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ANAC, 1/7/2020 n. 690
Delib. Anac recante Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza (c.d.whistleblowing.)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 205 del 18 agosto 2020


Materia: pubblica amministrazione / attività


AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 1 luglio 2020
Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio  del potere  sanzionatorio  in  materia  di   tutela   degli   autori   di segnalazioni di illeciti  o  irregolarita'  di  cui  siano  venuti  a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di  cui  all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
(Delibera  n.  690/2020).

(GU n.205 del 18-8-2020)
Capo I
Disposizioni generali


        IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
 
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,
come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e  successive  modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli articoli 19, comma 5, e 31 del  decreto-legge  24  giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114;
  Visto l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
come modificato dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n.  179  e,
in particolare, i commi 1 e 6;
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  Visto l'art. 34-bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito in legge 17 dicembre 2012, n.  221,  come  modificato  dal
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
  Visto il «regolamento concernente l'accesso ai documenti formati  o
detenuti dall'Autorita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 1°
febbraio 2016 con il quale e' stato approvato il  piano  di  riordino
dell'Autorita' nazionale anticorruzione;
  Vista la «Direttiva annuale sullo  svolgimento  della  funzione  di
vigilanza» dell'Autorita';
  Viste le «Linee guida in materia di tutela del dipendente  pubblico
che segnala illeciti (c.d. whistleblower)» dell'Autorita';
  Vista  la  delibera  n.  1196  del  23  novembre  2016  recante  il
«Riassetto organizzativo dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  a
seguito  dell'approvazione  del  piano  di  riordino  e  delle  nuove
funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione
della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri  di
responsabilita' in base alla missione istituzionale  dell'Autorita'»,
come modificata dalla delibera n. 1 del 10 gennaio 2018;
  Visti il «regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in
materia  di  contratti  pubblici»,  il  «regolamento   sull'esercizio
dell'attivita'  di  vigilanza  in  materia   di   prevenzione   della
corruzione»,  il  «regolamento   sull'esercizio   dell'attivita'   di
vigilanza sul rispetto degli obblighi  di  pubblicazione  di  cui  al
decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.   33»,   il   «regolamento
sull'esercizio   dell'attivita'   di   vigilanza   in   materia    di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi nonche' sul rispetto
delle regole di comportamento dei pubblici funzionari»;
  Vista la delibera del  Consiglio  n.  1306  del  21  dicembre  2016
secondo cui le competenze e le funzioni dell'Autorita' sono ripartite
per materia e per ambiti di competenza;
  Vista la  necessita'  di  ridefinire  l'organizzazione  del  lavoro
dell'ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei  whistleblowers,
ai fini di una razionalizzazione dei procedimenti attivati a  seguito
delle  segnalazioni  ex  art.  54-bis  del  decreto  legislativo   n.
165/2001, nonche' di una corretta delimitazione  delle  competenze  e
delle prerogative dell'ufficio stesso;
  Considerato che la ratio della legge  179/2017  e'  la  tutela  del
segnalante, che e' assicurata  sia  garantendo  in  ogni  momento  la
riservatezza  della   sua   identita'   sia   azionando   il   potere
sanzionatorio nei casi di cui al comma 6 dell'art. 54-bis del decreto
legislativo n. 165/2001;
  Tenuto conto che l'ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni  dei
whistleblowers e' tenuto a vigilare sul rispetto della  normativa  in
materia  ovvero  a  vigilare  affinche'  il  segnalante   non   venga
discriminato a motivo della segnalazione, possa usufruire all'interno
della propria amministrazione  di  un  sistema  per  l'inoltro  e  la
gestione delle segnalazioni e possa contare su di  una  attivita'  di
verifica e di analisi della propria segnalazione da parte del RPCT;
  Considerato che il primo comma dell'art.  54-bis  individua  l'Anac
tra  i  possibili  destinatari  delle  segnalazioni  di  illeciti   o
irregolarita', l'ufficio per  la  vigilanza  sulle  segnalazioni  dei
whistleblowers avverte la necessita' di disciplinare il  procedimento
di gestione delle segnalazioni inoltrate all'Autorita'  dal  pubblico
dipendente  che,  nell'interesse   dell'integrita'   della   pubblica
amministrazione, rappresenta condotte illecite di  cui  e'  venuto  a
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
  Considerata  la  necessita'   di   regolamentare   i   procedimenti
sanzionatori   che   l'Autorita'   puo'   avviare,   ricorrendone   i
presupposti, ai sensi dell'art. 54-bis, comma  6,  primo,  secondo  e
terzo periodo;
 
                              E m a n a
                       il seguente regolamento
 
                               Art. 1
 
                             Definizioni
 
  Ai fini del presente regolamento, si intende per:
    a. «art. 54-bis», l'art. 54-bis del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, come modificato dall'art. 1  della  legge  30  novembre
2017, n. 179;
    b. «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
    c. «comportamenti ritorsivi», qualsiasi  misura  discriminatoria,
atto, omissione, posto in essere nei confronti  del  whistleblower  a
causa della segnalazione e che rechi danno a quest'ultimo;
    d. «comunicazione», la comunicazione  di  violazioni  di  cui  al
comma  6,  primo  periodo,  dell'art.  54-bis  fatta  in  ogni   caso
all'Autorita', ai sensi del comma  1,  penultimo  periodo,  dell'art.
54-bis, da parte dell'interessato o  delle  organizzazioni  sindacali
maggiormente  rappresentative  nell'amministrazione  nella  quale  si
ritiene siano state commesse tali violazioni;
    e. «Consiglio», il Consiglio dell'autorita';
    f. «Dirigente», il dirigente dell'ufficio;
    g. «Presidente», il presidente dell'autorita';
    h. «responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza (RPCT)», il soggetto individuato ai  sensi  dell'art.  1,
comma 7, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  come  modificato
dall'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
    i.  «sanzioni»,  le  sanzioni  pecuniarie  individuate  nel  loro
ammontare minimo e massimo dall'art. 54-bis, comma 6;
    j.  «segnalazione  di  illeciti»,  la  segnalazione  di  condotte
illecite e irregolarita' di cui all'art. 54-bis, comma 1 da parte dei
soggetti di cui al comma 2, dell'art. 54-bis;
    k. «soggetto responsabile» il soggetto che nell'amministrazione o
in uno degli enti di cui al comma 2 dell'art. 54-bis ha  adottato  il
provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto a cui e' imputabile il
comportamento e/o l'omissione;
    l. «Ufficio»,  l'ufficio  per  la  vigilanza  sulle  segnalazioni
pervenute all'autorita', ai sensi dell'art. 54-bis, competente per il
procedimento sanzionatorio di cui al presente regolamento;
    m. «whistleblower», il pubblico dipendente come inteso dal  comma
2 dell'art. 54-bis, che effettua la segnalazione di condotte illecite
e  irregolarita'  ai  sensi  dell'art.  54-bis,  comma   1,   decreto
legislativo  n.  165/2001  ovvero  che  ne  denuncia  la  commissione
all'autorita' giudiziaria o contabile.
                               Art. 2
 
                               Oggetto
 
  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di:
    i.  gestione  delle  segnalazioni  di  illeciti  effettuate   dal
whistleblower;
    ii. accertamento di eventuali  comportamenti  ritorsivi  adottati
nelle amministrazioni e negli  enti  di  cui  al  comma  2  dell'art.
54-bis, nei confronti del whistleblower  e  conseguente  applicazione
della sanzione di cui al comma 6, primo periodo dell'art.  54-bis  al
soggetto responsabile;
    iii.  accertamento  del  mancato   svolgimento   da   parte   del
responsabile dell'attivita' di verifica e analisi delle  segnalazioni
di illeciti effettuate dal whistleblower e  conseguente  applicazione
della sanzione di cui al comma 6, terzo periodo dell'art. 54-bis;
    iv. accertamento dell'assenza di procedure  per  l'inoltro  e  la
gestione  delle  segnalazioni  di  illeciti  ovvero   l'adozione   di
procedure non conformi a  quelle  di  cui  al  comma  5  del  decreto
legislativo n. 165/2001 e conseguente applicazione della sanzione  di
cui al comma 6, secondo periodo decreto legislativo n. 165/2001.
                               Art. 3
 
                          Segreto d'ufficio
 
  1.  Nei  limiti  necessari  per  lo  svolgimento  dei  procedimenti
sanzionatori di cui al presente regolamento,  tutte  le  notizie,  le
informazioni e/o i dati acquisiti  nello  svolgimento  dell'attivita'
istruttoria  da  parte  dell'Autorita'  sono  tutelati  dal   segreto
d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche  amministrazioni,  fatti
salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art.  331
del codice di procedura penale.
                               Art. 4
 
                       Attivita' sanzionatoria
 
  1. L'Autorita' esercita il potere sanzionatorio:
    a) d'ufficio, qualora accerti una o piu' delle violazioni di  cui
all'art. 54-bis, comma 6, nell'ambito di attivita' espletate  secondo
la direttiva annuale sullo svolgimento della  funzione  di  vigilanza
dell'Autorita';
    b) su comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera d);
    c) su segnalazione avente ad oggetto le ipotesi di  cui  all'art.
54-bis, comma 6.
  2. Le comunicazioni e le segnalazioni sono inoltrate  all'Autorita'
di  norma,  attraverso  il  modulo  della   piattaforma   informatica
disponibile sul sito istituzionale dell'Anac, che utilizza  strumenti
di crittografia  e  garantisce  la  riservatezza  dell'identita'  del
segnalante e del contenuto della segnalazione nonche' della  relativa
documentazione.
                               Art. 5
 
Comunicazioni dell'Autorita' relative  ai  procedimenti  disciplinati
                      nel presente regolamento
 
  1.  Le  comunicazioni  dell'Autorita'  relative   ai   procedimenti
disciplinati  dal  presente  regolamento  sono  effettuate,   laddove
possibile, attraverso la piattaforma informatica di cui  all'art.  4,
comma 2 ovvero presso la casella  di  posta  elettronica  certificata
(PEC) indicata alla Autorita' dai relativi destinatari.
  2. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni dell'Autorita'
sono effettuate nelle altre forme previste  dall'ordinamento  vigente
che assicurino  la  prova  della  ricezione  da  parte  dei  soggetti
destinatari ovvero presso l'indirizzo mail indicato all'Autorita' dai
relativi destinatari.
                               Art. 6
 
                    Responsabile dei procedimenti
 
  1. Il responsabile dei procedimenti di cui al presente  regolamento
e' il dirigente.
  2. Il responsabile del procedimento, esaminate le  comunicazioni  e
le segnalazioni, e attribuito alle stesse l'ordine  di  priorita'  di
cui all'art. 7, puo' individuare uno o piu' funzionari  cui  affidare
lo svolgimento dell'istruttoria.
                               Art. 7
 
                 Ordine di priorita' del trattamento
              delle comunicazioni e delle segnalazioni
 
  1. Le comunicazioni e le  segnalazioni  sono  trattate  secondo  il
seguente ordine di priorita':
    a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, art. 54-bis, si  ha
riguardo alla gravita' dei comportamenti  ritorsivi  e  all'eventuale
danno alla salute nonche' alla reiterata  adozione  di  comportamenti
ritorsivi e alla adozione di piu' comportamenti  ritorsivi  oltreche'
alla partecipazione di diversi soggetti all'adozione di comportamenti
ritorsivi;
    b) nei casi di cui al comma 6, secondo periodo, art.  54-bis,  si
ha riguardo all'assenza di procedure  per  l'inoltro  e  la  gestione
delle segnalazioni nonche' all'adozione  di  procedure  non  conformi
alle linee guida dell'Autorita'; in particolare, si ha riguardo  alla
promozione, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 5, ultimo  periodo,  del
ricorso a strumenti di crittografia  per  garantire  la  riservatezza
dell'identita' del segnalante  e  del  contenuto  della  segnalazione
nonche' della relativa documentazione;
    c) nei casi di cui al comma 6, terzo periodo, art. 54-bis, si  ha
riguardo alla gravita' e al numero degli illeciti segnalati al  RPCT,
all'ampiezza dell'intervallo temporale della inerzia del  RPCT  e  al
suo comportamento complessivamente tenuto.
Capo II
Il procedimento di gestione
delle segnalazioni di illeciti

                               Art. 8
 
        Archiviazione diretta delle segnalazioni di illeciti
       e trasmissione ad altro ufficio o ad Autorita' esterne
 
  1. Entro centottanta giorni dall'acquisizione della segnalazione di
illeciti, l'ufficio  procede  al  suo  esame  al  fine  di  valutarne
l'archiviazione ovvero la trasmissione ad altro  ufficio  nonche'  ad
autorita' esterne.
  2.  Nella  segnalazione  devono   essere   indicati   a   pena   di
inammissibilita':
    a) la denominazione e i recapiti del  whistleblower  nonche',  se
posseduto, l'indirizzo di posta elettronica  certificata  presso  cui
l'Autorita' possa indirizzare eventuali comunicazioni;
    b) i fatti oggetto di segnalazione  e  l'amministrazione  in  cui
sono avvenuti;
    c)  l'amministrazione  cui  appartiene  il  whistleblower  e   la
qualifica/mansione svolta;
    d)  una  descrizione   delle   ragioni   connesse   all'attivita'
lavorativa svolta  che  hanno  consentito  la  conoscenza  dei  fatti
segnalati.
  Qualora, in presenza di motivate ragioni, le comunicazioni superino
le  15  pagine,  esse  riportano  un  indice  e  una  sintesi   delle
argomentazioni presentate.
  3. La segnalazione di illeciti e' archiviata dal dirigente, dandone
notizia al segnalante, per i seguenti motivi:
    a) manifesta mancanza di interesse all'integrita' della  pubblica
amministrazione;
    b)  manifesta   incompetenza   dell'Autorita'   sulle   questioni
segnalate;
    c) manifesta infondatezza per  l'assenza  di  elementi  di  fatto
idonei a giustificare accertamenti;
    d)  manifesta  insussistenza  dei  presupposti   di   legge   per
l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorita';
    e) accertato contenuto generico della  segnalazione  di  illecito
tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione
di  illeciti  corredata   da   documentazione   non   appropriata   o
inconferente;
    f)  produzione  di   sola   documentazione   in   assenza   della
segnalazione di condotte illecite o irregolarita';
    g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali  della
segnalazione di illeciti indicati al comma 2.
  4. Fuori dai casi di cui  al  comma  3,  l'ufficio  trasmette  agli
uffici  di  vigilanza  competenti  per  materia  la  segnalazione  di
illeciti.  Essi  svolgono  le  attivita'  istruttorie  ai  sensi  del
relativo regolamento  di  vigilanza  e  delle  linee  guida  adottate
dall'Autorita' in materia. L'ufficio che riceve, procede nel rispetto
della tutela della riservatezza dell'identita' del  segnalante,  come
previsto dall'art. 54-bis, con la collaborazione degli  altri  uffici
di vigilanza eventualmente coinvolti nella segnalazione di  illeciti.
L'ufficio  provvede   a   informare   il   segnalante   dell'avvenuta
trasmissione della segnalazione di  illeciti  al  competente  ufficio
dell'Autorita',  indicando  il  nominativo   del   responsabile   del
procedimento, il riferimento del regolamento applicabile e ogni altro
utile elemento.
  5. L'ufficio trasmette bimestralmente al Consiglio  l'elenco  delle
segnalazioni  di  illeciti  valutate  inammissibili  o  improcedibili
nonche' l'elenco delle segnalazioni di cui al comma 4.
  6. Qualora la segnalazione ex art. 54-bis abbia ad oggetto illeciti
che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'Autorita' provvede
alla loro immediata trasmissione, con nota  a  firma  del  presidente
dell'Autorita', alla competente autorita'  giudiziaria  o  contabile,
evidenziando che si tratta di una segnalazione ex  art.  54-bis,  nel
cui processo di gestione si dovra' pertanto assumere ogni cautela per
garantire il rispetto delle disposizioni  previste  dall'art  54-bis,
comma 3, decreto legislativo n. 165/2001.
  Il   whistleblower   e'   preventivamente   avvisato,    attraverso
l'informativa  presente  nella  piattaforma  informatica,  o  con  un
apposito  comunicato  per  i  segnalanti  che   non   utilizzano   la
piattaforma, della eventualita' che la sua segnalazione potra' essere
inviata all'Autorita' giudiziaria ordinaria e contabile
  6-bis. L'ufficio trasmette settimanalmente  al  Consiglio  l'elenco
delle segnalazioni da inoltrare alle autorita' indicate al comma 6.
  7. Qualora la segnalazione di illeciti abbia ad  oggetto,  in  modo
esclusivo o concorrenziale, una delle materie  di  cui  all'art.  60,
comma 6, decreto legislativo n. 165/2001,  il  dirigente  provvede  a
trasmettere gli esiti delle verifiche eventualmente  condotte  ovvero
una relazione riepilogativa dei fatti segnalati al  Dipartimento  per
la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
i seguiti di competenza. La trasmissione avviene nel  rispetto  della
tutela  della   riservatezza   dell'identita'   del   segnalante   in
conformita' a quanto statuito dal protocollo d'intesa  tra  A.N.AC  e
funzione pubblica.
  8. In caso di segnalazioni di illeciti che riguardano i  magistrati
ordinari, amministrativi,  contabili  e  tributari,  l'Autorita'  non
procede alla loro gestione  ma  informa  il  whistleblower  circa  la
possibilita' che quest'ultimo ha di inviarla al competente organo  di
autogoverno della magistratura. Resta fermo che laddove gli  illeciti
segnalati  rilevino  sotto  il  profilo   penale   o   erariale,   le
segnalazioni sono  trasmesse  direttamente  da  Anac  alle  Autorita'
giudiziarie competenti.
  9. Nei casi di cui ai commi  6  e  7,  l'Autorita'  avra'  cura  di
comunicare al whistleblower a quale Autorita'  o  organo  esterno  la
segnalazione e' stata trasmessa.
Capo III
Procedimento sanzionatorio relativo
alle comunicazioni

                               Art. 9
 
                           Pre-istruttoria
 
  1. Acquisita la comunicazione, l'ufficio procede al suo preliminare
esame  al  fine  di  valutare  la  sussistenza   dei   requisiti   di
ammissibilita'/procedibilita'.
  2. La comunicazione deve indicare a pena di inammissibilita':
    a)  la  denominazione  e  i  recapiti  completi  dell'interessato
nonche', se posseduto, l'indirizzo di posta  elettronica  certificata
presso cui l'Autorita' possa indirizzare eventuali comunicazioni;
    b) l'autore della presunta violazione;
    c) i fatti all'origine della comunicazione;
    d) i documenti a sostegno comunicazione.
  Qualora, in presenza di motivate ragioni, le comunicazioni superino
le  15  pagine,  esse  riportano  un  indice  e  una  sintesi   delle
argomentazioni presentate.
  3. La comunicazione e' considerata inammissibile e/o  improcedibile
ed e' archiviata dal dirigente per i seguenti motivi:
    a) manifesta infondatezza per  l'assenza  di  elementi  di  fatto
idonei a giustificare accertamenti;
    b)  manifesta  insussistenza  dei  presupposti   di   legge   per
l'esercizio dei poteri sanzionatori dell'Autorita';
    c) finalita' palesemente emulativa;
    d) accertato contenuto generico della comunicazione o tale da non
consentire la comprensione dei fatti, ovvero comunicazione  corredata
da documentazione non appropriata o inconferente;
    e)  produzione  di   sola   documentazione   in   assenza   della
comunicazione;
    f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali  della
comunicazione ai sensi del comma 2;
    g) intervento dell'Autorita' non piu' attuale.
  4. Laddove sia necessario  acquisire  informazioni,  chiarimenti  o
documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nella  comunicazione,
l'ufficio puo' convocare in audizione i soggetti  in  possesso  degli
stessi ovvero inviare loro una richiesta di integrazione  documentale
con assegnazione di un termine, non superiore a trenta giorni,  entro
il quale fornire riscontro. In tal caso, in virtu' del  principio  di
leale collaborazione  tra  pubblica  amministrazione  e  privati,  la
produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata,
inconferente  o  ingiustificatamente  dilazionata,  puo'   comportare
l'archiviazione ai sensi del comma 3.
  5. Effettuata l'audizione, acquisita la documentazione necessaria e
completa ovvero decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del
comma 4, l'ufficio, entro il termine di novanta  giorni,  valuta  gli
elementi a disposizione e procede:
    a) all'archiviazione diretta della  comunicazione  ai  sensi  del
comma 3;
    b) all'avvio del procedimento sanzionatorio  ai  sensi  dell'art.
10.
  6. Su proposta dell'ufficio e in presenza di particolari e motivate
esigenze istruttorie, o in caso di estensione soggettiva od oggettiva
della vicenda oggetto di valutazione, il dirigente puo'  decidere  di
prorogare il termine di novanta giorni di cui al comma 5 per una sola
volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Il responsabile
del procedimento comunica la proroga ai soggetti che hanno effettuato
la comunicazione.
                               Art. 10
 
                       Avvio del procedimento
 
  1. La  contestazione  dell'addebito  e'  effettuata  dal  dirigente
mediante comunicazione di avvio del procedimento. Essa e' inviata  al
soggetto  responsabile,   al   whistleblower   e,   se   diverso   da
quest'ultimo, al soggetto che ha effettuato la comunicazione.
  2. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati:
    a) l'oggetto del procedimento;
    b) la contestazione della  violazione,  con  l'indicazione  delle
disposizioni violate  e  delle  sanzioni  comminabili  all'esito  del
procedimento;
    c)  il  termine  non  superiore  a  centottanta  giorni  per   la
conclusione del procedimento, decorrente dalla comunicazione di avvio
del procedimento, fermi restando i casi di  sospensione  disciplinati
nel presente regolamento;
    d) il responsabile del procedimento;
    e) l'ufficio presso cui si puo' accedere agli atti;
    f) la facolta' di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte
e documenti nonche' la richiesta di audizione presso l'ufficio  e  il
termine entro cui possono essere presentati;
    g) la casella di posta elettronica certificata (Pec),  presso  la
quale  effettuare  le   comunicazioni   all'Autorita'   relative   al
procedimento sanzionatorio, e l'invito a  comunicare,  con  il  primo
atto utile, l'indirizzo Pec, presso la quale il soggetto responsabile
intende ricevere le comunicazioni  e  le  notificazioni  relative  al
procedimento.
  3.  In  ragione  di  un  rilevante   numero   di   destinatari   la
comunicazione personale di cui al comma 2 puo' essere  sostituita  da
modalita' di volta in volta stabilite  dall'Autorita',  nel  rispetto
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
  4. Il responsabile del procedimento invia al Consiglio, con cadenza
bimestrale, l'elenco dei procedimenti sanzionatori avviati  ai  sensi
del presente articolo.
                               Art. 11
 
                             Istruttoria
 
  1.  I  soggetti  ai  quali  e'  stata  inviata   la   contestazione
dell'addebito, mediante comunicazione dell'avvio del procedimento, ai
sensi dell'art. 10, comma 1, hanno facolta' di:
    a) accedere ai documenti del  procedimento,  nel  rispetto  delle
modalita' e nei termini previsti  dal  regolamento  di  accesso  agli
atti;
    b) presentare, entro il termine di trenta giorni dalla  ricezione
della  contestazione  dell'addebito,  memorie  scritte,  documenti  e
deduzioni, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti  all'oggetto
del procedimento;
    c) formulare  istanza  di  audizione  innanzi  all'ufficio  entro
trenta giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito.
  2. Il termine di cui alla lettera b) puo' essere prorogato, per una
sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a  seguito
di motivata richiesta dei soggetti  cui  la  comunicazione  e'  stata
inviata.
  3. Il  responsabile  del  procedimento  puo'  richiedere  ulteriori
informazioni, chiarimenti, atti e documenti ai soggetti cui e'  stato
comunicato l'avvio del procedimento  nonche'  a  coloro  che  possono
fornire  informazioni  utili  per  l'istruttoria,  anche  avvalendosi
dell'ufficio ispettivo  dell'Autorita',  della  Guardia  di  finanza,
ovvero dell'Ispettorato per la  funzione  pubblica  del  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. Le richieste di cui al comma 3 sono  formulate  per  iscritto  e
indicano:
    a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti
richiesti;
    b) il termine per l'adempimento che, tenuto  conto  dell'urgenza,
della  quantita'  e  qualita'  delle  informazioni  e  dei  documenti
richiesti, e' non inferiore a cinque giorni e non superiore a  trenta
giorni. Tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta e  per
un periodo non superiore a  trenta  giorni,  a  seguito  di  motivata
richiesta del soggetto destinatario della richiesta.
  I  documenti  di  cui  e'  richiesta  l'esibizione  sono   forniti,
preferibilmente, su supporto informatico, con allegata  dichiarazione
di conformita' all'originale. In alternativa, possono essere  forniti
in originale o copia conforme.
  5. Le richieste  di  informazioni  e  di  esibizione  di  documenti
possono essere formulate anche oralmente nel  corso  di  audizioni  o
ispezioni,  rendendole  note  all'interessato  e   verbalizzando   le
medesime.
  6. Ferma restando la garanzia del diritto  di  difesa,  l'attivita'
difensiva nell'ambito del procedimento sanzionatorio  si  svolge  nel
rispetto del principio della leale  collaborazione  delle  parti  con
l'Autorita'.   La   produzione    di    documentazione    inutilmente
sovrabbondante,  disordinata,  inconferente   o   ingiustificatamente
dilazionata, puo' costituire elemento  di  valutazione  negativo  del
grado di cooperazione del soggetto responsabile con l'Autorita'.
  7. L'accesso agli atti del procedimento  avviene  mediante  istanza
all'ufficio nel rispetto delle modalita' e dei termini  previsti  dal
«regolamento concernente l'accesso ai documenti  formati  o  detenuti
dall'Autorita' ai sensi della legge 7  agosto  1990,  n.  241».  Sono
sottratte all'accesso le segnalazioni,  ai  sensi  dell'art.  54-bis,
comma 4.
                               Art. 12
 
                    Audizione in fase istruttoria
 
  1. Il responsabile del procedimento, ove necessario, puo' convocare
in audizione innanzi  l'ufficio,  anche  su  richiesta,  il  soggetto
responsabile, ovvero il whistleblower e, se diverso da  quest'ultimo,
il soggetto che ha effettuato la  comunicazione  nonche'  coloro  che
possono fornire informazioni utili per l'istruttoria.
  2. La richiesta di essere auditi deve essere motivata.
  3. Il responsabile del procedimento comunica  agli  interessati  la
data e il luogo dell'audizione. Tale data puo' essere  differita,  su
richiesta motivata dei soggetti destinatari della  convocazione,  per
una sola volta per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.
  4. Nel corso delle  audizioni,  i  soggetti  auditi  possono  farsi
assistere dal proprio legale di fiducia.
  5. Dell'audizione e' redatto verbale, sottoscritto dal responsabile
del procedimento, da altro funzionario eventualmente presente e dalle
parti o dai loro  rappresentanti,  cui  viene  consegnata  copia  del
verbale stesso. Puo'  essere  disposta,  a  cura  dell'Autorita',  la
registrazione magnetica e/o informatica delle audizioni.
                               Art. 13
 
                 Conclusione della fase istruttoria
 
  1. L'ufficio, esaminata la documentazione acquisita agli atti puo':
    a)  proporre  al  Consiglio  l'archiviazione  del   procedimento,
qualora non ricorrano  i  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  per
l'irrogazione della sanzione;
    b) proporre al Consiglio la declaratoria di nullita' delle misure
ritorsive e l'irrogazione della sanzione amministrativa,
    c) fuori dai casi di cui alle lettere a) e b) e solo qualora  nel
corso della fase istruttoria emergano elementi  che  configurino  una
diversa  qualificazione  giuridica  dei  fatti  ovvero  dell'addebito
rispetto a come individuata nella contestazione di cui  all'art.  10,
comunica gli elementi di novita' emersi dall'istruttoria ai  soggetti
di cui all'art. 10, comma 1, assegnando un termine  non  superiore  a
dieci giorni per eventuali controdeduzioni.
  2. Qualora  le  parti  nelle  controdeduzioni  chiedano  di  essere
auditi, il dirigente puo' disporre l'audizione ai sensi dell'art. 12,
laddove   strettamente   necessario   ai   fini   del   completamento
dell'istruttoria.
  3. Le controdeduzioni scritte  previste  al  comma  1,  lettera  c)
replicano sinteticamente alle considerazioni  dell'ufficio.  Qualora,
in  presenza  di  motivate  ragioni,  superino  le  15  pagine,  esse
riportano un indice e  una  sintesi  delle  argomentazioni  difensive
presentate.
                               Art. 14
 
                           Fase decisoria
 
  1. Il dirigente,  acquisiti  tutti  gli  elementi  di  fatto  e  di
diritto, sottopone la questione al Consiglio che puo':
    a)  richiedere  un  supplemento  di  istruttoria  con   specifica
indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici
competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
    b) convocare in audizione le parti, nonche' ogni altro  soggetto,
pubblico o privato, in grado di fornire elementi  probatori  ritenuti
utili ai fini dell'adozione del provvedimento finale;
    c) adottare il provvedimento finale
  2. Il provvedimento finale adottato  dal  Consiglio  puo'  avere  i
seguenti contenuti:
    a) l'archiviazione, qualora sia stata riscontrata  l'assenza  dei
presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della  sanzione
amministrativa pecuniaria
    b)  la  declaratoria  di  nullita'  delle  misure   ritorsive   e
l'irrogazione della sanzione pecuniaria
  3. Nel provvedimento di cui al comma 2,  lettera  b)  del  presente
articolo sono  indicati  l'ammontare  delle  sanzioni  comminate,  le
modalita' e il termine entro il quale  il  pagamento  delle  sanzioni
deve avvenire.
  4. Il provvedimento conclusivo del procedimento viene comunicato ai
soggetti di cui all'art. 10, comma 1. Nel caso di  cui  al  comma  2,
lettera b) del presente  articolo,  viene  informato  anche  il  RPCT
dell'amministrazione cui appartiene il soggetto responsabile.
                               Art. 15
 
              Sospensione dei termini del procedimento
 
  1. I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:
    a) audizione disposta ai sensi dell'art. 12, comma 1 e  ai  sensi
dell'art.  13,  comma  2,  a  decorrere  dalla  data   dell'atto   di
convocazione in audizione per il periodo necessario allo  svolgimento
di quest'ultima;
    b) audizione disposta dal Consiglio ai sensi dell'art. 14,  comma
1, lettera b) a decorrere dalla data  dell'atto  di  convocazione  in
audizione per il periodo necessario allo svolgimento di quest'ultima;
    c) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio
ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) ovvero in tutti i casi  in
cui il regolamento prevede l'assegnazione di un termine alle parti  o
a terzi per le produzioni istruttorie, sino alla presentazione  delle
suddette produzioni ovvero decorso inutilmente il termine assegnato.
  2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna  delle  ipotesi
di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non puo'  eccedere
i trenta giorni.
  3. I termini del procedimento sono, altresi', sospesi nei casi di:
    a) necessita' istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre
amministrazioni, i quali sono essenziali ai  fini  della  definizione
del procedimento, fino all'acquisizione degli atti richiesti;
    b) pendenza  di  un  giudizio  avente  il  medesimo  oggetto  del
procedimento sanzionatorio.  Formatosi  il  giudicato,  il  dirigente
valuta  se  vi  siano  i  presupposti  per  dare  nuovo  impulso   al
procedimento sanzionatorio.
                               Art. 16
 
                 Procedimento sanzionatorio ai sensi
              dell'art. 54-bis, comma 6, terzo periodo
 
  1. Laddove venga acquisita la segnalazione di violazioni di cui  al
comma  6,   terzo   periodo   dell'art.   54-bis,   il   procedimento
sanzionatorio e' avviato nei confronti del responsabile che ha omesso
l'attivita' di verifica e analisi della segnalazione ricevuta.
  2. L'avvio del procedimento  e  il  provvedimento  conclusivo  sono
comunicati al responsabile di cui al comma 1 nonche' ai soggetti  che
hanno effettuato la segnalazione all'Autorita'.
  3. Al procedimento sanzionatorio di cui  al  presente  articolo  si
applicano le disposizioni di cui capo III, nelle parti compatibili.
Capo IV
Procedimento sanzionatorio semplificato

                               Art. 17
 
                  Ambito oggettivo di applicazione
 
  1. Il procedimento e' svolto in forma semplificata nei casi in  cui
nell'espletamento  dell'attivita'  di  vigilanza  dell'Autorita'  e/o
sanzionatoria  venga  riscontrata  la  mancanza  delle  procedure  di
ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-bis;
  2. Nei casi di cui al  comma  1,  la  comunicazione  di  avvio  del
procedimento    viene     inviata     all'organo     di     indirizzo
dell'amministrazione che ha adottato il  PTPCT  e  nominato  il  RPCT
nonche' ad altri responsabili da indicare nel PTPCT o  apposito  atto
organizzativo.
  3. La comunicazione di avvio indica in modo puntuale i  presupposti
di fatto e le ragioni  di  diritto  in  relazione  agli  esiti  delle
attivita' svolte dall'Autorita' che depongono per l'irrogazione della
sanzione.
  4.  I  soggetti  destinatari  della  comunicazione  di  avvio   del
procedimento hanno facolta' di presentare, entro il termine di  dieci
giorni dalla suddetta comunicazione,  memorie  scritte,  documenti  e
deduzioni.
  5.  Il  dirigente,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data   di
ricevimento delle  produzioni  di  cui  al  comma  4  ovvero  scaduto
inutilmente il  termine  per  la  loro  presentazione,  trasmette  al
Consiglio la proposta di adozione del provvedimento conclusivo.
  6. Il Consiglio, tenuto conto  delle  eventuali  memorie  prodotte,
adotta il provvedimento conclusivo.
  7. Si applicano le disposizioni di cui al capo  III,  ad  eccezione
degli artt. 13 e 14 nonche' delle disposizioni inerenti alla facolta'
di richiedere l'audizione all'ufficio.
Capo V
Disposizioni finali

                               Art. 18
 
                   Pubblicazione del provvedimento
 
  1. Il provvedimento conclusivo del procedimento e'  pubblicato  sul
sito  istituzionale  dell'Autorita'  nella  sezione   dedicata   alle
segnalazioni di cui all'art. 54-bis  dopo  la  notizia  dell'avvenuta
notificazione al soggetto  responsabile  ovvero,  nel  caso  di  piu'
soggetti, dopo la notizia dell'avvenuta ultima notificazione.
  2. Il Consiglio puo' altresi' disporre la  pubblicazione  sul  sito
istituzionale dell'amministrazione  o  dell'ente  cui  appartiene  il
soggetto responsabile.
                               Art. 19
 
                         Computo dei termini
 
  1. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento  si
applica l'art. 155 del codice di procedura civile.
                               Art. 20
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente regolamento entra in vigore il  quindicesimo  giorno
successivo alla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Esso  si
applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua
entrata in vigore.
  Roma, 1° luglio 2020
 
                                          Il Presidente f.f.: Merloni
p. Il segretario: Greco
 
  Approvato dal Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 1°  luglio
2020 con delibera n. 690.
  Depositato presso la segreteria del  Consiglio  in  data  5  agosto
2020.

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