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TAR Veneto, Sez. I, 4/11/2019 n. 1186
Sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa per le controversie attinenti le procedure di appalto delle società in house.

Le controversie attinenti le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture svolte dal gestore in house di un pubblico servizio rientrano nella giurisdizione amministrativa non già in ragione del carattere pubblicistico delle relative decisioni (giacché esse non sono assunte "in un procedimento amministrativo", come invece richiede l'art. 133, c. 1, lett. c), cod. proc. amm.), bensì in ragione del fatto che le società in house ex art. 133, lett. e), n. 1 cod. proc. amm. sono comunque tenute, nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, come appunto dispone l'art. 16, u.c., del dlgs 19 agosto 2016, n. 175, che costituisce una di quelle "specifiche disposizioni in contrario" che esigono - eccezionalmente - l'applicazione della normativa pubblicistica in luogo di quella privatistica.

La disciplina dettata dall'art. 16 u.c., del d.lgs 19 agosto 2016, n. 175 e ss. mm. ed ii., nella parte in cui stabilisce che le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, definisce in modo nitido un "vincolo eteronomo" di rispetto delle procedure regolamentate dal compendio normativo: orbene, in base a consolidato principio giurisprudenziale, la sottoposizione o meno dell'appalto al regime pubblicistico fissato dal codice dei contratti pubblici, e la sua consequenziale sottoposizione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, discende dalle caratteristiche oggettive dell'appalto e soggettive della stazione appaltante, e dunque dall'esistenza di un vincolo "eteronomo".

Materia: appalti / disciplina
Pubblicato il 04/11/2019

N. 01186/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00420/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 420 del 2019, proposto da
Edenred Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande e Giorgio Pinello, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Pinello in Venezia, San Polo 3080/L e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Acque del Chiampo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Creuso, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Nicola Creuso in Padova Via San Marco 11/c e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Trecuori S.p.a. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Happily S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

- della determinazione dirigenziale prot. n. 06947 del 15 marzo 2019, con la quale il Direttore Generale di Acque del Chiampo S.p.a. ha disposto a favore di TreCuori S.p.a. Società Benefit l'aggiudicazione della procedura aperta concernente l'affidamento del “servizio di gestione del welfare aziendale mediante piattaforma telematica”;

- della Determinazione dirigenziale prot. n. 06223 del 6 marzo 2019, con la quale il Direttore Generale di Acque del Chiampo S.p.a. ha disposto la nomina della Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche formulate dai concorrenti;

- se e per quanto occorrer possa, di tutti i verbali di gara e segnatamente dei verbali relativi alle operazioni concorsuali svolte dalla predetta Commissione in data 8 marzo 2019 e 14 marzo 2019;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso o conseguente, anche non cognito, ivi espressamente ricompresa la lex specialis di gara ed i chiarimenti forniti dall'Ente appaltante prima della scadenza del termine per la formulazione delle offerte;

e per la condanna della Stazione Appaltante intimata al risarcimento del danno patito dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acque del Chiampo S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2019 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La società ricorrente espone che con avviso prot. n. 02590/2019 del 28 gennaio 2019 Acque del Chiampo S.p.a. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in full outsoursing del “servizio di gestione del Welfare aziendale tramite piattaforme telematiche”.

La durata complessiva del servizio è fissata nell’art. 4 del capitolato speciale d’appalto per un valore stimato complessivo pari a €. 125.500,00 oltre Iva, come indicato all’art. 5 del medesimo capitolato speciale d’appalto; il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50 del 2016, con l’attribuzione di punti 80/100 all’aspetto tecnico e 20/100 a quello economico, come risulta dal combinato disposto dell’art. 14 del predetto avviso e dell’art. 4 del disciplinare di gara telematica.

Il predetto disciplinare, all’art. 5.2.1, denominato “elementi di valutazione tecnica”, ha stabilito che la commissione giudicatrice, nominata ed incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti, assegna il punteggio relativo all’elemento qualitativo nella misura massima di 80 punti, utilizzando i singoli elementi descritti nella tabella delle pagine 5 e 6.

Alla procedura concorsuale in esame hanno partecipato (anche) la ricorrente Edenred Italia S.r.l. e le controinteressate TreCuori S.p.a. Società Benefit e Happily S.r.l. che, all’esito della verifica della documentazione amministrativa, sono state tutte ammesse al prosieguo delle operazioni concorsuali.

Con successiva determinazione dirigenziale prot. n. 06223/2019 del 6 marzo 2019, il Direttore Generale di Acque del Chiampo S.p.a. ha nominato i componenti della commissione giudicatrice nelle persone dell’ing. Nicola Zulli, attuale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Acque del Chiampo S.p.a., con funzione di presidente, e dei sig.ri Luca Cosaro, dipendente magazziniere di Acque del Chiampo S.p.a., e Tatiana Maule, tecnico del Laboratorio Analisi di Acque del Chiampo S.p.a., con funzioni di membri effettivi.

Lamenta la società ricorrente che i componenti la commissione giudicatrice sono privi delle necessarie conoscenze ed esperienze maturate nel settore del welfare aziendale, cui afferisce l’oggetto del contratto, il tutto, in violazione dell’art. 77, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 2016, applicabile anche alle procedure ad evidenza pubblica gestite nei settori speciali in forza del richiamo operato dall’art. 133, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 2016.

Espone la società ricorrente, inoltre, che nella seduta del 14 marzo 2019 il presidente del seggio di gara, terminate le attività di valutazione delle offerte tecniche ad opera della predetta commissione (che ha attribuito punti 78,19 a Trecuori S.p.a. Società Benefit; punti 43,38 ad Edenred Italia S.r.l. e punti 40,39 a Happily S.r.l.), ha esaminato le offerte economiche, nonché attribuito i punteggi per il parametro prezzo (punti 2,67 per Trecuori S.p.a. Società Benefit; 12,64 per Edenred Italia S.r.l.; punti 20 per Happily S.r.l.); infine ha determinato i punteggi complessivi finali (punti 80,86 per Trecuori S.p.a. Società Benefit; punti 60,39 per Happily S.r.l. e punti 56,02 per Edenred Italia S.r.l.).

All’esito di tali operazioni, il direttore generale di Acque del Chiampo S.p.a., con determinazione prot. n. 06947/2019 del 15 marzo 2019, ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore di Trecuori S.p.a. Società Benefit.

Edenred Italia S.r.l. ha pertanto proposto ricorso notificato in data 15 aprile 2019 e depositato in data 29 aprile 2019.

1.1. Si è costituita in giudizio Acque del Chiampo S.p.a., chiedendo - previo rigetto dell’istanza cautelare - la declaratoria di difetto di giurisdizione e comunque la reiezione del ricorso siccome inammissibile e comunque infondato.

Non si sono costituite in giudizio Trecuori S.p.a. Società Benefit e Happily S.r.l..

1.2. Con ordinanza 9 maggio 2019, n. 195 è stata respinta la domanda cautelare avanzata dalla società ricorrente e, al fine di approfondire nella sede di merito l’eccezione di difetto di giurisdizione frapposta dalla resistente, Acque del Chiampo S.p.a. è stata onerata del deposito dell’atto costitutivo e dello statuto di Acque del Chiampo S.p.a. nonché dell’eventuale documentazione pertinente la definizione dei legami fra la stessa compagine societaria e le Amministrazioni partecipanti.

1.3. Acque del Chiampo S.p.a. ha provveduto al deposito del proprio atto costitutivo e dello statuto, nonché della visura storica concernente la medesima compagine societaria in data 28 maggio 2019.

1.4. In vista dell’udienza pubblica del 2 ottobre 2019 entrambe le parti hanno depositato memoria e replica.

La parte resistente ha altresì depositato copia del contratto d’appalto stipulato con la società aggiudicataria.

1.5. All’esito dell’udienza pubblica del 2 ottobre 2019, con ordinanza 3 ottobre 2019, n. 1038, ravvisata la necessità - ai fini dell’approfondimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione frapposta dalla parte resistente - di acquisire copia della convenzione in atto efficace (ivi comprese eventuali modifiche ed integrazioni) con la quale è stata affidata ad Acque del Chiampo S.p.a. la gestione del servizio idrico integrato e che regola il rapporto de quo nonché della convenzione perfezionata in attuazione dell’art. 16 dello statuto di Acque del Chiampo S.p.a., con la quale è stata prevista la costituzione dell’assemblea di coordinamento intercomunale, ai fini dell’esercizio del controllo congiunto sulla società da parte degli enti soci, Acque del Chiampo S.p.a. è stata onerata della produzione documentale in questione.

Inoltre, sono stati assegnati alle parti - in relazione alla medesima produzione documentale – termini per il deposito di memoria e replica ed è stata fissata l'udienza di discussione del merito alla data del 16 ottobre 2019.

1.6. In adempimento all’ordinanza collegiale 3 ottobre 2019, n. 1038, la resistente Acque del Chiampo S.p.a. ha depositato documenti in data 8 ottobre 2019.

Nessuna delle parti ha depositato memoria e replica.

1.7. All’udienza pubblica del 16 ottobre 2019, presenti i difensori delle parti, come da verbale, i quali si sono riportati alle conclusioni già prese chiedendone l’accoglimento, il Collegio si è riservato di provvedere e ha trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. Deve essere esaminata prioritariamente l’eccezione di difetto di giurisdizione frapposta dalla parte resistente.

La giurisdizione costituisce, invero, il necessario presupposto processuale di ogni domanda ed il fondamento imprescindibile della potestas iudicandi del giudice adito, cosicché essa deve essere esaminata in via necessariamente prioritaria ogniqualvolta venga posta in discussione (arg. ex Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4).

La parte resistente ha argomentato l’eccezione de qua nei termini in appresso sinteticamente specificati.

Acque del Chiampo S.p.a. eÌ€ un’impresa pubblica alla quale eÌ€ demandata la gestione esclusiva del servizio idrico integrato di alcuni Comuni del Vicentino (Arzignano, Altissimo, Chiampo, Montorso Vicentino, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino, Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo). La stessa compagine può essere qualificata impresa pubblica e, quindi, ente aggiudicatore, secondo la definizione dell’art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 50 del 2016 assoggettato all’osservanza della disciplina contenute nelle sole parti II e III del medesimo decreto legislativo, disciplinanti gli appalti e le concessioni nei suddetti “settori speciali” e non anche la parte I, concernente i settori ordinari.

Dette disposizioni trovano applicazione esclusivamente agli appalti o alle concessioni aggiudicati per lo svolgimento dell’attività speciale, mentre non trovano applicazione “agli appalti e concessioni aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 115 a 121” (art. 14, comma 1, D.Lgs. 50 del 2016; nello stesso senso, art. 207 del previgente D.Lgs. n. 163 del 2006).

In tale senso, un appalto o una concessione può considerarsi preordinato al “perseguimento” o, comunque, può dirsi “strumentale” rispetto all’attivitàÌ€ speciale dell’ente aggiudicatore quando si pone, rispetto a detta attivitàÌ€, in un rapporto funzionale di mezzo a fine.

Secondo la parte resistente - applicando dette coordinate ermeneutiche - non è possibile qualificare come affidamento strumentale un appalto avente ad oggetto il “servizio di gestione del welfare aziendale mediante piattaforma telematica”, in quanto l’oggetto dell’appalto non è direttamente riferibile e strumentale al settore “idrico” di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo a conoscere le controversie riguardanti la gestione di detti servizi.

Nelle successive memorie difensive la parte resistente ha ribadito tale posizione e ha contrastato le argomentazioni della società ricorrente sul punto.

La società ricorrente, in sintesi, ha invece sostenuto che la procedura di gara oggetto di contestazione è stata indetta da un soggetto qualificabile come organismo di diritto pubblico - come tale ricompreso nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici - tenuto al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica applicabili ai settori ordinari, ogniqualvolta la gara dallo stesso indetta abbia ad oggetto l’acquisizione di beni, servizi o lavori non ricompresi tra quelli descritti all’art. 117 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

In particolare, ha osservato la società ricorrente, se è vero che Acque del Chiampo S.p.a. è un’impresa pubblica ed in quanto tale ente aggiudicatore operante nel “settore speciale acqua”, è altrettanto vero che nulla osta a che la medesima società assuma la veste di organismo di diritto pubblico operante nei settori ordinari in quanto amministrazione aggiudicatrice.

Per la società ricorrente, invero, sussistono in relazione ad Acque del Chiampo S.p.a. tutti gli elementi costitutivi - ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50 del 2016 – dell’organismo di diritto pubblico, rientrando così a pieno titolo tra le c.d. “amministrazioni aggiudicatrici” di cui alla lettera a) del richiamato articolo 3, comma 1.

Per l’esponente tale circostanza rende obbligatorio, qualora debbano essere acquisiti beni e servizi non rientranti nei settori speciali o ad essi strumentali, il rispetto delle regole dell’evidenza pubblica stabilite per i settori ordinari.

Infine, sempre per la società ricorrente, è infondato l’assunto secondo il quale al caso di specie sarebbe applicabile l’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 2016, poiché nella specie - come già detto - si è al cospetto di una società qualificabile, oltre che come impresa pubblica ente aggiudicatore, anche quale organismo di diritto pubblico e quindi amministrazione aggiudicatrice.

La società ricorrente ha successivamente ribadito tale posizione e ha contrastato le argomentazioni della parte resistente sul punto.

1.1. Il Collegio ritiene infondata l’eccezione frapposta dalla parte resistente.

Alla luce della produzione documentale in data 8 ottobre 2019, risulta che il gestore Acque del Chiampo S.p.a. provvede all’esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house providing (cfr. l’art. 3 della convenzione stipulata da Acque del Chiampo S.p.a. e dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo in data 21 dicembre 2016, n. 57306 del rep. e n. 18088 della raccolta).

Nelle premesse della richiamata convenzione (cfr. pag. 2) si evoca la delibera n. 7 del 1 dicembre 2015 dell’assemblea d’ambito recante la conferma che il piano d’ambito vigente prevede l’affidamento del servizio con la forma di gestione in house ad Acque del Chiampo S.p.a..

Inoltre, l’art. 16.1 dello statuto di Acque del Chiampo S.p.a., nel richiamare espressamente l’art. 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché i principi comunitari in materia di affidamenti in house, prevede che il controllo analogo nei confronti della società da parte degli enti soci - nel rispetto delle competenze affidate all’ente di governo dell’ambito - è esercitato mediante l’assemblea di coordinamento intercomunale, costituita tra gli stessi enti soci ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Orbene, la convenzione stipulata fra gli enti locali soci in data 22 gennaio 2018, depositata in giudizio in data 8 ottobre 2019 - con la quale, in attuazione del citato art. 16 dello statuto, si disciplinano le modalità di esercizio da parte dei medesimi enti locali soci nei confronti di Acque del Chiampo S.p.a. del controllo analogo a quello esercitato nei confronti dei propri servizi, secondo i principi dell’ordinamento comunitario, tramite organi appositamente costituiti - all’art. 2 richiama la circostanza dell’affidamento diretto, in house, ad Acque del Chiampo della gestione del servizio idrico integrato, fino al 1 marzo 2030, come risulta dalla deliberazione dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale Valle del Chiampo n. 7 del 21 giugno 2016.

L’affidamento diretto in questione trova fondamento normativo:

a) nell’art. 149 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in base al quale “L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”;

b) nella legge reg. Veneto 27 aprile 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

Il Collegio ritiene di non dover indugiare in termini generali sull’istituto dell’in house providing, ma solo di doversi soffermare sugli aspetti concernenti la questione dibattuta fra le parti avente ad oggetto la giurisdizione in ordine alla controversia che occupa.

Deve premettersi che con l’espressione in house providing si fa riferimento all’affidamento di un appalto o di una concessione da parte di un ente pubblico in favore di una società controllata dall’ente medesimo, senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica, in virtù della peculiare relazione che intercorre tra l’ente pubblico e la società affidataria.

La società in house è una società dotata di autonoma personalità giuridica che presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un "ufficio interno" dell’ente pubblico che l’ha costituita, una sorta di longa manus; non sussiste tra l’ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale.

Queste caratteristiche della società in house giustificano e legittimano l’affidamento diretto, senza previa gara, per cui un’amministrazione aggiudicatrice è dispensata dall’avviare una procedura di evidenza pubblica per affidare un appalto o una concessione.

Ciò in quanto, nella sostanza, non si tratta di un effettivo “ricorso al mercato” (outsourcing), ma di una forma di “autoproduzione” o, comunque, di erogazione di servizi pubblici “direttamente” ad opera dell'amministrazione, attraverso strumenti “propri” (in house providing): cfr. Cons. Stato, sez. I, 7 maggio 2019, n. 1389.

E’ stato altresì osservato che la società in house avrebbe della società solo la forma esteriore, costituendo, in realtà, un’articolazione in senso sostanziale della Pubblica Amministrazione da cui promana e non un soggetto giuridico ad essa esterno e da essa autonomo.

Una tale configurazione, si giustifica in base al fatto che solo quando la società affidataria è partecipata in modo determinante dall’ente pubblico, esercita in favore del medesimo la parte più importante della propria attività ed è soggetta al suo controllo in termini analoghi a quello in cui si esplica il controllo gerarchico dell’ente sui propri stessi uffici, non sussistono esigenze di concorrenza e, quindi, si può escludere il preventivo ricorso a procedure di evidenza pubblica: cfr. Cons. Stato, sez. I, 8 novembre 2018, n. 2583.

L’assenza di alterità soggettiva sostanziale è stata valorizzata anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione: la <<[…] società in house, come in qualche modo già la sua stessa denominazione denuncia, non pare invece in grado di collocarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna […] Il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva. L'uso del vocabolo società qui serve solo allora a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo va desunto dal modello societario; ma di una società di capitali, intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non è più possibile parlare […]>> (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283).

Ciò premesso in termini generali, va osservato, quanto alla questione del regime giuridico degli affidamenti disposti dalla società in house, che prima della recente “testunificazione” del diritto delle società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) la giurisprudenza era giunta alla conclusione secondo la quale le società in house - configurabili in termini sostanziali come organo dell’amministrazione controllante - sono tenute “ad osservare, per i propri affidamenti “a valle”, i principi e le norme dell’evidenza pubblica” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2009, n. 2765).

Sul piano normativo, poi, l’art. 16, ultimo comma, del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, stabilisce che le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e che resta fermo quanto previsto dagli artt. 5 e 192 del medesimo D.Lgs. n. 50 del 2016.

Come quindi chiarito in giurisprudenza, le controversie attinenti le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture svolte dal gestore in house di un pubblico servizio rientrano nella giurisdizione amministrativa non già in ragione del carattere pubblicistico delle relative decisioni (giacché esse non sono assunte “in un procedimento amministrativo”, come invece richiede l’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.), bensì in ragione del fatto che le società in house ex art. 133, lett. e), n. 1 cod. proc. amm. sono comunque tenute, nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, come appunto dispone il citato art. 16, ultimo comma, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che costituisce una di quelle “specifiche disposizioni in contrario” di cui parla la sentenza Cass. civ., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7759 che esigono - eccezionalmente - l’applicazione della normativa pubblicistica in luogo di quella privatistica (arg. ex T.A.R. Liguria, sez. II, 14 giugno 2017, n. 516).

Il Collegio, al fine di ribadire la sussistenza della giurisdizione amministrativa in ordine alla controversia in esame, intende valorizzare il fatto che la disciplina dettata dal citato art. 16, ultimo comma, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss. mm. ed ii., nella parte in cui stabilisce che le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, definisce in modo nitido un “vincolo eteronomo” di rispetto delle procedure regolamentate dal richiamato compendio normativo: orbene, in base a consolidato principio giurisprudenziale, la sottoposizione o meno dell'appalto al regime pubblicistico fissato dal codice dei contratti pubblici, e la sua consequenziale sottoposizione alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, discende dalle caratteristiche oggettive dell'appalto e soggettive della stazione appaltante, e dunque dall'esistenza di un vincolo “eteronomo” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6088, che richiama, fra le altre, Cons. Stato, Ad. Plen., 1 agosto 2011, n. 16).

Da quanto sopra discende la sussistenza della giurisdizione amministrativa in ordine alla controversia in esame.

2. In via preliminare il Collegio osserva, avendo la parte resistente formulato espressamente eccezione in tal senso, che la memoria depositata dalla società ricorrente in data 16 settembre 2019 (alle ore 15:57, come risulta dal sistema), in relazione alla udienza pubblica celebrata in data 2 ottobre 2019, è tardiva alla luce del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, cod. proc. amm. e 119, comma 2, cod. proc. amm. e 4, comma 4, delle norme di attuazione cod. proc. amm. (allegato 2).

Nondimeno, posto che secondo giurisprudenza granitica i termini di deposito di documenti e memorie hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice (per una recente affermazione del principio cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 luglio 2019, n. 5075), non può dirsi vulnerato alcuno dei suddetti principi posti a base della regola de qua, in considerazione dell’avvenuta celebrazione, successivamente all’udienza pubblica del 2 ottobre 2019, dell’udienza pubblica del 16 ottobre 2019.

La suddetta memoria può ritenersi dunque utilizzabile.

3. Con unico articolato motivo di gravame la società ricorrente ha dedotto la Violazione di legge per violazione del combinato disposto degli artt. 77, comma 1, e 133, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione di legge per violazione dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dall’art. 30, d. lgs. n. 50 del 2016, ed in particolare di quelli della par condicio dei concorrenti, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità. Violazione di legge per violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per falsità del presupposto. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Illogicità ed irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.

Per la società ricorrente, in sintesi, la stazione appaltante ha nominato quali componenti effettivi della commissione di gara, incaricata della valutazione delle caratteristiche tecnico - qualitative delle offerte e dell’attribuzione del relativo punteggio, soggetti privi dei titoli e delle necessarie conoscenze ed esperienze maturate nel settore del welfare aziendale, cui afferisce l’oggetto del contratto, il tutto in palese violazione dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, applicabile anche alle procedure ad evidenza pubblica gestite nei settori speciali in forza del richiamo operato dall’art. 133, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Parte ricorrente osserva che quella dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016 costituisce una norma guida, che pone regole e principi validi per tutte le procedure di gara ed i contratti pubblici, norma che non è suscettibile di essere derogata e, in caso di assenza, nell’organico dell’Amministrazione che ha bandito la gara, delle specifiche professionalità, i componenti della commissione possono e debbono essere scelti all’esterno.

La composizione qualificata della commissione, argomenta la società ricorrente, concorre ad assicurare il massimo grado di correttezza, di imparzialità della scelta e di concorrenzialità tra i soggetti aspiranti aggiudicatari e considerato il carattere cogente ed immanente al sistema del principio di cui al comma 1 dell’art. 77, D.Lgs. n. 50 del 2016, la violazione inficia tout court la validità dell’intero procedimento di selezione del contraente.

Per l’esponente la cogenza di detto principio impone all’Amministrazione di effettuare un rigoroso accertamento preliminare del possesso di siffatto requisito in capo ai soggetti che intende investire della delicata funzione di membro di un organo tecnico deputato a formulare giudizi, che postulano senza dubbio il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecniche nella materia oggetto di affidamento; il livello delle conoscenze tecniche richieste dovrà poi essere tanto più elevato, quanto più complessa e peculiare si prospetta l’attività di giudizio, in dipendenza della tipologia e della complessità dell’oggetto della gara.

Nel caso di specie, la società ricorrente lamenta come nessuno dei componenti la commissione giudicatrice sia dotato di titoli e di specifica esperienza e professionalità collegati all’oggetto del contratti da stipulare, concernente il servizio di welfare aziendale (con tale termine intendendosi nella prassi l’insieme delle iniziative di natura contrattuale o unilaterali poste in essere dal datore di lavoro finalizzate ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia attraverso una diversa ripartizione della retribuzione, che può consistere, sia in benefit rimborsuali, sia nella fornitura diretta di servizi, o in un mix delle due soluzioni).

Più precisamente, osserva la società ricorrente, la definizione degli importi da destinare a welfare aziendale può essere collegata a premi di risultato (PdR), definiti sulla base degli andamenti aziendali (utili, ricavi, incrementi di produttività, miglioramento della qualità di prodotti e servizi, miglioramento dell’immagine) oppure a condizioni contrattuali (contratti nazionali, territoriali, aziendali e regolamenti interni).

Poiché queste forme di retribuzione godono di incentivi fiscali (fondi pensione, sanità integrativa, polizze di rischio) definiti dagli artt. 51 e 100 del T.U.I.R. e, a seguire, incrementati dalle leggi di bilancio, le forme di welfare aziendale stanno assumendo sempre maggiore importanza, sia per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, sia per le imprese stesse.

La società ricorrente ha poi richiamato il contenuto dell’art. 22 del capitolato speciale d’appalto, rubricato “contesto di riferimento”, argomentando in ordine alla complessità delle prestazioni oggetto di affidamento e all’elevato livello di innovazione che contraddistingue il servizio in questione, che richiede titoli ed esperienze multidisciplinari che spaziano dal diritto tributario e del lavoro all’informatica ed al trattamento dei dati personali.

Di tanto, argomenta la ricorrente, è ben consapevole la stazione appaltante, che all’art. 23 del medesimo capitolato speciale d’appalto, rubricato “requisiti normativi”, nel fornire un “quadro esemplificativo e non esaustivo della normativa di settore” ha elencato una pluralità di riferimenti normativi.

Tuttavia dall’esame dei curricula dei componenti la commissione giudicatrice – lamenta la società ricorrente - si ricava che questi non sono dotati di una qualificazione professionale e di esperienza idonea ad effettuare valutazioni tecniche e scelte in relazione all’oggetto del contratto.

In particolare, il sig. Luca Cosaro, magazziniere all’interno dell’azienda appaltante, non possiede alcuna conoscenza ed esperienza maturata in normative afferenti il settore del welfare aziendale, quali, ad esempio, quelle fiscali e tributarie o giuslavoristiche, al pari della sig.ra Tiziana Maule, tecnico di laboratorio chimico – biologico; anche il presidente della commissione giudicatrice, ing. Zulli, seppur in possesso di tutti i titoli e l’esperienza necessaria per ricoprire il ruolo di responsabile del servizio per la prevenzione e protezione, risulta privo di qualsiasi conoscenza ed esperienza maturata in welfare aziendale o in materie ad esso afferenti, come risulta dal suo curriculum.

Per tale ragione, lamenta la ricorrente, non si comprende come gli stessi abbiano potuto partecipare alla valutazione delle offerte tecniche, anche in considerazione del fatto che al citato art. 22 del capitolato speciale d’appalto è la stessa stazione appaltante ad ammettere espressamente l’assenza nel proprio organigramma di specifiche professionalità in materia di “gestione di welfare aziendale”.

D’altro canto, la stazione appaltante non ha fornito alcuna motivazione a sostegno del proprio operato, al fine di giustificare che quelli in contestazione siano commissari “esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”, difetto di motivazione ancor più grave, in quanto, esaminati i curricula dell’ing. Zulli e dei sig.ri Cosaro e Maule, non si ricava alcuna conoscenza ed esperienza maturata nel settore del welfare aziendale e nelle specifiche materie ad esso connesse.

L’incompetenza dei commissari di gara si è tradotta - si duole l’esponente - in un’inevitabile alterazione del confronto concorrenziale tra gli operatori economici del settore, considerato che gran parte degli elementi di valutazione tecnica richiedono conoscenze specifiche; all’uopo parte ricorrente richiama, a titolo meramente esemplificativo, gli elementi di valutazione nn. 2, 3 e 9.

Conclusivamente, rileva la società ricorrente, l’illegittima costituzione della commissione di gara inficia la validità dell’intero procedimento di selezione, legittimando l’impugnazione da parte del soggetto che non abbia ottenuto il provvedimento a sé favorevole; inoltre, posto che le buste contenenti le offerte economiche formulate dai diversi concorrenti sono già state aperte nel corso delle operazioni concorsuali, vi è l’obbligo per la stazione appaltante di rinnovare ab origine l’intera procedura di gara.

La parte resistente ha sostenuto, in via preliminare, l’inapplicabilità della invocata disposizione dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016 alla procedura che occupa e, comunque, l’infondatezza dell’“accusa di incompetenza” rivolta ai commissari di gara.

3.1. Il motivo è infondato.

3.1.1. Il Collegio è chiamato, innanzitutto, ad esaminare la questione posta dalla parte resistente, secondo la quale non è applicabile alla procedura di gara in esame l’art. 77, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 2016, posto che: l’appalto è riconducibile al settore speciale acqua ex art. 117, D.Lgs. n. 50 del 2016; Acque del Chiampo S.p.a. è ente aggiudicatore quale impresa pubblica; per l’art. 77, comma 13, D.Lgs. n. 50 del 2016, il medesimo articolo “… non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121”.

L’argomentazione difensiva non persuade.

La regula iuris fissata dall’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 costituisce espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 giugno 2013, n. 3203, che ha enunciato il principio in relazione all’omologa disposizione dell’art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; per una affermazione del principio con riguardo al vigente art. 77, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 2016 cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 29 novembre 2017, n. 1090).

Costituisce ius receptum, infatti, che il principio secondo cui i membri della commissioni di gara devono essere provvisti di specifica e documentata esperienza di settore rapportata alla peculiarità della gara da svolgere è principio non solo immanente al sistema, ma di stretta derivazione costituzionale, dal momento che un adeguato livello di professionalità dei componenti è l'unica garanzia di un effettivo rispetto dei valori costituzionali richiamati dall'art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 giugno 2012, n. 3550, sempre in relazione all’omologa disposizione dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 2006).

Essendo, quindi, diretta espressione dei fondamentali canoni di trasparenza ed imparzialità, la norma de qua deve ritenersi espressione di un principio generale del codice ed è quindi applicabile a tutti i contratti pubblici.

3.1.2. Il citato art. 77, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recita: <<Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto>> (l’art. 84, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recitava: “La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da […] esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto”).

L’interpretazione giurisprudenziale dominante ritiene che nelle gare pubbliche la legittima composizione della commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721).

Inoltre, il riferimento normativo al “settore” sta a significare che rileva la competenza per aree tematiche omogenee, non per tutte e ciascuna delle materie rientranti nell’area tematica oggetto dell’appalto o addirittura per i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721; T.A.R. Toscana, sez. I, 3 aprile 2019, n. 488).

La giurisprudenza, invero, interpreta in modo costante il requisito dello “specifico settore” nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debba essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2019, n. 5058; Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 12 aprile 2019, n. 553).

E’, invero, principio consolidato che il requisito in questione deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criterî di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 16 aprile 2018, n. 2241; Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5830; Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2015, n. 5670; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 30 maggio 2019, n. 2945; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 24 maggio 2019, n. 6490).

Alla luce di tali incontroversi principi, le doglianze formulate dalla società ricorrente si rivelano prive di base.

