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Consiglio di Stato, Sez. III, 13/8/2019 n. 5719
Il Comune pur essendo titolare della competenza in materia di individuazione, localizzazione ed apertura delle nuove sedi farmaceutiche quale ente esponenziale della comunità locale, non ha alcuna facoltà di prelazione delle nuove sedi.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal titolare di una farmacia quanto al conflitto d'interessi che caratterizzerebbe l'esclusiva competenza del Comune nella localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche, avendo un incompatibile ruolo di competitore essendo anche titolare delle farmacie comunali. Il Comune infatti, pur essendo titolare della competenza in materia di individuazione, localizzazione ed apertura delle nuove sedi farmaceutiche quale ente esponenziale della Comunità locale secondo il principio di rappresentanza democratica, in accordo con il principio di sussidiarietà oggi sancito dalla Costituzione, non ha alcuna facoltà di prelazione delle nuove sedi. Le sedi farmaceutiche di nuova istituzione, inoltre, integrano l'offerta preesistente cui concorrono Comune e privati, che viene dalla avversata disciplina implementata, e non ridotta a favore della posizione degli operatori già presenti, come il Comune ma anche come il titolare di farmacia, né nel caso di specie è stato argomentato alcun indizio di sviamento di potere utile a far supporre che le avversate scelte del Comune siano in realtà volte a favorire le farmacie comunali. Pertanto, l'appello deve essere respinto.

Materia: servizio farmaceutico / disciplina

Pubblicato il 13/08/2019

N. 05719/2019REG.PROV.COLL.

N. 08840/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8840 del 2013, proposto da

Rossi Alessandro Quale Titolare della Farmacia Cortonese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Alberto Franchi, Daniela Franchi, con domicilio eletto presso lo studio Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina 8;

 

contro

Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Zetti, con domicilio eletto presso lo studio Luisa Gobbi in Roma, via Maria Cristina ,8;

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 - Già Unità Sanitaria Locale n. 2 - Azienda Sanitaria Regionale dell'Umbria, non costituita in giudizio;

 

nei confronti

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia, Regione Umbria, non costituiti in giudizio;

 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00325/2013, resa tra le parti, concernente : individuazione nuove sedi farmaceutiche

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Perugia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2019 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Gobbi su delega dichiarata di Franchi e Luca Zetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1 –L’appellante, titolare di una farmacia a Perugia, impugna la sentenza del TAR per l’Umbria, Sezione I, n. 325/2013 che ha respinto il suo ricorso avverso le delibere comunali che, in attuazione della disciplina sul concorso straordinario di cui al decreto legge n.1/2012, hanno individuato otto nuove sedi farmaceutiche, per la parte in cui ne hanno localizzata una presso la “stazione mini metro” a lui vicina. Il Comune si difende con ampia argomentazione e le parti hanno scambiato più memorie.

2 – Considera preliminarmente il Collegio che il giudizio è del tutto analogo a molti altri, che hanno già visto respingere le tesi dei ricorrenti con spese a carico, e che pertanto appare sufficiente richiamare le motivazioni, già ripetutamente svolte dalla Sezione, circa la legittimità della misura legislativa urgente in esame, adottata nell’ambito delle competenza statale in tema di concorrenza e volta al potenziamento dell’offerta farmaceutica in favore dei pazienti residenti nei singoli Comuni, che a tal fine mantengono un’ampissima discrezionalità circa le migliori modalità volte a potenziare il servizio farmaceutico (per tutte, sentt. n. 4116 del 3.11.2016, n. 2562 del 27.4.2018, n. 4449 del 23.7.2018).

3 – Ne consegue l’infondatezza del II motivo di ricorso, volto a sindacare la mancata motivazione circa tutti i parametri indicati dalla disciplina di riferimento al fine di definire il contesto degli obiettivi d’interesse pubblico cui deve tendere il potenziamento del servizio farmaceutico, e non al fine di limitare le possibilità di insediamento dei nuovi esercizi farmaceutici, e del IV motivo di ricorso, che ripropone analoghe censure avuto riguardo alla non condivisa valutazione del Comune quanto alla potenziale clientela del sito farmaceutico situato in prossimità della fermata di un mezzo collettivo di trasporto pubblico su rotaia, peraltro non coincidente con una stazione ferroviaria.

4 – Parimenti infondate si palesano le censure di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte con il III motivo e riferite alla procedura svolta e, in particolare, alla dedotta mancata motivazione del discostamento dal parere reso dall’Ordine dei farmacisti, posto che il Comune ha espressamente commentato l’imprecisione del parere quanto ai citati criteri demografico e territoriale ma ne ha poi tenuto debito conto nella individuazione delle sedi, fermo restando che la motivazione del provvedimento comunale istitutivo di una nuova farmacia può essere censurata se oggettivamente illogica e frutto di errori di travisamento, eventualmente segnalati nei pareri, ma non già per il solo fatto che il parere non sia stato considerato o confutato (in tal senso C.d.S., III, 26.10.2017 n.4946).

5 – Il gravame in epigrafe palesa, peraltro, anche un elemento di parziale novità (I motivo), costituito dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dall’appellante quanto al conflitto d’interessi che caratterizzerebbe l’esclusiva competenza, nella localizzazione delle nuove farmacie, del Comune, che pur avrebbe un incompatibile ruolo di competitore essendo anche titolare delle farmacie comunali.

6 - La questione, considera il Collegio, è tuttavia manifestamente infondata, in quanto il Comune è titolare della competenza in materia di individuazione, localizzazione ed apertura delle nuove sedi farmaceutiche quale ente esponenziale della Comunità locale secondo il principio di rappresentanza democratica, in accordo con il principio di sussidiarietà oggi sancito dalla Costituzione, e non ha alcuna facoltà di prelazione delle nuove sedi. Le sedi farmaceutiche di nuova istituzione, inoltre, integrano l’offerta preesistente cui concorrono Comune e privati, che viene dalla avversata disciplina implementata, e non ridotta a favore della posizione degli operatori già presenti, come il Comune ma anche come il ricorrente, né l’appellante argomenta alcun indizio di sviamento di potere utile a far supporre che le avversate scelte del Comune siano in realtà volte a favorire le farmacie comunali. Conclusivamente, l’appello deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 2.000 (duemila) oltre IVA, CPA ed accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Raffaello Sestini

 

Roberto Garofoli

 

IL SEGRETARIO

 

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