HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Puglia, Bari, sez. II, 26/3/2020 n. 139
I procedimenti cautelari pendenti nel lasso di tempo che va dal giorno 8 marzo al 15 aprile 2020 sono decisi con il rito di cui all'art. 56 c.p.a., ai sensi dell'art. 84, c.1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

L'art. 84, c. 1, del d.l.17 marzo 2020, n.18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa", ha stabilito che i procedimenti cautelari pendenti nel lasso di tempo che va dal giorno 8 marzo al 15 aprile 2020 sono decisi con il rito di cui all'art. 56 (Misure cautelari monocratiche) del cpa. Premesso che le modalità procedurali di somministrazione della tutela giurisdizionale rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. l), della Cost., e che l'insieme delle misure cautelari previste dal citato art. 84 rappresenta una modalità di tutela che garantisce il diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Cost., non meno delle forme ordinarie e che esso appare congruo e adeguato nel contesto dell'attuale situazione emergenziale. Ne consegue che, nel caso di specie, non può essere accolta l'istanza del ricorrente di trattazione della domanda cautelare in esito alla camera di consiglio secondo il rito ex art. 55 c.p.a., avendo dichiarato di non aver interesse alla decisione nelle forme di cui all'art. 56 c.p.a., in quanto sebbene l'istanza rientra senz'altro nella disponibilità della parte, la quale può decidere se proseguire nella domanda proposta ovvero rinunziarvi, non può chiedere che venga adottata una modalità di decisione diversa da quella indicata dal legislatore, chiedendo un rinvio che, ove concesso nel caso di specie, si tradurrebbe nella decisione collegiale di una domanda per la quale il legislatore ha invece stabilito la decisione monocratica.


Materia: giustizia amministrativa / processo
Pubblicato il 26/03/2020

N. 00139/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00373/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 373 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Enea S.r.l., Chàrisma Cooperativa Sociale Onlus, Fondazione "Il Vivere Insieme", Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus, rappresentate e difese dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri e Francesco Follieri, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Lofoco in Bari, via P. Fiore n. 14;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso gli uffici in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;

nei confronti

Reseda S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- “del regolamento regionale n. 4 del 21 gennaio 2019, adottato con delibera di Giunta Regionale n. 2449 del 21 dicembre 2018 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25 gennaio 2019, nei limiti dell'interesse delle ricorrenti e nelle parti in cui:

(a) all'art. 10, co. 5, riserva la distribuzione dei posti letto in accreditamento a seguito della riconversione degli accreditamenti e dei contratti delle strutture di cui all'art. 10, co. 3, alle sole ex RSSA (di cui all'art. 66 del regolamento regionale n. 4/2007), escludendo dalla partecipazione a quelle procedure le ex RSAA (di cui all'art. 67 del regolamento regionale n. 4/2007) già in esercizio

alla data di entrata in vigore del regolamento e che hanno chiesto la riqualificazione in RSA di mantenimento ai sensi dell'art. 7 bis l.r. n. 53/2017;

(b) all'art. 5.1, prevede per le RSA di mantenimento requisiti strutturali ulteriori e più stringenti rispetto a quelli previsti dalle normative precedenti in materia di RSSA;

(c) oppure, all'art. 12.3, esclude le ex RSAA già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento e che hanno chiesto la riqualificazione in RSA di mantenimento ai sensi dell'art. 7 bis l.r. n. 53/2017 dalla deroga ai requisiti strutturali minimi garantita alle ex RSSA;

nonché, ove occorra,

- dell'art. 5.1 lett. d), del regolamento regionale n. 4 del 21 gennaio 2019, adottato con delibera di Giunta Regionale n. 2449 del 21 dicembre 2018 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25 gennaio 2019, qualora venga interpretato nel senso di escludere le ex RSAA, già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento e che hanno chiesto la riqualificazione in RSA di mantenimento ai sensi dell'art. 7 bis l.r. n. 53/2017, dall'eventuale deroga alle superfici utili della struttura, entro il massimo del 15%;

- dell'allegato B, della delibera di Giunta Regionale n. 2449 del 21 dicembre 2018, pubblicato sul BURP n. 9 del 25 gennaio 2019, contenente le “prime indicazioni operative relative al regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti”, nella parte in cui esclude dal presentare domande di accreditamento ai sensi dell'art. 10, co. 5, regolamento regionale n. 4/2019 le ex RSAA già in esercizio alla data di entrata

in vigore del regolamento e che hanno chiesto la riqualificazione in RSA di mantenimento ai sensi dell'art. 7 bis l.r. n. 53/2017”;

sui motivi aggiunti presentati da ENEA S.R.L. il giorno 8 luglio 2019,

per l’annullamento

- “della delibera della Giunta della Regione Puglia n. 793 del 2 maggio 2019, pubblicata sul BURP n. 56 del 24 maggio 2019;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente a quelli finora impugnati, ancorché non conosciuto”;

sui motivi aggiunti presentati da ENEA S.R.L. il 25 febbraio 2020,

per l’annullamento

- “della delibera di Giunta della Regione Puglia n. 2153 del 25 novembre 2019, pubblicata sul BURP n. 138 del 29 novembre 2019;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente a quelli finora impugnati, ancorché non conosciuto”;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari proposta dalle ricorrenti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visto l’articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Rilevato che, con atto denominato “Istanza di trattazione della domanda cautelare con il rito e articolo 55 c.p.a.”, depositato in data 19 marzo 2020, la parte ricorrente ha chiesto che “l’istanza cautelare avanzata con i secondi motivi aggiunti del 27 gennaio 2020 venga decisa in esito alla camera di consiglio, secondo il rito previsto dall’art. 55 c.p.a., eventualmente previo “abbinamento” o rinvio della trattazione dell’istanza cautelare monocratica (risultante dalla conversione ex lege) alla trattazione in camera di consiglio”;

Considerato che l’articolo 84, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, recante “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa”, ha stabilito che i procedimenti cautelari pendenti nel lasso di tempo che va dal giorno 8 marzo al 15 aprile 2020 sono decisi con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo;

Rilevato che nell’istanza del 19 marzo 2020 la parte ricorrente ha dichiarato di non aver interesse alla decisione nelle forme di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto che le modalità procedurali di somministrazione della tutela giurisdizionale rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione;

Ritenuto che l’insieme delle misure cautelari previste dall’articolo 84 rappresenta una modalità di tutela che garantisce il diritto di difesa, sancito dall’articolo 24 della Costituzione, non meno delle forme ordinarie e che esso appare congruo e adeguato nel contesto dell’attuale situazione emergenziale;

Ulteriormente ritenuto che, come osservato dalla parte ricorrente nell’istanza del 19 marzo 2020, l’istanza rientra senz’altro nella disponibilità della parte, la quale può decidere se proseguire nella domanda proposta ovvero rinunziarvi, ma non chiedere che venga adottata una modalità di decisione diversa da quella indicata dal legislatore, chiedendo un rinvio che, ove concesso nel caso di specie, si tradurrebbe nella decisione collegiale di una domanda per la quale il legislatore ha invece stabilito la decisione monocratica;

Ritenuto, pertanto, di non poter concedere il chiesto rinvio;

Considerato, infine, che l’istanza di rinvio del 19 marzo 2020, inaccoglibile per le ragioni innanzi indicate, conferma l’insussistenza, all’attualità, del danno grave e irreparabile che giustifichi la concessione della misura cautelare, nelle forme consentite dall’articolo 84;


P.Q.M.

respinge l’istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari il giorno 24 marzo 2020.






  Il Presidente
  Giuseppina Adamo





IL SEGRETARIO


HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici