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Corte di Cassazione, SS.UU., 21/1/2019 n. 1543
Per l'affidamento della gestione dei servizi resi nelle aree di servizio le societa' concessionarie autostradali non sono tenute a seguire le procedure ad evidenza pubblica.

I servizi di natura commerciale svolti in aera demaniale che trovano origine in un rapporto derivato fra il concessionario e il terzo, cui l'amministrazione concedente sia rimasta estranea e che risultino privi di collegamento con l'atto autoritativo concessorio, che ne costituisce un mero presupposto, non soggiacciono alle regole del procedimento ad evidenza pubblica, ma si risolvono in contratti di diritto privato, devoluti alla giurisdizione ordinaria civile. Nel caso di specie, la controversia relativa l'affidamento diretto da parte dell'amministratore delegato di una società concessionaria di un tratto di autostrada del contratto di gestione del "servizio di ristoro ed attivita' commerciali connesse" - cd non oil - nell'area di servizio, collocata sul tracciato autostradale, non trova fondamento nel rapporto tra la P.A. concedente ed il concessionario del pubblico servizio, ma in un rapporto fra privati fondato su specifiche e distinte pattuizioni negoziali: ed al fine di stabilire se la controversia sia o meno devoluta al giudice ordinario, è dirimente valutare se attraverso quella controversia l'autorità giurisdizionale venga chiamata a valutare l'esercizio del potere autoritativo della P.A.. Per le societa' concessionarie autostradali, in particolare, ai sensi dell'art. 11, c. 5 (nel testo applicabile ratione temporis) e della L. 23 dicembre 1992, n. 498, art. 5 bis, la soggezione alla disciplina dei contratti pubblici è circoscritta all'affidamento di lavori, sicchè per l'affidamento della gestione dei servizi resi nelle aree di servizio esse non sono tenute a seguire le procedure ad evidenza pubblica.

Materia: concessioni / giurisdizione e competenza

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f.

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente di Sez.

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere

Dott. GRECO Antonio - rel. Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

sul ricorso 6517/2017 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS);

- ricorrente -

 

contro

SOCIETA' (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

 

e contro

(OMISSIS) S.P.A., SIRIO S.P.A., (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A.;

- intimati -

 

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 329/2016 del TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO - ALTRO ADIGE.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE, il quale conclude che va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

 

FATTO E DIRITTO

La SRL (OMISSIS) ha impugnato davanti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, chiedendone l'annullamento, la determinazione dell'amministratore delegato della spa (OMISSIS) del 22 novembre 2016, n.1108, di aggiudicazione, a favore della spa (OMISSIS), del contratto di gestione del "servizio di ristoro ed attivita' commerciali connesse" - cd non oli - nell'area di servizio, collocata sul tracciato autostradale, di (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS); ed ha chiesto sia dichiarata l'inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato fra l' (OMISSIS) e la (OMISSIS).

Mentre rimanevano intimate la spa (OMISSIS), controinteressata, e le spa Sirio, (OMISSIS) e (OMISSIS), si costituiva in giudizio la spa (OMISSIS), che anzitutto eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito, non trovando regolamentazione il procedimento selettivo esperito in atti legislativi nazionali, regionali o provinciali.

La srl (OMISSIS) ha quindi proposto regolamento ex articolo 41 c.p.c., comma 1, illustrato con successiva memoria, perche' sia affermata la giurisdizione amministrativa esclusiva sulla controversia, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera b), c) ed e), del c.p.a., segnatamente in considerazione degli obblighi di evidenza pubblica concernenti gli affidamenti di servizi disposti dai concessionari autostradali.

Resiste con controricorso la (OMISSIS), che deposita memoria.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che "i servizi di natura commerciale svolti in aera demaniale - nella specie, l'attivita' di ristorazione in spazi aereoportuali - che trovano origine in un rapporto derivato fra il concessionario e il terzo, cui l'amministrazione concedente sia rimasta estranea e che risultino privi di collegamento con l'atto autoritativo concessorio, che ne costituisce un mero presupposto, non soggiacciono alle regole del procedimento ad evidenza pubblica, ma si risolvono in contratti di diritto privato, devoluti alla giurisdizione ordinaria civile" (Cass., sez. un., 27 febbraio 2017, n. 4884, in mot.; ancora con riguardo a spazi aeroportuali, Cass. S.U. nn. 7663/016, 8623/015, nonche' Cass. S.U. nn. 9233/02, 9288/02).

Nel caso in esame, la controversia non trova fondamento nel rapporto tra la P.A. concedente ed il concessionario del pubblico servizio, ma in un rapporto fra privati fondato su specifiche e distinte pattuizioni negoziali: ed al fine di stabilire se la controversia sia o meno devoluta al giudice ordinario, e' dirimente valutare se attraverso quella controversia l'autorita' giurisdizionale venga chiamata a valutare l'esercizio del potere autoritativo della P.A. (Cass. n. 24875 del 2008, n. 28549 del 2008; Cass. sez. un., 20 gennaio 2017, n. 1549).

Per le societa' concessionarie autostradali, in particolare, ai sensi dell'articolo 11, commi 5 (nel testo applicabile ratione temporis) e della L. 23 dicembre 1992, n. 498, articolo 5 bis, la soggezione alla disciplina dei contratti pubblici e' circoscritta all'affidamento di lavori, sicche' per l'affidamento della gestione dei servizi resi nelle aree di servizio esse non sono tenute a seguire le procedure ad evidenza pubblica.

Mette conto in proposito rilevare come nelle conclusioni del Procuratore generale si faccia riferimento ad altra formulazione, di segno diverso, della L. n. 498 del 1992, articolo 11, detto comma 5, medio tempore abrogato, e quindi sostituito con la disposizione cui si e' fatto cenno supra.

In conclusione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, al quale le parti vanno rimesse anche per le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario al quale rimette le parti anche per le spese del presente giudizio.

 

Depositata in cancelleria il

21 gennaio 2019, n. 1543

 

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