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Avvocato Generale Evgeni Tanchev, 24/10/2019 n. C-578/18
Sull'interpretazione dell'art. 37, par. 17, della direttiva 2009/72 e sulle conseguenze che ne derivano, in termini di diritti al controllo giurisdizionale, quando si applica tale disposizione.

L'art. 37, par. 17, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE deve essere interpretato nel senso che un cliente-consumatore di un'impresa di gestione della rete, nelle circostanze del procedimento principale, non può essere considerato come "parte che è stata oggetto di una decisione di un'autorità di regolamentazione" ai fini di tale disposizione.


Materia: energia / energia elettrica

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

 

EVGENI TANCHEV

 

presentate il 24 ottobre 2019 (1)

 

Causa C-578/18

 

Energiavirasto

 

con l’intervento di:

 

A,

 

Caruna Oy

 

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia)]

 

«Rinvio pregiudiziale — Mercato interno dell’energia elettrica — Direttiva 2009/72/CE — Ambito di applicazione materiale — Mezzi di ricorso — Articolo 37, paragrafo 17 — Nozione di «parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione» — Legittimazione di un cliente-consumatore di un’impresa di gestione della rete dell’energia elettrica — Principio di tutela giurisdizionale effettiva»

I.      Introduzione

 

1.        Un consumatore, che chiede ad un’autorità nazionale di regolamentazione di verificare se le modalità di fatturazione di un distributore di energia elettrica ai consumatori siano conformi al diritto di uno Stato membro, può essere considerato «parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione» ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (2), di modo che il consumatore abbia diritto di proporre ricorso avverso la decisione adottata da tale autorità dinanzi ad un organo indipendente dalle parti interessate e da qualsiasi governo, come previsto da tale disposizione?

 

2.        Tale è in sostanza la questione fondamentale sollevata dalla domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi, presentata alla Corte da parte del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia).

 

3.        La presente causa offre alla Corte la prima occasione per pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 e sulle conseguenze che ne derivano, in termini di diritti al controllo giurisdizionale, quando si applica tale disposizione.

 

II.    Contesto normativo

 

A.      Diritto dell’Unione

 

4.        L’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 prevede:

 

«Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da qualsiasi governo».

 

B.      Diritto finlandese

 

5.        Ai sensi dell’articolo 2 del Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettu laki (590/2013) (legge n. 590/2013 relativa alla vigilanza sul mercato dell’energia elettrica e del gas; in prosieguo: la «legge sulla vigilanza»), la legge in parola si applica, in particolare, allo svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo assegnati all’Energiavirasto (Autorità per l’energia, Finlandia; in prosieguo: l’«Energiavirasto») nel Sähkömarkkinalaki (588/2013) [legge relativa al mercato dell’energia (588/2013); in prosieguo: la «legge relativa al mercato dell’energia»], nonché nelle disposizioni e nei provvedimenti amministrativi emanati in base ad esso.

 

6.        A norma dell’articolo 5 della legge sulla vigilanza, tra i compiti dell’Energiavirasto rientra la vigilanza sul rispetto delle disposizioni nazionali e del diritto dell’Unione e dei provvedimenti amministrativi citati nell’articolo 2 della legge oltre all’espletamento degli altri compiti indicati in detto articolo e ad essa affidati ex lege.

 

7.        Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, punto 13, della legge sulla vigilanza, nell’ambito della sua attività quale autorità nazionale di regolamentazione ai sensi delle disposizioni del diritto dell’Unione concernenti il settore dell’energia elettrica e del gas, l’Energiavirasto è tenuta a contribuire a garantire l’efficienza e l’esecuzione delle misure adottate a tutela dei consumatori in relazione al mercato dell’energia elettrica e del gas.

 

8.        L’articolo 57, paragrafo 2, della legge relativa al mercato dell’energia elettrica prevede che un gestore dei sistemi di distribuzione deve proporre ai consumatori diverse modalità di pagamento per saldare le fatture relative alla distribuzione dell’elettricità. Le alternative proposte non possono prevedere condizioni ingiustificate o discriminatorie tra i singoli gruppi di clienti.

 

9.        A norma dell’articolo 106, paragrafo 2, della legge relativa al mercato dell’energia elettrica, spetta all’Energiavirasto vigilare sul rispetto della legge di cui trattasi nonché delle disposizioni e dei provvedimenti amministrativi emanati in base ad essa, oltre a garantire il rispetto delle decisioni di autorizzazione emesse in forza di essa. In conformità della disposizione de qua, la vigilanza è disciplinata separatamente nella legge sulla vigilanza. Ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo, il Kuluttaja-asiamies (difensore civico dei consumatori, Finlandia) controlla la legittimità delle clausole contenute nei contratti indicati nel capo 13 della legge relativa al mercato dell’energia (contratti di fornitura dell’energia elettrica) sotto il profilo della protezione dei consumatori.

 

10.      L’articolo 114 della legge relativa al mercato dell’energia elettrica stabilisce che la decisione emanata dall’Energiavirasto può essere impugnata conformemente a quanto disposto dall’Hallintolainkäyttölaki (586/1996) [il codice di procedura amministrativa (586/1996); in prosieguo: il «codice di procedura amministrativa»]. A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del codice in parola, con «decisione» – avverso la quale può essere proposto reclamo – si intende un provvedimento con cui una questione viene decisa o respinta in quanto inammissibile. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto codice, sono legittimati a proporre reclamo avverso una decisione il destinatario stesso di quest’ultima o il soggetto sui cui diritti, obblighi o interessi essa spiega un effetto diretto.

