HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Corte di giustizia europea, Sez. V, 17/10/2019 n. C-31/18
Nozioni di sistema di trasmissione di energia elettrica e di sistema di distribuzione di energia elettrica

L’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, deve essere interpretato nel senso che:

– esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che la trasformazione della tensione dell’energia elettrica per consentire il passaggio dall’alta alla media tensione rientri nell’ambito dell’attività di un sistema di trasmissione dell’energia elettrica,

– esso osta, invece, a una siffatta normativa che definisce le nozioni di sistema di trasmissione di energia elettrica e di sistema di distribuzione di energia elettrica sulla base non solo del criterio del livello di tensione, ma anche di quello della proprietà dei beni impiegati per l’esercizio delle attività, rispettivamente, di trasmissione e di distribuzione.

La presente interpretazione non pregiudica tuttavia, da un lato, l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, secondo il quale il gestore di un sistema di trasmissione indipendente deve essere proprietario di tale sistema, e, dall’altro, il diritto degli Stati membri di imporre al gestore di un sistema di distribuzione l’obbligo di essere proprietario di tale sistema, a condizione – che spetta al giudice del rinvio verificare – che siffatto requisito non metta in pericolo la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, in particolare sottraendo un tale sistema all’obbligo di conformità alle disposizioni ad esso applicabili ai sensi della direttiva stessa.

La direttiva 2009/72, in particolare il suo articolo 2, punti da 3 a 6, e il suo articolo 32, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che un utente che è collegato alla rete elettrica a livello di un dispositivo a media tensione non deve necessariamente essere considerato cliente del gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica titolare di una licenza esclusiva per la distribuzione di energia elettrica nel territorio interessato, quali che siano gli accordi contrattuali tra detto utente e il gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica; un tale utente può, infatti, essere considerato cliente del sistema di trasmissione di energia elettrica qualora sia collegato a un dispositivo a media tensione facente parte – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – di una sottostazione elettrica la cui attività di trasformazione della tensione elettrica per consentire il passaggio dall’alta alla media tensione rientri nell’ambito di attività di tale sistema.

Materia: energia / energia elettrica

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

17 ottobre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/72/CE – Mercato interno dell’energia elettrica – Articolo 2, punti da 3 a 6 – Nozioni di sistema di trasmissione di energia elettrica e di sistema di distribuzione di energia elettrica – Criteri distintivi – Livello di tensione – Proprietà delle installazioni – Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) – Gestore del sistema di trasmissione indipendente – Articoli 24 e 26 – Gestore del sistema di distribuzione – Articolo 32, paragrafo 1 – Libero accesso dei terzi – Accesso all’energia elettrica a media tensione – Punti di interconnessione tra i sistemi di trasmissione e i sistemi di distribuzione – Margine di discrezionalità degli Stati membri»

Nella causa C-31/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), con decisione del 4 gennaio 2018, pervenuta in cancelleria il 17 gennaio 2018, nel procedimento

«Elektrorazpredelenie Yug» EAD

contro

Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

con l’intervento di:

«BMF Port Burgas» EAD,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, I. Jarukaitis, E. Juhász e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: R. Seres, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 febbraio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la «Elektrorazpredelenie Yug» EAD, da H. Nihrizov, P. Stanchev, A. Todorov, B. Petrov, M. Baykushev e G. Dimitrov, advokati, assistiti da S. Radev, consigliere giuridico;

–        per la Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR), da I. Ivanov;

–        per la «BMF Port Burgas» EAD, da T. Dimitrova, M. Derelieva, M. Peneva e I. Todorov, advokati;

–        dal governo francese, da C. Mosser, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da O. Beynet e Y.G. Marinova, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la «Elektrorazpredelenie Yug» EAD (in prosieguo: la «ER Yug»), gestore del sistema di distribuzione dell’energia elettrica su una parte del territorio della Bulgaria, e la Komisia za energiyno i vodno regulirane (Autorità di regolamentazione dell’energia e dell’acqua, Bulgaria) (in prosieguo: la «KEVR»), in merito alla fatturazione alla «BMF Port Burgas» EAD (in prosieguo: la «BMF») delle tariffe per l’accesso a tale sistema e per la trasmissione di energia elettrica sul medesimo sistema.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando da 1 a 3, 9, 11, 16, 17, 19 e 44 della direttiva 2009/72 così recitano:

«(1)      Il mercato interno dell’energia elettrica, la cui progressiva realizzazione in tutta [l’Unione europea] è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell’Unione europea, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.

(2)      La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica [GU 2003, L 176, pag. 37], ha fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno dell’energia elettrica.

(3)      Le libertà assicurate ai cittadini dell’Unione dal trattato [FUE] – tra l’altro, la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi – possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

(...)

(9)      In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura (separazione effettiva), vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

(...)

(11)      Solo eliminando l’incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di generazione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d’interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell’energia elettrica [GU 2008, C 175 E, pag. 206], ha definito la separazione proprietaria a livello di trasmissione come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nella infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un’impresa di generazione o di fornitura e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione. Per converso, il controllo esercitato su un sistema di trasmissione o un gestore di sistemi di trasmissione dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un’impresa di generazione o di fornitura. (...)

(...)

(16)      L’istituzione di un gestore di sistemi indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione dovrebbe consentire ad un’impresa verticalmente integrata di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre la separazione effettiva degli interessi, purché tale gestore di sistemi indipendente o tale gestore di trasmissione indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di sistemi e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.

(17)      Quando, il 3 settembre 2009, l’impresa proprietaria di un sistema di trasmissione fa parte di un’impresa integrata verticalmente, è opportuno pertanto dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l’istituzione di un gestore di sistemi indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dagli interessi della fornitura e della generazione.

(...)

(19)      La piena efficacia dell’istituzione di un gestore di sistemi indipendente o di un gestore di trasmissione indipendente dovrebbe essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Le norme sui gestori dei sistemi di trasmissione indipendenti propongono un quadro regolamentare atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l’accesso di nuovi operatori di mercato e l’integrazione dei mercati dell’elettricità. La separazione effettiva attraverso le disposizioni relative al gestore di trasporto indipendente dovrebbe fondarsi su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori del sistema di trasmissione, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all’integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale. (...)

(...)

(44)      (...) La costruzione e la manutenzione dell’infrastruttura di rete necessaria, compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di energia elettrica. L’installazione e la manutenzione della necessaria infrastruttura di rete, comprese la capacità di interconnessione e la generazione (...) centralizzata di energia elettrica, costituiscono elementi importanti per assicurare un approvvigionamento stabile di energia elettrica».

4        L’articolo 1 della direttiva 2009/72, rubricato «Oggetto e ambito di applicazione», prevede quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica [nell’Unione]. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza».

5        Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva in parola, rubricato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

3.      “trasmissione”: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;

4.      “gestore del sistema di trasmissione”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

5.      “distribuzione”: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;

6.      “gestore del sistema di distribuzione”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;

7.      “cliente”: il cliente grossista e finale di energia elettrica;

8.      “cliente grossista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita;

9.      “cliente finale”: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;

(...)

19.      “fornitura”: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;

(...)».

6        I capi IV e V della direttiva 2009/72, che contengono gli articoli da 9 a 23 della medesima, enunciano le disposizioni applicabili, rispettivamente, alla gestione dei sistemi di trasmissione e ai gestori di trasmissione indipendenti, mentre il capo VI della summenzionata direttiva, che comprende gli articoli da 24 a 29 della stessa, riguarda la gestione dei sistemi di distribuzione.

7        Contenuto nel capo IV della direttiva 2009/72, relativo alla gestione dei sistemi di trasmissione, l’articolo 9 della stessa direttiva, rubricato «Separazione dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione», prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012:

a)      ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione;

b)      la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:

i)      ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione; oppure

ii)      ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura;

c)      la stessa persona o le stesse persone non siano autorizza[t]e a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura; e

d)      la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un’impresa, sia all’interno di un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura sia all’interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione.

(...)

8.      Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un’impresa verticalmente integrata[,] uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

In tal caso, lo Stato membro interessato:

a)      designa un gestore di sistemi indipendente a norma dell’articolo 13; oppure

b)      si conforma alle disposizioni del capo V.

(...)».

8        Contenuto nel capo V della direttiva 2009/72, relativo ai gestori di trasmissione indipendenti, l’articolo 17 della stessa direttiva, rubricato «Beni, apparecchiature, personale e identità», prevede quanto segue:

«1.      I gestori dei sistemi di trasmissione sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l’attività di trasmissione di energia elettrica, in particolare:

a)      i beni necessari per l’attività di trasmissione di energia elettrica, compreso il sistema di trasmissione, sono proprietà del gestore del sistema di trasmissione;

(...)».

9        Contenuto nel capo VI della direttiva 2009/72, relativo alla gestione dei sistemi di distribuzione, l’articolo 24 della stessa direttiva, rubricato «Designazione dei gestori del sistema di distribuzione», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli (…) 25, 26 e 27».

10      Nello stesso capo, l’articolo 26 della succitata direttiva, rubricato «Separazione dei gestori del sistema di distribuzione», prevede quanto segue:

«1.      Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l’obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall’impresa verticalmente integrata.

2.      In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un’impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l’organizzazione e l’adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:

(...)

c)      il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall’impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie. (...)».

11      Contenuto nel capo VIII della direttiva 2009/72, rubricato «Organizzazione dell’accesso al sistema», l’articolo 32 della stessa direttiva, rubricato «Accesso di terzi», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. (...)».

 Diritto bulgaro

12      L’articolo 86, paragrafo 1, dello Zakon za energetikata (legge sull’energia) (DV n. 107, 2003; in prosieguo: lo «ZE»), prevede quanto segue:

«La trasmissione di energia elettrica è effettuata dal gestore del sistema di trasmissione dell’energia elettrica che ha ottenuto una licenza per la trasmissione di energia elettrica (...)».

13      Ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, dello ZE:

«La distribuzione di energia elettrica e la gestione dei sistemi di distribuzione della stessa sono riservate ai gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica, proprietari di detti sistemi in un determinato territorio e titolari di una licenza per la distribuzione dell’energia elettrica nell’area corrispondente. (...)».

14      L’articolo 1 delle disposizioni complementari dello ZE (DV n. 54, 2012) contiene le seguenti definizioni:

«20. “sistema di trasmissione di energia elettrica”: l’insieme delle linee elettriche e degli impianti elettrici destinati alla trasmissione, alla trasformazione dell’energia elettrica da alta a media tensione e alla ridistribuzione dei flussi di energia;

(...)

22. “sistema di distribuzione di energia elettrica”: l’insieme delle linee elettriche e degli impianti elettrici ad alta, media e bassa tensione che servono alla distribuzione di energia elettrica;

(...)

44. “trasmissione di energia elettrica (…)”: il trasporto di energia elettrica (…) sulla rete di trasmissione (…);

(...)

49. “distribuzione”: il trasporto di energia elettrica (…) sulle reti di distribuzione».

15      Gli articoli 124 e 125 della Naredba n. 6 za prisaedynyavane na proizvoditeli i klienti na elektricheska energyia kam prenosnata ili kam razpredelitelnite elektricheski mrezhi (regolamento n. 6 sull’allacciamento dei produttori di energia elettrica e dei clienti ai sistemi di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica), del 24 febbraio 2014, fissano il limite della proprietà tra le installazioni del gestore del sistema di trasmissione e quelle del gestore del sistema di distribuzione.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16      La ER Yug è titolare di una licenza esclusiva di distribuzione di energia elettrica rilasciata, il 13 agosto 2014, dalla KEVR, sul fondamento della quale assicura, mediante un sistema di distribuzione di cui è il gestore, la distribuzione di energia elettrica sul territorio definito in tale licenza, ossia il sud-est della Bulgaria.

17      Tale territorio comprende l’area nella quale si trovano i terminal portuali «Burgas Ouest» e «Burgas Est 2», gestiti e riforniti dei servizi connessi dalla BMF, in quanto concessionaria.

18      Gli stabilimenti della BMF relativi al terminal portuale «Burgas Est 2» sono connessi alla rete elettrica mediante una linea di media tensione (20 kV), chiamata «Novo pristanishte» («Porto nuovo»), connessa a sua volta al dispositivo a media tensione (anch’esso di 20 kV) della sottostazione elettrica di conversione «Ribari» («Pescatori»). La linea elettrica «Novo pristanishte», di proprietà dello Stato, è stata attribuita alla BMF quale elemento patrimoniale necessario al funzionamento dei terminal portuali affidatili in concessione. La sottostazione elettrica «Ribari» è di proprietà del gestore del sistema di trasmissione in Bulgaria, la «Elektroenergien sistemen operator» EAD (in prosieguo: la «ESO»).

19      L’energia elettrica trasportata sul sistema di trasmissione ad alta tensione gestito dalla ESO è trasformata nei punti di interconnessione tra il sistema di trasmissione e il sistema di distribuzione, nei trasformatori n. 1 e n. 2, in maniera da consentire una commutazione della tensione da 110 kV (alta tensione) a 20 kV (media tensione), prima di entrare nel dispositivo a media tensione (20 kV) della sottostazione «Ribari». Gli strumenti di misurazione commerciale dell’energia elettrica fornita dal sistema di trasmissione della ESO al sistema di distribuzione della ER Yug, appartenenti a quest’ultima, sono installati immediatamente dopo i trasformatori n. 1 e n. 2, a livello delle connessioni relative alle cellule n. 26 e n. 39 del dispositivo a media tensione (20 kV) della sottostazione «Ribari». La linea elettrica «Novo pristanishte» è connessa a tale dispositivo a livello della cellula n. 44. Tale linea è utilizzata per trasmettere e fornire energia elettrica esclusivamente alla BMF.

20      Il 30 settembre 2013 la ER Yug e la BMF hanno stipulato un contratto per servizi di rete in virtù del quale la prima forniva alla seconda l’accesso al sistema di distribuzione di energia elettrica e garantiva la trasmissione di energia elettrica su tale sistema, per rifornire di elettricità gli stabilimenti della BMF siti nell’area portuale di Burgas.

21      Ritenendo di essere connessa direttamente alla rete di trasmissione, il 6 ottobre 2016 la BMF ha receduto unilateralmente dal contratto con la ER Yug e ha concluso con la ESO contratti aventi ad oggetto l’accesso al sistema di trasmissione, la prestazione di servizi di rete e la trasmissione di energia elettrica per rifornire di quest’ultima i succitati stabilimenti della BMF. Sulla base di tali contratti, la ESO ha installato i propri strumenti di misurazione commerciale dell’energia elettrica trasmessa dalla linea elettrica «Novo pristanishte».

22      Considerando, tuttavia, che tali stabilimenti fossero sempre connessi al sistema di distribuzione, la ER Yug ha continuato a fatturare alla BMF le tariffe per l’accesso al sistema di distribuzione e per la trasmissione di energia elettrica su tale sistema.

23      Adita dalla BMF, la KEVR ha ritenuto, con decisione n. Zh-37, del 28 febbraio 2017, che, decorso il termine di recesso dal contratto con la BMF, la ER Yug non avesse più diritto di fatturare a quest’ultima le tariffe per l’accesso al sistema di distribuzione di energia elettrica e per la trasmissione su tale sistema. La KEVR ha considerato che gli stabilimenti della BMF interessati fossero direttamente connessi al sistema di trasmissione di elettricità della ESO e che quindi la BMF potesse accedere direttamente a tale sistema. Pertanto, la KEVR ha intimato alla ER Yug, da un lato, di cessare la fatturazione alla BMF delle tariffe per l’accesso al sistema di distribuzione nonché per la trasmissione di elettricità su tale sistema e, dall’altro, di effettuare una revisione delle tariffe fatturate successivamente allo scadere del termine di recesso dal contratto concluso con la BMF.

24      La ER Yug ha impugnato tale decisione dinanzi all’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria).

25      Nell’ambito del procedimento pendente dinanzi a tale giudice, la ER Yug sostiene che, fintantoché la BMF è connessa al sistema di distribuzione di energia elettrica, essa non può recedere dal contratto di accesso e di trasmissione di energia elettrica attraverso tale sistema. Nell’impianto della direttiva 2009/72, l’elemento determinante che consente di distinguere tra un sistema di trasmissione e uno di distribuzione di elettricità sarebbe il livello di tensione dell’energia elettrica fornita dallo stesso, ossia, da un lato, una tensione altissima e alta per il sistema di trasmissione e, dall’altro, una tensione alta, media e bassa per il sistema di distribuzione. La definizione di trasmissione di energia elettrica di cui all’articolo 1, punti 20 e 44, delle disposizioni complementari dello ZE sarebbe incompatibile con la definizione contenuta all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/72, la quale, in virtù del suo effetto diretto e del principio di primazia del diritto dell’Unione, dovrebbe essere applicata direttamente. Ne deriverebbe che la prestazione di servizi di rete a livello della media tensione costituisca un’attività di distribuzione di energia elettrica. Il gestore del sistema di trasmissione, la ESO, non avrebbe il diritto di raccordare i propri clienti al dispositivo a media tensione, né di fornire servizi di rete a media tensione, in quanto tali attività rientrerebbero nei servizi di distribuzione di energia elettrica per i quali la ER Yug detiene una licenza esclusiva nel territorio su cui si trovano gli stabilimenti della BMF in oggetto.

26      La BMF sostiene, dal canto suo, che i propri stabilimenti sono direttamente connessi al sistema di trasmissione di energia elettrica mediante la sottostazione «Ribari», di proprietà della ESO. Ora, né tale sottostazione né la linea elettrica «Novo pristanishte» ad essa connessa sono di proprietà della ER Yug, pertanto non costituirebbero elementi del sistema di distribuzione dell’energia elettrica. La BMF ritiene, dunque, che la licenza della ER Yug non risponda alle condizioni necessarie perché siano forniti servizi di accesso e di trasmissione attraverso il sistema di distribuzione di energia elettrica, né, di conseguenza, perché i servizi di cui trattasi siano fatturati. Inoltre, lo ZE non conterrebbe alcuna disposizione che vieti al cliente di allacciarsi direttamente al sistema di trasmissione di energia elettrica.

27      Il giudice del rinvio osserva che nella presente causa è necessario accertare a quale rete elettrica, quella di distribuzione o quella di trasmissione, siano connessi gli stabilimenti della BMF di cui trattasi e, dunque, a quale gestore quest’ultima debba corrispondere le tariffe per i servizi di rete. Sarebbe opportuno stabilire il criterio distintivo pertinente tra le attività di «trasmissione» e quelle di «distribuzione» di energia elettrica nonché tra le nozioni di «sistema di trasmissione» e di «sistema di distribuzione». Qualora, infatti, si dovesse ritenere che il livello di tensione sia l’unico criterio distintivo, poiché la linea elettrica «Novo pristanishte» è connessa al dispositivo a media tensione della sottostazione «Ribari», la BMF dovrebbe pagare le tariffe per i servizi di rete alla ER Yug, la quale avrebbe il diritto esclusivo di fornire servizi di rete a tutti i clienti allacciati a livello della media tensione nel territorio previsto dalla sua licenza, chiunque sia il proprietario delle relative installazioni.

28      Il medesimo giudice ritiene, al pari della maggioranza degli organi giurisdizionali bulgari, che risulta dall’articolo 88, paragrafo 1, dello ZE, dagli articoli 124 e 125 del regolamento n. 6 sull’allacciamento dei produttori di energia elettrica e dei clienti ai sistemi di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica, nonché dalla stessa licenza concessa alla ER Yug che il legislatore nazionale ha adottato come criterio distintivo tra il sistema di trasmissione e il sistema di distribuzione quello della proprietà delle installazioni elettriche in capo al gestore del sistema di trasmissione o a quello del sistema di distribuzione. Per quanto riguarda il livello di tensione, la posizione del legislatore nazionale non sarebbe, invece, altrettanto chiara. Tuttavia, risulterebbe dalle definizioni di cui all’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72 che, per il legislatore dell’Unione, l’unico criterio rilevante sia quello del livello di tensione dell’energia elettrica trasportata, come avrebbe confermato la Corte al punto 48 della sentenza del 22 maggio 2008, citiworks (C-439/06, EU:C:2008:298).

29      Ciò considerato, l’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le disposizioni dell’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva [2009/72] debbano essere interpretate nel senso che l’unico criterio distintivo tra sistema di distribuzione e sistema di trasmissione e, corrispondentemente, tra attività di “distribuzione” e attività di “trasmissione” di energia elettrica è il livello di tensione, e che gli Stati membri, pur essendo liberi di dirigere gli utenti verso l’una o l’altra tipologia di sistema (di trasmissione o di distribuzione), non possono introdurre quale ulteriore criterio di distinzione tra le attività di trasmissione e quelle di distribuzione la proprietà sui beni impiegati ai fini del loro esercizio.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i consumatori di energia elettrica che sono allacciati alla rete a media tensione debbano essere considerati sempre clienti del gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica licenziatario per l’area corrispondente, chiunque sia il proprietario delle installazioni cui sono direttamente allacciati i loro impianti elettrici e anche quando detti clienti abbiano accordi contrattuali direttamente con il gestore del sistema di trasmissione.

3)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se siano conformi alla ratio della direttiva [2009/72] disposizioni nazionali come quelle di cui all’articolo 1, punto 44, in combinato con il punto 20, delle disposizioni complementari dello [ZE], secondo le quali la “trasmissione di energia elettrica” è il trasporto di detta energia attraverso il sistema di trasmissione e il “sistema di trasmissione dell’energia elettrica” è “l’insieme delle linee elettriche e degli impianti elettrici destinati alla trasmissione, alla trasformazione dell’energia elettrica da alta a media tensione e alla ridistribuzione dei flussi di energia”. Se, a dette medesime condizioni, siano conformi alla direttiva [2009/72] disposizioni nazionali come quella di cui all’articolo 88, paragrafo 1, dello ZE, secondo la quale “[l]a distribuzione di energia elettrica e la gestione dei sistemi di distribuzione della stessa sono riservate ai gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica, proprietari di detti sistemi in un determinato territorio e titolari di una licenza per la distribuzione dell’energia elettrica nell’area corrispondente”».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

30      La BMF afferma che le questioni sollevate non sono rilevanti ai fini della decisione della controversia oggetto del procedimento principale e che, pertanto, sono irricevibili. Tale controversia riguarderebbe esclusivamente il diritto, per un utente, di porre fine a un contratto di allacciamento di energia elettrica concluso senza fondamento con una società, la ER Yug, che non è né proprietaria del sistema che fornisce l’elettricità né responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti di quest’ultimo. In tale contesto, il punto sarebbe accertare se l’utente abbia il diritto di essere collegato ad un impianto di cui sia proprietario un gestore di sistemi di trasmissione di energia elettrica indipendente. Il giudice del rinvio solleverebbe tuttavia questioni non pertinenti riguardo alle nozioni di «trasmissione» e di «distribuzione» di energia elettrica. Peraltro, l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili alla presente causa non solleverebbe alcun dubbio e, inoltre, tali disposizioni sarebbero state recepite nell’ordinamento bulgaro.

31      Al riguardo occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza del 26 ottobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C-347/16, EU:C:2017:816, punto 30).

32      La presunzione di rilevanza di cui godono le questioni sottoposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere superata solo in casi eccezionali, qualora sia evidente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte. Infatti, una domanda di pronuncia pregiudiziale non ha come obiettivo la formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, ma mira a soddisfare la necessità di dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza del 26 ottobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C-347/16, EU:C:2017:816, punto 31).

33      Nel caso di specie, occorre rilevare che le questioni sollevate dal giudice del rinvio, che sono sollevate nell’ambito di una controversia tra il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica e un utente che sostiene di essere direttamente allacciato alla rete di trasmissione per l’accesso all’energia elettrica a media tensione, vertono, segnatamente, sull’interpretazione delle nozioni di «distribuzione» e di «trasmissione» di energia elettrica, di cui all’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72, al fine di determinare, da un lato, se una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che definisce le nozioni di sistema di trasmissione e di sistema di distribuzione di energia elettrica, sia conforme a tali disposizioni e, dall’altro, nelle circostanze oggetto del procedimento principale, a quale di tali sistemi tale utente debba essere considerato allacciato e, pertanto, a quale dei rispettivi gestori sia tenuto a pagare le tariffe per l’accesso e per la trasmissione dell’elettricità fornita.

34      Pertanto, le questioni pregiudiziali, che riguardano l’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione nel contesto di una controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, non risultano prive manifestamente di rilevanza.

35      Al riguardo è inconferente che l’interpretazione di tali disposizioni non sollevi dubbi o che queste ultime siano state recepite nell’ordinamento nazionale, in quanto tali considerazioni si riferiscono al merito delle risposte da apportare alle questioni sollevate e non alla loro ricevibilità.

36      Di conseguenza, si deve ritenere che tali questioni sono ricevibili.

 Sulla prima e sulla terza questione

37      Con la prima e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, da un lato, definisce le nozioni di sistema di trasmissione di energia elettrica e di sistema di distribuzione di energia elettrica fondandosi non solo sul criterio del livello di tensione elettrica, ma anche su quello della proprietà dei beni impiegati per l’esercizio delle attività, rispettivamente, di trasmissione e di distribuzione, e, dall’altro, prevede che la trasformazione dell’energia elettrica per consentire il passaggio dall’alta alla media tensione rientri nell’ambito dell’attività di un sistema di trasmissione di energia elettrica.

38      Occorre rammentare che la direttiva 2009/72, come risulta dal suo articolo 1, mira a stabilire norme comuni segnatamente per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell’energia elettrica nell’Unione.

39      Come risulta poi dal suo considerando 3, la direttiva 2009/72 mira a realizzare un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti, al fine di completare il mercato interno dell’energia elettrica (sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punti 36 e 55).

40      In tale contesto, l’accesso ai sistemi di distribuzione e di trasmissione dell’energia elettrica in modo non discriminatorio, trasparente e a prezzi ragionevoli è necessario per il buon funzionamento della concorrenza e riveste un’importanza fondamentale (v., per analogia, sentenze del 22 maggio 2008, citiworks, C-439/06, EU:C:2008:298, punto 40, nonché del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C-239/07, EU:C:2008:551, punto 31).

41      In particolare, il libero accesso dei terzi ai sistemi di distribuzione e di trasmissione, istituito all’articolo 32, paragrafo 1, prima e seconda frase, della direttiva 2009/72, costituisce, come già ripetutamente dichiarato dalla Corte, una delle misure essenziali che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per completare il mercato interno dell’energia elettrica (sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

42      Per realizzare tali obiettivi, la direttiva 2009/72 impone, come si evince dal suo considerando 9, una separazione giuridica e funzionale effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura, al fine di evitare una discriminazione non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

43      Le nozioni di sistema di distribuzione e di sistema di trasmissione non sono definite in quanto tali dalla direttiva 2009/72. Per contro, l’articolo 2, punto 3, di tale direttiva definisce la nozione di «trasmissione» come il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ad esclusione della «fornitura» di per sé stessa. L’articolo 2, punto 5, della summenzionata direttiva, dal canto suo, definisce la nozione di «distribuzione» come il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ad esclusione della «fornitura» di per sé stessa. Tale nozione di «fornitura» deve essere intesa, ai sensi dell’articolo 2, punto 19, della medesima direttiva, come la vendita di energia elettrica ai clienti (v., per analogia, sentenza del 22 maggio 2008, citiworks, C-439/06, EU:C:2008:298, punto 45, nonché, nello stesso senso, sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punto 28).

44      Poiché tali definizioni non contengono alcun espresso rinvio al diritto degli Stati membri, tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza esigono che i termini delle stesse ricevano in tutta l’Unione un’interpretazione autonoma e uniforme (v., in particolare, sentenza dell’11 aprile 2019, Tarola, C-483/17, EU:C:2019:309, punto 36).

45      Orbene, risulta chiaramente dalle suddette definizioni, da un lato, che un sistema di trasmissione è un sistema interconnesso che serve a inoltrare energia elettrica ad altissima e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori e, dall’altro, che un sistema di distribuzione è un sistema che serve a inoltrare energia elettrica ad alta, media o bassa tensione per la vendita a clienti grossisti o a clienti finali (v., per analogia, sentenza del 22 maggio 2008, citiworks, C-439/06, EU:C:2008:298, punto 46, nonché sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punto 29).

46      Ne consegue, in primo luogo, che, per quanto riguarda la natura dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, ai sensi della direttiva 2009/72, e la quantità di energia elettrica trasportata su tali sistemi, solo la tensione dell’energia elettrica inoltrata costituisce il criterio distintivo pertinente che consente di stabilire se una rete costituisca un sistema di distribuzione o un sistema di trasmissione ai sensi di detta direttiva (v., per analogia, sentenza del 22 maggio 2008, citiworks, C-439/06, EU:C:2008:298, punto 48, e sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punto 30).

47      In tal senso la Corte ha già precisato che né la data alla quale un tale sistema è stato costituito né il fatto che esso sia destinato a fini di autoconsumo e sia gestito da un soggetto privato, al quale sia allacciato un numero limitato di unità di produzione e consumo, né le sue dimensioni o il suo livello di consumo di energia elettrica costituiscono criteri pertinenti in proposito, dal momento che il legislatore dell’Unione non ha inteso escludere taluni sistemi di distribuzione o di trasmissione dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/72 in ragione di siffatti criteri (v., per analogia, sentenza del 22 maggio 2008, citiworks, C-439/06, EU:C:2008:298, punto 49, nonché, nello stesso senso, sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punti 31 e 35).

48      In secondo luogo, dalle definizioni di cui all’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72 risulta che, per quanto riguarda la finalità dei sistemi di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica ai sensi di detta direttiva, il criterio distintivo pertinente risiede, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 51 e 53 delle sue conclusioni, nella categoria di clienti ai quali è destinata l’energia elettrica fornita; mentre un sistema di trasmissione è destinato alla vendita di energia elettrica a clienti finali o a distributori, un sistema di distribuzione è destinato alla vendita di energia elettrica a clienti grossisti o a clienti finali.

49      Ne consegue che sistemi che svolgono la funzione di inoltrare energia elettrica, da un lato, ad altissima e ad alta tensione ai fini della vendita ai clienti finali o ai distributori e, dall’altro, ad alta, media e bassa tensione per la vendita a clienti grossisti o a clienti finali devono essere considerati come, rispettivamente, sistemi di trasmissione e sistemi di distribuzione rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/72 (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punto 37).

50      Certamente, la direttiva 2009/72, poiché mira a istituire gradualmente un mercato interno dell’energia elettrica pienamente operativo, non realizza un’armonizzazione esaustiva delle norme relative, in particolare, alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica (v., in tal senso, sentenze del 1° luglio 2014, Ålands Vindkraft, C-573/12, EU:C:2014:2037, punto 86, e del 6 dicembre 2018, FENS, C-305/17, EU:C:2018:986, punti da 23 a 25).