In primo luogo, è necessario osservare che un buon numero di elementi di valutazione (in totale fissati in numero di undici: cfr. la tabella delle pagine 5 e 6 del disciplinare di gara telematica) che hanno formato oggetto di giudizio da parte della commissione non richiedono cognizioni ed esperienze di tipo “specialistico” in materia di welfare aziendale. E così:

- l’elemento di valutazione n. 1: “Il concorrente illustri l’elenco dei servizi offerti; sarà valutata positivamente la maggior flessibilità della piattaforma nel fornire oltre che servizi di fornitori già convenzionati sul territorio anche servizi da parte di fornitori eventualmente proposti dal personale dipendente coerenti con i bisogni di welfare tramite “buoni spesa””;

- l’elemento di valutazione n. 6: “E’ considerato elemento migliorativo la più ampia copertura oraria del Servizio di Assistenza, che comprenda almeno 4 ore continuative in tutti i giorni di SABATO non festivo, all’interno del periodo 08:00-18:00, oppure la maggiore disponibilità H24 G7/7”;

- l’elemento di valutazione n. 7: “Il concorrente descriva brevemente come sarà predisposto il Tutorial; sarà valutata positivamente la predisposizione di un tutorial interattivo mediante l’utilizzo di strumenti di e-learning innovativi”;

- l’elemento di valutazione n. 8: “Il concorrente descriva brevemente come ogni dipendente potrà visualizzare e monitorare il proprio portafogli (wallet); sarà valutata positivamente una visualizzazione di facile comprensione, anche mediante la presenza di ulteriori indicatori o cruscotti grafici o warning diversi dalla mera indicazione del saldo del portafoglio”;

- l’elemento di valutazione n. 10: “In riferimento alla “APP” il concorrente descriva brevemente le relative funzionalità, potenzialità, nonché le eventuali limitazioni rispetto alle funzioni fruibili dall’accesso diretto in piattaforma WEB; sarà valutata positivamente la maggiore disponibilità di funzioni dell’APP”;

- l’elemento di valutazione n. 11: “Sarà considerato elemento migliorativo la possibilità di visualizzare con il proprio dispositivo le mappe geografiche (es. Google Maps) con l’indicazione degli erogatori convenzionati presenti in una zona”.

Appare evidente come nessuna conoscenza specifica, competenza tecnico-specialistica né peculiari esperienze pregresse in materia di welfare aziendale richiedano i predetti elementi di valutazione.

In alcuni casi, invero, si tratta di aspetti facilmente comprensibili e valutabili anche da un “laico” (cfr., in particolare, gli elementi nn. 1 e 6), apparendo dunque idonei ad effettuare gli apprezzamenti in questione anche i meri “destinatari” del servizio oggetto dell’appalto (come sono certamente i dipendenti di Acque del Chiampo S.p.a.); in altri casi si esigono conoscenze lato sensu di tipo informatico che però sono riscontrabili in ampi settori della popolazione in ragione della diffusione degli strumenti della information technology e dei dispositivi di tipo mobile (cfr., in particolare, gli elementi nn. 7, 8, 10 e 11). In relazione a tali ultimi elementi è possibile affermare, utilizzando una nota espressione della giurisprudenza e della dottrina penalistica, la sufficienza - ai fini di interesse - di una conoscenza parallela nella sfera laica.

L’elemento di valutazione n. 4 (“Il concorrente descriva brevemente la forma giuridica dell’impresa e, nel caso di Società Benefit, le ricadute sociali in termini effetti economici, di dimensioni e di esperienze concluse ed in corso nonché di eventuale piano di coinvolgimento del territorio; sarà considerato elemento migliorativo il servizio svolto da Società Benefit (SB), le quali nell’esercizio dell’attività d’impresa, perseguono volontariamente ed in modo responsabile, sostenibile e trasparente, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune, di effetti positivi su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi”) sollecita la commissione ad esprimere apprezzamenti tecnico-discrezionali che non richiedono affatto specifica conoscenza o competenza tecnica-specialistica né peculiari esperienze pregresse in materia di welfare aziendale, trattandosi di apprezzare l’eventuale perseguimento - da parte delle società benefit - di eventuali finalità di beneficio comune, di effetti positivi su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi.

Quanto all’elemento di valutazione n. 9 (“Il concorrente descriva brevemente un esempio di gestione delle spese (per le varie tipologie di spese indicare le modalità e le tempistiche relative al rimborso o alla fornitura diretta del servizio al dipendente); sarà valutato positivamente la facilità di invio dei documenti e delle richieste nonché una facile e celere gestione delle richieste di rimborso”), oggetto di valutazione è, in definitiva, “la facilità di invio dei documenti e delle richieste nonché una facile e celere gestione delle richieste di rimborso”, in relazione al quale conoscenze, esperienze e competenze gestionali e amministrative dei componenti la commissione appaiono sufficienti (il presidente possiede la laurea in “ingegneria industriale”; uno dei componenti possiede il titolo di studio “ragioneria”).