 

III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

 

11.      Secondo l’ordinanza di rinvio, A, in qualità di cliente-consumatore, ha concluso con il gestore dei sistemi di distribuzione per l’energia elettrica Caruna Oy (già Fortum Sähkösiirto Oy) un contratto di trasmissione dell’energia elettrica (3).

 

12.      Il 5 settembre 2013, A inviava a mezzo e-mail all’Energiavirasto, facente funzione di autorità nazionale di regolamentazione (in prosieguo: «ANR») ai sensi della direttiva 2009/72, una richiesta di verifica della conformità della procedura di fatturazione seguita dalla Caruna Oy con l’articolo 57, paragrafo 2, della legge relativa al mercato dell’energia elettrica, a norma del quale un gestore dei sistemi di distribuzione deve proporre ai clienti diverse modalità di pagamento per saldare le fatture relative alla distribuzione dell’elettricità. La richiesta di A concerneva così il diritto riconosciuto a un cliente-consumatore, a norma dell’allegato I, punto 1, lettera d), della direttiva 2009/72, di poter scegliere tra diverse modalità di pagamento. A fronte della richiesta inoltrata da A, l’Energiavirasto decideva di verificare la legittimità delle modalità di fatturazione della Caruna Oy.

 

13.      Con decisione del 31 marzo 2014, l’Energiavirasto stabiliva che la Caruna Oy non aveva violato l’articolo 57, paragrafo 2, della legge relativa al mercato dell’energia elettrica e che nella vicenda non si rendevano necessarie ulteriori misure da parte sua. Nell’ambito della decisione, la Caruna Oy veniva indicata come parte e A come persona richiedente l’indagine.

 

14.      Con decisione del 28 aprile 2014, l’Energiavirasto respingeva la domanda come inammissibile e rigettava la richiesta proposta da A volta al riconoscimento della sua qualifica di parte e alla rettifica di tale decisione nel merito.

 

15.      A proponeva ricorso avverso la decisione dell’Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia), chiedendo il riconoscimento della qualifica di parte nella questione trattata dall’Energiaviasto. Inoltre, A chiedeva l’annullamento delle decisioni del 31 marzo e del 28 aprile 2014 nonché il rinvio della questione all’Energiavirasto per una nuova trattazione.

 

16.      Con decisione del 23 maggio 2016, l’Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki) accoglieva le richieste di A.

 

17.      L’Energiavirasto proponeva ricorso avverso tale decisione dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema). A sostegno della propria azione, l’Energiavirasto ha fatto valere che la proposizione di una domanda di indagine da parte di A dinanzi ad essa non attribuiva ad A il diritto di intervenire nella trattazione della sua richiesta o di proporre ricorsi avverso le decisioni dell’Energiavirasto in relazione alla sua richiesta dinanzi a un giudice nazionale.

 

18.      Il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) non ritiene chiaro, ai fini di una corretta interpretazione dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72, se un cliente-consumatore di un’impresa di gestione della rete elettrica, come A, che ritenendo di essere stato danneggiato dalle modalità di fatturazione dell’impresa abbia sottoposto la questione all’ANR, debba essere considerato come «parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione» ai sensi della disposizione in parola ed abbia dunque il diritto di proporre ricorso avverso tale decisione dinanzi ad un giudice.

 

19.      In particolare, secondo il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema), nella giurisprudenza della Corte non si rinvengono casi in cui, nel quadro di fattispecie comparabili a quella qui descritta, un cliente-consumatore o una diversa persona fisica che compare come cliente siano stati considerati legittimati a proporre ricorso in sede giudiziale avverso decisioni di un’ANR, tenendo conto del fatto che la decisione che l’Energiavirasto ha emanato in veste di ANR sulla compatibilità della fattura dell’impresa di gestione della rete con la legge relativa al mercato dell’energia elettrica era collegata anche a una clausola concernente il sistema di fatturazione contenuta nel contratto di trasmissione di energia elettrica posto in essere tra la succitata società e il cliente-consumatore. Inoltre, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) rileva che la vigilanza sulla legittimità dei contratti di fornitura di energia elettrica sotto il profilo della protezione dei consumatori è disciplinata come compito del difensore civico dei consumatori, fermo restando che un consumatore può altresì sottoporre le controversie al Kuluttajariitalautakunta (Comitato per le controversie in materia di consumo, Finlandia) o ad un giudice ordinario, e non ad un giudice amministrativo, dal momento che per le controversie in materia di consumo di modico valore in Finlandia non esiste uno specifico istituto giuridico.

 

20.      È alla luce di tali circostanze che il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

 

«(1)      Se l’articolo 37 della [direttiva 2009/72] debba essere interpretato nel senso che una persona, che sia cliente-consumatore di un’impresa di gestione della rete e che abbia sottoposto dinanzi all’autorità nazionale di regolamentazione una questione concernente l’impresa medesima, debba essere considerata come «parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione» ai sensi del paragrafo 17 del menzionato articolo, legittimata pertanto a proporre ricorso dinanzi a un giudice nazionale avverso una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione concernente la stessa impresa di gestione.

 

(2)      Ove la persona indicata nella prima questione non debba essere considerata quale «parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione» ai sensi dell’articolo 37 della [direttiva 2009/72], se un cliente-consumatore in una posizione come quella del ricorrente nel procedimento principale vanti un diritto risultante, in forza di un diverso fondamento normativo risultante dal diritto dell’Unione ad intervenire dinanzi all’autorità di regolamentazione nell’esame di una domanda di adozione di una misura dal medesimo proposta o a sottoporre la questione al sindacato del giudice nazionale, o se la questione debba essere definita in base al diritto nazionale.

