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TAR Lazio, sez. II bis, 18/2/2020 n. 2181
La giurisdizione sulle controversie riguardanti la mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni (e quindi, anche tra pa e soggetto privato) spetta al g.o., integrando una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro .

La mobilità per passaggio diretto tra pubbliche Amministrazioni (e quindi, anche tra pubblica Amministrazione e soggetto privato) integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e, quindi, una cessione del contratto, per cui la giurisdizione sulla controversia a essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui all'art. 63, c. 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 . E d'altra parte, l'atto impugnato non può in alcun modo essere ricondotto alla categoria degli atti di macro organizzazione (la cui giurisdizione a conoscere delle relative controversie spetterebbe al giudice amministrativo), che sono solo quelli attraverso i quali le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (fattispecie inerente il passaggio di un dipendente della farmacia comunale al socio privato)



Materia: pubblica amministrazione / lavoro
Pubblicato il 18/02/2020

N. 02181/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00747/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 747 del 2020, proposto da
Francesca Caruso, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo De Jorio, Jean Paul De Jorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo De Jorio in Roma, piazza del Fante n. 10;

contro

Comune di Fiano Romano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pazzaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Amilcare Ponchielli, 6;

per l'annullamento

della Delibera di Giunta comunale n. 157 del 19/12/2019 che ha disposto il "passaggio di personale comunale dipendente" alla Social-Pharm S.r.l.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiano Romano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


A seguito di concorso pubblico del quale risultava vincitrice, la ricorrente veniva assunta dal Comune intimato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, a tempo pieno e a tempo indeterminato con il contratto collettivo EE.LL., venendo inquadrata nella categoria “D-3 – profilo professionale di farmacista collaboratrice”, con le seguenti mansioni: provvedere “alla gestione tecnica/amministrativa della farmacia, avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo e assumendone le connesse responsabilità previste da norme legislative e regolamentari”, nonché coordinare “l’attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori”.

Successivamente, il Comune costituiva una società in house per la gestione delle farmacie comunali, la Social-Pharm S.r.l., alle cui dipendenze non transitava la ricorrente, che rimaneva alle dirette dipendenze del Comune.

Nelle more il Comune, tramite gara a evidenza pubblica, cedeva per un periodo trentennale il 49% delle quote della suddetta società a un socio privato.

Con Delibera di Giunta n. 157 del 19/12/2019, ora impugnata, il Comune disponeva il passaggio dei dipendenti della farmacia comunale, compresa la ricorrente, alla Social-Pharm S.r.l., con decorrenza dal 02/01/2020, per trasferimento attività.

Cioè disponeva il cambiamento di status della ricorrente da pubblico a privato. Il termine veniva prorogato dapprima al 09/01/2020 e poi al 21/01/2020.

All’udienza camerale del 12.02.2020 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione.

Infatti, il Giudice regolatore della giurisdizione ha avuto modo in più occasioni di affermare il principio che la mobilità per passaggio diretto tra pubbliche Amministrazioni (e quindi, anche tra pubblica Amministrazione e soggetto privato) integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e, quindi, una cessione del contratto, per cui la giurisdizione sulla controversia a essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui all’art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. un., 17/12/2018 n. 32624).

E d’altra parte, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l’atto impugnato non può in alcun modo essere ricondotto alla categoria degli atti di macro organizzazione (la cui giurisdizione a conoscere delle relative controversie spetterebbe al giudice amministrativo), che sono solo quelli attraverso i quali le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. un., 21/12/2018 n. 33212).

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dauno Trebastoni Elena Stanizzi
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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