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TAR Lazio, sez. I bis, 3/4/2019 n. 4415
Nel contratto di avvalimento la messa a disposizione deve essere effettiva e sostanziale, nel senso che deve permettere concretamente all'impresa avvalente di utilizzare le risorse dell'ausiliaria, preventivamente indicate nel contratto.

Il contratto di avvalimento costituisce uno strumento previsto per consentire alle imprese, che non dispongano, tra l'altro, della capacità tecnica per eseguire in toto l'appalto oggetto della gara alla quale intendano partecipare, di impiegare quella di un'altra impresa, definita ausiliaria; si tratta di uno strumento che incontra il favor del legislatore, dapprima comunitario e conseguentemente italiano, in quanto specificamente diretto a garantire la più ampia partecipazione alle gare di appalto, in modo che sia assicurata la massima concorrenza, il che, peraltro, ragionevolmente conduce ad affermare che "la messa a disposizione deve essere effettiva e sostanziale, nel senso che deve permettere concretamente all'impresa avvalente di utilizzare le risorse dell'ausiliaria, preventivamente indicate nel contratto di avvalimento".

Materia: appalti / disciplina
Pubblicato il 03/04/2019

N. 04415/2019 REG.PROV.COLL.

N. 07850/2018 REG.RIC.

N. 12533/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7850 del 2018, proposto da
Società Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C. (CIR Food), in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e in qualità di impresa capogruppo mandataria del costituendo RTI con la Markas s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Elior Ristorazione S.p.A., Gemeaz Elior S.p.A., Innova S.p.A., in persona dei legali rappresentanti p.t., n.c.;



sul ricorso numero di registro generale 12533 del 2018, proposto da
Società Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C. – CIR Food S.C., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e in qualità di impresa capogruppo mandataria del costituendo RTI con la Markas s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Elior Ristorazione S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;
Gemeaz Elior S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;
Innova S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;
Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., in persona del legale rappresentante p,.t., quale impresa capogruppo mandante del costituendo RTI con l’impresa mandataria Ladisa e le imprese mandanti B+ Cooperativa Sociale, Cucina & Sapori Cooperativa Sociale, Progetto Alfano S.r.l., Essebi S.r.l., Turrini Ristorazione S.r.l., Serist S.r.l., Cimas S.r.l., Pastore S.r.l., Capital S.r.l. e Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.;
B+ Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa capogruppo mandante del costituito RTI con l’impresa mandataria Ladisa e le imprese mandanti B+ Cooperativa Sociale, Cucina & Sapori Cooperativa Sociale, Progetto Alfano S.r.l., Essebi S.r.l., Turrini Ristorazione S.r.l., Serist S.r.l., Cimas S.r.l., Pastore S.r.l., Capital S.r.l. e Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.;
Cucina & Sapori Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa capogruppo mandante del costituito RTI con l’impresa mandataria Ladisa s.r.l. e le imprese mandanti Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., B+Cooperativa Sociale, Progetto Alfano S.r.l., Essebi S.r.l., Turrini Ristorazione S.r.l., Serist S.r.l., Cimas S.r.l., Pastore S.r.l., Capital S.r.l. e Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.;
Progetto Alfano s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa capogruppo mandante del costituito RTI con l’impresa mandataria Ladisa s.r.l. e le imprese mandanti Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., B+Cooperativa Sociale, Cucina & Sapori Cooperativa Sociale, Essebi S.r.l., Turrini Ristorazione S.r.l., Serist S.r.l., Cimas S.r.l., Pastore S.r.l., Capital S.r.l. e Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.;
Essebi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa capogruppo mandante del costituito RTI con l’impresa mandataria Ladisa s.r.l. e le imprese mandanti Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., B+Cooperativa Sociale, Cucina & Sapori Cooperativa Sociale, Progetto Alfano s.r.l., Turrini Ristorazione S.r.l., Serist S.r.l., Cimas S.r.l., Pastore S.r.l., Capital S.r.l. e Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.;
Turrini Ristorazione s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa capogruppo mandante del costituito RTI con l’impresa mandataria Ladisa s.r.l. e le imprese mandanti Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., B+Cooperativa Sociale, Cucina & Sapori Cooperativa Sociale, Progetto Alfano s.r.l., Essebi s.r.l., Serist S.r.l., Cimas S.r.l., Pastore S.r.l., Capital S.r.l. e Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.;
Serist s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa capogruppo mandante del costituito RTI con l’impresa mandataria Ladisa s.r.l. e le imprese mandanti Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., B+Cooperativa Sociale, Cucina & Sapori Cooperativa Sociale, Progetto Alfano s.r.l., Essebi s.r.l., Turrini Ristorazione S.r.l., Cimas S.r.l., Pastore S.r.l., Capital S.r.l. e Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.;
Cimas s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa capogruppo mandante del costituito RTI con l’impresa mandataria Ladisa s.r.l. e le imprese mandanti Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., B+Cooperativa Sociale, Cucina & Sapori Cooperativa Sociale, Progetto Alfano s.r.l., Essebi s.r.l., Turrini Ristorazione S.r.l., Serist s.r.l., Pastore S.r.l., Capital S.r.l. e Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.;
Pastore s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa capogruppo mandante del costituito RTI con l’impresa mandataria Ladisa s.r.l. e le imprese mandanti Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., B+Cooperativa Sociale, Cucina & Sapori Cooperativa Sociale, Progetto Alfano s.r.l., Essebi s.r.l., Turrini Ristorazione S.r.l., Serist S.r.l., Cimas S.r.l., Capital S.r.l. e Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.;
Capital s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa capogruppo mandante del costituito RTI con l’impresa mandataria Ladisa s.r.l. e le imprese mandanti Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., B+Cooperativa Sociale, Cucina & Sapori Cooperativa Sociale, Progetto Alfano s.r.l., Essebi s.r.l., Turrini Ristorazione S.r.l., Serist S.r.l., Cimas S.r.l., Pastore S.r.l. e Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.;
Le Palme Ristorazione & Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa capogruppo mandante del costituito RTI con l’impresa mandataria Ladisa s.r.l. e le imprese mandanti Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., B+ Cooperativa Sociale, Cucina & Sapori Cooperativa Sociale, Progetto Alfano s.r.l., Turrini Ristorazione S.r.l., Serist S.r.l., Cimas S.r.l., Pastore S.r.l. e Capital S.r.l. ;
Ladisa S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa capogruppo mandataria del costituito RTI con le imprese mandanti Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., B+ Cooperativa Sociale, Cucina & Sapori Cooperativa Sociale, Progetto Alfano s.r.l., Essebi s.r.l., Turrini Ristorazione S.r.l., Serist S.r.l., Cimas S.r.l., Pastore S.r.l., Capital S.r.l. e Le Palme Ristorazione & Servizi s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

per l’annullamento

- quanto al ricorso n. 7850 del 2018:

del provvedimento adottato in data 03.05.2018 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali, avente ad oggetto l’ammissione al Lotto 1 del costituito RTI offerente con capogruppo mandataria la Società Elior Ristorazione S.p.a. alla “Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico per ogni lotto di gara, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio di ristorazione, servizio catering completo e catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti (EDR) del Ministero della Difesa”;

del verbale di gara del 03.05.2018 di valutazione della documentazione amministrativa e ammissione degli operatori economici alla partecipazione alla gara, conosciuto dal costituendo RTI CIR Food-Markas soltanto in data 22.05.2018, perché non pubblicato sul profilo del committente;

del verbale di gara n. 1/18/1^DIV. del 06.04.2018 di valutazione della documentazione amministrativa, conosciuto dal costituendo RTI CIR Food-Markas soltanto in data 22.05.2018, perché non pubblicato sul profilo del committente;

del verbale di gara n. 720 del 27.02.2018 di valutazione della documentazione amministrativa, conosciuto dal costituendo RTI CIR Food-Markas soltanto in data 22.05.2018, perché non pubblicato sul profilo del committente;

per quanto occorrer possa nei limiti delle censure proposte nel presente ricorso:

– della Determinazione a contrarre n. 1/1^ DIV/9-2017 datata 02.11.2017 del Direttore Generale della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali del Ministero della Difesa;

– dell’avviso di gara;

– del bando di gara pubblicato in G.U.R.I. n. 129 del 08.11.2017 e spedito alla GUUE in data 02.11.2017 e successive rettifiche di cui è stato dato avviso agli Organi di stampa;

– del disciplinare di gara, delle rettifiche al disciplinare di gara e del riepilogo delle rettifiche nonché dei relativi allegati al disciplinare di gara [Allegato 1 – Capitolato Tecnico e relativi allegati I, II, III, IV, V e VI, Allegato 2 – Incidenza Manodopera, Allegato 3 – Esigenze EDR per Lotto, Allegato 4 – DUVRI e relativo annesso, Allegato 5 – Documento di partecipazione, Allegato 6 – DGUE, Allegato 7 – Annesso n. 1 DGUE, Allegato 8 – Annesso n. 2 DGUE, Allegato 9 – Patto di integrità, Allegato 10 – Schema Accordo Quadro];

– dei chiarimenti resi dalla Stazione appaltante sulla normativa di gara nelle more della scadenza del termine di presentazione delle offerte in gara;

– della determina n. 1/1^ Div./1-2018 del 29.01.2018 di sostituzione del RUP;

– dell’Ordine del giorno n. 10 del 26.02.2018 di nomina della Commissione di gara per lo svolgimento del seggio di gara telematico e la valutazione della documentazione amministrativa;

– dell’Ordine del giorno n. 34 del 18.04.2018 di sostituzione di nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

– della determina del 23.05.2018 di Rettifica alla Determina a contrarre n. 1/1^ DIV/1-2018 in data 29.01.2018;

– di tutti gli atti e i provvedimenti dell'Amministrazione che hanno limitato il diritto di difesa del RTI CIR Food;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché ignoto;

– di tutti i provvedimenti antecedenti, concomitanti e susseguenti, ancorché ignoti, nonché l'annullamento e/o decadenza e/o inefficacia del contratto, stipulato tra le parti anche nelle more del giudizio, con riserva, nel caso di impossibilità nel subentro nel servizio, di chiedere tutela risarcitoria per i danni subiti;

- quanto al ricorso n. 12533 del 2018:

del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali n. 262/2018 del 25.09.2018 di aggiudicazione della “Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico per ogni lotto di gara, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio di ristorazione, servizio catering completo e catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti (EDR) del Ministero della Difesa” relativa al Lotto n. 1 al costituito RTI con capogruppo mandataria la Società Ladisa s.r.l.;

della comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 del Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali di cui alla nota prot. n. M_D GCOM REG2018 0016866 del 26.09.2018;

dei verbali della procedura di gara e della relativa graduatoria, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha attribuito i punteggi tecnici ed economici alle imprese controinteressate e non le ha invece escluse, nonché le richieste del Ministero della Difesa in merito alle giustificazioni dell’offerta anormalmente basse e alla comprova dei requisiti di capacità tecnico ed economica e, in particolare:

il verbale di gara n. 720 I Riapertura del 10.05.2018;

il verbale di gara n. 720 II Riapertura del 30.05.2018;

il verbale di gara n. 720 III Riapertura del 14.06.2018;

il verbale di gara n. 720 IV Riapertura del 31.07.2018;

il verbale di valutazione delle offerte tecniche n. 4 del 16.05.2018;

il verbale di valutazione delle offerte economiche n. 5 del 08.06.2018;

la comunicazione del Ministero della Difesa prot. n. M_D GCOM REG2018 0011027 del 15.06.2018 di richiesta delle giustificazioni circa la congruità dell’offerta economica presentata dal RTI Ladisa;

la comunicazione del Ministero della Difesa prot. n. M_D GCOM REG2018 0012870 dell’11.07.2018 di richiesta di ulteriori giustificazioni circa la congruità dell’offerta economica presentata dal RTI Ladisa;

la comunicazione del Ministero della Difesa prot. n. M_D GCOM REG2018 0014239 dell’1.08.2018 con cui veniva richiesta la produzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica;

il verbale della seduta del 25.07.2018, in seno alla quale l’offerta economica presentata da RTI Ladisa veniva ritenuta congrua dalla Commissione giudicatrice;

il verbale N. 12/18/1^ DIV della seduta del 14.09.2018, in seno alla quale la Commissione giudicatrice riteneva comprovato da parte del RTI Ladisa il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dalla norma di gara;

di tutti gli ulteriori ed eventuali atti e provvedimenti antecedenti, concomitanti e conseguenti, ad oggi tutti ignoti, relativi alla procedura de qua esperita dal Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali per l'affidamento del Lotto n. 1 al costituito RTI con capogruppo mandataria la Società Ladisa s.r.l.;

e conseguentemente degli atti già impugnati con il ricorso ex art. 120, comma 2-bis c.p.a.

R.G. n. 7850/2018 – Sezione I-bis:

– provvedimento adottato in data 03.05.2018 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali, avente ad oggetto l’ammissione al Lotto 1 del costituito RTI offerente con capogruppo mandataria la Società Elior Ristorazione S.p.a. alla “Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico per ogni lotto di gara, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio di ristorazione, servizio catering completo e catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti (EDR) del Ministero della Difesa”;

– verbale di gara del 03.05.2018 di valutazione della documentazione amministrativa e ammissione degli operatori economici alla partecipazione alla gara, conosciuto dal costituendo RTI CIR Food-Markas soltanto in data 22.05.2018, perché non pubblicato sul profilo del committente;

– verbale di gara n. 1/18/1^DIV. del 06.04.2018 di valutazione della documentazione amministrativa, conosciuto dal costituendo RTI CIR Food-Markas soltanto in data 22.05.2018, perché non pubblicato sul profilo del committente;

– verbale di gara n. 720 del 27.02.2018 di valutazione della documentazione amministrativa, conosciuto dal costituendo RTI CIR Food-Markas soltanto in data 22.05.2018, perché non pubblicato sul profilo del committente;

per quanto occorrer possa nei limiti delle censure proposte nel presente ricorso:

– Determinazione a contrarre n. 1/1^ DIV/9-2017 datata 02.11.2017 del Direttore Generale della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali del Ministero della Difesa;

– avviso di gara;

– bando di gara pubblicato in G.U.R.I. n. 129 del 08.11.2017 e spedito alla GUUE in data 02.11.2017 e successive rettifiche di cui è stato dato avviso agli Organi di stampa;

– disciplinare di gara, delle rettifiche al disciplinare di gara e del riepilogo delle rettifiche, nonché dei relativi allegati al disciplinare di gara [Allegato 1 – Capitolato Tecnico e relativi allegati I, II, III, IV, V e VI, Allegato 2 – Incidenza Manodopera, Allegato 3 – Esigenze EDR per Lotto, Allegato 4 – DUVRI e relativo annesso, Allegato 5 – Documento di partecipazione, Allegato 6 – DGUE, Allegato 7 – Annesso n. 1 DGUE, Allegato 8 – Annesso n. 2 DGUE, Allegato 9 – Patto di integrità, Allegato 10 – Schema Accordo Quadro];

– chiarimenti resi dalla Stazione appaltante sulla normativa di gara nelle more della scadenza del termine di presentazione delle offerte in gara;

– determina n. 1/1^ Div./1-2018 del 29.01.2018 di sostituzione del RUP;

– Ordine del giorno n. 10 del 26.02.2018 di nomina della Commissione di gara per lo svolgimento del seggio di gara telematico e la valutazione della documentazione amministrativa;

– Ordine del giorno n. 34 del 18.04.2018 di sostituzione di nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

– determina del 23.05.2018 di Rettifica alla Determina a contrarre n. 1/1^ DIV/1-2018 in data 29.01.2018;

– tutti gli atti e i provvedimenti dell'Amministrazione che hanno limitato il diritto di difesa del RTI CIR Food;

– ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché ignoto;

– tutti i provvedimenti antecedenti, concomitanti e susseguenti, ancorché ignoti, nonché l’annullamento e/o decadenza e/o inefficacia del contratto, stipulato tra le parti anche nelle more del giudizio, con riserva, nel caso di impossibilità nel subentro nel servizio, di chiedere tutela risarcitoria per i danni subiti;


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e Ladisa S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso n. 7850/2018, notificato in data 21 giugno 2018 e depositato il successivo 26 giugno 2018, la Società Cooperativa di Ristorazione S.C., “in proprio” e “in qualità di impresa capogruppo mandataria del costituendo RTI con la Società Markas”, impugna il provvedimento con cui, in data 3 maggio 2018, l’Amministrazione intimata ha ammesso al “Lotto 1” il “costituito RTI offerente con capogruppo mandataria la Elior Ristorazione s.p.a.” alla “Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico per ogni lotto di gara, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio di ristorazione, servizio catering completo e catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti (EDR) del Ministero della Difesa”, e gli atti ad esso presupposti, chiedendone l’annullamento.

In particolare, la ricorrente espone quanto segue:

- con determina a contrarre del 2 novembre 2017, il Ministero della Difesa indiceva la gara di cui sopra, volta ad acquisire la prestazione del servizio in oggetto per la durata di 36 mesi, per un importo complessivo di spesa di € 464.811.846,63, oltre Iva, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- entro la data di scadenza prevista dal bando, la predetta presentava domanda di partecipazione per il “lotto n. 1, relativo alle Regioni Trentino Alto Adige, Friuli Venezia e Veneto”, con “importo stimato di spesa … pari a € 52.534.483,28”;

- avviate le operazioni di gara e, segnatamente, quelle di verifica della “documentazione amministrativa”, in data 3 maggio 2018 la Commissione di gara verbalizzava gli esiti di esse, “ammettendo tutti gli operatori economici che avevano presentato domanda di partecipazione, e comunicava il provvedimento di ammissione delle ditte interessate”;

- in esito a tale provvedimento, il costituendo RTI CIR Food-Markas presentava istanza di accesso agli atti, al fine di acquisire “la motivazione del provvedimento di ammissione delle ditte… nonché la documentazione riservata non pubblicata dalla Stazione appaltante sul proprio sito internet”, la quale era utilmente riscontrata “soltanto in data 22.05.2018”.

Preso così atto di quanto riportato nei verbali afferenti le sedute riservate di gara in ordine alle motivazioni poste alla base delle ammissioni dei concorrenti, la ricorrente insorge nei confronti dell’ammissione al lotto 1 del costituito RTI con capogruppo mandataria la Elior Ristorazione s.p.a. ex art. 120, comma 2 bis, c.pr.amm., adducendo i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE DELL’ART. 89 D.LGS. N. 50/2016 – AVVALIMENTO CARTOLARE – CARENZA INCOMPLETEZZA ED INIDONEITA’ DEI CONTRATTI DI AVVALIMENTO SOTTOSCRITTI TRA L’ATI ELIOR E LE SOCIETA’ HOSPES S.R.L. E IFM S.P.A. – CARENZA DELLE RISORSE DEL PERSONALE – CARENZA DEL REQUISITO DEI FURGONI – CARENZA DEL REQUISITO DELLE CERTIFICAZIONI E MANUALE DI AUTOCONTROLLO – CARENZA DEL TITOLO DEL CENTRO COTTURA – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI – VIOLAZIONE DEL REQUISITO DEL SUB-APPALTO DELLA DITTA HOSPES S.R.L.. In relazione al contratto di avvalimento con la ditta Hospes, afferente l’esecuzione del “servizio di catering veicolato” “per la caserma: a) 8° Reggimento Genio Guastatori (Forze Leggere Par); b) Caserma Donato Brisciese Legnano (VR)”, comportante la produzione di “20.240 colazioni, 146.749 pranzi e 34.449 cene”, è previsto l’impiego di un solo cuoco “per giunta a part-time per sole 4 ore al giorno”, con un solo “addetto al servizio mensa sempre con formula part-time ma solo tre ore giornaliere” (cfr. doc. 37, allegato al ricorso), e, pertanto, risulta chiara “l’assoluta non credibilità del requisito prestato”. Dato, ancora, conto che la ditta Hospes risulta indicata dall’ATI Elior “sia come impresa ausiliaria che come impresa sub-appaltatrice che eseguirà il servizio di vettovagliamento presso i relativi EDR del lotto di riferimento”, è da rilevare, poi, l’omessa indicazione “nel contratto di avvalimento” e nei suoi allegati “di qualsiasi furgone/automezzo tra le risorse offerte”. Nello stesso contratto “manca qualsiasi richiamo alle certificazioni di qualità ISO 9001 e 22000”, “all’organizzazione dell’impresa che ha permesso il rilascio delle medesime”, “al manuale di autocontrollo”, “al responsabile della qualità” nonché “all’organizzazione di persone e mezzi che permettono alla ditta Hospes di avere il centro cottura certificato”. Da ciò discende che l’ATI Elior avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la produzione di un contratto di avvalimento “assolutamente cartolare” e, comunque, “incompleto e inidoneo” a conferire alla predetta “il requisito di accesso alla gara del centro di cottura con conseguente illegittimità della sua ammissione alla gara”. Per quanto attiene al “contratto di avvalimento con la società IFM s.p.a.”, si eccepisce – del pari – “la carenza dell’impegno di offrire le certificazioni di qualità ISO 9001 e 22000, il manuale di controllo, il responsabile di qualità, l’organizzazione di impresa”. La documentazione contrattuale allegata offre, poi, in relazione al centro cottura “l’unica certezza ….. che il contratto di comodato d’uso scade in data 30.06.2019”, posto, tra l’altro, che “l’e-mail in seguito prodotta” sembra sì dare conto di un accordo per prorogare tale comodato sino al 31.12.2021 ma, dalle visure catastali, non emerge che “i Signori Corrado Rivierani per Fincantieri e Iolanda Sabbatucci per IFM S.P.A. abbiano il potere di prorogare contratti” di tale genere “per conto delle rispettive imprese”, a cui va aggiunto che si tratta, in ogni caso, di un documento privo di data certa e di “sottoscrizione”. “Sotto altro profilo si ritiene che non possa comunque essere idoneo il centro di cottura offerto dalla ditta IFM S.P.A. perché privo del carattere di uso esclusivo previsto dalla lex specialis di gara cui al punto 1.5”.

Tutto ciò detto, la ricorrente chiede di accogliere l’azione proposta “disponendo l’esclusione dalla procedura aperta de qua per il Lotto 1 del RTI costituito la cui capogruppo mandataria è la Società Elior Ristorazione S.p.a.”.

Con atto depositato in data 4 luglio 2018 si è costituito il Ministero della Difesa, il quale – il successivo 19 settembre 2018 – ha prodotto una memoria, corredata da allegati, connotata – in sintesi – dal seguente contenuto: - il ricorso è irricevibile in quanto notificato in data 21 giugno 2018, ossia “oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 120 c.p.a.”, atteso che “la comunicazione circa la pubblicazione del provvedimento di ammissione è stata ricevuta dalla Soc. CIR Food in data 3 maggio 2018 alle ore 17,33” e, “pertanto, i termini finali di impugnazione … devono intendersi fissati alla data del 4 giugno 2018”; - a ulteriore conferma dell’irricevibilità vale, ancora, la constatazione che “l’accesso è stato autorizzato dalla Stazione appaltante con lettera del 14 maggio 2018, a nulla valendo che la ditta abbia materialmente, e per decisione propria, acquisito la documentazione in data 22 maggio 2018”; - il ricorso va, inoltre, dichiarato inammissibile per “carenza di interesse”. In tal senso depone la conoscenza in capo alla CIR Food – alla data di proposizione dello stesso – della graduatoria, seppure provvisoria. Nel corso della seduta pubblica del 14 giugno 2018 erano stati, infatti, comunicati gli esiti finali della valutazione delle offerte, con posizionamento della CIR – Food al 3° posto, dopo RTI Ladisa e RTI Elior Ristorazione, e, dunque, risulta evidente come il reale motivo dell’impugnativa in trattazione sia l’estromissione della ditta in seconda posizione, “con l’intento di essere idonea processualmente ad impugnare il successivo provvedimento di aggiudicazione”, il che, peraltro, conduce a rivelare un comportamento anche processuale “contorto e scorretto, e come tale passibile delle conseguenze sanzionatorie di legge”; - per mero tuziorismo, si oppone l’infondatezza del ricorso; - in particolare, si rileva – in relazione al contratto di avvalimento Hospes s.r.l. – che l’Ente fruitore del servizio è esclusivamente l’8° Reggimento Genio Guastatori sito nella Caserma Donato Brisciese, i pasti indicati dalla ricorrente sono quelli erogati in un intero anno, “mentre i pasti giornalieri sono di 27 colazioni, 227 pranzi e 44 cene”, con piena sufficienza del “personale messo a disposizione”, “tenuto conto – tra l’altro – che la ditta ausiliaria è anche subappaltatrice, condizione che la obbligherebbe ad integrare – qualora fosse necessario – il personale indicato per eseguire la prestazione”, la disponibilità degli automezzi costituisce “un obbligo previsto in fase di esecuzione”, ossia “non ….. un requisito tecnico di ammissione”, e, comunque, la Hospes ha allegato la carta di circolazione di un “furgone Peugeot Boxer intestato alla ditta”, le certificazioni ISO sono correttamente possedute, come comprovato dai DGUE, e, ancora, il manuale di autocontrollo e il responsabile di qualità “non costituiscono requisiti di partecipazione” (cfr. Capitolato tecnico, punti 2 e 3). In ordine al contratto di avvalimento IFM SPA, possono essere reiterati i rilievi in precedenza formulati, con l’ulteriore aggiunta che la dichiarazione allegata al contratto avvalimento, resa dall’Amministrazioni Unico della menzionata società in data 20 gennaio 2018 e concernente la disponibilità del centro di cottura della Fincantieri fino al 31/12/2021, “proprio sulla base della e-mail del 17/01/2018”, fornisce “supporto adeguato” alla documentazione presentata circa la validità del contratto di comodato d’uso “al momento della domanda di partecipazione alla gara e per tutta la durata dell’accordo quadro in caso di aggiudicazione”.

In seguito al deposito di documenti in data 28 settembre 2018, il successivo 3 ottobre 2018 la ricorrente ha prodotto una memoria difensiva con la quale ha così replicato a quanto sostenuto dall’Amministrazione: - l’eccezione di irricevibilità per tardività è infondata, atteso che la comunicazione del 3 maggio 2018, afferente i concorrenti ammessi e/o esclusi, non era corredata “di motivazione”, ex art. 29 del d.lgs. n. 50/2016; - ciò detto, il termine di 30 giorni, utile per l’impugnazione, “non può che decorrere dalla data del 22 maggio 2018, poiché solo in tale occasione il RTI CIR Food – Markas ha avuto la disponibilità della documentazione amministrativa del RTI controinteressato”, precisando, ancora, che, “come emerge dalla dichiarazione resa dalla Dott.ssa Putelli, la data” in discussione “fu programmata secondo il calendario delle disponibilità dell’Amministrazione che, prima di tale giorno, non poteva procedere al perfezionamento dell’accesso agli atti”; - il ricorso è ammissibile, posto che “la fase in cui versa la procedura di gara è ancora quella della verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla prima classificata provvisoria” e, comunque, chiaro si profila l’interesse della predetta ad un avanzamento nella graduatoria (ancorché provvisoria); - nel merito, va ribadito che i contratti di avvalimento con le ausiliarie sono “del tutto” cartolari e difettano dei requisiti di legge; - in particolare, le risorse dichiarate nel contratto con la Hospes “appaiono comunque ictu oculi insufficienti”, dovendo essere preparati 27 colazioni, 227 pranzi e 44 cene e, ancora, trattandosi di “catering veicolato” (imponente – in quanto tale – l’indicazione degli automezzi “nel contratto stesso” di avvalimento, a cui non può sopperire la “mera allegazione di un libretto di circolazione di un automezzo”), le certificazioni 9001/2015 e 22000, seppure effettivamente richieste in capo, tra l’altro, all’ausiliaria, “avrebbero dovuto essere menzionate” nel corpo del contratto di avvalimento e allegate allo stesso, “essendo queste strettamente correlate al centro di cottura prestato”, senza, peraltro, rilevanza alcuna dell’allegazione di esse al DGUE, al pari del “responsabile della qualità” e del “manuale di autocontrollo”, dal momento che “trattasi di requisiti di partecipazione che non possono formare oggetto di una verifica postuma all’ammissione alla gara” e, ancora, l’e-mail afferente il comodato d’uso del centro cottura prestato da IFM a Elior Ristorazione non si presta in alcun modo a integrare “la proroga del contratto” (tenuto primariamente conto che, in essa, è dato leggere che il contratto “verrà prorogato”) e risulta, peraltro, accordata da un soggetto sprovvisto di tale potere ad un soggetto altrettanto sprovvisto dei poteri di rappresentanza.

In data 7 novembre 2018 la CIR Food ha, altresì, depositato copia del ricorso n. 12533 del 2018, proposto per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione a favore della Ladisa, “valevole anche come motivi aggiunti nel presente giudizio”.

In medesima data ha presentato “istanza di riunione” dei ricorsi.

2. Con il già menzionato ricorso n. 12533 del 2018, notificato in data 26 ottobre 2018 e depositato il successivo 7 novembre 2018, la CIR-Food, ugualmente “in proprio che in qualità di impresa capogruppo mandataria del costituendo RTI con la Società Markas”, impugna il decreto con cui, in data 25 settembre 2018, il Ministero della Difesa ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 1, di interesse per la predetta, al costituito RTI con capogruppo la società Ladisa, nonché gli atti ad esso presupposti, chiedendone l’annullamento.

A tali fini, la ricorrente – dopo avere rappresentato le varie fasi della procedura di gara, inerenti, in particolare, la verifica di congruità dell’offerta economica della controinteressata, collocatasi prima in graduatoria, e la “verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica” in capo alla stessa, sfociate nel verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 14.9.2018, di positivo accertamento dei “requisiti previsti dalla norma di gara da parte del RTI Ladisa”, con sottoposizione al RUP dell’approvazione della graduatoria finale, nonché l’avvenuto accoglimento dell’istanza di accesso agli atti dalla predetta avanzata da parte dell’Amministrazione con nota del 19 ottobre 2018 - deduce i vizi di invalidità derivata dall’illegittima ammissione alla gara per il lotto n. 1 “già dedotto con il ricorso rgn n. 7850/2018”, procedendo, peraltro, all’espressa e pedissequa riproduzione delle censure in quest’ultimo riportate anche nella forma del rito ex art. 120 c.p.a., seppure in relazione alla graduatoria in “parte qua” e, precipuamente, nella parte in cui “è riscontrabile come concorrente secondo classificato il RTI Elior Ristorazione”, nonché vizi propriamente afferenti l’aggiudicazione, atti a dare conto della carenza in capo al RTI Ladisa “per il triennio 2019-2020-2021 del requisito di capacità tecnica previsto dal bando e dal disciplinare di gara”, desunta essenzialmente dalla disamina della documentazione prodotta a “comprova dei requisiti” (ritenuta idonea a dimostrare che l’“autocertificazione” prodotta dalla controinteressata al momento della presentazione dell’offerta in ordine alla disponibilità dei “centri cottura” non “appare corretta e presumibilmente non conforme al vero”).

Segnatamente, la ricorrente denuncia che: - dalla dichiarazione resa in data 1 agosto 2018 dalla mandante Turrini in relazione al centro cottura per il servizio di catering veicolato a favore dell’8° Reggimento Genio Guastatori è dato rilevare che la sottoscrizione da parte di tale ditta del “contratto di locazione” risale soltanto alla data del 24 luglio 2018 e, dunque, dalla documentazione de qua “emerge chiaramente che – al momento della presentazione dell’offerta di gara – almeno per quanto concerne la mandante Turrini Ristorazione, il RTI Ladisa era carente per il triennio 2019-2020-2021 del requisito di capacità tecnica previsto dal bando e dal disciplinare di gara ai punti III.1.3. let. b) e 3.2.”; - “per quanto concerne la disponibilità del centro cottura sito in Gemona è stata allegata la “dichiarazione resa nella precedente gara indetta dal Ministero della Difesa nel 2016, riferita ad un contratto di sublocazione, senza però produrre… il contratto principale di locazione sottoscritto in data 20.06.2006”, da considerare, peraltro, presumibilmente scaduto, contravvenendo così all’obbligo di dimostrare, nel termine perentorio di 10 giorni, il “requisito di titolarità del centro cottura per il triennio 2019-2020-2021”; - dalla documentazione trasmessa dall’impresa Turrini Ristorazione “emerge la carenza degli automezzi necessari al trasporto dei pasti dal centro di cottura stesso all’EDR di riferimento”; - i centri cottura dichiarati in gara risultano privi di personale adeguato e, in particolare, degli autisti necessari al trasporto dei pasti; -trattandosi di RTI orizzontale, tutte le imprese costituenti lo stesso “dovevano almeno disporre di un centro cottura per poter eseguire, almeno per un EDR, la prestazione del catering veicolato”, in linea con quanto prescritto al Capo 1, par. 4, del Capitolato tecnico di gara, ma – al riguardo – la comunicazione resa dal RTI Ladisa in data 2 agosto 2018 prova, invece, la disponibilità dei centri cottura solo in capo a 3 delle imprese “che compongono il RTI”; - in fase di ammissione alla gara, il RTI Ladisa ha prodotto schede tecniche riferite a ciascun centro di cottura riportanti, tra l’altro, “le risorse umane a disposizione” di ciascuno di quest’ultimi ma, “quando, poi, in sede di verifica dell’anomalia, il RTI Ladisa si è trovato costretto a giustificare anche la congruità dell’offerta economica presentata poiché risultata anormalmente bassa, tali figure professionali sono completamente scomparse dalle previsioni dell’organigramma”, con le connesse ricadute, peraltro, sulla credibilità del costo di lavoro stimato nell’offerta economica (palesandosi una evidente sottostima del “costo del lavoro”), sulla determinatezza dell’offerta e, ancora, sulla verifica di congruità dell’offerta; - l’offerta economica del RTI Ladisa “appare”, poi, “incompleta, dal momento che il cespite delle spese generali pare sottostimato nella parte in cui non sono indicati i costi delle utenze; - le giustificazioni fornite in relazione all’uso degli automezzi, secondo le quali quest’ultimi “sono di proprietà delle imprese e… quindi il costo stimato è riferito solo al carburante” non trovano riscontro nella documentazione allegata in occasione dell’autocertificazione riferita alle risorse presenti nel centro di cottura sito in Salizzole”, atteso che, in relazione ad esso, non emerge la presenza di automezzi; - gli oneri della sicurezza aziendale sono sottostimati.

Con atto depositato in data 17 novembre 2018 si è costituito il Ministero della Difesa, il quale – nel contempo – ha dettagliatamente confutato le censure formulate dalla ricorrente in relazione al provvedimento di aggiudicazione a favore del RTI Ladisa.

Con atto depositato il successivo 19 novembre 2018 si è, altresì, costituita la controinteressata Ladisa.

3. Con l’ordinanza n. 6999 del 20 novembre 2018 la Sezione ha accolto l’istanza di riunione dei ricorsi, formulata dalla CIR Food, e ha respinto le istanze cautelari con gli stessi presentate.

4. A seguito della produzione di ulteriori scritti difensivi nell’ambito del giudizio instaurato con il ricorso n. 12533/2018 da parte della ricorrente e della controinteressata Ladisa, all’udienza pubblica del 20 febbraio 2019 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

5. Come si trae dalla narrativa che precede, già con l’ordinanza n. 6999/2018 il Tribunale ha disposto la riunione dei ricorsi, in positivo riscontro all’istanza presentava dalla ricorrente, “in ragione della connessione esistente tra gli stessi”.

5.1. Ciò premesso, appare opportuno ricordare che la ricorrente:

- con il ricorso n. 7850/2018, impugna l’ammissione alla gara del costituito RTI “offerente con capogruppo mandataria la” Elior Ristorazione s.p.a.”, già posizionatasi – alla data di notificazione del gravame (21 giugno 2018) – al secondo posto della graduatoria provvisoria stilata nella “seduta pubblica” del 14.6.2018” (come, peraltro, rappresentato nell’atto introduttivo del giudizio, con specificazione dell’“interesse ad agire” in ragione delle inequivoche ricadute della riforma della graduatoria in relazione all’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva);

- con il ricorso n. 12533/2018, impugna il decreto n. 262/2018 del 25 settembre 2018, di aggiudicazione del lotto in questa sede di interesse in favore del costituito RTI con capogruppo mandataria la società Ladisa, procedendo – mediante di esso – a riproporre, tra l’altro, le censure già dedotte con il ricorso n. 7850/2018 “in quanto si riverberano per illegittimità derivata” sulla legittimità della graduatoria di gara.

5.2. Ciò detto, il Collegio – in linea, peraltro, con quanto già affermato in fase cautelare – ravvisa validi motivi per procedere al previo esame e, dunque, alla previa definizione del ricorso n. 7850/2018 in ragione dell’incidenza dell’esito di quest’ultimo sulla stessa “esistenza dell’interesse all’impugnativa proposta con il ricorso n. 12533/2018”, strettamente connessa alla constatazione che il ricorso n. 7850/2018 di cui si discute investe l’ammissione alla gara “di una concorrente ….. posizionatasi al secondo posto della graduatoria” finale, ossia “collocata in posizione migliore rispetto al RTI della ricorrente” (collocatosi al terzo posto).

Al riguardo, il Collegio ritiene di poter soprassedere sulle eccezioni di inammissibilità e irricevibilità sollevate dall’Amministrazione resistente, atteso che il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto sulla base delle considerazioni di seguito indicate.

5.3. Come in precedenza riportato, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ammissione al lotto 1 del “costituito RTI offerente con capogruppo mandataria la Società Elior Ristorazione” e, quindi, afferma che quest’ultima doveva essere esclusa dalla gara sulla base essenzialmente dell’asserzione che i contratti di avvalimento “sottoscritti tra l’ATI Elior e le società Hospes s.r.l. e IFM S.p.a.” sono “cartolari, inidonei o meramente simbolici”.

In particolare, la ricorrente denuncia la carenza ed insufficienza delle risorse lavorative messe a disposizione nonchè la carenza delle certificazioni di qualità, del manuale di autocontrollo, del responsabile della qualità e, ancora, del possesso dell’uso esclusivo “del centro di cottura”, sebbene – per quanto attiene a quest’ultimo – esclusivamente in relazione all’avvalimento con la ditta IFM.

Tale censure sono immeritevoli di positivo riscontro.

5.4. Al fine del decidere, appare opportuno ricordare che:

a) ai sensi del disposto dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 (c.d. codice dei contratti), “L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest’ultimi…….. L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente….”;

b) a seguito della previsione del comma 5, secondo cui “Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto”, il comma 8 del medesimo articolo si premura di precisare che “Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione”, in modo da fugare qualsiasi equivoco circa la riferibilità del contratto oggetto dell’appalto al soggetto partecipante alla gara, ossia alla società concorrente;

- come si trae dalla formulazione del su indicato articolo ma anche ordinariamente affermato in giurisprudenza, risulta, quindi, evidente che il contratto di avvalimento costituisce uno strumento previsto per consentire alle imprese, che non dispongano, tra l’altro, della capacità tecnica per eseguire in toto l’appalto oggetto della gara alla quale intendano partecipare, di impiegare quella di un’altra impresa, definita ausiliaria;

- si tratta - in altri termini – di uno strumento che incontra il favor del legislatore, dapprima comunitario e conseguentemente italiano, in quanto specificamente diretto a garantire la più ampia partecipazione alle gare di appalto, in modo che sia assicurata la massima concorrenza, il che, peraltro, ragionevolmente conduce ad affermare che “la messa a disposizione deve essere effettiva e sostanziale, nel senso che deve permettere concretamente all’impresa avvalente di utilizzare le risorse dell’ausiliaria, preventivamente indicate nel contratto di avvalimento” (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. I ter, 11 luglio 2017, n. 8212).

5.5. Preso così atto del carattere funzionale dello strumento in trattazione ma anche della portata sostanziale di esso e ricordato, ancora, che, nel caso che ci occupa, il lotto assegnato (rectius: il n. 1) ha per oggetto la “prestazione del servizio di ristorazione, servizio catering completo e servizio veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti (EDR) del Ministero della Difesa” “relativo alle Regioni Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto”, per valutare la validità dei contratti di avvalimento contestati è assolutamente necessario esaminare la documentazione agli atti.

Orbene, la disamina di tale documentazione (cfr. – in particolare - all. nn. 37 e 41, prodotti dalla ricorrente, afferenti le scritture private di avvalimento; all. nn. 4 e 8, prodotti dall’Amministrazione, “DGUE” delle ausiliarie) rivela che:

- sulla base della necessità per la società Elior Ristorazione di “un centro cottura nel territorio su cui insiste il Lotto 1” idoneo per il servizio di “catering veicolato”, in virtù del contratto di avvalimento la Hospes s.r.l. ha messo a disposizione della predetta il requisito tecnico in discussione, individuato nel “centro cottura sito in Zevio –Loc. Campagnola (VR) Viale Edison, 10 cap. n 37059…. ubicato a 22 minuti, nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge di gara per le seguenti Caserme: 8° Reggimento Genio Guastatori (Forze Leggere Par.) – Caserma Donato Biscese Legnano (VR) – Via del Pontiere, 16, …..dotato di tutte le necessarie autorizzazioni (aut. Sanitaria con specifica autorizzazione all’asporto)”;

- nello stesso contratto, la società Hospes concede alla Elior Ristorazione “piena assicurazione circa il possesso del requisito fornito di cui alla lettera f) delle premesse narrative” (rectius: il “Centro di Cottura ove produrre i pasti”) ma anche “dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnici ed in particolare: a) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; b) insussistenza delle preclusioni previste dalla normativa antimafia; c) delle certificazioni ISO 9001 e 22000 riferite all’azienda”;

- a seguito dell’evidenza che il Centro di Cottura in trattazione ha, tra l’altro, “una capacità produttiva giornaliera di circa 3000 pasti; attualmente ne produce 1000”, nel contratto è espressamente precisato che la Hospes mette a disposizione le “risorse (personale) necessarie per la preparazione dei pasti e per la corretta esecuzione del contratto, per tutta la durata dello stesso” e, in particolare, “le seguenti unità di personale: n. 1 cuoco – 4 ore al giorno; n. 1 addetti ai servizi di mensa – 3 ore al giorno”, oltre che “mezzi a attrezzature”, del pari dettagliatamente indicati;

- sempre in ragione della su indicata necessità della Elior Ristorazione, in virtù dell’avvalimento la IFM S.p.A. ha messo a disposizione della predetta il requisito tecnico in discussione, individuato nel “centro cottura sito in Monfalcone (GO) c/o Stabilimento Fincantieri Spa in Piazzale Augusto Cosulich, 1, 34074, in possesso” della stessa IFM “almeno sino al 31/12/2012 in forza di contratto di comodato d’uso (qui allegato)…. ubicato a 33,68 Km percorribili in 39 minuti, nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge di gara per le seguenti Caserme: Comando Militare Esercito FVG Trieste – Via dell’Università 2…...dotato di tutte le necessarie autorizzazioni.. (aut. Sanitaria con specifica autorizzazione all’asporto)”;

- in linea con quanto già rilevato in relazione al contratto con la Hosmes, nella scrittura privata in trattazione la società IFM “concede a Elior Ristorazione SpA piena assicurazione circa il proprio possesso del requisito fornito di cui alla lettera f) delle premesse narrative” (rectius: il “Centro di Cottura, ove produrre i pasti) ma anche “dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnici ed in particolare: a) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; b) insussistenza delle preclusioni previste dalla normativa antimafia; c) delle certificazioni ISO 9001 e 22000 riferite all’azienda”;

- a seguito dell’evidenza che il Centro di Cottura in trattazione ha, tra l’altro, “una capacità produttiva giornaliera di circa 2500 pasti; attualmente ne produce 1200”, nel contrato è espressamente precisato che la IFM mette a disposizione le “risorse (personale) necessarie per la preparazione dei pasti e per la corretta esecuzione del contratto, per tutta la durata dello stesso” e, in particolare, “le seguenti unità di personale: n. 4 cuochi; n. 4 aiuti cuochi; n. 32 ASM”, oltre che “mezzi a attrezzature”, del pari dettagliatamente indicati;

- a parte i contenuti delle scritture private di cui sopra, il Modello di Formulario per il documento di gara unico europeo (c.d. DGUE) – correttamente prodotto anche per le su indicate ausiliarie – offre adeguata evidenza della situazione in cui versano quest’ultime, riportando, tra l’altro, l’espressa indicazione del possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e 22000 “in corso di validità” e del “possesso di un centro cottura idoneo alla produzione, confezionamento e veicolazione dei pasti in esclusiva disponibilità della ditta”, rispettivamente in virtù di un “Contratto di Locazione Immobiliare ad uso commerciale” e “tramite contratto di comodato d’uso con Fincantieri SpA”.

Tutto ciò premesso, sussistono validi motivi per affermare che:

- i contratti di avvalimento sottoscritti dalla Elior Ristorazione con le ditte Hospes e IFM riportano una descrizione delle risorse messe a disposizione sicuramente adeguata, sicché è possibile affermare che gli stessi non si presentano “cartolari” o, ancora, “astratti”;

- la ricorrente denuncia l’insufficienza del personale messo a disposizione dalla Hospes ma – al riguardo – non è possibile esimersi dal rilevare che si tratta – in verità – di una doglianza generica poiché disancorata dalla produzione di dati concreti ed oggettivi, idonei a comprovare l’impossibilità per un “cuoco”, ossia per un soggetto esperto nella ristorazione, di provvedere alla preparazione di “27 colazioni”, “227 pranzi” e “44 cene” nel corso di 4 ore, con l’ulteriore precisazione che la dichiarazione riportata nel DGUE della Elior Ristorazione di “voler subappaltare, nel limite massimo di ogni lotto del 30% previsto dalla normativa vigente, lo svolgimento del servizio di vettovagliamento” non si pone o, comunque, non può in alcun modo essere intesa in termini di elemento a supporto della “assoluta non credibilità” denunciata dalla ricorrente, quanto – piuttosto - si profila come un elemento a favore della congruità e sufficienza delle risorse messe a disposizione dell’ausiliaria (atteso che la contrazione, determinata dal ricorso al subappalto, delle prestazioni direttamente in carico dell’ausiliata non può non riverberarsi anche nei confronti dell’ausiliaria, determinando – a sua volta - una contrazione delle prestazioni a carico di quest’ultima), risultando, peraltro, evidente l’impossibilità di operare una commistione tra il personale oggetto del contratto di avvalimento e il personale della Hospes in veste di subappaltatore, la quale risulta priva di qualsiasi fondamento giuridico, trattandosi di istituti che sono e rimangono distinti, come, tra l’altro, dimostrato dalla constatazione che il subappalto costituisce un istituto volto – come noto – ad operare in fase esecutiva come affidamento a terzi di prestazioni oggetto della gara da parte dell’impresa ausiliante, secondo lo schema tipico del contratto derivato dal contratto principale (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 16 marzo 2018, n. 1698; TAR Campania, 14 dicembre 2018, n. 6975; TAR Piemonte, 11 marzo 2018, n. 1698);

- seppure i contratti di avvalimento attengono ai “centri cottura idonei alla produzione, confezionamento e veicolazione dei pasti”, ossia al possesso del requisito relativo alla capacità tecnica contemplato al punto III 1.3) del Bando di gara, la mancata indicazione di “furgoni/automezzi” tra le risorse offerte appare inidonea a invalidare i su indicati accordi o, meglio, a rendere gli stessi inadeguati, atteso che - a fronte dell’assenza di specifiche previsioni nel bando di gara - il punto 6 del Capitolato Tecnico dispone espressamente l’obbligo dell’impresa di “fornire al Rappresentante dell’A.D. una scheda dei mezzi di trasporto utilizzati, sottoscritta dal legale rappresentante, riportante il numero, la tipologia dei mezzi impiegati e, per ciascuno di essi, il numero di targa e copia della carta di circolazione” e, dunque, ragionevolmente conduce a configurare la “disponibilità dei mezzi” in termini – non di requisito “tecnico di ammissione”, bensì - di obbligo inerente alla fase di esecuzione del contratto, in linea con i rilievi dell’Amministrazione resistente;

- come in precedenza riportato, le scritture private di avvalimento danno espressamente conto del possesso in capo alle ditte ausiliarie delle certificazioni “ISO 9001 e 22000” e, comunque, il possesso di tali certificazioni è espressamente indicato nel DGUE di ciascuna delle ditte in questione, nel rispetto, tra l’altro, del punto 3.2, lett. c), del disciplinare di gara;

- per quanto attiene il manuale di autocontrollo ed il responsabile di qualità, appare sufficiente ribadire che i requisiti prescritti dalla lex specialis di gara per i centri cottura, ai fini dell’ammissione alla gara, si prestano ad essere identificati con: l’esclusiva disponibilità in capo alla ditta; la dotazione di apposita autorizzazione sanitaria, con possibilità di esercizio del servizio di ristorazione cd. “da asporto”; una potenzialità adeguata in relazione ai pasti da preparare; l’ubicazione ad una distanza dall’EDR tale da essere percorsa in un tempo non superiore ai 50 minuti, verificabile sul sito www.tuttocitta.it.. Orbene, da ciò deve necessariamente trarsi che l’accertamento di ogni ulteriore elemento afferente l’idoneità del centro cottura – quali quelli in precedenza indicati - non può che essere ricondotto a un momento successivo rispetto alla fase di ammissione alla gara e, anzi, alla stessa aggiudicazione, con conseguente estraneità di esso all’avvalimento, come, peraltro, confermato anche da quanto previsto ai punti 2 e 3 del paragrafo 1 del Capitolato tecnico (in cui figura l’espresso riferimento all’“avvio del servizio”);

- per quanto specificamente attiene alla disponibilità del centro cottura messo a disposizione dell’IFM, non appare, poi, che sia oggetto di discussione la sussistenza di essa sia alla data di scadenza del termine per presentazione della domanda (16 gennaio 2018) che, ancora, alla data in cui la Commissione ha provveduto a verbalizzare gli esiti delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa delle concorrenti e , conseguentemente, ha deliberato le ammissioni alla gara (3 maggio 2018), tenuto conto della scadenza del contratto di comodato all’uopo prodotto in data 30 giugno 2019. La questione sollevata dalla ricorrente investe, dunque, la disponibilità de qua in relazione a tutta la “durata dell’accordo quadro in caso di aggiudicazione”. Al riguardo, il Collegio ritiene che – al di là dei rilievi formulati dalla ricorrente – rivesta carattere dirimente la dichiarazione resa dall’Amministratore Unico dell’IFM s.p.a., il sig. Francesco Romano, in data 20 gennaio 218 (cfr. all. n. 41 all’atto introduttivo del giudizio), tenuto conto che la stessa – volta a dare espresso conto della disponibilità del “centro cottura pasti c/o lo stabilimento di Fincantieri Monfalcone (GO) ….. sino al 31/12/2021” - è stata resa “ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 4 della legge n. 15/1968”, e, dunque, risulta assistita da valore probatorio privilegiato. In altri termini, la disponibilità sino al 31 dicembre 2021 del centro cottura è da considerare adeguatamente comprovata, tenuto conto che è oggetto della dichiarazione in esame, riportante, tra l’altro, l’espressa assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni non conformi al vero, sicchè l’e-mail richiamata dalla ricorrente non può che assumere la veste di elemento di mero supporto, precisando – in aggiunta – che la ricostruzione de qua risulta pienamente conforme ai principi del D.P.R. n. 445 del 2000 in quanto coinvolgente rapporti con l’Amministrazione pubblica, i quali – come noto – risultano ben diversi o, meglio, sono meritevoli di essere tenuti ben distinti da quelli di regolamentazione dell’“onus probandi”, secondo i quali le dichiarazioni in trattazione, ove rese per offrire elementi di prova nell’ambito di procedimenti giudiziari (come, ad esempio, potrebbe essere configurata quella prodotta dalla ricorrente nel presente giudizio, afferente la data di “accesso agli atti”, cfr. all. n. 46 da quest’ultima depositato), risultano prive di qualsiasi valore probatorio, anche a semplice livello “indiziario” (cfr., tra le altre, Cass., Sez. Un., n.12065 del 2014; Cass., Sez. Un., 3 aprile 2003, n. 5167; Cass., 5 settembre 2003, n. 12999).

In conclusione, il ricorso n. 7850/2018 deve essere respinto;

6. In ragione del non buon esito del ricorso n. 7850/2018, il successivo ricorso n. 12533/2018 non può che dichiarato inammissibile per carenza di interesse, risultando evidente che anche un eventuale accoglimento dello stesso non varrebbe a fare conseguire alla ricorrente il bene della vita dalla stessa perseguito, ossia l’aggiudicazione del lotto n. 1 in discussione.

7. Per le ragioni illustrate:

- il ricorso n. 7850/2018 va respinto;

- il ricorso n. 12533/2018 va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 4.000,00, di cui € 2.000,00 a favore del Ministero della Difesa ed € 2.000,00 a favore della controinteressata Ladisa, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi nn. 7850/2018 e 12553/2018, come in epigrafe proposti:

- respinge il ricorso n. 7850/2018;

- dichiara inammissibile il ricorso n. 12533/2018.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l’intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Concetta Anastasi
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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