 

21.      Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte A, i governi finlandese, ungherese e dei Paesi Bassi, nonché la Commissione europea. A, l’Energiavirasto, il governo finlandese e la Commissione hanno presenziato all’udienza tenutasi il 19 giugno 2019.

 

IV.    Sintesi delle osservazioni delle parti

 

22.      A, il governo dei Paesi Bassi e la Commissione ritengono che una persona nella posizione di A abbia la qualifica di «parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione» ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72, mentre l’Energiavirasto e i governi finlandese e ungherese sostengono la tesi opposta.

 

23.      A afferma che la propria richiesta all’Energiavirasto in relazione al sistema di fatturazione della Caruna Oy rappresenta un reclamo che gli attribuisce il diritto di proporre ricorso ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72. Le modalità di trattazione dei reclami in materia di consumo nel diritto finlandese non sostituiscono l’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72, tenuto conto, tra l’altro, dei tempi e dei costi necessari per presentare reclami dinanzi ai giudici ordinari, nonché del fatto che una decisione del comitato per le controversie in materia di consumo costituisce una raccomandazione non vincolante per le parti. All’udienza A ha affermato di aver presentato un reclamo avente il medesimo oggetto dinanzi al comitato per le controversie in materia di consumo, ma che, a seguito della decisione dell’Energiavirasto, egli non ha ritenuto ragionevole proseguire, essendo nella pratica improbabile che tale comitato adotti una decisione che si discosta da una decisione dell’ANR.

 

24.      L’Energiavirasto rileva che l’articolo 37 della direttiva 2009/72 non riguarda i clienti-consumatori e che le autorità nazionali di regolamentazione non sono tenute a trattare reclami in materia di consumo ai sensi di tale direttiva. Le domande di indagine sono previste dal diritto nazionale e le decisioni in oggetto non si basano sull’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72. A era semplicemente un informatore. L’effettiva tutela giurisdizionale è garantita dal comitato per le controversie in materia di consumo e dai giudici ordinari e attribuire al consumatore nel procedimento principale il diritto di proporre ricorso dinanzi ai giudici amministrativi significherebbe che tutti i potenziali clienti-consumatori in Finlandia avrebbero gli stessi diritti.

 

25.      Il governo finlandese, ampiamente sostenuto dal governo ungherese, afferma che la normativa nazionale che prevede la possibilità per ogni persona fisica o giuridica di presentare una domanda di indagine all’Energiavirasto rappresenta una soluzione puramente nazionale non collegata alla direttiva 2009/72. Le ANR non sono tenute, ai sensi della direttiva 2009/72, a trattare reclami in materia di consumo e, tenuto conto della formulazione, delle origini, del contesto e della finalità della direttiva 2009/72, l’articolo 37, paragrafi 11, 12 e 17, della medesima si riferisce soltanto a imprese del settore dell’energia elettrica. Esso sottolinea che il diritto finlandese prevede meccanismi per il trattamento dei reclami in materia di consumo attraverso il comitato per le controversie in materia di consumo e il difensore civico dei consumatori, e i consumatori possono anche intentare azioni dinanzi ai giudici ordinari contro le imprese del settore dell’energia elettrica che presumibilmente violino i loro diritti ai sensi della legge relativa al mercato dell’energia ed è dunque garantita una tutela giurisdizionale effettiva.

 

26.      Il governo dei Paesi Bassi sostiene che, in base alla giurisprudenza della Corte relativa alla legittimazione delle parti che sono state oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione (4), un cliente-consumatore viene considerato «parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione» a norma dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72, nella misura in cui la decisione dell’ANR incide sui suoi diritti derivanti dal diritto dell’Unione. Si tratta del caso di cui al procedimento principale, nel quale A presenta una richiesta all’ANR, che presume sia stata trattata come reclamo ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72 e la decisione dell’ANR riguarda il diritto di A di scegliere tra le modalità di pagamento a norma dell’articolo 3, paragrafo 7 e dell’allegato I, punto 1, lettera d), della direttiva 2009/72. Esso evidenzia che l’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72 è distinto dall’articolo 37, paragrafo 11, della medesima direttiva, che non limita in alcun modo il diritto di ricorso ad un giudice quando una decisione di un’ANR incide sui diritti del cliente che derivano dalla direttiva in parola.

 

27.      La Commissione concorda con tale posizione. Secondo la formulazione letterale ed il contesto, l’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 comprende i clienti-consumatori e, come evidenziato all’udienza, è formulato in modo generale e quindi più ampio rispetto all’articolo 37, paragrafi 11 e 12 di tale direttiva. La Commissione sostiene inoltre che l’articolo 3, paragrafo 13, e l’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 comportano obblighi distinti per gli Stati membri e poiché pare che i giudici ordinari in Finlandia non siano competenti ad esaminare la legittimità delle decisioni delle ANR, qualora il cliente-consumatore non abbia diritto di ricorso ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 17, della medesima, non può impugnare una decisione dell’ANR divenuta definitiva.

 

V.      Analisi

 

28.      Il fulcro delle questioni pregiudiziali sollevate dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) implica la valutazione se la direttiva 2009/72 e, più in generale, il diritto dell’Unione lo obblighino ad aprirsi, nelle circostanze di cui al procedimento principale, a quel che sembra essere un meccanismo di controllo giurisdizionale che non esiste nel diritto dello Stato membro.

 

29.      Ritengo che, come punto di partenza, si debbano prendere in considerazione le pronunce della Corte sulla legittimazione delle parti che sono state oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione e se la decisione dell’Energiavirasto di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2009/72, prima di procedere all’interpretazione dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72.

 

30.      Ciò premesso, la seconda questione è a mio avviso irricevibile nella misura in cui essa verte sui diritti di A di partecipare al procedimento che ha condotto alla decisione dell’Energiavirasto di cui trattasi. Le parti non hanno presentato osservazioni in merito né è in discussione la pertinenza della stessa nell’ordinanza di rinvio. Il fascicolo di causa non contiene pertanto informazioni sufficienti, riguardo agli elementi di fatto e di diritto, che consentano alla Corte di adottare una decisione (5). Poiché ciò che resta della seconda questione riguarda i diritti al controllo giurisdizionale dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, si tratta di una ripetizione della prima questione. Tratterò soltanto la prima questione.

 

31.      La mia analisi si articola in tre parti. In primo luogo, nella sezione A, valuterò le pronunce della Corte sulla legittimazione delle parti che sono state oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione in relazione al caso di specie. In secondo luogo, nella sezione B, analizzerò se la decisione dell’Energiavirasto di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione materiale della direttiva 2009/72. In terzo luogo, nella sezione C, affronterò l’interpretazione dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72, nelle circostanze del procedimento principale.

 

32.      Sulla base di tale analisi, sono giunto alla conclusione che un cliente-consumatore di un’impresa di gestione della rete, come A nelle circostanze di cui al procedimento principale, non può essere considerato una «parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione» ai fini dell’articolo 37/17, della direttiva 2009/72.

 

A.      Le pronunce della Corte sulle parti che sono state oggetto di decisioni di ANR

 

33.      Come indicato nelle osservazioni dei governi finlandese, ungherese e dei Paesi Bassi e della Commissione, la Corte ha già esaminato la questione della legittimazione delle parti che sono state oggetto di decisioni di ANR e, in particolare, nelle sue pronunce nelle cause Tele2 Telecommunication (6), T-Mobile Austria (7), Arcor (8) e E.ON Földgáz Trade (9), per quanto riguarda l’interpretazione dei provvedimenti dell’Unione relativi ad altri mercati regolamentati, segnatamente le telecomunicazioni e il gas naturale. Tuttavia, ritengo che le circostanze delle cause cui si riferiscono tali pronunce siano diverse da quelle del procedimento principale in quanto in nessuna di esse era in questione la portata sostanziale del diritto dell’Unione. Come illustrerò nella sezione B delle presenti conclusioni, ciò costituisce un elemento centrale per la risoluzione della controversia di cui al procedimento principale.

 

34.      La causa Tele2 Telecommunication (10) verteva sull’interpretazione, in particolare, dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (11). Il procedimento principale riguardava la legittimazione di un’impresa a proporre ricorso avverso una decisione di un’ANR di cui era destinataria un’impresa concorrente nell’ambito di una procedura amministrativa di analisi del mercato condotta dall’ANR a norma di tale direttiva. In altri termini, l’ambito di applicazione materiale della direttiva quadro era già stato chiamato in causa quando la Corte ha statuito, nella sentenza Tele2 Telecommunication, che l’articolo 4 di tale direttiva e il principio di tutela giurisdizionale effettiva garantito dal diritto dell’Unione proteggevano i diritti dei terzi che erano stati oggetto della decisione dell’ANR in oggetto in tale causa.

 

35.      Nella sentenza T-Mobile Austria (12), la Corte ha seguito il quadro stabilito nella sentenza Tele2 Telecommunication in relazione all’esame della legittimazione di un’impresa a ricorrere avverso una decisione adottata da un’ANR nell’ambito di un procedimento di autorizzazione per la modifica della struttura azionaria risultante dall’acquisizione di talune imprese ai sensi della normativa dell’Unione in materia di telecomunicazioni. La Corte ha dichiarato che una siffatta impresa deve essere considerata parte interessata a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, qualora essa sia un concorrente dell’impresa o delle imprese destinatarie della decisione dell’ANR, l’ANR si pronunci nel contesto di un procedimento inteso a salvaguardare la concorrenza e la decisione di cui trattasi possa incidere sulla posizione di tale impresa sul mercato.

 

36.      Nella sentenza Arcor (13), la Corte ha adottato un approccio analogo nella sua interpretazione dell’articolo 5 bis, paragrafo 3, della direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (14), che è quasi identico all’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72. Come Tele2 Telecommunication e T-Mobile Austria, la sentenza Arcor riguardava la legittimazione di un terzo a impugnare in sede giurisdizionale una decisione adottata da un’ANR che rientrava nell’ambito di applicazione materiale della direttiva 90/387, vale a dire una decisione riguardante l’autorizzazione dei prezzi d’accesso disaggregato alla rete locale. Nella sentenza Arcor, la Corte ha sottolineato che non era necessario un vincolo contrattuale tra il terzo e la parte oggetto di una decisione di un’ANR perché il terzo avesse diritto alla tutela giurisdizionale effettiva ai sensi di tale direttiva e, più in generale, del diritto dell’Unione.

 

37.      La causa E.ON Földgáz Trade (15) riguardava la legittimazione di un gestore nel mercato ungherese del gas naturale a proporre ricorso, in quanto titolare di un’autorizzazione al trasporto di gas, avverso una decisione di un’ANR che modificava le norme del codice di rete del gas per decidere in merito alle richieste di assegnazione della capacità a lungo termine. La Corte ha dichiarato che, sebbene la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (16) non prevedesse alcuna disposizione particolare in merito ai rimedi giurisdizionali a disposizione di un siffatto gestore, nell’adottare una decisione l’ANR era tenuta a garantire il rispetto delle norme dell’Unione per quanto concerne l’accesso degli operatori del mercato alla rete di trasporto del gas naturale. Su tale base, la Corte ha affermato che le norme dell’Unione e il principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dal diritto dell’Unione garantivano il controllo giurisdizionale ai terzi i cui diritti fossero potenzialmente lesi dalla decisione dell’ANR in questione. Come Tele2 Telecommunication, T-Mobile Austria e Arcor, E.ON Földgáz Trade riguardava una decisione di un’ANR che rientrava nell’ambito di applicazione materiale delle pertinenti norme dell’Unione, segnatamente una decisione relativa all’accesso alla rete di trasporto del gas naturale.

