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ANAC, 29/7/2020 n. 721
Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lav., serv. e forn., ai sensi dell'art. 213,c. 10, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delib. n. 861del 2/10/2019, modif.con decisione del Consiglio del 29/7/20

Materia: appalti / disciplina

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 29 luglio 2020
Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo  213,
comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui  alla
delibera n. 861 del 2 ottobre  2019,  modificato  con  decisione  del
Consiglio del 29 luglio 2020. (Delibera n. 721/2020).

(GU n.225 del 10-9-2020)

Parte I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Titolo I
Principi e disposizioni comuni


                     IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
                      NAZIONALE ANTICORRUZIONE
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  Visto  l'art.  217,  comma  1,  lettera  u),  numero  2),   decreto
legislativo n. 50/2016, che ha abrogato la parte I  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
  Visto l'art. 213, comma 2, decreto legislativo n. 50/2016, il quale
dispone che l'Autorita' nazionale anticorruzione formula linee guida,
bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo  ed  altri  strumenti  di
regolamentazione flessibile,  destinati  a  garantire  la  promozione
dell'efficienza,  della  qualita'   dell'attivita'   delle   stazioni
appaltanti, nonche' a fornire supporto alle  stesse,  facilitando  lo
scambio di informazioni, assicurando l'omogeneita'  dei  procedimenti
amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche;
  Visto l'art. 213, comma 8, decreto legislativo n. 50/2016, il quale
dispone  che  l'Autorita'  gestisce  la  Banca  dati  nazionale   dei
contratti pubblici nella quale  confluiscono  tutte  le  informazioni
contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello  territoriale,
onde garantire accessibilita' unificata, trasparenza,  pubblicita'  e
tracciabilita'  delle  procedure  di  gara  e  delle  fasi   a   essa
prodromiche e successive;
  Visto l'art. 213, comma 10, decreto legislativo n. 50/2016 il quale
dispone  che  l'Autorita'  gestisce  il  Casellario  informatico  dei
contratti  di  lavori,  servizi   e   forniture,   istituito   presso
l'osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati
relativi agli operatori economici  con  riferimento  alle  iscrizioni
previste dall'art. 80 del medesimo decreto. All'Autorita' e' devoluto
il compito di stabilire le ulteriori informazioni che  devono  essere
presenti ritenute utili ai fini della tenuta  del  casellario,  della
verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'art.  80,  comma
5, lettera  c),  dell'attribuzione  del  rating  di  impresa  di  cui
all'art. 83,  comma  10  o  del  conseguimento  dell'attestazione  di
qualificazione di cui all'art. 84 del codice, nonche' di  assicurarne
il  collegamento  con  la  Banca  dati  nazionale   degli   operatori
economici, prevista dal successivo art. 81;
  Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  Visto l'art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito
con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114;
  Vista la delibera del  Consiglio  dell'Autorita'  n.  1386  del  21
dicembre 2016, che ha delineato il  contenuto  delle  annotazioni  da
inserire  nel  Casellario  informatico  e  i  relativi   modelli   di
comunicazione da adottarsi a cura delle  stazioni  appaltanti,  degli
operatori  economici  che  intendono  concorrere  ad  affidamenti  di
contratti pubblici e delle societa' organismo di attestazione;
  Considerata  l'opportunita'  di   adottare   un   regolamento   che
disciplini la trasmissione del  gia'  delineato  flusso  informativo,
l'iscrizione nel Casellario informatico  dei  contratti  pubblici  di
lavori,  servizi  e  forniture,  delle  annotazioni   relative   alle
informazioni  pervenute,  la  partecipazione   al   procedimento   in
relazione  alle  specifiche  caratteristiche  e   circostanze   delle
iscrizioni, le modifiche da apportare  per  effetto  del  contenzioso
amministrativo o civile, la durata della permanenza delle annotazioni
nel casellario e le modalita' per la loro cancellazione;
 
                                Emana
 
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
    b) «Consiglio»,  il  Presidente  e  i  componenti  del  consiglio
dell'Autorita';
    c) «responsabile del  procedimento»,  il  dirigente  dell'ufficio
competente per la gestione del Casellario;
    d) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    e) «correttivo», il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
    f) «codice antimafia», il decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159;
    g) «linee guida», le linee guida emanate dall'Autorita' ai  sensi
dell'art. 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
    h) «Casellario», il Casellario informatico di cui  all'art.  213,
comma 10, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    i) «regolamento di accesso agli atti», il regolamento concernente
l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente  dall'Autorita'
adottato con deliberazione del 31 maggio 2016;
    j) «dirigente», il dirigente dell'ufficio;
    k) «s.a.», la stazione appaltante ai sensi dell'art. 3, comma  1,
lettera o), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    l)  «S.O.A.»,  le  societa'  organismi  di  attestazione  di  cui
all'art. 84, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    m) «o.e.», i soggetti di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  p),
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    n) «C.E.L.», il Certificato di esecuzione lavori;
    o) «C.I.G. », il Codice identificativo gara;
    p) «P.E.C.», la posta elettronica certificata;
    q)  «sito  istituzionale»,  il  sito   internet   dell'Autorita':
www.anticorruzione.it
                               Art. 2
 
                               Oggetto
 
  1. Il presente regolamento disciplina la  gestione  del  Casellario
informatico ed in particolare:
    a) la trasmissione delle notizie  e  delle  informazioni  che  le
s.a., le S.O.A. e gli o.e. sono tenuti a comunicare alla Autorita';
    b)  il  procedimento  di  annotazione  delle  notizie   e   delle
informazioni nel Casellario informatico;
    c) l'aggiornamento delle annotazioni nel Casellario  informatico,
anche in relazione agli esiti del contenzioso.
                               Art. 3
 
                         Diritto di accesso
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
e dal decreto legislativo 25  maggio  2016,  n.  97,  in  materia  di
accesso, le informazioni acquisite dall'Autorita'  nello  svolgimento
del procedimento di annotazione sono sottratte  all'accesso  fino  al
momento in cui le risultanze procedimentali  non  saranno  comunicate
alle parti interessate.
                               Art. 4
 
                    Responsabile del procedimento
 
  1. Il responsabile del procedimento e'  il  dirigente  dell'ufficio
competente che puo' individuare uno o piu' funzionari cui affidare la
responsabilita' dello svolgimento dell'istruttoria.
                               Art. 5
 
                            Comunicazioni
 
  1.  Le  comunicazioni  previste  dal  presente   regolamento   sono
effettuate tramite P.E.C. o tramite procedura on-line accessibile dal
sito dell'Autorita'.
                               Art. 6
 
                    Articolazione del Casellario
 
  1. Il Casellario e' articolato in tre sezioni distinte in  base  al
livello di accessibilita' («A», «B» e «C»). Tali sezioni contengono i
dati e le informazioni inerenti gli o.e. che  partecipano  alle  gare
per l'affidamento di lavori, di forniture e di servizi.
                               Art. 7
 
                      Sezione A: area pubblica
 
  1. La sezione  «A»  e'  ad  accesso  pubblico  e  contiene  i  dati
riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A.
alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le  notizie  riguardanti
le medesime S.O.A.
  2. La sezione «A» per gli o.e.  qualificati  contiene  le  relative
attestazioni di qualificazione, con l'indicazione:
    a) della data di rilascio, delle date di  scadenza  di  validita'
triennale e quinquennale;
    b)  della  ragione  sociale  della  S.O.A.  che   ha   rilasciato
l'attestazione;
    c)  della  ragione  sociale,  dell'indirizzo,  partita   IVA/C.F.
dell'o.e.;
    d)  delle  categorie  e  degli   importi   della   qualificazione
conseguita;
    e) delle generalita', compreso il codice  fiscale,  dei  soggetti
che hanno la rappresentanza legale  dell'impresa  qualificata  e  dei
direttori tecnici.
  3. La sezione «A»  per  le  S.O.A.,  autorizzate  all'esercizio  di
attestazione,  contiene  i   provvedimenti   sanzionatori   comminati
dall'Autorita'  alle  S.O.A.,  limitatamente   a   quelli   incidenti
sull'esercizio  della  attivita'  di  attestazione   (sospensione   e
revoca), e gli  estremi  del  provvedimento  di  autorizzazione,  con
l'indicazione:
    a) della sede legale e delle sedi operative;
    b) dei nominativi dei soci;
    c) dei nominativi  del  legale  rappresentante  e  del  direttore
tecnico.
                               Art. 8
 
          Sezione B: area riservata alle s.a. e alle S.O.A.
 
  1. La sezione «B» e' ad accesso riservato alle s.a. e  alle  S.O.A.
E', altresi', accessibile agli o.e. destinatari del provvedimento  di
annotazione  per  la  visione  della  propria   posizione,   mediante
presentazione di istanza all'ufficio  competente,  nelle  more  della
definizione di una apposita procedura telematica di cui all'art. 10.
  2. La sezione «B»  per  gli  o.e.  qualificati  e  non  qualificati
contiene:
    a)  le  notizie,  le  informazioni  e  i   dati   concernenti   i
provvedimenti  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure
d'appalto o di concessione e di  revoca  dell'aggiudicazione  per  la
presenza di uno dei motivi di  esclusione  di  cui  all'art.  80  del
codice, che consolidano il  grave  illecito  professionale  posto  in
essere nello svolgimento della procedura di gara od altre  situazioni
idonee a porre in dubbio l'integrita' o affidabilita'  dell'operatore
economico;
    b) le notizie, le informazioni e  i  dati  emersi  nel  corso  di
esecuzione dei contratti pubblici, relativi a:
      i)  provvedimenti  di  risoluzione  del  contratto  per   grave
inadempimento, anche se contestati in giudizio;
      ii)  provvedimenti  di  applicazione  delle  penali   o   altri
provvedimenti di condanna al risarcimento del  danno  o  sanzioni  di
importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al
medesimo contratto, all'1 % del suo importo;
      iii) altri comportamenti  sintomatici  di  persistenti  carenze
professionali.
    c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti,  di  cui  all'art.
89, del codice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva;
    d) i provvedimenti interdittivi  a  contrarre  con  le  pubbliche
amministrazioni  e  alla  partecipazione  a  gare  pubbliche  di  cui
all'art. 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    e)  le  ulteriori  misure   interdittive   che   impediscono   la
partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti;
    f)  i  provvedimenti  sanzionatori   di   natura   pecuniaria   e
interdittiva comminati dall'Autorita';
    g)   i   provvedimenti   di   natura    sanzionatoria    adottati
dall'Autorita' di cui e' gia' trascorso il periodo interdittivo dalla
partecipazione alle gare;
    h) le informazioni inerenti la sussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, codice antimafia o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4,
del medesimo codice antimafia;
    i) le informazioni inerenti le cessazioni di attivita' risultanti
dal registro delle imprese, ove comunicate;
    j) le comunicazioni effettuate dal Procuratore  della  Repubblica
competente all'Autorita', ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera l),
circa l'omessa denuncia da parte dell'o.e. all'autorita'  giudiziaria
di essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317  e  629
del codice penale,
    k)  le  comunicazioni  effettuate  dal  Prefetto  al   Presidente
dell'Autorita' ai sensi dell'art. 32, decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, circa  l'adozione  delle  misure  straordinarie  di  gestione,
sostegno e monitoraggio alle imprese, dando evidenza di  un'eventuale
e  successiva  applicazione  all'o.e.  della  misura  del   controllo
giudiziario ex art. 34-bis, codice antimafia.
    l)  le  comunicazioni  effettuate  dalle  autorita'   giudiziarie
competenti in merito all'applicazione di misure cautelari nell'ambito
di  procedimenti  per  l'accertamento   di   reati   correlati   allo
svolgimento   dell'attivita'   di   impresa,   comunque    rientranti
nell'elenco di cui all'art. 80, comma 1, del codice, nei confronti di
persone  fisiche  che  rivestono,  all'interno  degli   o.e.,   ruoli
rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 3, del codice.
  3. La sezione «B» per gli o.e. qualificati contiene anche:
    a) la perdita dei requisiti di qualificazione  che  dia  luogo  a
ridimensionamento o decadenza dell'attestazione di qualificazione per
l'esecuzione di lavori pubblici;
    b) gli avvalimenti utilizzati ai fini del conseguimento, da parte
delle imprese ausiliate, dell'attestazione S.O.A.,  nonche'  l'elenco
dei requisiti di cui all'art. 89 messi  a  disposizione  dall'impresa
ausiliaria;
    c) la perdita del requisito relativo al possesso del  sistema  di
qualita' aziendale riconosciuto dagli organismi di certificazione;
    d) la falsita' delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti  e
alle condizioni rilevanti per il conseguimento  dell'attestazione  di
qualificazione prevista dall'art. 84, comma 1, del codice;
    e)   i   certificati   dei   lavori   utili   al    conseguimento
dell'attestazione di qualificazione.
                               Art. 9
 
               Sezione C: area riservata all'Autorita'
 
  1. La sezione «C» e' ad accesso riservato all'Autorita' e raccoglie
i dati utili allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza e controllo
dell'Autorita' anche inerente  il  sistema  unico  di  qualificazione
degli   o.e.   di   cui   all'art.   84,    del    codice,    nonche'
all'implementazione del sistema del rating di impresa di cui all'art.
83, comma 10, del codice.
  2. La sezione «C»  per  gli  o.e.  qualificati  e  non  qualificati
contiene le relazioni dettagliate sul comportamento  degli  o.e.  e/o
dei subappaltatori.
  3. La sezione  «C»  per  gli  o.e.  qualificati  contiene  anche  i
seguenti dati trasmessi dalle SOA:
    a)  la  cifra  di  affari  in  lavori  realizzata  nel   decennio
precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;
    b) il costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la
data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica
del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di  diploma
universitario, laurea, laurea breve;
    c)  il  costo  degli  ammortamenti  tecnici,  degli  ammortamenti
figurativi e dei canoni di locazione  finanziaria  e,  suddivisi  tra
quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni  di
noleggio  a  freddo,  per   attrezzatura   tecnica,   sostenuto   nel
quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;
    d) la natura e l'importo dei lavori eseguiti  in  ogni  categoria
nel  quinquennio  precedente  l'ultima   qualificazione   conseguita,
risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
    e)  l'elenco  dell'attrezzatura  tecnica  in  proprieta'   o   in
locazione finanziaria;
    f) l'importo dei versamenti effettuati rispettivamente  all'INPS,
all'INAIL e alle casse edili in ordine alla retribuzione  corrisposte
ai dipendenti;
    g) l'elenco dei direttori tecnici delle imprese  attestate  dalle
SOA ai fini del rispetto dell'unicita' di incarico;
    h)  tutte  le  informazioni  cancellate  dall'area  B  a  seguito
dell'intervento di pronunce giurisdizionali  o  per  il  decorso  del
termine interdittivo.
                               Art. 10
 
                     Trasparenza del Casellario
 
  1. Gli o.e. possono accedere, mediante l'utilizzo del C.I.G.,  alla
sezione «B», di  cui  all'art.  8,  per  la  verifica  della  propria
posizione, con procedura telematica gestita dall'Autorita'.
  2. Gli o.e. che  partecipano  ad  una  procedura  di  gara  possono
accedere al Casellario informatico, nel periodo compreso tra la  data
di scadenza della presentazione  delle  offerte  e  i  trenta  giorni
successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione
o di ammissione alla gara ai sensi dell'art. 29, comma 1, codice, per
visionare la posizione di tutti i partecipanti.
  3. L'accesso di cui al comma 2 e' consentito agli  o.e.  che  hanno
presentato l'offerta, mediante l'utilizzo del C.I.G.,  con  procedura
telematica gestita dall'Autorita'.
Parte II
PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO
Titolo I
Procedimento di annotazione delle informazioni comunicate dalle s.a.
o da altri soggetti

                               Art. 11
 
                         Obbligo informativo
 
  1.  Le  s.a.  e  gli  altri  soggetti  detentori  di   informazioni
concernenti l'esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso  di
esecuzione  del   contratto   devono   inviare   all'Autorita'   tali
informazioni nel termine di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza
o dall'accertamento delle stesse.
  2. Decorso inutilmente il termine di cui al  comma  1,  l'Autorita'
avvia  il  procedimento  sanzionatorio  nei  confronti  del  soggetto
inadempiente all'obbligo informativo, ai sensi dell'art.  213,  comma
13, del codice e del regolamento sanzionatorio.
                               Art. 12
 
                       Avvio del procedimento
 
  1. Il dirigente, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione
della  segnalazione  di  cui  all'art.  11,  comma  1,  valutati   la
documentazione e gli elementi a disposizione, puo':
    a) avviare il procedimento ai sensi dell'art. 13;
    b) archiviare la segnalazione ai sensi dell'art. 18.
  2. Nel caso in cui la segnalazione risulti incompleta, il dirigente
formula  per  iscritto  al  soggetto  segnalante  una  richiesta   di
integrazione nella quale sono indicati:
    a) i fatti e le  circostanze  in  ordine  ai  quali  si  chiedono
chiarimenti;
    b) i documenti che devono  essere  forniti,  preferibilmente,  su
supporto  informatico,  con  allegata  dichiarazione  di  conformita'
all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale  o
copia conforme;
    c) le modalita' di presentazione dell'integrazione;
    d) il termine non superiore  a  trenta  giorni,  entro  il  quale
dovra' pervenire la risposta o essere esibito il documento;
    e) le sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del
codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo,  senza  giustificato
motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti  richiesti,
nonche' quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti
documenti non veritieri.
                               Art. 13
 
               Comunicazione di avvio del procedimento
 
  1. La comunicazione di avvio del  procedimento  e'  effettuata  dal
dirigente ed e' inviata all'o.e.  ed  al  soggetto  segnalante.  Essa
contiene:
    a) la segnalazione del fatto che integra un'ipotesi di iscrizione
nel Casellario;
    b) la sezione del Casellario in cui sara' iscritta la fattispecie
oggetto di comunicazione;
    c) l'indicazione delle norme che impongono l'iscrizione;
    d)  gli  effetti  che  derivano  dall'iscrizione  nel  Casellario
all'esito del procedimento;
    e) l'invito ad  inviare,  entro  il  termine  di  trenta  giorni,
memorie e documentazione difensiva e la richiesta  di  essere  auditi
dinanzi all'ufficio ai sensi dell'art. 15;
    f) l'ufficio, il nominativo del  responsabile  del  procedimento,
con l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti
e comunicazioni successive;
    g)  l'indicazione  del  termine  di  centottanta  giorni  per  la
conclusione del procedimento, decorrente  dalla  data  di  avvio  del
procedimento.
                               Art. 14
 
                   Partecipazione all'istruttoria
 
  1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali e' stata
inviata  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  ai   sensi
dell'art. 13.
  2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di:
    a) accedere ai documenti del  procedimento,  nel  rispetto  delle
modalita' e nei termini previsti  dal  regolamento  di  accesso  agli
atti;
    b)  presentare,  entro  il  termine  di   trenta   giorni   dalla
comunicazione di avvio del procedimento, memorie scritte,  documenti,
deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti.
                               Art. 15
 
                              Audizioni
 
  1. Il dirigente puo', d'ufficio o su istanza  della  parte  ove  le
circostanze per le quali la parte richiede  di  essere  audita  siano
ritenute rilevanti, convocare in audizione i  soggetti  ai  quali  e'
stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.
13.
  2. La convocazione in audizione avviene con atto scritto che indica
la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sara' espletata.
  3. I soggetti convocati possono comparire in  persona  del  proprio
rappresentante  legale  oppure  di  procuratore  speciale  munito  di
apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e
possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.
  4. Nel corso dell'audizione il dirigente invita le parti o  i  loro
rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari.
  5. Dell'audizione viene dato atto in  apposito  verbale  nel  quale
sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese  ed  e'  indicata
l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale,  redatto
in tanti originali quante sono le parti intervenute, e'  sottoscritto
dal  dirigente,  o  da  altro  funzionario  dell'ufficio   competente
presente, e da tutti  gli  altri  partecipanti  all'audizione.  Dello
stesso  e'  consegnato  un  originale   a   ciascuno   dei   soggetti
intervenuti.
                               Art. 16
 
              Sospensione dei termini del procedimento
 
  1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:
    a) acquisizione di integrazioni documentali  ai  sensi  dell'art.
12, comma 2, lettera d);
    b) acquisizione memorie difensive ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lettera e);
    c) acquisizione delle memorie  scritte,  documenti,  deduzioni  e
pareri di cui all'art. 14, comma 2.
  2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna  delle  ipotesi
di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non puo'  eccedere
i novanta giorni.
  3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a  decorrere,
rispettivamente, dalla data di ricevimento  da  parte  del  dirigente
delle integrazioni documentali, delle  memorie  difensive  e/o  delle
controdeduzioni.
  4. La sospensione dei termini  procedimentali  e'  comunicata  alle
parti.
                               Art. 17
 
                    Conclusione del procedimento
 
  1. Il dirigente entro il termine di centottanta giorni,  decorrenti
dalla data della  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  salva
l'applicazione delle ipotesi  di  sospensione  di  cui  all'art.  16,
predispone una comunicazione di conclusione del procedimento  con  la
quale  indica  il  testo  dell'annotazione  che  sara'  inserito  nel
Casellario, la sezione  del  Casellario  in  cui  sara'  iscritta  la
fattispecie oggetto di  comunicazione  e  gli  effetti  che  derivano
dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento.
  2. La comunicazione di conclusione del procedimento  relativa  alle
annotazioni delle notizie utili di cui all'art. 8, comma  2,  lettera
a) e b), contiene altresi' la motivazione in ordine alla  valutazione
compiuta dall'Autorita' circa  le  ragioni  della  ritenuta  utilita'
della pubblicazione nel Casellario della notizia stessa e  della  sua
manifesta non inconferenza. Nella motivazione si deve, inoltre,  dare
contezza di aver preso in considerazione tutti  i  rilievi  formulati
dai soggetti interessati.
                               Art. 18
 
                            Archiviazioni
 
  1. Il dirigente provvede, dandone comunicazione  al  segnalante  ed
all'o.e., all'archiviazione nei seguenti casi:
    a) manifesta infondatezza della segnalazione;
    b) inconferenza della segnalazione.
                               Art. 19
 
                        Poteri del Consiglio
 
  1.  Il  dirigente,  nei  casi  di  dubbia   interpretazione,   puo'
sottoporre al Consiglio la valutazione circa la  sussistenza  o  meno
dei presupposti per l'iscrizione dell'annotazione nel Casellario.  In
tali casi, il Consiglio, valutati gli elementi  istruttori,  delibera
l'iscrizione o l'archiviazione dell'annotazione nel Casellario.
  2. Delle archiviazioni, effettuate ai sensi degli articoli 17 e 18,
il dirigente trasmette al Consiglio  una  relazione  riassuntiva  con
cadenza trimestrale.
Titolo II
Procedimento di annotazione nel Casellario di comunicazioni della
Procura della Repubblica ex art. 80, comma 5, lettera l), codice

                               Art. 20
 
                       Comunicazione da parte
                  del Procuratore della Repubblica
 
  1. Il Procuratore della Repubblica competente, nel caso in cui  non
ricorrano le ipotesi previste dall'art. 4, comma 1, legge 24 novembre
1981, n. 689, comunica all'Autorita' che l'o.e.,  pur  essendo  stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e  629  del
codice penale, non ha denunciato i fatti  all'autorita'  giudiziaria.
Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata  nei  confronti  dell'imputato  nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando.
  2. Il Procuratore della Repubblica competente  comunica,  altresi',
all'Autorita' le generalita' del soggetto che ha omesso la denuncia e
i dati identificativi dell'operatore economico.
                               Art. 21
 
                       Avvio del procedimento
 
  1. Il dirigente, valutati gli elementi contenuti nella richiesta di
rinvio a giudizio, entro il termine di trenta giorni dalla  ricezione
della comunicazione di cui all'art. 20, puo':
    a) avviare il procedimento ai sensi dell'art. 22;
    b) proporre al Consiglio l'archiviazione ai sensi dell'art. 27.
  2. Il dirigente, nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori
elementi di valutazione o informazioni, puo' richiedere all'o.e.  e/o
alla Procura della Repubblica competente di inviare, entro il termine
di trenta giorni:
    a) eventuali documenti e memorie utili ai fini dell'istruttoria;
    b) la comunicazione dell'eventuale esito del processo instaurato;
    c) gli atti acquisiti nel corso delle indagini  e  confluiti  nel
fascicolo del pubblico  ministero  nell'ambito  del  quale  e'  stata
formulata la richiesta di rinvio a giudizio.
                               Art. 22
 
               Comunicazione di avvio del procedimento
 
  1. La comunicazione di avvio del  procedimento  e'  effettuata  dal
dirigente ed e' inviata all'o.e. ed alla s.a. Essa contiene:
    a) la comunicazione del Procuratore della Repubblica;
    b) la sezione del Casellario in cui sara' iscritta la fattispecie
oggetto di comunicazione;
    c) l'indicazione delle norme che impongono l'iscrizione;
    d)  gli  effetti  che  derivano  dall'iscrizione  nel  Casellario
all'esito del procedimento;
    e) l'invito ad  inviare,  entro  il  termine  di  trenta  giorni,
memorie e documentazione difensiva;
    f) l'ufficio, il nominativo del  responsabile  del  procedimento,
con l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti
e comunicazioni successive;
    g)  l'indicazione  del  termine  di  sessanta   giorni   per   la
conclusione del procedimento, decorrente  dalla  data  di  avvio  del
procedimento.
                               Art. 23
 
                   Partecipazione all'istruttoria
 
  1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali e' stata
inviata  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  ai   sensi
dell'art. 22.
  2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di:
    a) accedere ai documenti del  procedimento,  nel  rispetto  delle
modalita' e nei termini previsti  dal  regolamento  di  accesso  agli
atti;
    b)  presentare,  entro  il  termine  di   trenta   giorni   dalla
comunicazione di avvio del procedimento, memorie scritte,  documenti,
deduzioni e pareri, che sono  valutati  dall'ufficio  ove  pertinenti
all'oggetto del procedimento.
                               Art. 24
 
                              Audizioni
 
  1. Il dirigente puo' convocare in audizione i soggetti ai quali  e'
stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.
22.
  2. La convocazione in audizione avviene con atto scritto che indica
la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sara' espletata.
  3. I soggetti convocati possono comparire in  persona  del  proprio
rappresentante  legale  oppure  di  procuratore  speciale  munito  di
apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e
possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.
  4. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento invita
le parti o i loro rappresentanti a  fornire  i  chiarimenti  ritenuti
necessari.
  5. Dell'audizione viene dato atto in  apposito  verbale  nel  quale
sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese  ed  e'  indicata
l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale,  redatto
in tanti originali quante sono le parti intervenute, e'  sottoscritto
dal  dirigente,  o  da  altro  funzionario  dell'ufficio   competente
presente, e da tutti  gli  altri  partecipanti  all'audizione.  Dello
stesso  e'  consegnato  un  originale   a   ciascuno   dei   soggetti
intervenuti.
                               Art. 25
 
              Sospensione dei termini del procedimento
 
  1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:
    a) acquisizioni di ulteriori documenti, memorie  e  atti  di  cui
all'art. 21, comma 2;
    b) acquisizione memorie difensive delle parti ai sensi  dell'art.
23, comma 2, lettera b).
  2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna  delle  ipotesi
di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non puo'  eccedere
i sessanta giorni.
  3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a  decorrere,
rispettivamente, dalla data di ricevimento  da  parte  del  dirigente
delle integrazioni documentali, delle  memorie  difensive  e/o  delle
controdeduzioni.
  4. La sospensione dei termini  procedimentali  e'  comunicata  alle
parti.
                               Art. 26
 
                    Conclusione del procedimento
 
  1. Il procedimento di annotazione si  conclude,  salvo  i  casi  di
archiviazione di  cui  all'art.  27,  con  l'adozione  da  parte  del
Consiglio del provvedimento di iscrizione nel Casellario della  causa
di esclusione ex art. 80, comma 5, lettera l), codice.
  2. Il dirigente comunica all'interessato l'avvenuta iscrizione  nel
Casellario ed il testo della relativa annotazione.
                               Art. 27
 
                            Archiviazioni
 
  1.  Il  dirigente  propone  al  Consiglio   l'archiviazione   delle
segnalazioni nei seguenti casi:
    a) inesistenza dei presupposti;
    b) sussistenza di esimenti;
    c) inconferenza della segnalazione.
  2. Il Consiglio, valutati gli elementi istruttori, puo'  deliberare
l'archiviazione della comunicazione o l'inserimento  dell'annotazione
nel Casellario informatico.
Titolo III
Procedimento di annotazione nel Casellario delle comunicazioni
effettuate dal Prefetto

                               Art. 28
 
                Avvio e conclusione del procedimento
 
  1. Il Prefetto informa, ai sensi  dell'art.  32,  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, il  Presidente  dell'Autorita'  dell'adozione  di
misure  straordinarie  di  gestione,  sostegno  e   monitoraggio   di
un'impresa.
  2. Il dirigente iscrive nel Casellario le  comunicazioni  trasmesse
dal Prefetto e comunica  all'interessato  l'avvenuta  iscrizione  nel
Casellario e il testo della relativa annotazione.
                               Art. 29
 
                  Applicazione misura del controllo
                      giudiziale delle aziende
 
  1. In caso di applicazione della misura del  controllo  giudiziario
di cui all'art. 34-bis, codice antimafia, all'o.e., gia' destinatario
delle misure previste  dall'art.  91  e  dall'art.  84  del  medesimo
codice,  il   dirigente   integra   l'annotazione   nel   Casellario.
L'integrazione  e'  disposta  a  seguito  della   comunicazione   del
provvedimento da parte del tribunale  competente  ovvero  su  istanza
dell'o.e. interessato.
Titolo IV
Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dalle S.O.A.

                               Art. 30
 
                         Obbligo informativo
 
  1.  Le  S.O.A.   devono   inviare   le   informazioni   individuate
dall'Autorita' con propria delibera, entro il termine di dieci giorni
dalla conoscenza o dall'accertamento delle fattispecie ivi indicate o
dal  momento  di  assunzione  del  provvedimento   di   decadenza   o
ridimensionamento dell'attestazione.
  2. Decorso inutilmente il termine di cui al  comma  1,  l'Autorita'
entro trenta giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, avvia  un
procedimento sanzionatorio nei confronti della  SOA  responsabile  di
tale omissione/ritardo dal  verificarsi  dell'evento  secondo  quanto
previsto dal regolamento sanzionatorio.
                               Art. 31
 
                Avvio e conclusione del procedimento
 
  1.  Il  dirigente,  entro  il  termine  di  novanta  giorni   dalla
comunicazione della SOA, valutata la documentazione, puo':
    a) inserire l'annotazione nel Casellario,  previo  invio  di  una
comunicazione, a mezzo PEC, alla S.O.A. e all'o.e.,  nella  quale  e'
indicato il testo dell'annotazione e dando  evidenza  della  data  di
pubblicazione;
    b) invitare la SOA a riesaminare la decisione comunicata e a dare
notizia dei conseguenti provvedimenti adottati.
  2.  Nei  casi  in  cui  la  S.O.A.  riesamina   il   provvedimento,
l'Autorita' archivia la comunicazione. In caso contrario  l'Autorita'
iscrive nel Casellario informatico l'annotazione.
Titolo V
Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dagli o.e.

                               Art. 32
 
          Invio della comunicazione e termine per l'inoltro
 
  1.  Il  legale  rappresentante  dell'o.e.  qualificato  secondo  il
Sistema unico di qualificazione di  cui  all'art.  84,  codice,  deve
inviare all'Autorita' le informazioni individuate  dalla  stessa  con
propria delibera, entro il termine di trenta giorni dall'avverarsi di
una delle fattispecie ivi elencate.
  2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del  comma  1,
l'Autorita'  entro  trenta   giorni   dalla   mancata   o   ritardata
segnalazione, avvia un procedimento sanzionatorio, ex art. 213, comma
13, codice,  nei  confronti  dell'o.e.  inadempiente  secondo  quanto
previsto dal regolamento sanzionatorio.
                               Art. 33
 
                Avvio e conclusione del procedimento
 
  1.  Il  dirigente,  entro  il  termine  di  novanta  giorni   dalla
comunicazione dell'o.e., valutata la documentazione, puo':
    a) inserire l'annotazione nel Casellario,  previo  invio  di  una
comunicazione, a mezzo PEC, all'o.e.,  nella  quale  e'  indicato  il
testo dell'annotazione e dando evidenza della data di pubblicazione;
    b) archiviare la  comunicazione  nei  casi  di  inconferenza  e/o
manifesta infondatezza della comunicazione.
Titolo VI
Annotazione delle sanzioni interdittive comunicate da soggetti
obbligati per legge

                               Art. 34
 
                  Annotazione sanzioni interdittive
 
  1. Il dirigente iscrive nel Casellario le  comunicazioni  trasmesse
dai soggetti competenti per legge relative alle sanzioni interdittive
di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), decreto legislativo 8  giugno
2001, n. 231 o ad  altre  sanzioni  che  determinano  il  divieto  di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi  i  provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14, decreto legislativo 9  aprile  2008,
n. 81.
                             Art. 34-bis
 
              Annotazione di misure cautelari personali
 
  1. Il dirigente, a seguito di  comunicazione  dell'applicazione  di
misure  cautelari  personali  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria
nell'ambito di procedimenti per  l'accertamento  di  reati  correlati
allo svolgimento dell'attivita' di impresa e  rientranti  nell'elenco
di cui all'art. 80, comma 1, del codice, avvia  il  procedimento  nei
confronti degli oo.ee. nei quali le persone fisiche  destinatarie  di
misure cautelari rivestono ruoli rilevanti  ai  sensi  dell'art.  80,
comma 3, del codice.
  2. Gli oo.ee., entro il termine di quindici giorni dalla  ricezione
dell'avvio del procedimento, possono presentare una  memoria  scritta
che viene valutata dall'Ufficio.
  3. Il dirigente predispone una  comunicazione  di  conclusione  del
procedimento motivata con la quale indica il  testo  dell'annotazione
che  sara'  inserito  nel  Casellario  e  gli  effetti  che  derivano
dall'iscrizione nel  Casellario  all'esito  del  procedimento,  dando
conto dei motivi in base ai quali la  stessa  annotazione  assume  il
carattere della conferenza ed  utilita'  ai  fini  dell'apprezzamento
dell'affidabilita' dell'operatore economico.
  4. L'annotazione viene cancellata nel caso  di  annullamento  della
misura cautelare e laddove il  soggetto  interdetto  sia  cessato  da
qualsivoglia carica rilevante, all'interno dell'o.e., da piu'  di  un
anno.
Titolo VII
Procedimento di annotazione dei provvedimenti sanzionatori
dell'Autorita'

                               Art. 35
 
             Annotazione dei provvedimenti sanzionatori
           per falsa dichiarazione o falsa documentazione
 
  1. La s.a. comunica all'Autorita' i casi di presentazione di  falsa
dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e  negli
affidamenti di subappalto, entro trenta giorni dall'accertamento  del
fatto.
  2. Il dirigente avvia il procedimento secondo quanto  disposto  dal
vigente regolamento sanzionatorio dell'Autorita'.
                               Art. 36
 
                    Conclusione del procedimento
 
  1. Il Consiglio, qualora all'esito del  procedimento  sanzionatorio
ritenga  che  la  documentazione  e  le  dichiarazioni   oggetto   di
comunicazione non siano state rese dall'o.e. con dolo o colpa  grave,
dispone  l'iscrizione  nel  Casellario  informatico   della   notizia
dell'esclusione dalle  procedure  di  gara  e  dagli  affidamenti  di
subappalto, cosi' come comunicata dalla s.a.
                               Art. 37
 
             Annotazione dei provvedimenti sanzionatori
                     nei confronti delle S.O.A.
 
  1. Il  dirigente,  all'esito  del  procedimento  sanzionatorio  nei
confronti delle S.O.A.  per  le  quali  il  Consiglio  ha  deliberato
l'imputabilita' per dolo o colpa grave,  dispone  l'iscrizione  nella
sezione «A»  del  Casellario,  dando  preventiva  comunicazione  alla
S.O.A. interessata a mezzo P.E.C. del testo dell'annotazione e  della
data di pubblicazione.
Parte III
PUBBLICITA' DELLE ANNOTAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                               Art. 38
 
                     Durata della pubblicazione
                  nel Casellario delle annotazioni
 
  1.  Le  informazioni  contenute  nel  Casellario  informatico  sono
detenute stabilmente dall'Autorita'.
  2. Il termine di durata della pubblicita' delle annotazioni di  cui
all'art. 8, comma 2, lettere a), b), d), e), f) g), h),  j)  e  k)  e
comma 3, lettera d) e'  pari  a  cinque  anni  dalla  data  di  prima
pubblicazione.
  3. Il termine di durata della pubblicita' delle  annotazioni  prive
di carattere interdittivo nelle sezioni «A» e «B» del  Casellario  e'
pari a dieci anni dalla di prima pubblicazione.
  4. L'o.e. e' escluso dalle procedure di gara  o  dall'accesso  alla
qualificazione se la scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
offerte o l'istanza di qualificazione ricade nel periodo di efficacia
dell'annotazione.
  5. Le annotazioni che  hanno  efficacia  interdittiva  e  che  sono
inserite nella  sezione  «B»  confluiscono  al  termine  del  periodo
interdittivo,  con  procedura  automatizzata,   nell'area   «C»   del
Casellario.
  6. Il dirigente,  su  istanza  motivata  dell'o.e.  annotato  nella
sezione «A» o «B» del Casellario, seguendo  l'ordine  cronologico  di
acquisizione  delle   istanze,   puo'   disporre   il   trasferimento
dell'annotazione nella sezione «C» del Casellario prima  del  decorso
del termine interdittivo, qualora sia intervenuto un provvedimento di
annullamento o di  revoca  della  segnalazione  o  del  provvedimento
dell'Autorita' ovvero a seguito della stipula di atti transattivi  in
caso di risoluzioni contrattuali.
  7. Nella sezione «B»  viene  comunque  data  evidenza  del  periodo
interdittivo  gia'  comminato  e  trascorso  al  fine  di   garantire
l'efficacia dell'annotazione allo spirare  del  periodo  interdittivo
medesimo, per le verifiche effettuate ex post dalle s.a. in corso  di
gara.
                               Art. 39
 
              Intervento provvedimenti giurisdizionali
 
  1.  Il  dirigente,  qualora   il   provvedimento   di   annotazione
dell'Autorita'   sia   sospeso   in   via   cautelare   dal   giudice
amministrativo, rimuove temporaneamente l'annotazione  dalla  sezione
«B» e  la  iscrive  nella  sezione  «C»  del  Casellario,  fino  alla
decisione di merito.
  2.  Il  dirigente,  qualora  la  misura   cautelare   del   giudice
amministrativo non sia  confermata  in  sede  di  merito,  ripristina
l'annotazione  nella  sezione  «B»  del  Casellario   nell'originaria
formulazione e con la precisazione della durata interdittiva  residua
calcolata  al  netto  del  periodo  di  interdizione  gia'   scontato
dall'o.e.
  3. Qualora si formi il giudicato  sulla  sentenza  che  annulla  la
segnalazione o l'annotazione, il dirigente  provvede  d'ufficio  alla
cancellazione dell'annotazione anche dalla sezione «C».
                               Art. 40
 
                          Accesso agli atti
 
  1. L'accesso agli atti relativi ai procedimenti di cui al  presente
regolamento e' disciplinato dal  regolamento  di  accesso  agli  atti
dell'Autorita' e dal regolamento in materia di rimborso dei costi  di
riproduzione per il rilascio di copie e diritti  di  ricerca  del  31
maggio 2016.
                               Art. 41
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  ed  e'  pubblicato
anche sul sito istituzionale dell'Autorita'.
    Roma, 29 luglio 2020
 
                                          Il Presidente f.f.: Merloni
 
p. il segretario: Greco
 
    Approvato  dal  Consiglio  dell'Autorita'  nell'adunanza  del  29
luglio 2020, con delibera n. 721.
    Depositato presso la segreteria del Consiglio il 3 settembre 2020

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