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Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lazio, 28/4/2020 n. 26
Sull'inadempimento di un Comune agli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016

Materia: società / partecipazione pubblica

Deliberazione n. 26/2020/VSG

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di consiglio del 15 aprile 2020, svolta in modalità da remoto ex art. 85, comma

3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emergenza epidemiologica COVID-19

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI Presidente;

Alessandro FORLANI Consigliere;

Carla SERBASSI Consigliere;

Ottavio CALEO Referendario (relatore);

Marinella COLUCCI Referendario;

Giuseppe LUCARINI Referendario;

ha assunto la seguente:

 

DELIBERAZIONE

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni; VISTO l’art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie 21 luglio 2017, n. 19/INPR, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

VISTA la richiesta istruttoria rivolta da questa Sezione al Comune di Torrice di cui alla nota prot. n. 0000579 del 05/02/2020, trasmessa a mezzo ConTe;

VISTA la risposta pervenuta dal Comune di Torrice con nota prot. n. 1007 del 19/02/2020, acquisita, sempre a mezzo ConTe, al prot. della Sezione n. 0001143 del 20/02/2020;

RAVVISATA la necessità di provvedere allo svolgimento della camera di consiglio nelle forme da remoto stante la prosecuzione, fino al 3 maggio 2020, delle limitazioni, disposte dal Segretariato generale, su conforme avviso del Presidente dell’Istituto, all’accesso nelle sedi centrali e regionali della Corte dei conti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e salvaguardare la salute dei lavoratori, secondo le linee di indirizzo aggiornate con circolare n. 11 del 20 marzo 2020, recante “Misure organizzative urgenti in attuazione della legislazione emergenziale in relazione alla pandemia da Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)”, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e dal d.P.C.M. 10 aprile 2020;

 VISTA l’ordinanza n. 9 del 10 aprile 2020 con cui il Presidente, per le ragioni sopra esposte, ha convocato la Sezione per un’Adunanza da svolgersi mediante collegamento da remoto (attraverso lo strumento di comunicazione Skype for business) in data 15 aprile 2020;

RITENUTA la legittimità delle Adunanze da remoto (con collegamento dei Magistrati del Collegio dalla propria abitazione) ex art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emergenza epidemiologica COVID-19, (secondo quanto già espresso dal Consiglio di Stato nel parere n. 571 del 10 marzo 2020) ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo sugli enti locali di competenza della Sezione, avendo garantito il contraddittorio in forma cartolare con l’Amministrazione interessata e la collegialità della decisione;

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 84, comma 6 dello stesso d.l. n. 18/2020 secondo cui “Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge” nonché l’art. 85, comma 1 dello stesso decreto in forza del quale “le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti”; VISTO il decreto n. 139 del 3 aprile 2020 del Presidente della Corte dei conti, recante “Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”;

DATO ATTO che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma “skype for business” e ciascun Magistrato si è collegato con la dotazione informatica dalla propria abitazione;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Ottavio Caleo;

FATTO

Il Comune di Torrice ha approvato con delibera n. 21 del 29 settembre 2017 il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 (acquisito a prot. Cdc n. 2076 del 22/5/2018).

Con nota prot n. 0000579 del 05/02/2020 è stato chiesto al Comune di provvedere alla trasmissione della deliberazione - non risultante agli atti della Sezione - di revisione periodica delle partecipazioni di cui agli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11 del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i., da adottare entro il 31/12/2018 e relativa alle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2017: detta deliberazione avrebbe dovuto essere trasmessa a questa Sezione entro il 31/3/2019, secondo quanto previsto nelle linee di indirizzo varate dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018).

Con nota prot. n. 1007 del 19/02/2020 (acquisita a prot. Cdc. n. 1143 del 20/02/2020) il Comune ha rappresentato di non aver adottato la deliberazione relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2017.