51      Inoltre, l’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72, sebbene enunci i criteri che consentono di distinguere le nozioni di sistema di trasmissione e di sistema di distribuzione di energia elettrica, lascia tuttavia agli Stati membri, come risulta, in particolare, dalla sovrapposizione delle definizioni ivi contenute relativamente all’alta tensione e ai clienti interessati, una certa discrezionalità nell’applicazione di tali criteri.

52      Pertanto, in assenza di disposizioni al riguardo in tale direttiva, e come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, gli Stati membri, purché rispettino la distinzione operata da detto articolo 2, punti 3 e 5, tra la tensione altissima, alta, media e bassa, conservano la competenza a determinare i limiti precisi che consentono di distinguere tali differenti livelli di tensione.

53      Del pari, poiché, come risulta dall’articolo 2, punti 4 e 6, della direttiva 2009/72, tanto il gestore del sistema di trasmissione quanto quello del sistema di distribuzione possono essere responsabili delle corrispondenti interconnessioni tra i sistemi, gli Stati membri sono liberi di determinare, nel rispetto delle definizioni di cui ai punti 3 e 5 di detto articolo, se i punti di interconnessione appartengono al sistema di trasmissione o al sistema di distribuzione.

54      Conseguentemente, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che la trasformazione, in una sottostazione elettrica, della tensione elettrica per consentire il passaggio dall’alta alla media tensione rientri nell’ambito dell’attività del sistema di trasmissione non eccede il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per attuare l’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72, in quanto tale scelta, consentita dal legislatore dell’Unione, è operata in funzione del livello di tensione.

55      Per contro, pena pregiudicare l’interpretazione autonoma e uniforme dell’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72, gli Stati membri non possono aggiungere criteri distintivi supplementari diversi da quelli relativi al livello di tensione e alla categoria dei clienti verso i quali l’energia elettrica viene trasferita per definire le nozioni di sistema di distribuzione e di sistema di trasmissione.

56      Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 60 e 61 delle sue conclusioni, anche se la direttiva 2009/72 non procede a un’armonizzazione esaustiva dei settori da essa regolati, le nozioni di sistema di trasmissione e di sistema di distribuzione, ai sensi di tale direttiva, sono fondamentali nell’impianto di quest’ultima, dal momento che, per giungere al completamento del mercato interno dell’energia elettrica, detta direttiva, come emerge dalle disposizioni contenute nei suoi capi da IV a VI, e come già rilevato al punto 42 della presente sentenza, da un lato, impone la separazione giuridica e funzionale effettiva di tali sistemi e, dall’altro, assoggetta questi ultimi nonché i loro gestori a regole distinte.

57      Gli Stati membri sono pertanto tenuti, al fine di assicurare un’applicazione uniforme della direttiva 2009/72 che possa realizzare l’istituzione del mercato competitivo che ne è oggetto, sono tenuti a definire le nozioni di sistemi di distribuzione e di trasmissione dell’energia elettrica, ai sensi di tale direttiva, riferendosi unicamente ai due soli criteri previsti ai punti 3 e 5 dell’articolo 2 di quest’ultima, relativi, rispettivamente, al livello di tensione e alla categoria dei clienti ai quali l’energia elettrica viene trasferita.

58      Ne deriva che gli Stati membri non possono distinguere le nozioni di sistemi di distribuzione e di trasmissione di energia elettrica, ai sensi della direttiva 2009/72, fondandosi su un criterio ulteriore rispetto a quelli previsti all’articolo 2, punti 3 e 5, della stessa.

59      Di conseguenza, occorre rilevare che tali disposizioni ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che considera come criterio distintivo tra il sistema di trasmissione e il sistema di distribuzione, oltre a quello del livello della tensione elettrica, quello della proprietà degli impianti elettrici interessati.

60      Peraltro, per quanto riguarda l’ipotesi, rilevata dal giudice del rinvio, che un siffatto criterio distintivo derivi, in particolare, dall’interpretazione di detta normativa comune alla maggior parte dei giudici nazionali, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’obbligo per gli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato previsto da quest’ultima, così come il loro dovere, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo, si impongono a tutte le autorità degli Stati membri, comprese, nell’ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali (sentenza del 14 maggio 2019, CCOO, C-55/18, EU:C:2019:402, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

61      Ne consegue che, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali chiamati a interpretarlo sono tenuti a prendere in considerazione l’insieme delle norme di tale diritto e ad applicare i criteri ermeneutici riconosciuti dallo stesso al fine di interpretarlo, per quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato fissato da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE (sentenza del 14 maggio 2019, CCOO, C-55/18, EU:C:2019:402, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

62      L’esigenza di un’interpretazione conforme include l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva (sentenza del 14 maggio 2019, CCOO, C-55/18, EU:C:2019:402, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

63      Occorre inoltre rilevare che, quando uno Stato membro, come la Repubblica di Bulgaria, ha deciso, ai fini della separazione tra la gestione del sistema di trasmissione di energia elettrica e le attività di generazione e fornitura di energia elettrica, di esercitare l’opzione prevista dall’articolo 9, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2009/72, che gli consente di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo, relative alla separazione proprietaria, per designare un gestore di sistemi di trasmissione indipendente, una tale scelta implica per tale Stato membro l’obbligo di conformarsi ai requisiti previsti al capo V della citata direttiva, di cui fa parte l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C-347/16, EU:C:2017:816, punti 32, 33 e 41).

64      Orbene, quest’ultima disposizione esige esplicitamente che i gestori dei sistemi di trasmissione indipendenti siano proprietari dei beni necessari all’esercizio dell’attività di trasmissione di energia elettrica, in particolare del sistema di trasmissione, e ciò, in particolare, al fine di assicurare, come indicano i considerando 16, 17 e 19 della direttiva 2009/72, l’indipendenza totale ed effettiva di detti gestori rispetto alle attività di fornitura e di generazione (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C-347/16, EU:C:2017:816, punto 34).

65      Per contro, le disposizioni della direttiva 2009/72 applicabili ai gestori del sistema di distribuzione, che figurano al capitolo VI di quest’ultima contenente gli articoli da 24 a 29, non impongono un requisito analogo per i gestori del sistema di distribuzione.

66      Infatti, l’articolo 26 della direttiva 2009/72, relativo alla dissociazione dei gestori del sistema di distribuzione, si limita a prevedere, da un lato, al paragrafo 1, che il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, sia indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione, senza tuttavia essere tenuto a separare la proprietà dei suoi beni da tale impresa.

67      D’altro lato, ai sensi del paragrafo 2, lettera c), di tale articolo, il gestore del sistema di distribuzione deve, tutt’al più, «disporre di effettivi poteri decisionali», indipendenti dall’impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete».

68      Nondimeno, come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, il requisito, stabilito dal diritto nazionale, secondo il quale il gestore del sistema di distribuzione deve essere proprietario del medesimo, benché non sia imposto dalla direttiva 2009/72, può essere idoneo, come quello previsto per i gestori del sistema di trasmissione all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, a rafforzare la separazione effettiva delle diverse attività sul mercato dell’energia elettrica.

69      Un siffatto requisito sembra anche idoneo a indurre il gestore del sistema di distribuzione ad investire nella propria rete e quindi a contribuire a realizzare uno degli obiettivi della direttiva 2009/72, quello, risultante, in particolare, dai considerando 9, 11, 19 e 44 di quest’ultima, di promuovere gli investimenti nelle infrastrutture al fine di garantire un approvvigionamento stabile di energia elettrica.

70      Tuttavia, tale requisito non può pregiudicare la realizzazione dell’obiettivo perseguito da tale direttiva consistente, come emerge dai punti da 38 a 40 della presente sentenza, nell’istituire un mercato interno dell’energia elettrica aperto in cui sia assicurato il buon funzionamento della concorrenza.

71      In particolare, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi da 78 a 81 delle sue conclusioni, quando, tenuto conto del suo livello di tensione e della categoria di clienti ai quali trasferisce l’energia elettrica, un sistema deve essere qualificato, in applicazione dell’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72, come sistema di distribuzione, il requisito della proprietà di tale sistema di distribuzione da parte del suo gestore non può avere l’effetto di sottrarre tale sistema all’imperativo di conformità alle disposizioni della direttiva ad esso applicabili.

72      A tal riguardo occorre ricordare che la Corte ha già riconosciuto che gli Stati membri non possono ascrivere sistemi che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/72 a una categoria di sistemi distinta da quelle espressamente previste da tale direttiva, in particolare, al fine di concedere loro esenzioni non previste dalla medesima (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punto 48).

73      Di conseguenza, uno Stato membro non può escludere dalla nozione di sistema di distribuzione un sistema che serve a inoltrare energia elettrica ad alta, media e bassa tensione per la vendita a clienti grossisti o a clienti finali, per il solo motivo che il gestore di tale sistema non ne sia anche il proprietario.

74      Peraltro, come indicato dall’avvocato generale ai paragrafi 82 e 83 delle sue conclusioni, il requisito della proprietà del sistema di distribuzione in capo al suo gestore non può condurre ad attribuire a tale gestore un monopolio di durata illimitata per la distribuzione di energia elettrica in un determinato territorio, a causa della barriera all’ingresso che tale requisito potrebbe costituire per i terzi. Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare se il requisito di cui trattasi possa produrre conseguenze del genere.

75      Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni prima e terza dichiarando che l’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72 deve essere interpretato nel senso che:

–        esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che la trasformazione della tensione dell’energia elettrica per consentire il passaggio dall’alta alla media tensione rientri nell’ambito dell’attività di un sistema di trasmissione dell’energia elettrica,

–        esso osta, invece, a una siffatta normativa che definisce le nozioni di sistema di trasmissione di energia elettrica e di sistema di distribuzione di energia elettrica sulla base non solo del criterio del livello di tensione, ma anche di quello della proprietà dei beni impiegati per l’esercizio delle attività, rispettivamente, di trasmissione e di distribuzione.

76      La presente interpretazione non pregiudica tuttavia, da un lato, l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, secondo il quale il gestore di un sistema di trasmissione indipendente deve essere proprietario di tale sistema, e, dall’altro, il diritto degli Stati membri di imporre al gestore di un sistema di distribuzione l’obbligo di essere proprietario di tale sistema, a condizione – che spetta al giudice del rinvio verificare – che siffatto requisito non metta in pericolo la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, in particolare sottraendo un tale sistema all’obbligo di conformità alle disposizioni ad esso applicabili ai sensi della direttiva stessa.

 Sulla seconda questione

77      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se la direttiva 2009/72 debba essere interpretata nel senso che un utente collegato alla rete elettrica a livello di un dispositivo a media tensione deve necessariamente essere considerato un cliente del gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica titolare di una licenza esclusiva per la distribuzione di energia elettrica nel territorio interessato, anche qualora quest’ultimo non sia proprietario delle installazioni e indipendentemente dagli accordi contrattuali tra detto utente e il gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica.

78      A tale riguardo occorre ricordare che il libero accesso dei terzi ai sistemi di distribuzione e di trasmissione di energia elettrica, istituito all’articolo 32, paragrafo 1, prima e seconda frase, della direttiva 2009/72, costituisce, come già rilevato al punto 41 della presente sentenza, una delle misure essenziali che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per completare il mercato interno dell’energia elettrica.

79      Tale diritto di accesso è strettamente connesso al diritto dei consumatori di scegliere liberamente i propri fornitori e a quello dei fornitori di fornire liberamente i loro prodotti ai propri clienti, nel senso che, se ai clienti dev’essere consentito di scegliere liberamente i loro fornitori, è necessario che i fornitori abbiano il diritto di accedere ai diversi sistemi di trasmissione e di distribuzione che trasportano l’elettricità ai clienti (v., per analogia, sentenze del 22 maggio 2008, citiworks, C-439/06, EU:C:2008:298, punto 43, nonché del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C-239/07, EU:C:2008:551, punti 33 e 43).

80      Conformemente all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, l’accesso ai sistemi deve essere fondato su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti, nonché su tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore, e non deve essere discrezionale (v., per analogia, sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C-239/07, EU:C:2008:551, punto 46).

81      Ne risulta che detta disposizione lascia agli Stati membri l’onere di adottare le misure necessarie a tal fine, essendo gli stessi competenti, conformemente all’articolo 288 TFUE, quanto alla forma e ai mezzi da impiegare per pervenire all’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione o di distribuzione, purché si conformino al principio del libero accesso a tali sistemi, salvo eccezioni o deroghe previste dalla stessa direttiva (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a., C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

82      Si deve peraltro ricordare che gli obblighi degli Stati membri enunciati all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 riguardano unicamente l’accesso ai sistemi e non la connessione a questi ultimi, intesa come collegamento fisico ai sistemi (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C-239/07, EU:C:2008:551, punto 42).

83      Orbene, il diritto dei clienti di scegliere liberamente i loro fornitori, sancito da tale disposizione, è garantito sia nel caso in cui il fornitore colleghi i clienti a un sistema di trasmissione sia nel caso in cui tale collegamento li connetta a un sistema di distribuzione (sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C-239/07, EU:C:2008:551, punto 43).

84      Ne consegue che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per orientare gli utenti dei sistemi verso un tipo di sistema piuttosto che un altro e, pertanto, per determinare il tipo di sistema a cui sarà realizzato un collegamento, sempre che, tuttavia, quest’ultimo avvenga in condizioni non discriminatorie e obiettive. Gli utenti non hanno dunque il diritto di scegliere a loro discrezione il sistema al quale intendono collegarsi (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C-239/07, EU:C:2008:551, punti da 46 a 49).

85      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l’utente di cui trattasi nel procedimento principale chiede il collegamento al sistema di trasmissione di energia elettrica essendo collegato a un dispositivo a media tensione integrato in un impianto che trasforma la tensione elettrica per consentire il passaggio dall’alta alla media tensione, giacché, ai sensi del diritto nazionale, una trasformazione siffatta rientra nell’attività di tale sistema di trasmissione.

86      A tal riguardo si è già constatato ai punti 53 e 54 della presente sentenza che dall’articolo 2, punti 4 e 6, della direttiva 2009/72 risulta che gli Stati membri sono liberi di determinare, nell’esercizio del margine di discrezionalità loro riconosciuto da detta tale direttiva, se i punti di interconnessione tra un sistema di trasmissione di energia elettrica e un sistema di distribuzione di energia elettrica facciano parte del primo o del secondo tipo di sistema, di modo che gli Stati membri possono prevedere che la trasformazione della tensione elettrica per consentire il passaggio dall’alta alla media tensione rientri nell’ambito dell’attività di un sistema di trasmissione di energia elettrica.

87      Risulta così che il collegamento di un utente, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, al sistema di trasmissione di energia elettrica può considerarsi fondato su motivi oggettivi e non discriminatori, qualora tale utente sia collegato a un dispositivo a media tensione che rientra, conformemente alla direttiva 2009/72 e al diritto nazionale, nell’attività di tale sistema di trasmissione.

88      Ne consegue che detta direttiva non osta a che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, un tale utente sia considerato collegato al sistema di trasmissione di energia elettrica.

89      Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se il dispositivo in questione faccia effettivamente parte, come sembra emergere dagli elementi sottoposti alla Corte e dalle discussioni svoltesi in udienza, della sottostazione elettrica rientrante nel sistema di trasmissione di energia elettrica e non costituisca, quindi, un elemento esterno a quest’ultima e appartenente piuttosto al sistema di distribuzione di energia elettrica.

90      È comunque irrilevante a tal riguardo, come risulta dalla risposta alla prima e alla terza questione, in particolare dal punto 71 della presente sentenza, che i rispettivi gestori del sistema di distribuzione e del sistema di trasmissione siano o meno proprietari del sistema di cui trattasi, in quanto tale circostanza non può valere a privare detto sistema della sua natura di sistema di distribuzione o di sistema di trasmissione, ai sensi della direttiva 2009/72.

91      Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la direttiva 2009/72, in particolare il suo articolo 2, punti da 3 a 6, e il suo articolo 32, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che un utente che è collegato alla rete elettrica a livello di un dispositivo a media tensione non deve necessariamente essere considerato cliente del gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica titolare di una licenza esclusiva per la distribuzione di energia elettrica nel territorio interessato, quali che siano gli accordi contrattuali tra detto utente e il gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica; un tale utente può, infatti, essere considerato cliente del sistema di trasmissione di energia elettrica qualora sia collegato a un dispositivo a media tensione facente parte – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – di una sottostazione elettrica la cui attività di trasformazione della tensione elettrica per consentire il passaggio dall’alta alla media tensione rientri nell’ambito di attività di tale sistema.

 Sulle spese

92      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, deve essere interpretato nel senso che:

–        esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che la trasformazione della tensione dell’energia elettrica per consentire il passaggio dall’alta alla media tensione rientri nell’ambito dell’attività di un sistema di trasmissione dell’energia elettrica,

–        esso osta, invece, a una siffatta normativa che definisce le nozioni di sistema di trasmissione di energia elettrica e di sistema di distribuzione di energia elettrica sulla base non solo del criterio del livello di tensione, ma anche di quello della proprietà dei beni impiegati per l’esercizio delle attività, rispettivamente, di trasmissione e di distribuzione.

La presente interpretazione non pregiudica tuttavia, da un lato, l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, secondo il quale il gestore di un sistema di trasmissione indipendente deve essere proprietario di tale sistema, e, dall’altro, il diritto degli Stati membri di imporre al gestore di un sistema di distribuzione l’obbligo di essere proprietario di tale sistema, a condizione – che spetta al giudice del rinvio verificare – che siffatto requisito non metta in pericolo la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, in particolare sottraendo un tale sistema all’obbligo di conformità alle disposizioni ad esso applicabili ai sensi della direttiva stessa.

2)      La direttiva 2009/72, in particolare il suo articolo 2, punti da 3 a 6, e il suo articolo 32, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che un utente che è collegato alla rete elettrica a livello di un dispositivo a media tensione non deve necessariamente essere considerato cliente del gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica titolare di una licenza esclusiva per la distribuzione di energia elettrica nel territorio interessato, quali che siano gli accordi contrattuali tra detto utente e il gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica; un tale utente può, infatti, essere considerato cliente del sistema di trasmissione di energia elettrica qualora sia collegato a un dispositivo a media tensione facente parte – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – di una sottostazione elettrica la cui attività di trasformazione della tensione elettrica per consentire il passaggio dall’alta alla media tensione rientri nell’ambito di attività di tale sistema.

Firme


HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici