
pubblici, redige il codice  deontologico  degli  arbitri  camerali  e
provvede  agli  adempimenti  necessari   alla   costituzione   e   al
funzionamento del collegio arbitrale;
  Visto, in  particolare,  l'art.  209,  comma  13,  del  Codice  che
stabilisce che il deposito del lodo presso  la  Camera  arbitrale  e'
effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali  quante
sono le parti, oltre a uno per  il  fascicolo  d'ufficio  ovvero  con
modalita' informatiche e telematiche determinate dall'ANAC;
  Visto il memorandum d'intesa del 10 settembre 2018 sottoscritto tra
l'Autorita' e  la  Camera  arbitrale,  finalizzato  a  prevedere,  in
particolare,  la  reciproca  consultazione   e   l'acquisizione   del
contributo di esperienza e specialistico  della  Camera  al  fine  di
assumere decisioni condivise o anche soltanto coerenti;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il  Codice
dell'amministrazione  digitale  (nel  seguito,  anche  «CAD»)  e,  in
particolare, l'art. 20, comma 1-bis, ai sensi del quale il  documento
informatico  soddisfa  il  requisito  della  forma   scritta   e   ha
l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile  quando  vi  e'
apposta  una  firma  digitale,  altro  tipo  di   firma   elettronica
qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato,
previa identificazione informatica  del  suo  autore,  attraverso  un
processo  avente  i  requisiti  fissati  dall'Agenzia  per   l'Italia
digitale con le linee  guida  con  modalita'  tali  da  garantire  la
sicurezza, integrita' e la non modificabilita' del  documento  e,  in
maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore;
  Visto l'art. 21, comma 2-ter, del CAD secondo cui ogni  altro  atto
pubblico redatto su documento informatico e' sottoscritto da pubblico
ufficiale a pena di nullita'  con  firma  elettronica  qualificata  o
digitale;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2013 dettante «Regole tecniche  in  materia  di  sistema  di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3  e  5-bis,  23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44,  44-bis  e  71,  comma  1,  del  Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
novembre 2014 dettante «Regole tecniche  in  materia  di  formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei  documenti  informatici  nonche'   di   formazione   e
conservazione   dei    documenti    informatici    delle    pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,  23-ter,  40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005» e, in particolare,  gli
articoli 3 e 4;
  Visto il regolamento della Camera arbitrale del 14 gennaio 2015;
  Visto il comunicato n. 36 del 4 luglio 2002 concernente  «Modalita'
operative per il deposito dei lodi presso  la  Camera  arbitrale  (ex
art. 241, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)»;
  Ritenuto di dovere dare attuazione al summenzionato art. 209, comma
13, del Codice nella parte in cui prevede che  l'Autorita'  determini
le modalita' telematiche e informatiche  per  il  deposito  dei  lodi
presso la Camera arbitrale;
  Visti i verbali n. 426  del  19  gennaio  2017  e  n.  445  del  10
settembre  2018  con  cui   la   Camera   arbitrale   ha   sottoposto
all'Autorita' la questione del deposito del lodo telematico;
  Vista   la   decisione   assunta   dal   Consiglio   dell'Autorita'
nell'adunanza del 19 dicembre 2018;
  Visto il verbale n. 449 del 16  gennaio  2019  con  cui  la  Camera
arbitrale ha approvato, con proposte di modifica, la  delibera  sulle
modalita' di deposito telematico;
 
                              Delibera:
 
  di approvare le seguenti istruzioni per il deposito del lodo presso
la Camera arbitrale, a cura del  collegio  arbitrale,  con  modalita'
informatiche e telematiche.
                               Art. 1
 
          Deposito con modalita' informatiche e telematiche
              del lodo arbitrale in originale digitale
 
  Ai sensi e per gli effetti del deposito di cui all'art. 209,  comma
13, decreto legislativo n. 50/2016,  il  lodo  formato  in  originale
digitale, munito di firma elettronica qualificata  o  digitale  degli
arbitri,  dovra'  essere  trasmesso  a  cura  del  Presidente  o  del
segretario  del  Collegio  arbitrale  e  tramite  casella  di   posta
elettronica       certificata,       all'indirizzo       di       PEC
protocollo@pec.anticorruzione.it
  L'imposta di bollo dovra'  essere  assolta  in  modo  virtuale,  in
applicazione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 642/1972 e secondo le modalita'  attuative  previste  dai  vigenti
provvedimenti dell'Agenzia  delle  entrate  (attualmente  risoluzione
12/E del 3 febbraio 2015 e circolare 16/E del 14 aprile 2015).
  In  particolare,  dovranno  essere  riportati  sul   documento   la
modalita' di  assolvimento  virtuale  dell'imposta  di  bollo  e  gli
estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla  direzione  dell'Agenzia
delle  entrate  territorialmente  competente.  Ai  fini  del  calcolo
dell'importo dovuto, le marche da  bollo,  attualmente  nella  misura
unitaria di  Euro  16,00,  devono  essere  conteggiate  in  modo  che
corrispondano a una marca ogni quattro facciate per un totale massimo
di cento righe, moltiplicato per  il  numero  di  originali  disposto
dall'art. 209, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016.
  In  difetto  del  rispetto  delle  modalita'  indicate   ai   punti
precedenti, il deposito del lodo non sara' ritenuto  perfezionato  ai
sensi e per gli effetti di cui all'art.  209,  commi  12  e  13,  del
decreto legislativo n. 50/2016.
  Il lodo in formato digitale e' soggetto a  conservazione  ai  sensi
dell'art. 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 a cura della
segreteria della Camera arbitrale.
  Resta ferma la possibilita' di trasmissione  del  lodo  secondo  le
modalita' attualmente vigenti.
 
                               Art. 2
 
                 Invio telematico del lodo arbitrale
 
  Il lodo arbitrale in originale  digitale  non  dovra'  superare  la
grandezza di 30 Mbyte e dovra' altresi' essere formato,  trasmesso  e
ricevuto  in  conformita'  ai  principi,  in  quanto  compatibili   e
applicabili, espressi all'art. 16-bis  del  decreto-legge  8  ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni, nella legge  17  dicembre
2012, n. 22, in materia di obbligatorieta'  del  deposito  telematico
degli atti processuali, e provvedimenti attuativi.
                               Art. 3
 
                          Entrata in vigore
 
  La presente delibera acquista efficacia con il quindicesimo  giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 gennaio 2019
 
                                               Il Presidente: Cantone
                                -----
    Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 1° febbraio
2019.
Il segretario: Esposito
 
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