 

38.      Le circostanze delle cause cui si riferiscono le sentenze di cui sopra differiscono pertanto dalle circostanze del caso di specie per almeno due aspetti cruciali. In primo luogo, erano tutti casi in cui una parte terza rispetto a una decisione adottata da un’ANR faceva valere i propri diritti al controllo giurisdizionale. Nella presente causa, al contrario, A può essere considerato destinatario della decisione dell’Energiavirasto in oggetto, in quanto A ha presentato la domanda di indagine ed è indicato al suo interno (vedi paragrafo 13 delle presenti conclusioni). In secondo luogo, in tutte le pronunce precedenti, l’ambito di applicazione materiale del provvedimento pertinente dell’Unione era stato senza dubbio chiamato in causa in forza di una procedura che l’ANR è stata autorizzata o obbligata a istituire ai sensi del relativo provvedimento dell’Unione. Al contrario, nella presente causa, è necessario stabilire se la decisione dell’Energiavirasto in oggetto rientri nell’ambito di applicazione materiale della direttiva 2009/72.

 

B.      Applicazione della direttiva 2009/72 al procedimento principale

 

39.      È importante ricordare che l’Unione europea non ha competenze generalizzate quanto ai rimedi al di fuori degli ambiti in cui ha competenza sostanziale (17). Dal momento che l’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 è essenzialmente una disposizione relativa ai mezzi di ricorso che individua le persone aventi diritto a impugnare una decisione di un’ANR, la soluzione della questione pregiudiziale sollevata dipende dal fatto se l’ambito di applicazione materiale della direttiva 2009/72 si estenda o meno alla decisione dell’Energiavirasto in oggetto. In caso affermativo, le garanzie relative ai mezzi di ricorso previste dalla direttiva 2009/72 e dal diritto dell’Unione si applicano necessariamente in modo più ampio.

 

40.      In primo luogo, concludo che la direttiva 2009/72, in base ad un’interpretazione letterale, non impone alle ANR l’obbligo di accogliere domande di indagine come quella di cui trattasi nel caso di specie. Come indicato dall’Energiavirasto e dal governo finlandese, la possibilità per le persone fisiche e giuridiche, in base alla normativa finlandese, di presentare domande di indagine all’ANR rappresenta una soluzione nazionale non collegata alla direttiva 2009/72.

 

41.      In secondo luogo, come indicato dall’Energiavirasto e dai governi finlandese e ungherese, il testo della direttiva 2009/72 non impone alle ANR nemmeno l’obbligo di trattare reclami in materia di consumo. Come statuito dalla Corte (18), la direttiva 2009/72 prevede diverse disposizioni in materia di protezione dei consumatori. A norma dell’articolo 3, paragrafo 7, della medesima, gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare i clienti e garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo ai meccanismi di risoluzione delle controversie. In particolare, la direttiva in parola obbliga gli Stati membri a predisporre procedure di gestione dei reclami adeguate e della risoluzione extragiudiziale delle controversie per i reclami in materia di consumo (19).

 

42.      Come indicato da talune disposizioni e da taluni considerando della direttiva 2009/72, le ANR svolgono un ruolo collaborativo con le altre autorità competenti nel garantire l’efficacia e l’applicazione delle misure di protezione dei consumatori previste dalla direttiva in parola (20), che possono includere la trattazione di reclami. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2009/72, «[g]li Stati membri garantiscono che sia predisposto un meccanismo indipendente quale un Mediatore dell’energia o un organismo dei consumatori ai fini di un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione extragiudiziale delle controversie». Dall’espressione «quale» utilizzata in detta disposizione si può dedurre che la scelta dell’autorità competente per il trattamento di reclami in materia di consumo e la risoluzione di controversie rientra nella discrezionalità degli Stati membri. Le osservazioni del governo finlandese sulla genesi normativa della direttiva 2009/72, secondo cui le modifiche proposte dal Parlamento europeo sul trattamento dei reclami in materia di consumo da parte delle ANR sono state trasferite dal l’attuale articolo 37 all’articolo 3 della direttiva 2009/72 (21), sostengono ulteriormente il punto di cui trattasi.

 

43.      Può essere utile aggiungere che detta analisi appare in linea con la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (22), che abroga la direttiva 2009/72 a partire dal 1°gennaio 2021 (23). Si noti che la direttiva 2019/944 contiene una disposizione identica all’articolo 37, paragrafo 17 (24) e che viene mantenuto il ruolo collaborativo delle ANR nella protezione dei consumatori (25). In particolare, l’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva in parola prevede il diritto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie «attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell’energia o un organismo dei consumatori, o attraverso un’autorità di regolazione» (26), che conferma il ruolo facoltativo delle ANR.

 

44.      In terzo luogo, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, non sembra che la decisione dell’Energiavirasto in oggetto rappresenti una decisione rientrante nella categoria della risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 37, paragrafi 11 o 12, della direttiva 2009/72. Come indicato da varie disposizioni della direttiva 2009/72, l’articolo 37, paragrafi 11 e 12 si riferisce a decisioni adottate dall’ANR in veste di autorità di risoluzione delle controversie (27), al fine di risolvere controversie orizzontali tra due o più parti nelle situazioni ivi previste. L’articolo 37, paragrafo 11 prevede una procedura specifica in relazione ai reclami sporti da «qualsiasi parte» contro un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi di quest’ultimo ai sensi di detta direttiva, da cui derivi una decisione vincolante dell’ANR, a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione. L’articolo 37, paragrafo 12 riguarda il «reclamo [con richiesta di] revisione» delle decisioni di ANR in merito alle tariffe o alle metodologie, presentato da «qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che abbia il diritto di proporre reclamo» avverso siffatte decisioni, e stabilisce talune restrizioni procedurali a tali reclami in relazione al termine entro cui essi vanno presentati e alla mancanza di effetto sospensivo (28).

 

45.      Stando così le cose, non avrei difficoltà a risolvere la prima questione in senso negativo. Tuttavia, come indicato dal giudice del rinvio (vedi paragrafi 12 e 19 delle presenti conclusioni), la decisione dell’Energiavirasto di cui trattasi riguarda il rispetto, da parte dell’impresa di gestione della rete elettrica, dell’articolo 57, paragrafo 2, della legge relativa al mercato dell’energia elettrica, che si basa sull’articolo 3, paragrafo 7 e sull’allegato I, punto 1, lettera d), della direttiva 2009/72, che impongono agli Stati membri di garantire ai clienti-consumatori l’offerta di un’ampia scelta di metodi di pagamento e tale decisione è altresì collegata ad una clausola del contratto tra il cliente-consumatore e detta impresa di gestione della rete nel procedimento principale.

 

46.      Di conseguenza, la presente causa ha a che fare con una situazione complessa in cui, a quanto mi consta, in base alla normativa dello Stato membro, l’Energiavirasto non è tenuta ad adottare una decisione in merito ad una domanda di indagine, ma dal momento che essa ha agito su richiesta di A ed ha adottato una decisione relativa alle misure di protezione dei clienti-consumatori, come A, ai sensi della direttiva 2009/72, ciò sembra creare il necessario collegamento materiale tra la decisione dell’Energiavirasto in oggetto e la direttiva 2009/72. In effetti, la decisione dell’Energiavirasto si riferisce a disposizioni interne che costituiscono l’attuazione, in base all’ordinamento giuridico finlandese, di talune tutele concesse ai clienti-consumatori ai sensi della direttiva 2009/72. Su tale base, si può ritenere che la decisione dell’Energiavirasto rientri nell’ambito di applicazione materiale della direttiva 2009/72 e pertanto si applicano in modo più ampio le garanzie in termini di ricorsi, garantite dall’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 e dal diritto dell’Unione.

 

C.      Interpretazione dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72.

 

47.      La novità del caso di specie riguarda pertanto il modo in cui l’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 e il principio della tutela giurisdizionale effettiva garantito dal diritto dell’Unione devono essere interpretati in relazione ad un cliente-consumatore come A nelle presenti circostanze. Il diritto dello Stato membro prevede sufficienti meccanismi di salvaguardia del diritto del cliente-consumatore alla tutela giurisdizionale effettiva oppure invece il diritto dell’Unione impone allo Stato membro di istituire un nuovo strumento di ricorso nell’ambito del procedimento amministrativo relativo alle domande di indagine dinanzi all’ANR?

 

48.      In base ad una giurisprudenza costante, il principio di tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e che è stato ribadito anche all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ai sensi del quale gli Stati membri devono assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti del singolo in base al diritto dell’Unione (29). Ne consegue che, anche se in via di principio spetta al diritto nazionale determinare la legittimazione e l’interesse ad agire di un singolo, il diritto dell’Unione richiede tuttavia, tra l’altro, che la normativa nazionale non leda il diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale (30). È importante sottolineare, come dichiarato dalla Corte nella sentenza Unibet (31), che gli Stati membri sono obbligati a creare nuovi rimedi giurisdizionali ai sensi del diritto nazionale, onde garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti del singolo in base al diritto dell’Unione, solo quando non ne esista alcuno.

 

49.      Nel caso di specie, dall’ordinanza di rinvio (v. paragrafo 19 delle presenti conclusioni) emerge che il diritto finlandese prevede rimedi giurisdizionali che consentono ad un cliente-consumatore di presentare un reclamo individuale contro un’impresa di gestione della rete elettrica per stabilire quali siano gli obblighi dell’impresa a norma della direttiva 2009/72. Tali rimedi giurisdizionali includono la possibilità, per un cliente, di presentare un reclamo dinanzi al comitato per le controversie in materia di consumo, nonché di intentare un’azione legale dinanzi ai giudici ordinari.

 

50.      A tale riguardo, occorre sottolineare che nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni nella presente causa ha confutato le dichiarazioni rese del governo finlandese all’udienza, secondo cui un cliente-consumatore può adire i tribunali ordinari per determinare la conformità dell’impresa di gestione della rete alla direttiva 2009/72, garantendo così il diritto di un cliente-consumatore ad una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del diritto dell’Unione, e le decisioni di un’ANR non sono vincolanti nei confronti dei giudici ordinari o del comitato per le controversie in materia di consumo. Inoltre, gli argomenti di A in relazione ai possibili svantaggi derivanti dal presentare un reclamo dinanzi al comitato per le controversie in materia di consumo e ai tribunali ordinari (vedi paragrafo 23 delle presenti conclusioni) non dimostrano che i clienti-consumatori non possano avvalersi dei rimedi giurisdizionali in parola o che il diritto di un cliente-consumatore ad una tutela giurisdizionale effettiva sia altrimenti escluso.

