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Corte di Cassazione, SS.UU., 10/9/2019 n. 22574
Sussiste la giurisdizione esclusiva del g.a.in merito alla controversia vertente sull'esclusione dai benefici derivanti dall'attivazione di un impianto fotovoltaico, disposta dal Gestore dei servizi energetici.

La controversia vertente sull'esclusione dai benefici derivanti dall'attivazione di un impianto fotovoltaico, disposta dal Gestore dei servizi energetici, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. o), in quanto riguarda un provvedimento concernente la "produzione di energia" adottato da un soggetto titolare di funzioni pubblicistiche.

Materia: energia / disciplina

Civile Ord. Sez. U   Num. 22574  Anno 2019

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: ORICCHIO ANTONIO

Data pubblicazione: 10/09/2019

 

ORDINANZA

sul ricorso 15917-2018 proposto da:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 126, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MARIA PAOLUCCI, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

DI PALMA ANIELLO, ANGELILLO NICOLA, FALLIMENTO ENERGIA PULITA S.R.L. n. 61 del 2014, E-DISTRIBUZIONE S.P.A., TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A.;

- intimati -

 

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 7178/2015 del TRIBUNALE di NOLA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2019 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale conclude perché, in accoglimento del ricorso, sia affermata la giurisdizione amministrativa.

 

Fatti di causa

Il Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. (d'ora innanzi più semplicemente GSE) ha proposto, col ricorso in esame, regolamento preventivo di giurisdizione nella causa pendente innanzi al Tribunale di Noia con n. R.G. 7178/2015 ed avente ad oggetto controversia instaurata da Di Palma Aniello.

Quest'ultimo aveva, con citazione in data 18 novembre 2015, convenuto in giudizio innanzi al suddetto Tribunale le parti di cui in epigrafe al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente al mancato guadagno derivante dal commercio di energia elettrica prodotta dal suo impianto fotovoltaico installato dalla Dalia S.r.l. per il tramite dell'installatrice Energia pulita ed a cura dell'Angelillo.

L'attore, in particolare, specificava che per il detto impianto era stata proposta istanza per l'ammissione ai previsti incentivi di legge, istanza -di poi- respinta dalla G.S.E. perché l'impianto non aveva le caratteristiche previste dall'art. 7 D.M. luglio 2012 e che, pertanto, chiedeva il  risarcimento dei danni subiti ai convenuti tutti, ciascuno "per  quanto di responsabilità e competenza".

L'odierna parte ricorrente chiede che sia dichiarata la  giurisdizione dell'A.G.A. a mente dell'art. 133 c.p.a., comma  1, lett. o) quanto alla domanda risarcitoria che la investe.

Le parti intimate non hanno svolto difese.

Il P.G. ha, come da atti, rassegnato le proprie conclusioni  scritte ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., chiedendo  l'accoglimento del ricorso e l'affermazione della giurisdizione  ammnistrativa.

 

Ragioni della Decisione

1.- Deve, innanzitutto, evidenziarsi che la controversia per cui è causa ha, in primis, ad oggetto il rigetto dell'istanza  dell'attore da parte del GSE, rigetto che ha carattere  dirimente e prioritario rispetto ad ogni altro profilo.

E' noto che l'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo  (D.L.vo n. 104/2010) prevede - col suo comma 1, lett. o) la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

In particolare la suddetta norma sancisce che appartengono  a tale ultimo Giudice "....le controversie incluse quelle risarcitorie attinenti alle procedure ed ai provvedimenti della  pubblica amministrazione concernenti la produzione di  energia....".

La controversia in esame rientra certamente, quanto al  rapporto fra il Di Palma e il GSE, nel suddetto novero delle  ipotesi di giurisdizione esclusiva (in punto si veda, ex  plurimis : Cass. civ., S.U., Ord. 13 dicembre 2017, n.  29922).

Conseguentemente non può che affermarsi la sussistenza,  quanto al medesimo rapporto, della giurisdizione  dell'A.G.A..

Peraltro le eventuali conseguenze - sotto il profilo  risarcitorio- nei confronti di altri soggetti diversi dal GSE e  nell'ipotesi di confermata esclusione del richiesto beneficio  non ostano né impediscono l'applicazione del citato art. 133,  comma 1 , lett o) C.P.A. .

In punto non può che ribadirsi il principio, già affermato, per  cui "la controversia vertente sull'esclusione dai benefici  derivanti dall'attivazione di un impianto fotovoltaico,  disposta dal Gestore dei servizi energetici, è devoluta alla  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi  dell'art. 133, comma 1, lett. o), in quanto riguarda un  provvedimento concernente la "produzione di energia"  adottato da un soggetto titolare di funzioni pubblicistiche.

(Cass. civ., Ord. 2 novembre 2018, n. 28057).

2.- Deve,  quindi in conclusione, dichiararsi -in  accoglimento del proposto ricorso- la giurisdizione del  Giudice Amministrativo quanto al rapporto con il GSE e la  giurisdizione del Giudice Ordinario quanto alle altre  domande azionate in giudizio.

3.- La regolamentazione delle spese va rimessa al giudizio  del merito.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo quanto al  rapporto con il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. e  la giurisdizione del Giudice ordinario per il resto.

Spese al merito.

Così deciso nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite  Civili della Corte Suprema di Cassazione il giorno 7 maggio 2019.

Il Presidente

 

 

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