HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 6/11/2019 n. 413
Sulla possibilità da parte del Comune di acquisire ex art. 4, c. 2, lett. e) del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), una partecipazione in un ulteriore soggetto per lo svolgimento di servizi di committenza

Materia: società / partecipazione pubblica

LOMBARDIA/413/2019/PAR

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo Presidente

dott. Marcello Degni Consigliere

dott. Giampiero Maria Gallo Consigliere (Relatore)

dott. Mauro Bonaretti Consigliere

dott. Luigi Burti Consigliere

dott.ssa Rossana De Corato I Referendario

dott. Ottavio Caleo Referendario

dott.ssa Marinella Colucci Referendario

 

nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE emessa a seguito della richiesta di parere da parte del Comune di Sermide e Felonica (MN)

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la nota prot. 17258 del 09/08/2019 con la quale il Sindaco del Comune di Sermide e Felonica (MN) ha richiesto un parere (66/2019) nell’ambito delle funzioni consultive attribuite alle Sezioni regionali di questa Corte;

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere;

udito il relatore Consigliere Giampiero Maria Gallo;

 

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Sermide e Felonica (MN) rappresenta in premessa che l’Ente detiene una partecipazione nel Consorzio Oltrepò Mantovano al quale furono conferite nel 2017, tramite convenzione, le funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC). Nel dover esperire le prossime procedure di gara, l’Ente rappresenta l’intenzione di avvalersi di altre CUC, avendo identificato la Società ASMEL consortile s.c. a r.l. come società cui affidare tali funzioni. Tale rapporto sarebbe subordinato all’acquisizione da parte dell’Ente di una partecipazione in detta società. Il parere richiesto è riferito all’art.20, c.2 lettera c del D.Lgs 175/2016 e successive modificazioni in riferimento “all'obbligo di adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; si chiede se detto obbligo si applichi anche nel caso in cui l’acquisizione della quota di partecipazione nella società ASMEL Consortile s.c. a r.l. sia finalizzata esclusivamente all'affidamento del servizio di centrale unica di committenza per le numerose gare che si rende necessario gestire nei prossimi mesi, gare che il Consorzio Oltrepò Mantovano in qualità di CUC non è in grado, stante il notevole carico di lavoro, di gestire.”

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Verifica della ammissibilità della richiesta di parere n. 66/2019 del Comune di Sermide e Felonica (MN)

 

1. Ammissibilità soggettiva

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della richiesta proveniente dal Comune di Sermide e Felonica (MN) all’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7, comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell’ente con l’organo di controllo esterno (per tutte, v. la deliberazione di questa Sezione n. 36 del 2009).

Quanto alla legittimazione ad inoltrare le istanze di parere sotto il profilo soggettivo, nel caso di specie si osserva che il Comune rientra nel novero degli enti contemplati dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 e che il Sindaco del Comune di Sermide e Felonica (MN), attuale istante, è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante legale dell’ente territoriale (cfr. gli artt. 50 e 53 del T.U.E.L.); la richiesta è dunque soggettivamente ammissibile (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2007; deliberazione n. 347/2015/PAR di questa Sezione).

 

2. Ammissibilità oggettiva

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre preliminarmente rilevare che la disposizione, contenuta nell’ottavo comma dell’art. 7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente settimo comma, norma che attribuisce alla Corte dei  conti la funzione di verificare: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; c) la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo. Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che l’ottavo comma prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente settimo comma, rese esplicite, in particolare, dall’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano per l’intrinseca connessione con le funzioni sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 2010).

La questione generale in materia di acquisizione di partecipazioni societarie contenuta nella richiesta di parere 66/2019 si riferisce alla interpretazione dell’art.20 c.2 lettera c). Nonostante il quesito sia formulato in relazione ad un caso specifico, investe un principio generale in materia di partecipazioni pubbliche ed è limitatamente a tale principio che esso viene giudicato oggettivamente ammissibile.

 

MERITO

Tralasciando ogni considerazione di diritto in ordine alla possibilità, da parte del Comune, di acquisire, ex art. 4, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), una partecipazione in un ulteriore soggetto per lo svolgimento di servizi di committenza, l’Ente non si può sottrarre, in assenza di deroghe previste espressamente dal legislatore, all’obbligo generale di adozione di un piano di razionalizzazione ricorrendo una o più  delle fattispecie previste dall’art.20 c.2, ivi inclusa la presenza nel proprio portafogli di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe tra loro. Come ricordato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 19/2017/INPR), “il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni”, ribadendo come all’atto ricognitivo possa corrispondere un esito rimesso “alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi)”. Spetta al Comune di Sermide e Felonica, sulla base della normativa esposta e dei principi espressi dalla giurisprudenza richiamata, nonché dal presente parere, valutare, tra le alternative disponibili previste dall’art 33 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, quella che assicuri il migliore esercizio del proprio potere di determinazione discrezionale in riferimento alla gestione del processo di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell’8 ottobre 2019.

Il Relatore

(Giampiero Maria Gallo)

Il Presidente

(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

6 novembre 2019

Il Funzionario preposto

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici