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TAR Lazio, sez. II bis, 25/6/2020 n. 7179
Sull'inammissibilità del ricorso avverso il silenzio serbato dal comune sull'istanza di trasferimento dalla farmacia comunale ad altro ufficio della medesima amministrazione, avanzata da una farmacista.

Secondo costante giurisprudenza amministrativa il ricorso avverso il silenzio inadempimento non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa; il che si verifica, in linea di principio, con riferimento al pubblico impiego c.d. privatizzato (con l'esclusione delle procedure concorsuali di ammissione). Ne consegue che, nel caso di specie, il ricorso avverso il silenzio serbato dal comune sull'istanza di trasferimento dalla farmacia comunale ad altro ufficio della medesima amministrazione, avanzata da una farmacista, dopo la costituzione da parte dell'ente locale di una società in house per la gestione delle farmacie comunali, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il rapporto di lavoro della ricorrente, farmacista collaboratrice, inquadrata nella categoria D3 con il comune è indubbiamente ricompreso nell'ambito del cd. pubblico impiego privatizzato, appartenendo, dunque, alla giurisdizione del G.O..

Materia: pubblica amministrazione / lavoro

Pubblicato il 25/06/2020

N. 07179/2020 REG.PROV.COLL.

 

N. 00604/2020 REG.RIC.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 604 del 2020, proposto da

Francesca Caruso, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo De Jorio e Jean Paul De Jorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Filippo De Jorio in Roma, piazza del Fante n. 10;

 

contro

Comune di Fiano Romano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pazzaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Amilcare Ponchielli, 6;

 

per l'annullamento

del silenzio opposto dal Comune di Fiano Romano all'istanza presentata dalla ricorrente in data 18 marzo 2019 e conseguente declaratoria della sua illegittimità e per l'accertamento dell'obbligo di provvedere a carico dell'Ente locale, nonché per la condanna della P.A. resistente ad accogliere l'istanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiano Romano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 la dott.ssa Ofelia Fratamico

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Rilevato che

- la ricorrente, assunta, a far data dal 1.01.2010, a seguito del superamento di un concorso pubblico, dal Comune di Fiano Romano, come Farmacista, con contratto collettivo EELL ed inquadramento nella categoria D-3, ha agito dinanzi al Tribunale per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune stesso sulla sua istanza del 18.03.2019 di trasferimento dalla farmacia comunale ad altro ufficio della medesima Amministrazione, avanzata dopo la costituzione da parte dell’Ente locale di una società in house per la gestione delle farmacie comunali (Social-Pharm s.r.l.);

 

- a sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 2 della l.n. 241/1990, dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 della legge sul procedimento amministrativo; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge sul procedimento amministrativo, sviamento, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, violazione del legittimo affidamento, violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost., violazione degli artt. 6 e 10 della legge sul procedimento amministrativo, eccesso di potere per difetto/carenza di istruttoria, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;

 

- si è costituito in giudizio il Comune di Fiano Romano, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e, nel merito, in ogni caso, l’infondatezza delle pretese avversarie;

 

- alla camera di consiglio del 13.05.2020 la causa è stata trattenuta in decisione;

 

Ritenuto che

- come puntualmente eccepito dal Comune di Fiano Romano, il ricorso avverso il silenzio-inadempimento debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sul rapporto nell’ambito del quale è stata avanzata l’istanza della ricorrente rimasta senza risposta;

 

- il rapporto di lavoro della ricorrente, farmacista collaboratrice, inquadrata nella categoria D3 con il Comune di Fiano Romano sia indubbiamente ricompreso nell’ambito del cd. pubblico impiego privatizzato, appartenendo, dunque, alla giurisdizione del G.O.;

 

- come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa “il ricorso avverso il silenzio inadempimento non…(sia) esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa; il che si verifica - in linea di principio - con riferimento al pubblico impiego c.d. privatizzato (con l'esclusione delle procedure concorsuali di ammissione)” (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III , 17.11.2006 , n. 12589);

 

- il problema della possibile inammissibilità del ricorso sia anche all’origine della richiesta avanzata dalla stessa ricorrente, con memoria depositata il 12.03.2020 di “cancellazione della causa dal ruolo…in attesa che il Giudice del Lavoro decida in merito all’impugnativa proposta … della delibera n. 157/2019 del Comune di Fiano Romano” (delibera di presa d’atto del trasferimento di “tutte le dipendenti profilo Istruttore Direttivo Cat. D3 con qualifica professionale Farmacista… con decorrenza 2.01.2020 alla Social-Pharm s.r.l., mantenendo in essere la precedente forma contrattuale nonché livello ed inquadramento…”);

 

- tale richiesta non possa, in ogni caso, essere accolta, vista anche l’opposizione alla cancellazione manifestata dall’Amministrazione Comunale, dovendo la causa comunque trovare una definizione, sia pure di rito, dinanzi al Giudice Amministrativo;

 

- quindi il ricorso avverso il silenzio debba essere come detto dichiarato inammissibile;

 

- per la particolarità della controversia e per il suo esito le spese possano essere compensate, per giusti motivi;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

definitivamente pronunciando,

- dichiara il ricorso inammissibile;

- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dall’art. 4 d.l. 30 aprile 2020, n. 28 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

Ofelia Fratamico                    Elena Stanizzi

                       

IL SEGRETARIO

 

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