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Garante Privacy, 10/6/2020 n.
Delibera del Garante per la protezione dei dati personali 10 giugno 2020, recante Requisiti di accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici di condotta.

Materia: privacy / tutela dati personali


GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 10 giugno 2020
Requisiti di  accreditamento  degli  organismi  di  monitoraggio  dei
codici di condotta. (20A03617)
(GU n.173 del 11-7-2020)
 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI
 
  Nella riunione odierna, alla  quale  hanno  preso  parte  il  dott.
Antonello   Soro,   presidente,   la   dott.ssa   Augusta    Iannini,
vicepresidente, la prof.ssa  Licia  Califano,  la  dott.ssa  Giovanna
Bianchi Clerici, componenti e il  dott.  Giuseppe  Busia,  segretario
generale;
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(di seguito «regolamento»);
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  di  seguito  il  «Codice»)
come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679»;
  Visto l'art. 40 del regolamento che prevede che le  associazioni  e
gli altri organismi  rappresentanti  le  categorie  di  titolari  del
trattamento  o  responsabili  del   trattamento   possano   elaborare
(modificare o prorogare) codici di condotta destinati  a  contribuire
alla corretta applicazione del regolamento in  specifici  settori  di
attivita' e in  funzione  delle  particolari  esigenze  delle  micro,
piccole e medie imprese, e che tali codici  devono  essere  approvati
dall'autorita' di controllo competente;
  Visto il considerando 98  del  regolamento  che  prevede  che  tali
codici possono calibrare gli obblighi del titolare del trattamento  e
del responsabile del trattamento, tenuto conto dei potenziali  rischi
del trattamento per i diritti e le liberta' degli interessati;
  Viste le «Linee  guida  1/2019  sui  codici  di  condotta  e  sugli
organismi di monitoraggio a  norma  del  regolamento  (UE)  2016/679»
adottate dal Comitato europeo per la protezione di dati  (di  seguito
«Comitato») il 4 giugno 2019, all'esito della consultazione pubblica;
  Considerato in particolare che l'adesione ad un codice di  condotta
puo'  essere  utilizzata  come   elemento   di   responsabilizzazione
(c.d.accountability),in quanto consente di dimostrare la  conformita'
dei trattamenti di  dati,  posti  in  essere  dai  titolari  e/o  dai
responsabili  del  trattamento   che   vi   aderiscano,   ad   alcune
disposizioni o principi del regolamento, o  al  regolamento  nel  suo
insieme (cfr. cons. 77 e articoli 24, paragrafo 3, e 28, paragrafo 5,
e 32, paragrafo 3 del regolamento);
  Considerato che l'art. 41, paragrafo  1,  del  regolamento  prevede
che, fatti salvi i compiti e i  poteri  dell'autorita'  di  controllo
competente, la verifica  dell'osservanza  delle  disposizioni  di  un
codice di  condotta,  ai  sensi  dell'art.  40  del  regolamento,  e'
effettuata da un Organismo di  monitoraggio  (di  seguito  «Odm»)  in
possesso del livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del
codice e del necessario accreditamento rilasciato a  tal  fine  dalla
medesima autorita', con la sola eccezione del trattamento  effettuato
da autorita' pubbliche e da organismi pubblici per il  quale  non  e'
necessaria  l'istituzione  di  un  Odm  (art.  41,  paragrafo  6  del
regolamento);
  Considerato che l'art. 41, paragrafo 3, del regolamento prevede che
la predetta autorita' di controllo presenta al Comitato uno schema di
requisiti per l'accreditamento dell'Odm, ai sensi del  meccanismo  di
coerenza di cui all'art. 63 del regolamento;
  Considerato che l'art. 57, paragrafo 1, lettera p) del  regolamento
prevede, in particolare, che ciascuna  autorita'  di  controllo,  sul
proprio  territorio,   definisce   e   pubblica   i   requisiti   per
l'accreditamento dell'Odm, ai sensi dell'art. 41;
  Rilevato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli  articoli
55 del regolamento e 2-ter del Codice, il Garante e'  l'autorita'  di
controllo  competente  ad  approvare   i   presenti   requisiti   per
l'accreditamento dell'Odm, nell'esercizio del potere  conferitole  ai
sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera p, del regolamento;
  Considerato che il regolamento e le linee guida del Comitato  sopra
citate, fissano un quadro organico di riferimento per la  definizione
dei   requisiti   che   l'Odm   deve    soddisfare    per    ottenere
l'accreditamento;
  Rilevato che  il  Garante  incoraggia  lo  sviluppo  di  codici  di
condotta per le micro, piccole e medie imprese al fine di  promuovere
un'attuazione effettiva del regolamento, aumentare  la  certezza  del
diritto per titolari e responsabili del trattamento e  rafforzare  la
fiducia degli interessati in ordine alla correttezza dei  trattamenti
di dati che li riguardano;
  Rilevato,  in  questo  contesto,  che  l'obbligo  di  affidare   il
monitoraggio dei codici di condotta a un Odm accreditato non dovrebbe
costituire un ostacolo allo sviluppo di tali strumenti e che, quindi,
va riconosciuto un certo margine di flessibilita'  ai  promotori  dei
codici di condotta nell'applicazione dei requisiti di  accreditamento
fissati dal Garante al fine  di  definire  il  modello  di  Odm  piu'
adeguato a controllarne l'osservanza, fermo restando il  rispetto  di
quanto previsto dal regolamento, dalle Linee guida e  dai  pertinenti
pareri del Comitato;
  Rilevato altresi' che il Garante nella procedura di accreditamento,
volta a verificare che l'Odm soddisfi i predetti requisiti, tiene  in
considerazione le specificita'  dei  trattamenti  di  dati  personali
afferenti al/i settore/i a cui si applica il codice di condotta e, in
particolare, la natura e la dimensione del settore, la tipologia e il
numero (anche atteso) di soggetti  aderenti,  la  peculiarita'  e  la
complessita' delle operazioni  di  trattamento  oggetto  del  codice,
nonche' i rischi per gli interessati;
  Visto  lo  schema  di  requisiti  per   l'accreditamento   dell'Odm
approvato dal Garante in data 30 gennaio 2020 e sottoposto in data 31
gennaio 2020 al Comitato per il prescritto parere (art. 41  paragrafo
3 e art. 64 paragrafo 1 lettera c), del regolamento);
  Viste le osservazioni rese dal Comitato nel parere adottato  il  25
maggio 2020 e notificato al Garante il 28 maggio 2020 (disponibile su
https://edpb.europa.eu/);
  Ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 64, paragrafo
7, del  regolamento,  di  aderire  alle  osservazioni  contenute  nel
suddetto  parere  e  di  modificare  lo  schema  di   requisiti   per
l'accreditamento  in  conformita'  a   tali   osservazioni,   dandone
comunicazione alla presidente del Comitato;
  Ritenuto quindi ai sensi dell'art. 57, paragrafo1, lettera p),  del
regolamento di approvare i requisiti per  l'accreditamento  dell'Odm,
opportunamente modificati alla luce del suddetto parere  ed  allegati
al presente provvedimento del quale formano parte integrante;
  Vista la documentazione in atti:
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
 
                         Tutto cio' premesso
 
                             Il Garante:
 
    a)  ai  sensi  dell'art.  57,  paragrafo  1,  lettera   p),   del
regolamento  approva  i  requisiti  per   l'accreditamento   dell'Odm
riportati in allegato al presente  provvedimento  del  quale  formano
parte integrante;
    b) ai sensi dell'art. 64, paragrafo 7  del  regolamento  comunica
alla presidente del Comitato il presente provvedimento, che recepisce
i rilievi formulati nel parere richiamato in premessa;
    c) invia copia della presente delibera all'Ufficio  pubblicazione
leggi e decreti del Ministero  della  giustizia  ai  fini  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
    Roma, 10 giugno 2020
 
                         Il presidente: Soro
 
                    Il relatore: Bianchi Clerici
 
                    Il segretario generale: Busia
 
                                                           Allegato 1
 
Requisiti per l'accreditamento degli organismi  di  monitoraggio  dei
  codici di condotta
 
    1. Procedura di accreditamento.
    L'Odm di cui  all'art.  41  del  regolamento  (UE)  2016/679  (di
seguito  «regolamento»)  ottiene  l'accreditamento  se  comprova   il
possesso  dei  requisiti  di  seguito  indicati  sulla  base  di  una
richiesta inviata al Garante per la protezione dei dati personali. La
richiesta deve essere presentata in lingua italiana  e  corredata  da
ogni documentazione utile a comprovare il possesso di tali requisiti.
    L'accreditamento e' rilasciato dal Garante per un periodo massimo
di  cinque anni,  ferma  restando  la  possibilita'  per  i  soggetti
titolari del codice di condotta di prevedere nel medesimo codice  che
il mandato dell'Odm abbia una durata inferiore.
    Fatti salvi i compiti dell'Autorita' connessi alla  verifica,  in
qualunque momento, del rispetto da parte dell'Odm  dei  requisiti  di
accreditamento e dello svolgimento delle sue funzioni di monitoraggio
in conformita' al regolamento, l'Autorita' si riserva di avviare  una
revisione dell'accreditamento prima della sua scadenza qualora  venga
a conoscenza, anche a seguito degli esiti di attivita' ispettive,  di
elementi o fattori  di  rischio  sopravvenuti  che  compromettano  il
rispetto da parte dell'Odm dei predetti  requisiti  ovvero  dei  suoi
obblighi di monitoraggio oppure la conformita' al  regolamento  delle
misure da questi adottate.
    L'Odm manterra' pertanto l'accreditamento per tutta la durata per
cui viene rilasciato a meno che, all'esito della  revisione  condotta
dal Garante, l'Autorita' non accerti che l'Odm non  soddisfi  piu'  i
requisiti per l'accreditamento o che  questi  non  sia  in  grado  di
adempiere ai suoi obblighi di monitoraggio oppure che  le  misure  da
esso adottate violino il regolamento.
    Al fine di ottenere il rinnovo  dell'accreditamento  la  relativa
richiesta potra' essere inviata al Garante  fino  a  tre  mesi  prima
della scadenza del termine.
     I presenti requisiti di accreditamento si applicano all'Odm  che
lo richiede, sia nel caso in cui si tratti di organismo  interno  sia
nel caso in cui si tratti di organismo esterno al  soggetto  titolare
del codice di condotta per il quale si richiede l'accreditamento  (di
seguito «Odm interno» o «Odm  esterno»)   (1)  a  meno  che  non  sia
espressamente specificato che un determinato requisito  e'  richiesto
soltanto per una tipologia di Odm.
    Poiche' nell'applicazione di tali requisiti l'Autorita' tiene  in
adeguata considerazione le specificita'  del/i  settore/i  a  cui  si
applica il codice di condotta, affinche' un Odm, accreditato  per  il
monitoraggio di un determinato  codice,  possa  svolgere  compiti  di
controllo  nei  riguardi  di  un  altro  codice  di  condotta,  sara'
necessario   avanzare   al   Garante   una   diversa   richiesta   di
accreditamento.
    I requisiti di accreditamento di seguito indicati sono  corredati
da alcune note esplicative,  riportate  in  corsivo,  che  non  hanno
carattere vincolante, essendo volte a fornire indicazioni pratiche ed
esempi che possono agevolare l'applicazione  dei  medesimi  requisiti
sia per la predisposizione della richiesta di accreditamento sia  per
il mantenimento dell'accreditamento stesso.
    2. Richiesta di accreditamento
    La richiesta di accreditamento  deve  essere  redatta  in  lingua
italiana e deve contenere le seguenti informazioni:
      i dati identificativi del richiedente o, in caso  di  societa',
associazioni, fondazioni o altri  enti,  i  dati  identificativi  del
rappresentante  legale  e  delle   persone   eventualmente   preposte
all'adozione delle decisioni relative alle attivita' di  monitoraggio
aventi rilevanza esterna;
      il  codice  fiscale/la  partita  IVA  e,  se  del   caso,   con
riferimento alle societa' registrate, il numero  del  registro  delle
imprese;
      la  residenza  del  richiedente,  o  in   caso   di   societa',
associazioni, fondazioni o altri enti, la sede legale che deve essere
in ogni caso all'interno dello Spazio economico europeo;
      l'eventuale censimento all'interno  dell'Indice  nazionale  dei
domicili  digitali  delle  imprese  e  dei  professionisti   (INI-PEC
www.inipec.gov.it - art.  6-bis  Codice  amministrazione  digitale  -
decreto legislativo n. 82/2005) o nell'Indice dei  domicili  digitali
delle pubbliche amministrazioni e dei  gestori  di  pubblici  servizi
(IPA www.indicepa.gov.it - art. 6-ter Codice amministrazione digitale
- decreto legislativo n. 82/2005);
      nel caso di societa', associazioni, fondazioni o altri enti, lo
statuto e l'atto costitutivo;
      il  recapito  prescelto  per  le  comunicazioni  relative  alla
domanda di accreditamento;
      l'indicazione  della  tipologia  di  Odm  (ossia,  interno   od
esterno);
      l'indicazione del codice di condotta per il quale e'  richiesto
l'accreditamento;
      l'ambito nazionale o transnazionale di applicazione del  codice
di condotta.
    La richiesta di accreditamento puo' essere inviata  per  posta  o
recapitata a mano al seguente indirizzo: Garante  per  la  protezione
dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma oppure  inviata
in   via   telematica   alla   casella    di    posta    elettronica:
odm.accreditamento@gpdp.it
    Nella  richiesta  di  accreditamento,  l'Odm  assume  formalmente
l'impegno di osservare ogni normativa  applicabile  allo  svolgimento
delle sue funzioni e, in particolare, le disposizioni  rilevanti  del
regolamento e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.  196  recante
il Codice in materia di protezione dei  dati  personali  (di  seguito
«Codice»).  
    Il soggetto che effettua la richiesta di accreditamento  mediante
la   sottoscrizione   e   l'invio   della   stessa   si   assume   la
responsabilita', anche ai  sensi  dell'art.  168  del  Codice,  della
veridicita' di quanto dichiarato.
    Alla richiesta di accreditamento deve, altresi', essere  allegata
ogni  documentazione  utile  idonea  a  comprovare  il  possesso  dei
requisiti di accreditamento di seguito individuati.
    3. Indipendenza e imparzialita'
    L'Odm deve dimostrare di poter assolvere  ai  propri  compiti  di
controllo con piena indipendenza e imparzialita'.
    In particolare, devono essere  predisposte  specifiche  regole  e
procedure formali per la costituzione, il funzionamento e  la  durata
del mandato dell'Odm che assicurino  che  questo  possa  svolgere  le
proprie funzioni di controllo senza subire influenze, interferenze  o
condizionamenti di alcun tipo da  parte  del  soggetto  titolare  del
codice  di  condotta,  degli  aderenti  o   comunque   dei   soggetti
eventualmente riconducibili al settore (professionale, industriale  o
altro) a cui il codice si applica.
    Per ottenere l'accreditamento,  il  possesso,  in  capo  all'Odm,
dell'indipendenza e imparzialita' necessarie per adempiere ai  propri
obblighi di controllo deve essere comprovato in relazione ai seguenti
profili:
      a) forma giuridica e procedure decisionali;
      b) autonomia finanziaria;
      c) autonomia organizzativa;
      d) responsabilizzazione.
    3.a) Forma giuridica e procedure decisionali
    Le modalita' di costituzione dell'Odm e di composizione  del  suo
personale  con  poteri  decisionali,  le  procedure  di  adozione   e
applicazione delle decisioni, le regole di funzionamento e la  durata
del mandato dell'Odm devono garantire  che  questi  assolva  ai  suoi
obblighi di controllo con  piena  indipendenza  e  imparzialita'.  In
particolare, l'Odm deve dimostrare di non  essere  soggetto,  in  via
diretta o indiretta,  ad  alcuna  forma  di  controllo,  direzione  o
vigilanza da parte del soggetto titolare del codice di condotta,  dei
soggetti  aderenti   o   eventualmente   riconducibili   al   settore
(professionale, industriale o altro) a  cui  il  codice  si  applica.
Inoltre, l'Odm deve dimostrare di poter condurre le proprie attivita'
di controllo senza subire  alcuna  forma  di  pressione  esterna,  di
interferenza o condizionamento diretti o  indiretti.  L'Odm  fornisce
informazioni su eventuali legami di natura giuridica o economica  con
il soggetto titolare del codice di condotta e  i  soggetti  aderenti,
fornendo prova  del  fatto  che  tali  legami  non  ne  compromettono
l'indipendenza ne' l'imparzialita'.
    Nel caso  di  un  Odm  interno,  devono  essere  previste  misure
aggiuntive e specifiche tali da  garantire  che  i  rapporti  con  il
soggetto  titolare  del  codice  di  condotta  non  ne  compromettano
l'indipendenza e l'imparzialita'  ne'  l'effettiva  operativita'  dei
suoi compiti di controllo.
    Nel caso di un Odm esterno, va comprovato che questi non fornisca
al soggetto titolare del codice di condotta, ai soggetti aderenti  al
codice  o  eventualmente  riconducibili  al  settore  (professionale,
industriale o altro) a cui il codice si  applica,  alcun  prodotto  o
servizio che possa in qualche modo compromettere la sua  indipendenza
e imparzialita' ovvero l'effettiva operativita' dei suoi  compiti  di
controllo.
Nota esplicativa:
    Cio' puo' essere comprovato, ad esempio, attraverso  la  seguente
documentazione:
      statuto e atto costitutivo dell'Odm e del soggetto titolare del
codice di condotta;
      regole  e  procedure  di  selezione,   nomina,   modalita'   di
remunerazione e durata del mandato dei componenti dell'Odm incaricati
di assumere le decisioni attinenti alle attivita' di controllo;
      documentazione comprovante i rapporti commerciali,  finanziari,
contrattuali o  di  altro  genere  che  intercorrono  tra  l'Odm,  il
soggetto titolare del codice di condotta e  gli  aderenti  al  codice
nonche' le idonee misure adottate allo scopo  di  ridurre  al  minimo
eventuali  rischi  per  l'indipendenza  e  l'imparzialita'   dell'Odm
suddetto.
    3.b) Autonomia finanziaria
    L'Odm deve  dimostrare  di  disporre  delle  risorse  finanziarie
necessarie per l'effettivo adempimento dei suoi compiti  nonche'  per
far fronte alle sue responsabilita'. Inoltre, l'Odm  deve  dimostrare
che le regole e/o  le  modalita'  di  finanziamento  garantiscono  la
sostenibilita' e la continuita' delle attivita' di  monitoraggio,  in
particolare qualora una o piu' fonti di tale finanziamento vengano  a
mancare  successivamente,  per  esempio,  in  caso  di  ritiro  o  di
esclusione di uno degli aderenti al codice di condotta, ove l'Odm sia
finanziato attraverso le quote versate dagli aderenti stessi.
    Nel valutare le proprie risorse finanziarie,  l'Odm  tiene  conto
del numero, delle dimensioni e della complessita' organizzativa degli
aderenti al codice di condotta, della natura  e  degli  ambiti  delle
rispettive attivita' come definite dal codice e dei  rischi  connessi
ai trattamenti cui il codice si applica.
    L'Odm  deve  essere  in  grado  di  gestire  le  proprie  risorse
finanziarie in modo autonomo e indipendente  senza  alcuna  forma  di
interferenza, condizionamento  o  controllo  da  parte  del  soggetto
titolare del  codice  di  condotta,  degli  aderenti  allo  stesso  o
comunque  dei  soggetti  eventualmente   riconducibili   al   settore
(professionale, industriale o altro) a cui il codice si applica.
    L'Odm deve dimostrare che le sue modalita' di finanziamento  sono
approntate  in  modo  tale  da  non  pregiudicare  l'indipendenza   e
l'imparzialita' delle sue funzioni di controllo,  nonche'  che  siano
oggetto di debita rendicontazione.
    3.c) Autonomia organizzativa
    L'Odm deve dimostrare di disporre di risorse  umane,  tecniche  e
logistiche adeguate per l'effettivo adempimento dei suoi obblighi  di
controllo, avuto riguardo  in  particolare  alla  specificita'  del/i
settore/i a cui si applica il codice di condotta, tra cui, la  natura
e la dimensione del settore, la tipologia e il numero (anche  atteso)
dei  soggetti  aderenti,  la  delicatezza  e  la   complessita'   dei
trattamenti di dati oggetto del codice, i rischi per gli interessati.
Tali  risorse  devono  consentire  all'Odm  di  svolgere  le  proprie
funzioni di monitoraggio con piena  indipendenza  e  imparzialita'  e
senza  subire  alcuna  forma  di  interferenza,   condizionamento   o
sanzione, a  causa  dell'assolvimento  delle  stesse,  ad  opera  del
soggetto titolare del codice, dei soggetti aderenti  o  eventualmente
riconducibili al settore (professionale, industriale o altro)  a  cui
il codice si applica.
    Nel caso di un Odm interno, quest'ultimo deve dimostrare  che  la
sua  struttura  organizzativa  sia  configurata  in  modo   tale   da
assicurare la sua indipendenza e imparzialita',  nonche'  l'effettiva
operativita' delle sue funzioni di controllo.
Nota esplicativa:
    Cio'  puo'  essere  comprovato  tramite  la  predisposizione   di
specifici modelli organizzativi e gestionali, di  processi  operativi
che assicurino, ad esempio, la separazione organizzativa,  gestionale
e funzionale dell'Odm dal soggetto titolare del codice  di  condotta,
nonche' la confidenzialita' delle informazioni trattate (per esempio:
gestione  amministrativa   separata   delle   retribuzioni,   sistemi
contabili con distinti  centri  di  imputazione  di  responsabilita',
barriere  informative  e  ogni  altra  misura  atta  a  garantire  la
separazione delle funzioni gestionali e operative fra Odm e  soggetto
titolare del codice di condotta).
    L'Odm deve dimostrare di disporre di personale qualificato, anche
fornito da altro organismo indipendente  dal  soggetto  titolare  del
codice,  dai  soggetti  aderenti  o  eventualmente  riconducibili  al
settore (professionale, industriale o  altro)  a  cui  il  codice  si
applica. Tale personale, in ogni  caso,  deve  essere  soggetto  alla
direzione e alla vigilanza esclusiva dello stesso Odm e  vincolato  a
specifici obblighi di  confidenzialita'  nello  svolgimento  del  suo
operato.
Nota esplicativa:
    Ad esempio, l'Odm puo' avvalersi di  personale  reclutato  da  un
ente esterno indipendente che fornisce servizi di ricerca, formazione
e selezione di risorse umane.
    Qualora l'Odm si avvalga di collaboratori e fornitori esterni  di
servizi, appositamente delegati, per  lo  svolgimento  di  specifiche
attivita' di controllo  -  ad  eccezione  di  quelle  che  comportano
l'esercizio di poteri decisionali, che non possono essere delegate ad
alcuno - devono essere approntate cautele atte a garantire  che  tali
soggetti siano individuati  tra  coloro  che  forniscono  sufficienti
garanzie di competenza e affidabilita', con  particolare  riferimento
alla materia oggetto del codice  di  condotta.  Tali  cautele  devono
assicurare, altresi',  che  i  medesimi  requisiti  di  indipendenza,
assenza  di  conflitto  di  interessi,  rispetto   della   disciplina
rilevante in materia di protezione dei  dati  personali,  adeguatezza
delle risorse, confidenzialita' e competenza siano soddisfatti  anche
dai  collaboratori  e  fornitori  esterni  di  servizi  appositamente
