HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - sez. giurisdizionale, 9/7/2020 n. 565
L'esercizio del potere di revoca della concessione cimiteriale può essere legittimamente esercitato anche in presenza di una concessione perpetua

L'art. 92, commi 1 e d.P.R. n. 295/1990, nei suoi commi 1 e 2, dispone che: "Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98".
Secondo la preferibile esegesi, la prevista durata massima di 99 anni delle concessioni cimiteriali, si estende anche alle concessioni di durata superiore, o perpetue, rilasciate anteriormente al d.P.R. n. 295/1990, o che dovessero essere rilasciate successivamente in contrasto con la clausola legale di durata. Pertanto, la possibilità di revoca delle concessioni cimiteriali, alla duplice condizione che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno, non rimediabile tempestivamente in altro modo, si applica sia alle concessioni a termine, che alle concessioni perpetue.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'esercizio del potere di revoca della concessione cimiteriale poteva essere legittimamente esercitato anche in presenza di una concessione perpetua.

Materia: concessioni / disciplina
Pubblicato il 09/07/2020

N. 00565/2020REG.PROV.COLL.

N. 00844/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. r.g. 844/2016 proposto dal Comune di Palermo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tomasello ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale, in Palermo, piazza Marina, n. 39;

contro

Musotto Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Reale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palermo, via Ammiraglio Gravina, n. 95;

per la riforma

della sentenza del Tar Sicilia – Palermo, III, 26.7.2016 n. 1890, resa tra le parti, concernente revoca di concessione cimiteriale


Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

Visti tutti gli atti di causa;

relatore il pres. R. De Nictolis alla pubblica udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 7.7.2020 svoltasi in videoconferenza e trattenuta la causa in decisione sugli scritti ai sensi dell’art. 84 comma 5 d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020 e dell’art. 4 d.l. n. 28/2020 conv. in l. n. 70/2020; considerato presente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, penultimo periodo, d.l. n. 28/2020, l’avv. Tomasello per il Comune appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado l’odierno appellato ha impugnato la determina dirigenziale 20.4.2011 n. 299 recante la revoca di una concessione cimiteriale perpetua ai sensi dell’art. 92 d.P.R. n. 295/1990 (regolamento di polizia mortuaria).

2. Il Tar adito, pronunciandosi con sentenza in forma semplificata, ha ritenuto fondato e assorbente il terzo motivo del ricorso, argomentando che il citato art. 92 non si applichi alla concessioni perpetue; ha altresì condannato il Comune alle spese di lite nella misura di euro 1.500.

3. Il Comune di Palermo ha proposto appello deducendo che il regolamento di polizia mortuaria del 1990 (d.P.R. n. 295/1990), non contempla più le concessioni cimiteriali “perpetue”, prevedendo una durata massima di 99 anni. Anche le concessioni perpetue o di durata superiore a 99 anni, eventualmente già rilasciate o che vengano rilasciate, andrebbero equiparate, nel regime giuridico, alle concessioni a termine, e come queste sarebbero revocabili, decorsi 50 anni dall’ultima tumulazione, per carenza nel cimitero di posti disponibili per le sepolture.

Invoca a sostegno della propria tesi taluni arresti di questo Cgars.

4. Si è costituito l’appellato, chiedendo il rigetto del gravame, e riproponendo i motivi del ricorso di primo grado che il Tar ha assorbito.

5. In vista dell’udienza odierna la parte appellata ha depositato memoria.

Parte appellante ha depositato note di udienza e di passaggio della causa in decisione ai sensi dell’art. 4, d.l. n. 28/2020.

5.1. Alla pubblica udienza straordinaria del 7.7.2020 la causa è passata in decisione sugli scritti, in assenza di richiesta di discussione orale.

6. L’appello è fondato.

Dispone l’art. 92 d.P.R. n. 295/1990, nei suoi commi 1 e 2 che rilevano per la decisione della causa:

“Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98”.

Secondo la preferibile esegesi, la prevista durata massima di 99 anni delle concessioni cimiteriali, si estende anche alle concessioni di durata superiore, o perpetue, rilasciate anteriormente al d.P.R. n. 295/1990, o che dovessero essere rilasciate successivamente in contrasto con la clausola legale di durata.

Pertanto, la possibilità di revoca delle concessioni cimiteriali, alla duplice condizione che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma e che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno, non rimediabile tempestivamente in altro modo, si applica sia alle concessioni a termine, che alle concessioni perpetue.

In conformità ai precedenti di questo Consesso, si deve perciò affermare che l’esercizio del potere di revoca della concessione cimiteriale poteva essere legittimamente esercitato anche in presenza, come nella specie, di una concessione perpetua (Cgars, 16.4.2015 n. 321; v. inoltre Cons. St., V, 8.2.2011 n. 842).

7. Per effetto dell’accoglimento dell’appello, rivivono i motivi del ricorso introduttivo, riproposti dall’appellato con la memoria di costituzione.

Tali motivi sono infondati.

7.1. Con il primo motivo del ricorso di primo grado si contesta il provvedimento di revoca nella parte in cui onera il destinatario di comunicare la revoca ad eventuali terzi eredi del sepolcro.

Il mezzo è infondato.

Siffatta clausola, infatti, del tutto sprovvista di sanzioni, è una mera clausola di stile, riferita a “eventuali eredi del sepolcro” inidonea a ledere la sfera del destinatario. Si può semmai porre un problema, per il Comune, di opponibilità della revoca della concessione a eventuali terzi interessati, a cui il provvedimento di revoca non è stato diretto da parte del Comune.

In ogni caso, non competeva al ricorrente di primo grado agire “in sostituzione processuale” di siffatti eventuali eredi, allo stato rimasti non identificati.

7.2. Con il secondo motivo del ricorso di primo grado si deduce eccesso di potere per indeterminatezza del provvedimento e si contesta l’affermazione contenuta nel provvedimento secondo cui “i resti delle salme ivi tumulate se mineralizzate verranno sistemate nell’apposito loculo destinato nelle medesime sepolture”. Si lamenta che il provvedimento sarebbe stato adottato senza conoscere lo stato di fatto e che non sarebbe legittimo un provvedimento condizionato.

La censura è generica e infondata.

Essa nemmeno riguarda in sé il provvedimento di revoca, ma una sua modalità esecutiva, avendo il Comune ritenuto di spiegare al destinatario della revoca la sorte dei resti delle salme.

Sarebbe stata inesigibile da parte del Comune una maggiore puntualità, perché la conoscenza dello stato di fatto non poteva essere nella sfera del Comune al momento dell’adozione del provvedimento di revoca, ma essere acquisita solo nel successivo momento in cui si fosse proceduto, in esecuzione della revoca, alla estumulazione delle salme.

8. In conclusione, l’appello va accolto e per l’effetto va respinto il ricorso di primo grado.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 7.7.2020, svoltasi da remoto in videoconferenza con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Rosanna De Nictolis
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici