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TAR Lazio, Sez. III quater, 7/6/2019 n. 7496
Nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l'affidamento di appalti le controversie aventi ad oggetto questioni attinenti a comportamenti ed atti adottati nella fase contrattuale, sono devolute alla giuridizione del g.o.

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui contratti pubblici comprende le sole controversie relative al corretto svolgimento della procedura di selezione del contraente pubblico -ancorché insorte a seguito di un intervento di autotutela della stazione appaltante successivo alla stipula - mentre quelle che hanno a oggetto la (corretta o meno) esecuzione del rapporto rientrano nella giurisdizione ordinaria.

Nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l'affidamento di appalti le controversie aventi ad oggetto questioni attinenti a comportamenti ed atti adottati nella fase contrattuale, concernente l'esecuzione del rapporto, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo. Poiché nel caso di specie il contratto con parte ricorrente è stato stipulato ed il discrimen temporale che giustifica il riparto di giurisdizione è costituito proprio dalla stipulazione dello stesso a seguito della quale sorgono in capo sia dell'Amministrazione appaltante sia dell'esecutore posizioni di diritto soggettivo legate alla corretta esecuzione del contratto stipulato, va da sé che la giurisdizione nella fattispecie che concerne l'applicazione o meno dell'accisa in materia di combustibili al contratto in corso, spetta al giudice ordinario.


Materia: giustizia amministrativa / giurisdizione esclusiva
Pubblicato il 07/06/2019

N. 07469/2019 REG.PROV.COLL.

N. 05167/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5167 del 2019, proposto da S.A.C.C.I.R. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino n.2/A; 

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Borioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Ceci n. 21; 
Commissario Ad Acta Sanita' per la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti, Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria, Commissario Ad Acta per la Sanità della Regione Lazio, Azienda Sanitaria Locale – Asl Roma 1 non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa idonea misura cautelare:

della nota prot. Registro Ufficiale.U.0221085 del 21 marzo 2019 a firma del Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, del Dirigente dell’Area Programmazione e Monitoraggio dei consumi sanitari e del Direttore della Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio, comunicata con nota prot. 0048136 del 28 marzo 2019 dell’Azienda Sanitaria Locale – ASL Roma 1 – Dipartimento Tecnico Patrimoniale, U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza Immobili e Impianti

della nota prot. n. U.0572981 del 16 novembre 2016 della Direzione Regionale e della nota prot. n. 603661 del 2 dicembre 2016 della Centrale Acquisti, mai comunicate alla ricorrente e di tenore sconosciuto;

della nota prot. n. 0048136 del 28 marzo 2019 (cfr. doc. 2) e della nota prot. n. 0061396 del 19 aprile 2019 e relativi allegati dell’Azienda Sanitaria Locale – ASL Roma 1, firmate dal Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale, U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza Immobili e Impianti e dal RUP;

ove occorra, dei Decreti del Commissario ad acta n. U00424 del 1 ottobre 2013, n. U00427 del 4 ottobre 2013 e n. U00308 del 3 luglio 2015, come modificato dal DCA n. U0003230 del 30 gennaio 2017;

ove occorra, della Determinazione n. B03054 del 16 luglio 2013, recante “Organizzazione delle Strutture di Area della Direzione Centrale Acquisti”, mai comunicata alla ricorrente e di tenore sconosciuto;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, che possa ledere i diritti e/o gli interessi della ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e di Commissario Ad Acta Sanita' per la Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2019 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che col ricorso in esame parte ricorrente espone di avere preso parte alla gara comunitaria bandita il 12 aprile 2014 con procedura aperta e centralizzata, finalizzata all’affidamento del multiservizio tecnologico, comprensivo di fornitura dei vettori energetici, relativo agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e di esserne risultata aggiudicataria per il Lotto 6 con determinazione n. G17434 del 30 dicembre 2015, lotto riguardante in particolare le seguenti aziende: ASL Roma A, ASL Roma E, Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, tutte confluite nella ASL RM 1 con decorrenza dal 1° gennaio 2017, come da delibera del commissario ad acta n. 877 del 7 ottobre 2016;

Rilevato che parte ricorrente rappresenta che nonostante abbia dato piena, puntuale e regolare esecuzione agli obblighi contrattuali, in allegato alla nota prot. 0048136 della ASL RM 1 del 28.3.2019, le è pervenuta la nota prot. Registro Ufficiale.U.0221085 del 21 marzo 2019 con cui i direttori della Direzione Regionale Centrale Acquisti e della Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio hanno invitato la ASL RM 1 a trattenere dalle somme dovute alla ricorrente le somme che quest’ultima avrebbe risparmiato di pagare a titolo di accisa sulle forniture di combustibile necessarie per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, in conseguenza della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 77415 RU del 30 luglio 2014, deducendo avverso tale atto cinque articolate censure e concludendo con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso;

Rilevato che si sono costituite in giudizio con compiute memorie la Regione Lazio e l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 che in particolare con la relazione depositata il 23 maggio u.s., in via pregiudiziale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito con riferimento all’impugnativa delle note ASL ROMA 1 prot. n. 0048136 del 28 marzo 2019 e prot. n. 0061396 del 19 aprile 2019 e relativi allegati, tenuto conto che si tratta di atti adottati in pendenza di un rapporto contrattuale in essere e incidenti su situazioni soggettive di carattere negoziale;

Rilevato che al riguardo va accolta l’eccezione proposta, avuto riguardo alla giurisprudenza sulla materia, pure citata dall’Azienda Sanitaria e secondo cui: “La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui contratti pubblici comprende le sole controversie relative al corretto svolgimento della procedura di selezione del contraente pubblico -ancorché insorte a seguito di un intervento di autotutela della stazione appaltante successivo alla stipula - mentre quelle che hanno a oggetto la (corretta o meno) esecuzione del rapporto rientrano nella giurisdizione ordinaria” (ex multis T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 26/04/2018, n. 377); icastica da ultimo la massima su sentenza del TAR Puglia, Lecce, III, 15 aprile 2019, n. 606: “Nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l'affidamento di appalti le controversie aventi ad oggetto questioni attinenti a comportamenti ed atti adottati nella fase contrattuale, concernente l'esecuzione del rapporto, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo.”;

Poiché nel caso in esame il contratto con parte ricorrente è stato stipulato in data 10 gennaio 2017 ed il discrimen temporale che giustifica il riparto di giurisdizione è costituito proprio dalla stipulazione dello stesso a seguito della quale sorgono in capo sia dell’Amministrazione appaltante sia dell’esecutore posizioni di diritto soggettivo legate alla corretta esecuzione del contratto stipulato, va da sé che la giurisdizione nella fattispecie che concerne l’applicazione o meno dell’accisa in materia di combustibili al contratto in corso, spetta al giudice ordinario;

Ritenuto che pertanto ai sensi dell’art. 11 del Codice del Processo Amministrativo il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la controversia andrà riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda;

Considerato che le spese della presente controversia possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenti pronunce in motivazione indicate.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore Riccardo Savoia
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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