Quanto all’elemento di valutazione n. 5 (“E’ considerato elemento migliorativo la possibilità per i dipendenti AdC, e per AdC stessa, di richiedere l’affiliazione di nuove strutture tramite comunicazione diretta nella mail messa a disposizione dall’Appaltatore, ossia il minore condizionamento per i lavoratori delle convenzioni che la piattaforma pone in essere. E’ altresì considerato elemento migliorativo l’affiliazione di cui sopra nel più breve tempo possibile dichiarato dall’Appaltatore, con i più semplici adempimenti amministrativi e con i minori oneri o condizioni commerciali richieste ai nuovi erogatori”), nella sua prima parte sollecita valutazioni che anche i meri “destinatari” del servizio oggetto dell’appalto (come sono certamente i dipendenti di Acque del Chiampo S.p.a.) possono esprimere, mentre in relazione alla seconda parte ben può richiamarsi e ribadirsi quanto detto a proposito dell’elemento di valutazione n. 9.

Infine, in ordine agli elementi di valutazione nn. 2 e 3 (rispettivamente: “Il concorrente indichi i vincoli/condizioni temporali relativi alle spese ammesse a rimborso. È considerato elemento migliorativo la possibilità di ammettere a rimborso le spese sostenute negli anni precedenti, oltreché nell’anno solare di riferimento nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti normative. Tenuto conto che la fidejussione annuale da parte di AP ed il trasferimento delle somme relative alle quote di PDR destinate al PWA avverranno nel mese di giugno, l’accesso alla piattaforma ed ai portafogli individuali potrà avvenire nel periodo giugno-dicembre; in tal senso, è altresì considerato elemento migliorativo la possibilità di ammettere a rimborso le spese sostenute nel periodo gennaio-giugno dell’anno in corso”; “Il concorrente indichi i vincoli/condizioni amministrative per l’ammissione delle spese a rimborso, ossia i contenuti minimi ed eventuali formati obbligatori dei documenti fiscali con particolare riferimento ai dati significativi dell’emittente, ai dati identificativi del compratore, alla natura e quantità del bene/servizio venduto, all'aliquota e all'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). E’ considerato elemento migliorativo l’accettazione di documenti fiscali nei formati e contenuti più ampi, in uso da parte dei diversi erogatori”), quantunque essi sollecitino, almeno in parte, apprezzamenti fondati su cognizioni, competenze ed esperienze specifiche, la parte resistente ha comprovato il pregresso svolgimento da parte dei membri della commissione di attività (quali, in particolare, la definizione degli accordi aziendali per l’erogazione del premio annuo di risultato) implicanti l’esame di questioni concernenti proprio il welfare aziendale.

E comunque, per giurisprudenza pacifica non è richiesta una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 giugno 2019, n. 4458; Cons. Stato, sez. III, 24 aprile 2019, n. 2638).

3.1.3. Va osservato, ad abundantiam, che la società ricorrente - la cui azione demolitoria è funzionale all’anelata ripetizione della gara (cfr. pag. 14 del ricorso, in ordine alla rinnovazione delle operazioni concorsuali sin dalla fase di presentazione delle offerte) - si è limitata a contestare che la commissione non sarebbe stata formata da soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alla peculiarità del settore interessato dall’appalto in considerazione, ma non ha fornito alcuna indicazione concreta in ordine alle ragioni per le quali una commissione diversamente composta avrebbe attribuito un differente punteggio agli aspetti tecnici delle offerte delle concorrenti (in particolare, pare opportuno ricordare che all’offerta tecnica di Trecuori S.p.a. Società Benefit sono stati attribuiti punti 78,19 mentre a quella di Edenred Italia S.r.l. punti 43,38).

In particolare, la società ricorrente non ha indicato, in concreto e in modo puntuale, il benché minimo elemento atto ad evidenziare una effettiva differenziazione qualitativa tra gli aspetti tecnici presentati, ed in particolare, tra la propria offerta e quella della società aggiudicataria.

Alla luce del netto divario - sul piano dei punteggi relativi agli aspetti tecnici - la posizione della ricorrente richiedeva di essere corroborata da una puntuale indicazione delle valutazioni tecniche pretermesse o comunque erroneamente svolte dalla commissione in uno alle qualità e caratteristiche, sul piano degli aspetti tecnici, dell’offerta presentata dalla stessa esponente tali (recte, di rilievo tale) da riuscire a sovvertire l’esito della gara.

In altri termini, la ricorrente si è limitata alla denuncia dell’“incompetenza” (id est, del difetto della esperienza e professionalità adeguate alla peculiarità del settore cui afferisce l’oggetto del contratto) dei componenti l’organo collegiale, ma non ha indicato concreti elementi sintomatici dell’erroneità o dell’inadeguatezza delle valutazioni compiute dalla commissione e della loro riconducibilità al vizio dedotto (arg. ex T.A.R. Basilicata, sez. I, 18 settembre 2018, n. 635).

4. In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto in ogni sua domanda, ivi comprese quelle volte alla declaratoria di inefficacia del contratto, all’accertamento dell’obbligo conformativo di rinnovo delle operazioni concorsuali e alla condanna al risarcimento del danno, in ragione del mancato accoglimento dell’azione demolitoria.

5. In relazione alla relativa complessità delle questioni esaminate sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti costituite le spese del giudizio.

Nulla va disposto sulle spese di giudizio in relazione a Trecuori S.p.a. Società Benefit e a Happily S.r.l. in ragione della mancata costituzione delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.

Spese compensate fra le parti costituite.

Nulla spese nei confronti di Trecuori S.p.a. Società Benefit e di Happily S.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore

Silvia De Felice, Referendario

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Giuseppe Antonio Dato Maddalena Filippi
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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