Nella stessa nota il Comune ha evidenziato che “la particolare situazione organizzativa in cui questo Ente si è trovato per buona parte dell’esercizio finanziario 2018, caratterizzata dapprima dall’avvicendamento politico alla guida del Comune e poi da quello dei Responsabili dell’Ufficio Finanziario, congiuntamente all’assenza di un Segretario Comunale in pianta  stabile, ha infatti determinato alcuni ritardi e disguidi nello svolgimento degli adempimenti, problematiche alla quale non sempre, nonostante gli sforzi, è stato possibile sopperire. Si ritiene comunque opportuno specificare che, alla data del 31/12/2017, non sarebbero state in ogni caso rilevate quote di partecipazione differenti da quelle indicate con precedente deliberazione di C.C. n. 21 del 29/09/2017, dove si specificava la partecipazione in Società Ambiente Frosinone S.p.a. per una quota pari a 1,08695652”.

A seguito del riscontro pervenuto dall’Ente, il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente di deferire tale inadempienza alla valutazione collegiale della Sezione alla luce delle disposizioni recate in materia dal citato art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i. (di seguito anche TUSP) prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, siano alienate o, in alternativa, oggetto delle altre misure di razionalizzazione indicate all’articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, procedendo, con provvedimento motivato, all’adozione di un piano di revisione straordinaria, che, per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del successivo comma 612. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, TUSP, l’art. 20, comma 1 dello stesso d.lgs. n. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento ai termini di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del T.U.S.P., la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) e le informazioni vanno rese disponibili alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.

L’art. 20, comma 7, dello stesso TUSP stabilisce che “la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”.

Ciò posto, alla luce della chiara precettività delle disposizioni sopra richiamate, il Collegio, con riserva di ogni successiva valutazione nel merito dei piani in questione, non può esimersi dall’accertare l’inadempimento del Comune agli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 oltre che di comunicazione a questa Sezione di controllo.

In questo senso si richiama all’attenzione del Comune quanto osservato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte nella citata delibera n. 22/2018/INPR laddove, nel rilevare l’unitarietà del processo di razionalizzazione delle società partecipate delineato nel d.lgs. n. 175/2016, pur nell’articolazione nei due momenti della revisione straordinaria e di quella periodica, richiama i principi interpretativi contenuti nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR con riguardo alla revisione straordinaria “circa l’obbligatorietà della ricognizione - da considerare generalizzata per tutte le partecipazioni societarie – e la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci. Sono del pari da richiamare le considerazioni della predetta deliberazione sulla platea delle partecipazioni societarie oggetto di ricognizione, possedute direttamente e indirettamente, anche se quotate e/o di minima entità”.

In questa prospettiva, sottolinea sempre la Sezione delle autonomie, “L’evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione - che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime - dà dimostrazione della continuità dell’obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione). Una ricaduta della richiamata progressività delle disposizioni è rappresentata dai meccanismi sanzionatori, più accentuati nella revisione periodica (art. 20, comma 7)”.

Con l’occasione, si rammenta che la ricognizione ordinaria, ex artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del TUSP è un adempimento periodico da assolvere entro il 31 dicembre di ogni anno, rinviando, per la ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2018 (da effettuarsi entro il 31/12/2019), ai recenti “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” resi dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, d’intesa con questa Corte, e pubblicati in data 21 novembre 2019.

Alla luce delle sanzioni di cui al citato art. 20, comma 7, TUSP il Collegio ravvisa la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Procura contabile per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Lazio

ACCERTA

l’inadempimento del Comune di Torrice (FR) all’obbligo di adottare la deliberazione consiliare di revisione periodica delle partecipazioni di cui agli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11 del d.lgs. n. 175/2016 entro il 31/12/2018, relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2017 e ai correlati obblighi di comunicazione a questa Sezione;

RICHIAMA

il Comune alla scrupolosa osservanza degli obblighi normativi in tema di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute;

DISPONE

- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione del Comune di Torrice (FR);

- che la medesima deliberazione sia trasmessa alla Struttura di monitoraggio di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell’economia e delle finanzeDipartimento del Tesoro;

- che la medesima deliberazione sia trasmessa alla competente Procura contabile;

- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 15 aprile 2020.

IL MAGISTRATO RELATORE IL PRESIDENTE

f.to Ottavio CALEO f.to Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 28 aprile 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

f.to Aurelio Cristallo

 

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