 

51.      Sulla base delle considerazioni che precedono, ritengo che il principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del diritto dell’Unione non imponga, in linea di principio, ad uno Stato membro di creare un nuovo rimedio giurisdizionale nella procedura di richiesta di indagine dinanzi ad un’ANR, laddove esistano altri mezzi d’impugnazione efficaci che consentono al cliente-consumatore di determinare il rispetto, da parte della società di gestione, degli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/72, che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

52.      Giungo pertanto alla conclusione che, date le strade percorribili da A in base al diritto finlandese e come richiesto dalle disposizioni descritte sopra nella direttiva 2009/72, A non può essere considerato una «parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione» ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72, anche se le disposizioni relative ai ricorsi, come l’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72, sono di norma interpretate in modo estensivo dalla Corte (32). L’interpretazione della disposizione di cui trattasi non può turbare il quadro giuridico per il trattamento dei reclami in materia di consumo, descritto sopra e previsto dalla direttiva 2009/72, anche quando un’ANR sceglie di trattare un reclamo che potrebbe essere considerato tale da implicare l’attuazione di tale direttiva. A condizione che i meccanismi in parola siano idonei ad assicurare un’effettiva tutela giurisdizionale dei diritti dei consumatori, questione che spetta al giudice del rinvio accertare, né il testo dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 né il suo contesto o la sua finalità possono essere considerati tali da giustificare l’interpretazione di tale disposizione sostenuta da A, dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione.

 

53.      Sono consapevole del fatto che l’articolo 37, paragrafi 16 e 17 sono stati introdotti nella direttiva 2009/72 insieme a nuove norme che rafforzano l’indipendenza delle ANR e delle finalità, dei doveri e delle competenze di queste ultime (33). Come indicato nella nota interpretativa della Commissione sulle ANR (34), l’articolo 37, paragrafi 16 e 17 fa riferimento alla responsabilità giuridica delle ANR, vale a dire, al fatto che deve essere possibile intentare azioni legali avverso le decisioni delle ANR, il che è collegato all’indipendenza e alle responsabilità di un’ANR (35). Tale nota richiama inoltre l’attenzione sulla possibilità che il governo di uno Stato possa impugnare una decisione di un’ANR (36). Sebbene ciò suggerisca che la nozione di «parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione» ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72 si applichi in linea di principio a qualsiasi tipo di parte oggetto di una decisione di un’ANR, non tiene conto della insolita situazione in cui a un’ANR viene chiesto di adottare una decisione incompatibile con il quadro dei ricorsi giurisdizionali previsto dalla direttiva 2009/72 e dal diritto degli Stati membri.

 

VI.    Conclusione

 

54.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) nel modo seguente:

 

L’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE deve essere interpretato nel senso che un cliente-consumatore di un’impresa di gestione della rete, nelle circostanze del procedimento principale, non può essere considerato come «parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione» ai fini di tale disposizione.

 

1      Lingua originale: l’inglese.

 

2      GU 2009, L 211, pag. 55.

 

3      Occorre rilevare che un cliente-consumatore viene denominato «cliente civile» nella direttiva 2009/72, secondo la definizione data nell’articolo 2, paragrafo 10, della medesima, e nell’articolo 2, paragrafo 6, di tale direttiva si trova una definizione di «gestore del sistema di distribuzione». Nelle presenti conclusioni, utilizzerò in genere i termini «cliente-consumatore» e ««impresa di gestione della rete», in linea con la formulazione dell’ordinanza di rinvio.

 

4      Il governo dei Paesi Bassi fa riferimento, in particolare, alla sentenza del 21 febbraio 2008, Tele2 Telecommunication (C-426/05, EU:C:2008:103, punti 26, 30 e 32).

 

5      V., ad esempio, sentenze del 13 dicembre 2018, Rittinger e a. (C-492/17, EU:C:2018:1019, punti da 37 a 39) e del 2 maggio 2019, Asendia Spain (C-259/18, EU:C:2019:346, punti da 16 a 20).

 

6      Sentenza del 21 febbraio 2008 (C-426/05, EU:C:2008:103).

 

7      Sentenza del 22 gennaio 2015 (C-282/13, EU:C:2015:24).

 

8      Sentenza del 24 aprile 2008 (C-55/06, EU:C:2008:244).

 

9      Sentenza del 19 marzo 2015 (C-510/13, EU:C:2015:189).

 

10      Sentenza del 21 febbraio 2008 (C-426/05, EU:C:2008:103, in particolare, punti 2, da 12 a 15, 27, da 30 a 39 e da 43 a 48).

 

11      GU 2002, L 108, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva quadro». L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21 è così formulato: «Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una [ANR], di ricorrere contro detta decisione ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte».

 

12      Sentenza del 22 gennaio 2015 (C-282/13, EU:C:2015:24, in particolare punti da 12 a 26, da 32 a 39 e da 46 a 48).

 

13      Sentenza del 24 aprile 2008 (C-55/06, EU:C:2008:244, in particolare, punti da 32 a 39 e da 171 a 178).

 

14      GU 1990, L 192, pag. 1, come modificata dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni (GU 1997, L 295, pag. 23). L’articolo 5 bis, paragrafo 3, della direttiva 90/387 recitava: «Gli Stati membri provvedono affinché vi siano opportuni meccanismi a livello nazionale mediante i quali gli interessati abbiano il diritto di ricorrere davanti ad un organo indipendente dalle parti in causa contro le decisioni dell’autorità nazionale di regolamentazione».

 

15      Sentenza del 19 marzo 2015 (C-510/13, EU:C:2015:189, punti da 17 a 29 e da 37 a 51).

 

16      GU 2003, L 176, pag. 57, e rettifica in GU 2004, L 16, pag. 74. Nella sua sentenza del 19 marzo 2015, E.ON Földgáz Trade (C-510/13, EU:C:2015:189, punti da 30 a 35), la Corte ha dichiarato che la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55 (GU 2009, L 211, pag. 94) non si poteva applicare ratione temporis, non ha dunque avuto modo di interpretare l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva in parola, che è identico all’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72.

 

17      V., a tale riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Tanchev nella causa GRDF (C-236/18, EU:C:2019:441, paragrafo 34 e giurisprudenza ivi citata).

 

18      V., ad esempio, ordinanza del 14 maggio 2019, Acea Energia e a. (da C-406/17 a C-408/17 e C-417/17, non pubblicata, EU:C:2019:404, punto 55).

 

19      V. direttiva 2009/72, in particolare i considerando 42, 54; Allegato I, punto 1, lettera f).

 

20      V. direttiva 2009/72, in particolare considerando 37, 51; articolo 36, lettera g), articolo 37, paragrafi 1, lettere j) e n), e 2. V. altresì, ad esempio, nota interpretativa della Commissione del 22 gennaio 2010, sui mercati al dettaglio nelle direttive 2009/72 e 2009/73, disponibile su https://ec.europa.eu/energy/, in particolare, le sezioni 3 e 4.5.

 

21      Nella prima lettura in Parlamento della proposta culminata nella direttiva 2009/72, è stata proposta l’aggiunta di un paragrafo all’attuale articolo 37: «Le [ANR] predispongono un servizio reclami indipendente o un sistema alternativo di ricorso quali un mediatore o un organismo dei consumatori. Tale servizio o tale sistema sono responsabili del trattamento efficiente dei reclami e rispettano i criteri relativi alle migliori pratiche. Le [ANR] fissano norme e orientamenti sulle modalità di trattamento dei reclami da parte dei produttori e degli operatori delle reti». La risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 2009, C 286 E, pag. 106) ha proposto l’articolo 22 quater, paragrafo 13. Tale proposta non ha avuto seguito nella posizione comune del Consiglio (GU 2009, C 70 E, pag. 1) e, con la seconda lettura, sono state aggiunte disposizioni simili all’attuale articolo 3. V. raccomandazione del Parlamento europeo per la seconda lettura, del 22 aprile 2009, A6-0216/2009.

 

22      GU 2019, L 158, pag. 125.

 

23      V. direttiva 2019/944, articolo 72, paragrafo 1.

 

24      V. direttiva 2019/944, articolo 60, paragrafo 8.

 

25      V. direttiva 2019/944, in particolare considerando 86; articolo 58, lettera g), e articolo 59, lettera r).

 

26      Il corsivo è mio. V. altresì la direttiva 2019/944, considerando 36.

 

27      V. direttiva 2009/72, in particolare articolo 34, paragrafo 4, articolo 37, paragrafi 3, lettera b), 4, lettera e), e 5, lettera c). Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 15, della direttiva in parola, i reclami di cui ai paragrafi 11 e 12 «lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e/o nazionale».

 

28      V., a tale riguardo, Cabau, E. e Ennser, B., «Chapter 6. National Regulatory Authorities», in Jones, C. (ed.,), EU Energy Law, Volume I, The Internal Energy Market, 4° ed., Claeys & Casteels, 2016, paragrafi da 6.107 a 6.115.

 

29      V., ad esempio, sentenze del 13 marzo 2007, Unibet (C-432/05, EU:C:2007:163, punti 37 e 38 e giurisprudenza ivi citata), e del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte Suprema) (C-619/18, EU:C:2019:531, punti 48 e49 e giurisprudenza ivi citata).

 

30      V., ad esempio, sentenze del 16 luglio 2009, Mono Car Styling (C-12/08, EU:C:2009:466, punto 49 e giurisprudenza ivi citata), e del 19 marzo 2015, E.ON Földgáz Trade (C-510/13, EU:C:2015:189, punto 50).

 

31      Sentenza del 13 marzo 2007, Unibet (C-432/05, EU:C:2007:163, in particolare punti 40 e41). V. altresì, ad esempio, sentenze del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C-583/11 P, EU:C:2013:625, punti 103 e 104), e del 24 ottobre 2018, XC e a. (C-234/17, EU:C:2018:853, punto 51).

 

32      Ciò è infatti illustrato dalle pronunce della Corte che sono state discusse nella sezione A delle presenti conclusioni. V. altresì, ad esempio, sentenza del 13 ottobre 2016, Polkomtel (C-231/15, EU:C:2016:769, punti 20 e 21).

 

33      V. direttiva 2009/72, in particolare considerando 33. L’articolo 37, paragrafo 16, di tale direttiva è così formulato: «Le decisioni delle autorità di regolamentazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale. Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili».

 

34      V. la nota interpretativa della Commissione, del 22 gennaio 2010, sulle autorità di regolamentazione nelle direttive 2009/72 e 2009/73, disponibile su https://ec.europa.eu/energy/ (in prosieguo: «la nota interpretativa della Commissione sulle ANR»), sezione 5.

 

35      V., a tal proposito, conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa Connect Austria (C-462/99, EU:C:2001:683, paragrafi da 43 a 49). Per una discussione più approfondita, v., ad esempio, De Somer, S., «The powers of national regulatory authorities as agents of EU law», ERA Forum, Vol. 18, 2018, pagg. da 581° 595, in particolare pagg. da 589 a 593.

 

36      V. la nota interpretativa della Commissione sulle ANR (vedi nota 34), pag. 20.

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