delegati. Inoltre, le misure  suddette  devono  garantire  che  l'Odm
eserciti un controllo efficace sui servizi forniti da collaboratori e
fornitori esterni. Infine,  l'Odm  deve  dimostrare  che  i  medesimi
obblighi  gravanti  sullo  stesso  siano  imposti  in  capo  a  detti
collaboratori e fornitori esterni, restando inteso che l'Odm mantiene
la  responsabilita'  delle  decisioni  connesse  alle  attivita'   di
controllo e risponde in caso di inadempimento dei  predetti  obblighi
da parte dei collaboratori e fornitori esterni.
Nota esplicativa:
    Cio' puo' essere comprovato, ad esempio, tramite:
    documentate procedure e regole organizzative per la  selezione  e
l'utilizzo di  collaboratori  e  fornitori  esterni  di  servizi  che
definiscono le condizioni  alle  quali  si  possa  ricorrere  a  tali
soggetti, il processo autorizzativo e le modalita' di  controllo  del
loro operato;
    documentate procedure e regole organizzative atte a garantire  la
competenza e l'affidabilita' di collaboratori e fornitori esterni  di
servizi;
    contratti o altri atti giuridici che  individuino  le  rispettive
responsabilita', ivi comprese quelle  relative  alla  riservatezza  e
alla confidenzialita' dei dati e delle altre informazioni trattate.
    3.d) Responsabilizzazione
    L'Odm deve dimostrare di essere responsabile per le sue decisioni
e  azioni,  ad  esempio,  definendo  una  serie  di  misure  volte  a
documentare i  processi  decisionali,  vigilare  sul  rispetto  delle
procedure interne di funzionamento e  rendicontare  le  attivita'  di
controllo, in modo da garantire indipendenza e imparzialita'.
Nota esplicativa:
    Cio' puo' essere comprovato, ad esempio, tramite  la  descrizione
delle procedure di lavoro, la redazione di relazioni  di  gestione  e
l'adozione di politiche di formazione del personale volte a  renderlo
edotto delle misure adottate.
    Qualsiasi  decisione  assunta  dall'Odm  nell'ambito  delle   sue
funzioni di controllo non deve essere  soggetta  all'approvazione  di
nessun altro ente, associazione  o  organizzazione,  ivi  inclusi  il
soggetto titolare del codice di condotta, gli aderenti allo stesso  o
i soggetti eventualmente  riconducibili  al  settore  (professionale,
industriale o altro) a cui il codice si applica.
    3.e) Onorabilita'
    I  componenti  dell'Odm  incaricati  di  assumere  le   decisioni
attinenti  alle  attivita'  di  controllo  garantiscono  i   seguenti
requisiti di onorabilita':
      non trovarsi in una delle condizioni  previste  dall'art.  2382
del codice civile;
      non essere stati  radiati  da  albi  professionali  per  motivi
disciplinari ne' per altri motivi;
      non aver riportato condanne per delitti non colposi  o  a  pena
detentiva   per   contravvenzioni,   salvi    gli    effetti    della
riabilitazione;
      non essere stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  o  di
sicurezza personali.
    Il possesso dei predetti requisiti di onorabilita'  nel  caso  di
societa', associazioni, fondazioni ed altri enti (persone giuridiche)
devono essere riferiti al rappresentante legale e alle altre  persone
eventualmente preposte all'adozione  delle  decisioni  relative  alle
attivita' di monitoraggio aventi rilevanza esterna.
    4. Conflitto di interessi
    L'Odm deve disporre di procedure documentate  atte  a  prevenire,
individuare, valutare, mitigare o rimuovere il rischio  di  eventuali
conflitti di interesse per l'intera durata  del  suo  mandato,  avuto
riguardo, in particolare, alle specificita' del/i settore/i a cui  si
applica il codice di condotta. In particolare, tali procedure  devono
garantire che i singoli componenti dell'Odm con poteri decisionali  e
l'Odm  nel  suo  complesso   si   astengano   da   qualunque   azione
incompatibile con le funzioni e gli obblighi di  quest'ultimo  e  che
non  esercitino  alcuna  attivita',  remunerata  o  meno,  con   essi
incompatibili. I componenti dell'Odm devono impegnarsi  a  rispettare
tali procedure e a segnalare qualsiasi situazione  che  possa  creare
eventuali conflitti di interessi.
Nota esplicativa:
    Ad esempio, puo' insorgere un conflitto di interessi nel caso  in
cui il personale dell'Odm con poteri decisionali  abbia  lavorato  in
precedenza per il soggetto  titolare  del  codice  o  per  uno  degli
aderenti oppure sia stato  coinvolto  nei  lavori  di  redazione  del
codice  di  condotta.  In  casi  del  genere  devono  essere  fornite
all'Autorita' garanzie idonee a mitigare sufficientemente il  rischio
di un eventuale conflitto di interessi.
    La  procedura  di  gestione  dei  conflitti  di  interesse   puo'
prevedere,  ad  esempio,  che  il  personale  dell'Odm   con   poteri
decisionali sia tenuto a  dichiarare  per  iscritto  ogni  potenziale
conflitto di interessi o rischio per la propria indipendenza.
    L'Odm deve predisporre misure atte ad assicurare che  questi  non
solleciti o  accetti  istruzioni  da  alcuno,  in  particolare  nella
formazione,  assunzione  e  applicazione  delle  decisioni  attinenti
all'assolvimento dei propri compiti di controllo.
    L'Odm deve predisporre misure atte a evitare che lo stesso  possa
essere   rimosso,   sanzionato   o   penalizzato,   direttamente    o
indirettamente,  a  causa  dell'adempimento  dei  suoi  compiti   dai
soggetti titolari del  codice  di  condotta,  dagli  aderenti  o  dai
soggetti in qualche modo  riconducibili  al  settore  (professionale,
industriale o altro) a cui il codice si applica.
Nota esplicativa:
    Ad esempio, l'assenza  di  conflitto  di  interessi  puo'  essere
dimostrata attraverso elementi di valutazione desunti dalle procedure
di selezione dei componenti dell'Odm con  poteri  decisionali,  dalle
relative modalita' di remunerazione, dalla sottoscrizione  di  codici
etici e dalle regole disciplinanti le condizioni per il  rinnovo  del
loro incarico alla scadenza.
    5. Competenza
    L'Odm  deve  dimostrare  di  possedere  un  adeguato  livello  di
competenza per il  corretto  ed  efficiente  svolgimento  dei  propri
compiti di controllo in relazione allo specifico codice  di  condotta
per il cui monitoraggio si richiede l'accreditamento. 
    In particolare,  l'Odm  deve  dimostrare  che  i  componenti  che
assumono le decisioni attinenti alle funzioni  di  monitoraggio,  ivi
compresi eventuali sostituti, posseggano, singolarmente  o  nel  loro
insieme:
      un'approfondita conoscenza ed esperienza (di tipo  giuridico  e
informatico) in materia di protezione dei dati personali;
      un'approfondita conoscenza ed esperienza nel settore  specifico
o nelle specifiche attivita' di  trattamento  a  cui  si  applica  il
codice di condotta;
      un'approfondita conoscenza ed esperienza nello  svolgimento  di
compiti di vigilanza e controllo (ad esempio nel settore dell'audit o
del controllo di qualita').
    L'Odm deve dimostrare che il livello di conoscenza ed  esperienza
posseduto  nei  campi  sopraindicati   sia   adeguato   all'effettivo
assolvimento dei suoi obblighi di controllo in relazione al codice di
condotta  per  il  quale  viene  richiesto  l'accreditamento,   avuto
riguardo, in particolare, alle specificita' del/i settore/i a cui  si
applica  il  codice,  alla  categoria  dei  dati  trattati   e   alla
complessita' delle attivita' di  trattamento,  ai  diversi  interessi
coinvolti, alla tipologia e al  numero  (anche  atteso)  di  soggetti
aderenti, nonche' ai rischi per gli interessati.
    L'Odm  deve  dimostrare  altresi'  di  possedere  gli   specifici
requisiti di competenza definiti nel codice di condotta.
    L'Odm deve garantire che la competenza posseduta sia  oggetto  di
aggiornamento periodico in relazione all'evolversi  della  disciplina
applicabile e della tecnologia utilizzata nel settore di  riferimento
del codice di condotta.
Nota esplicativa:
    Requisiti di competenza piu' dettagliati sono fissati dal  codice
di condotta e sono considerati parte dell'accreditamento.
    Si considera  «adeguato»  il  livello  di  competenza  necessario
all'effettivo  svolgimento  delle  funzioni  di  controllo  assegnate
all'Odm in relazione  al  codice  di  condotta  per  il  quale  viene
richiesto l'accreditamento,  avuto  riguardo,  in  particolare,  alle
specificita' del/i  settore/i  a  cui  si  applica  il  codice,  alla
categoria dei dati trattati e alla complessita'  delle  attivita'  di
trattamento, ai diversi interessi  coinvolti,  alla  tipologia  e  al
numero (anche atteso) di soggetti aderenti nonche' ai rischi per  gli
interessati.
    Tali requisiti possono essere comprovati tramite il conseguimento
di corsi di formazione professionale, diplomi di  laurea,  titoli  di
specializzazione o perfezionamento o master di durata almeno annuale,
dottorati di ricerca, ovvero dal possesso di qualifiche ed esperienze
professionali debitamente documentate o, ancora, da  pubblicazioni  a
carattere scientifico o da ogni altro titolo comprovante  qualificate
esperienze professionali, di studio o di ricerca.
    6. Procedure e strutture istituite per il monitoraggio del codice
di condotta
    L'Odm deve dimostrare di disporre di procedure idonee a  valutare
l'ammissibilita' dei titolari e dei responsabili del  trattamento  ad
aderire  e  ad  applicare  il   codice   di   condotta,   controllare
l'osservanza delle sue disposizioni  da  parte  di  questi  ultimi  e
riesaminare  periodicamente  il  funzionamento   del   codice.   Tali
procedure devono essere approntate avendo riguardo  a:  la  categoria
dei dati trattati, la complessita' delle attivita' di trattamento e i
rischi derivanti per gli  interessati,  nonche'  la  tipologia  e  il
numero (anche atteso)  dei  soggetti  aderenti  al  codice,  l'ambito
geografico in  cui  questo  si  applica,  i  reclami  ricevuti  e  le
violazioni eventualmente accertate.
    La predetta procedura deve garantire che le richieste di adesione
al codice di  condotta  da  parte  di  titolari  e  responsabili  del
trattamento, se pervenute successivamente alla sua entrata in  vigore
del codice, siano esaminate entro termini ragionevoli.
     L'Odm deve dimostrare che siffatta procedura preveda:
      la  programmazione  delle  verifiche  (iniziali,   ad   hoc   e
periodiche) durante un periodo di tempo  definito  e  sulla  base  di
criteri preventivamente individuati, quali la tipologia e  il  numero
di aderenti al codice di condotta,  l'ambito  geografico,  i  reclami
ricevuti, le violazioni accertate, ecc.;
      la conduzione delle verifiche sulla  base  di  una  metodologia
definita,  con  particolare  riferimento,  al  tipo  di  verifica  da
utilizzare (autovalutazione, audit, ispezioni, con o senza preavviso,
in loco o in remoto, questionari,  relazioni  periodiche,  ecc.),  ai
criteri oggetto di verifica e  alle  modalita'  di  documentazione  e
gestione dei relativi risultati;
      la valutazione dei risultati delle verifiche che, nel  rispetto
dei  principi  di  partecipazione,  imparzialita'  e   garanzia   del
contradditorio,  consenta  di  identificare,   istruire   e   gestire
eventuali violazioni del codice di condotta da parte degli aderenti e
di adottare entro termini ragionevoli, opportune  misure  correttive,
anche sanzionatorie, volte a porre rimedio  a  tali  violazioni  e  a
prevenire il loro ripetersi, sulla base di quanto previsto dal codice
di condotta in caso di violazione delle sue regole;
      che i soggetti aderenti  al  codice  di  condotta  prestino  la
massima collaborazione ai  fini  del  proficuo  svolgimento  di  tali
attivita' di controllo.
    L'Odm e' responsabile per la gestione di  tutte  le  informazioni
raccolte o utilizzate durante le procedure  di  controllo  e,  a  tal
fine, garantisce che il proprio  personale  mantenga  riservate  tali
informazioni, fermo restando il rispetto  di  eventuali  obblighi  di
legge che prevedano diversamente.
Nota esplicativa:
    I requisiti  sopra  indicati  sono  volti  a  dimostrare  che  le
procedure di monitoraggio proposte, anche in termini di  strutture  e
risorse a cio' dedicate, siano trasparenti, appropriate al  controllo
del codice di condotta per cui si richiede l'accreditamento,  nonche'
praticabili dal punto di vista operativo,  efficaci  e  verificabili.
Tali  procedure  possono  prevedere  la  pubblicazione  di  relazioni
riguardanti  le  verifiche  effettuate  o  di  rapporti  periodici  o
sintetici sulle attivita' svolte dall'Odm e le complessive risultanze
di tali attivita'.
    7. Gestione trasparente dei reclami
    L'Odm deve dimostrare di avere a disposizione un  meccanismo  che
gli permetta di gestire in modo trasparente e  imparziale  i  reclami
aventi ad oggetto le violazioni del codice di condotta da parte degli
aderenti o il modo in cui il codice di condotta e' stato o e' attuato
da questi ultimi.
    Fatto salvo il diritto degli interessati di presentare reclamo al
Garante o ricorso all'autorita' giudiziaria ai sensi  degli  articoli
77 e 79 del regolamento e  degli  art.  140-bis  e  ss.  del  Codice,
siffatto meccanismo deve  garantire  che  un  interessato  ovvero  un
organismo, organizzazione o associazione rappresentativa o attiva nel
settore della protezione dei dati personali, possa  proporre  reclamo
all'Odm, inviando apposita istanza che contenga una breve descrizione
dei fatti e del pregiudizio lamentato.
    A tal fine, l'Odm deve  dimostrare  di  aver  messo  in  atto  un
adeguato  quadro  di  procedure  e  strutture   per   la   ricezione,
l'istruttoria e la definizione dei reclami secondo  quanto  stabilito
nel dettaglio nello  stesso  codice.  Tali  procedure  devono  essere
trasparenti,  intellegibili  e  facilmente  accessibili  a  chiunque,
nonche' supportate  da  risorse  appropriate  in  modo  da  garantire
un'efficace gestione dei reclami.
    La procedura di gestione dei reclami deve prevedere le  modalita'
per la proposizione del reclamo nonche'  stabilire  le  modalita'  di
definizione   dello   stesso,   nel   rispetto   dei   principi    di
partecipazione,  imparzialita'  e  garanzia  del  contradditorio.  In
particolare, tale procedura  deve  prevedere  che  l'Odm  informi  il
reclamante  dello  stato  e  dell'esito  del  reclamo   entro   tempi
ragionevoli,  tali  da  consentire  un'analisi  accurata  di   quanto
lamentato.
    Fermo restando il rispetto  dei  predetti  principi  e  garanzie,
l'Odm deve dimostrare di poter adottare una o piu' misure  correttive
- anche sanzionatorie - come individuate nel codice di  condotta,  in
caso di violazioni delle sue regole da parte degli aderenti, volte  a
porre rimedio a tali violazioni e a prevenire il loro ripetersi. Tali
misure, a seconda della gravita' della violazione riscontrata, devono
poter includere la sospensione o l'esclusione dal codice di  condotta
del titolare/responsabile aderente al codice.
    L'Odm deve  dimostrare  di  aver  approntato  una  procedura  per
informare senza indebito ritardo l'Autorita' delle misure adottate  e
dei motivi della loro adozione nel caso di violazioni che  comportino
la sospensione o l'esclusione del titolare/responsabile  aderente  al
codice.
    L'Odm  deve  istituire  e  tenere  costantemente  aggiornato   un
registro  di  tutti  i  reclami  e  le   azioni   correttive,   anche
sanzionatorie, adottate a cui l'Autorita' puo' accedere in  qualsiasi
momento.
    L'Odm  deve  rendere  pubblicamente  accessibili   le   decisioni
adottate all'esito della definizione dei reclami, previo  oscuramento
dei dati personali  eventualmente  presenti  (in  quanto  riferiti  a
persone fisiche) anche attraverso informazioni  di  sintesi  relative
alle medesime decisioni, secondo quanto stabilito dalla procedura  di
gestione dei reclami e avuto riguardo alla gravita' delle  violazioni
riscontrate    e    delle    conseguenti    misure    impartite    al
titolare/responsabile aderente al codice.
    Tali informazioni di sintesi devono, in ogni caso, comprendere  i
dati relativi a tutte le violazioni  riscontrate  che  comportino  la
sospensione o l'esclusione dal codice e l'indicazione dei destinatari
di tali misure nonche', a titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,
informazioni riguardanti il numero e il tipo di reclami ricevuti,  il
tipo di violazioni riscontrate e le misure correttive impartite.
Nota esplicativa:
    Un meccanismo di gestione dei reclami trasparente,  imparziale  e
facilmente accessibile agli interessati e' un elemento essenziale  ai
fini del monitoraggio del codice di condotta.
    8. Comunicazioni all'Autorita' di controllo
    L'Odm deve dimostrare di aver approntato una  procedura  efficace
per informare senza indebito ritardo l'Autorita' dell'adozione  delle
misure piu' gravi adottate nei  confronti  del  titolare/responsabile
aderente al codice - quali la sospensione o l'esclusione dal medesimo
codice - dei motivi della loro  adozione  e,  in  particolare,  delle
violazioni riscontrate, nonche' delle  azioni  poste  in  essere  dal
titolare/responsabile sospeso o escluso dal codice per ottemperare  a
siffatte  misure.  Siffatta  procedura  deve  consentire,   altresi',
all'Odm di informare senza indebito ritardo l'Autorita'  in  caso  di
eventuale revoca di tali misure e delle motivazioni sottostanti.
    La  medesima  procedura  deve  consentire  all'Odm   di   fornire
all'Autorita',  su  base  annuale,  un  resoconto   riassuntivo   dei
controlli effettuati, delle procedure di  reclamo  definite  e  delle
misure eventualmente adottate nei confronti dei titolari/responsabili
aderenti al codice.
    In presenza di sopravvenute modifiche sostanziali  ai  requisiti,
sulla base dei quali  e'  stato  rilasciato  l'accreditamento,  l'Odm
dovra' senza indebito ritardo informarne l'Autorita'.
    Ogni modifica sostanziale sopravvenuta comporta la necessita'  di
chiedere un nuovo accreditamento all'Autorita'.
    In  particolare,  per  modifiche  sostanziali   sopravvenute   si
intendono quelle modifiche ai requisiti sulla base dei quali e' stato
rilasciato l'accreditamento che incidono sulla capacita' dell'Odm  di
adempiere ai sui obblighi di monitoraggio  in  modo  indipendente  ed
efficace, con le  competenze  adeguate  e  in  assenza  di  conflitti
d'interesse.
    9. Meccanismi di riesame
    L'Odm  deve  dimostrare  di  poter  contribuire  al  riesame  del
funzionamento del codice di condotta tramite  documentate  procedure,
in conformita' a quanto stabilito nel medesimo codice e richiesto dal
soggetto titolare del codice, al fine di garantire  che  quest'ultimo
rimanga attuale e continui a contribuire alla  corretta  applicazione
della disciplina sulla protezione dei dati personali.
    In particolare, tali  procedure  assicurano  che  l'Odm  fornisca
periodicamente al soggetto titolare del codice di condotta - o a ogni
altra associazione, organismo o ente previsto dal medesimo  codice  -
informazioni significative sul suo funzionamento  specie  quelle  che
evidenziano la necessita' di  apportare  modifiche  o  proroghe  allo
stesso.
    L'Odm garantisce che le predette informazioni  sul  funzionamento
del  codice  di  condotta  siano  memorizzate  e   rese   disponibili
all'Autorita', ove richiesto.
Nota esplicativa:
    Gli  organismi  di  controllo  svolgono  un  ruolo   chiave   nel
contribuire alla revisione del codice di condotta in conformita' alle
procedure di revisione indicate nel medesimo codice. Ad  esempio,  si
dovrebbero prevedere meccanismi di riesame per adeguare il codice  di
condotta all'evolversi della disciplina  applicabile  o  qualora  gli
sviluppi  tecnologici  possano  incidere  sul  trattamento  dei  dati
personali da parte degli aderenti o  sulle  previsioni  del  medesimo
codice. All'esito di tali procedure, il soggetto titolare del  codice
puo'  proporre  modifiche  o  proroghe  al   codice   da   sottoporre
all'Autorita' ai sensi dell'art. 40, par. 5 e ss., del regolamento. A
titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano  significative
le seguenti informazioni riguardanti  il  funzionamento  del  codice:
quelle relative a nuovi soggetti aderenti, a eventuali sospensioni ed
esclusioni dei membri del codice,  alle  violazioni  riscontrate,  ai
reclami gestiti e, in generale, alle risultanze  delle  attivita'  di
controllo poste in essere dall'Odm.
    10. Status giuridico
    L'Odm deve dimostrare di essere stabilito all'interno del SEE.
    Fermi restando i compiti e i poteri dell'Autorita' secondo quanto
previsto dal regolamento e dal Codice in materia  di  protezione  dei
dati personali, l'Odm (interno o esterno) deve  dimostrare  di  avere
uno status giuridico tale da poter adempiere effettivamente  ai  suoi
obblighi di controllo e far fronte alle connesse responsabilita'.
    Le modalita' di costituzione dell'Odm e di composizione  del  suo
personale con poteri decisionali, le procedure decisionali, le regole
di funzionamento e la durata del mandato nonche' le  risorse  di  cui
dispone devono garantire  che  l'Odm  assolva  ai  suoi  obblighi  di
controllo e possa far fronte alle connesse responsabilita' per  tutta
la durata del suo mandato. 
 
__________

(1) L'Odm non puo'  essere  costituito  all'interno  di  un  soggetto
    aderente al codice di condotta.

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