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Consiglio di Stato, Sez. II, 7/9/2020 n. 5391
Non è incondizionata la libertà di trasferimento del farmacista all'interno della zona di competenza.

La libertà di trasferimento del farmacista all'interno della zona di competenza non è incondizionata. Il trasferimento è soggetto infatti ad autorizzazione dell'autorità, la quale deve verificare, fra l'altro, che il locale indicato sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. Il relativo potere discrezionale va interpretato in senso ragionevolmente restrittivo, in quanto ordinariamente si può presumere che il titolare si orienti spontaneamente dove è maggiore la domanda ed è prevedibilmente più elevato l'afflusso degli avventori, e quindi verso il luogo che, di fatto, è il più idoneo a soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. L'eventuale diniego si giustifica in situazioni particolari, ad esempio quando la collocazione prescelta, nell'ambito di una zona territorialmente molto vasta, "risulta non difficilmente accessibile alla maggior parte dell'utenza della zona stessa ed appare orientata, piuttosto, ad attirare una utenza estranea".

Materia: servizio farmaceutico / disciplina

Pubblicato il 07/09/2020

N. 05391/2020REG.PROV.COLL.

 

N. 04506/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4506 del 2012, proposto dalla “Farmacia Orientale” di Rebecchi Alberto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Ghibellini, Stefano Ghibellini e Ludovico Ferdinando Villani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Asiago, n. 8,

 

contro

-il Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aurelio Domenico Masuelli e Gabriele Pafundi, nonché dall’avvocato Maria Paola Pessagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, tutti con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14a/4,

- la “Farmacia Imperiale” S.a.s. di Minetti Giambattista & C., già Farmacia Imperiale di Agostino Poggi & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Damonte e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 349,

 

nei confronti

-della Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 361/2012, resa tra le parti, concernente l’autorizzazione all’ampliamento dei locali di una farmacia, con istanza di risarcimento danni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e della “Farmacia Imperiale” S.a.s. di Minetti Giambattista & C., già Farmacia Imperiale di Agostino Poggi & C. s.n.c.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 luglio 2020 tenutasi con le modalità di cui alla normativa emergenziale di cui all’art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 25 giugno 2020, n. 70, il Cons. Antonella Manzione e dati per presenti, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i difensori delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1.Con l’appello in esame la Farmacia Orientale di Rebecchi Alberto, titolare di sede in Genova, via Torti n. 128R, ha impugnato la sentenza del T.A.R. per la Liguria, n. 361 del 2 marzo 2012, con la quale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n.r.g. 736/2010, in quanto l’atto originariamente impugnato è stato annullato in autotutela; respinti i motivi aggiunti, aventi ad oggetto la sua reiterazione, con atto di autorizzazione all’ampliamento della sede della Farmacia Imperiale S.a.s. -oggi Farmacia Imperiale S.n.c.- con apertura di un accesso sulla medesima strada, al civico 200R.

 

2. La sentenza appellata, dopo aver disposto apposita verificazione sul punto, ha preso atto dell’insistenza dell’azienda concorrente nell’area di propria spettanza, disconoscendo pertanto l’invocata applicabilità al caso di specie della disposizione regolamentare di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 436 del 24 aprile 2008, in forza della quale in caso di insistenza degli accessi sulla medesima strada si deve tenere conto della linea di mezzeria, ed escludendo qualsivoglia difetto di istruttoria.

 

3. La decisione è contestata dalla ricorrente in primo grado con cinque articolati motivi, dei quali l’ultimo finalizzato a riproporre l’originaria istanza risarcitoria, da quantificare in via equitativa (motivo sub E): in primo luogo, ha lamentato violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendosi a suo dire il giudice di prime cure pronunciato sui primi due motivi di doglianza, conseguentemente riproposti (motivo sub A). Nello specifico, l’atto impugnato sarebbe viziato per difetto di istruttoria, non avendo tenuto conto della pianta organica riveniente dalla delibera regionale n. 436 del 2008, ma delle carte topografiche che il medico provinciale, in precedenza competente in materia di autorizzazione al trasferimento delle farmacie (art. 13 del d.P.R. n. 1275/1971), aveva trasmesso alla Regione Liguria quale doveroso passaggio di consegne. Della erroneità di tale richiamo sarebbe prova nella individuazione di una “zona bianca” corrispondente proprio a quella in controversia, inammissibile nella zonizzazione delle farmacie (motivo sub B). Sarebbe stato violato l’art. 2 della l.r. n. 3 del 1991 che impone l’istruttoria della A.S.L. sulla idoneità igienico-sanitaria dei locali (motivo sub C). Non si sarebbe tenuto conto della effettiva allocazione delle sedi farmaceutiche in contestazione, rimasta incerta anche dopo la verificazione, lacunosa sul punto per aver ipotizzato in maniera discorsiva la estraneità della via Donghi alla zona 20, di pertinenza della ricorrente, nonché, al contrario, la riconducibilità della via Torti all’altezza del civico 200R alla zona 18, concernente la Farmacia Imperiale (motivo sub D). Ha infine richiesto di reiterare l’istruttoria, stante la inadeguatezza dei risultati della precedente.

 

5. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Genova e la Farmacia controinteressata, con atto di stile, chiedendo la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

Con successiva memoria in controdeduzione, la Farmacia Imperiale s.n.c. ha eccepito la inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse, tardività e acquiescenza ad atti precedenti, già incisivi della sfera giuridica dell’appellante. L’annullamento dell’atto impugnato, infatti, non produrrebbe alcun giovamento alla parte avversa, che peraltro non ha impugnato a tempo debito l’autorizzazione al trasferimento dalla ubicazione originaria a quella attuale, risalente addirittura all’anno 2002, nonché la nota prot. n. 384723/VS del 1° ottobre 2009, di richiesta di parere alla A.S.L. 3, competente per territorio. Con successiva memoria versata in atti in data 25 giugno 2020 ha eccepito altresì la inammissibilità dell’appello per genericità.

Il Comune di Genova a sua volta ha ricordato di avere autorizzato l’ampliamento compulsato dalla diretta interessata che aveva agito in giudizio avverso la propria inerzia (v. T.A.R. per la Liguria, 6 maggio 2010, n. 2294); di avere autorizzato l’apertura dell’ingresso sulla via Torti solo all’esito dell’odierno giudizio di primo grado, con atto n. 46 del 19 marzo 2012, impugnato dalla Farmacia Orientale con autonomo ricorso n.r.g. 579/2012, sospeso nelle more della definizione di quello odierno ( ordinanza n. 276/2081). Nel merito, ha chiarito di aver acquisito l’attestazione di idoneità igienico-sanitaria prima del rilascio dell’impugnata autorizzazione e ricordato tutti i passaggi istruttori seguiti.

In vista dell’odierna udienza, tutte le parti hanno depositato dettagliate memorie conclusive, riproponendo, peraltro in maniera diffusa, le proprie contrapposte prospettazioni, ivi compresa la richiesta dell’appellante di disporsi consulenza tecnica d’ufficio per verificare lo stato dei luoghi effettivo.

 

6. Alla pubblica udienza del 28 luglio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione con le modalità di cui all’art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

 

DIRITTO

7. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dovere respingere le eccezioni sollevate dalla Società appellata. In primo luogo, il Collegio ritiene l’appello sufficientemente specifico, pur riproponendo i motivi di ricorso di primo grado, tanto più che i primi tre motivi di appello, intersecantisi tra di loro, conseguono alla ritenuta violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sugli specifici punti, riproposti in chiave critica di tale lacuna del giudizio di primo grado.

Egualmente infondate si palesano le eccezioni di inammissibilità per mancata impugnativa degli atti presupposti, ritenuti già di per sé lesivi della posizione giuridica dell’appellante, ovvero l’autorizzazione n. 552 del 13 dicembre 2002 al trasferimento dalla sede precedente all’attuale di via Donghi n. 2B/r e la richiesta di parere alla A.S.L. circa l’idoneità igienico-sanitaria della porzione di immobile che si è chiesto di annettere: nel primo caso, infatti, l’ingresso su una strada diversa da quella ove insiste l’azienda dell’appellante, alla stessa perpendicolare sì da non risultare neppure visibile, ben giustifica la scelta all’epoca quiescente; nel secondo, la natura endoprocedimentale esclude qualunque autonoma potenzialità lesiva, trattandosi di mero atto istruttorio, la cui necessità è peraltro riconosciuta dallo stesso appellante laddove imputa a difetto di istruttoria (anche) il mancato corretto coinvolgimento preventivo dell’Azienda sanitaria locale.

Un discorso a parte merita l’eccepita carenza di interesse al ricorso di primo grado, stante che l’assentito ampliamento ex se non sarebbe in grado di produrre alcun nocumento alla parte. Rileva il Collegio come l’invocata considerazione consegua alla natura anomala ed in certo qual modo ibrida del provvedimento impugnato: è vero, infatti, che nel caso di specie è in contestazione esclusivamente l’avallo all’ampliamento del locale, che alla data del 18 dicembre 2011, di redazione della relazione di verificazione, per quanto attiene alla via Torti constava solo di due vetrine prive di insegna; ma lo è altrettanto che l’intera operazione si palesava teleologicamente orientata a spostare l’accesso su tale strada, siccome in prima battuta contestualmente richiesto. La scissione del procedimento nei due distinti momenti, dei quali il secondo parificabile ad un, seppur minimale, trasferimento di sede, rende attuale l’interesse ad impugnare (anche) il solo atto presupposto, siccome evidentemente valutato dal giudice di prime cure nel momento in cui ha scrutinato nel merito il ricorso. Tanto più che, rileva ancora la Sezione, tale scissione consegue proprio alla reiterazione dell’atto in conseguenza dell’annullamento di quello originariamente gravato, n. 194 del 28 maggio 2010: il primo, infatti, si palesava una “presa d’atto”, laddove il secondo, n. 316 del 13 ottobre 2010, gravato con motivi aggiunti, era un vero a proprio avallo, ma limitato al solo ampliamento. Per l’apertura del nuovo accesso, in precedenza richiesta contestualmente all’ampliamento, veniva infatti inoltrata ulteriore e distinta istanza in data 28 novembre 2011, oggetto di distinto assenso con provvedimento n. 46 del 19 marzo 2012, impugnato con ricorso al T.A.R. sospeso proprio in ragione della ritenuta pregiudizialità della definizione dell’odierna controversia (v. T.A.R. per la Liguria, ordinanza del 6 aprile 2018, n. 276).

Seppure, dunque, formalmente l’atto oggi in contestazione riguardi esclusivamente l’ampliamento, il suo conseguire all’annullamento in autotutela della precedente presa d’atto di una richiesta inclusiva anche dello spostamento dell’ingresso, nonché la tipologia di istruttoria effettuata, ne rendono necessaria una disamina teleologicamente orientata, tale cioè da stigmatizzarne da subito l’effettiva portata sostanziale.

Rileva in ultimo il Collegio, sempre in via preliminare, che la causa è sufficientemente istruita e non necessita di incombenti istruttori.

 

8. L’art. 2 l.r. 4 aprile 1991, n. 3, individua le seguenti competenze comunali prevedendo che: “Il Sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale adotta i provvedimenti concernenti: a) l’apertura e l’esercizio delle farmacie e dei dispensari farmaceutici; b) il trasferimento di titolarità delle farmacie nell’ambito della sede di pertinenza; c) il trasferimento dei locali delle farmacie nell’ambito della sede di pertinenza; d) il conferimento della gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 129 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; e) la chiusura temporanea dell’esercizio farmaceutico nei casi previsti dalla legge; f) la decadenza degli eredi del titolare dalla conduzione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e dell'articolo 369 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; g) la decadenza del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia nei casi previsti dalla legge; h) il trapasso della titolarità della farmacia agli eredi nel caso previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475; i) gli orari di apertura, i turni e le ferie delle farmacie sulla base di quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 10 della presente legge. 2. Le attività istruttorie preordinate all’adozione dei provvedimenti indicati al primo comma sono svolte dal competente Servizio dell’Unità sanitaria locale. 3. Il Sindaco dà comunicazione dei provvedimenti adottati alla Giunta regionale”. Non è chi non veda come nella richiamata elencazione non rientri l’ampliamento dei locali stricto sensu inteso. Lo stesso pertanto avrebbe sicuramente posto problemi di natura edilizia, ovvero le necessarie preliminari verifiche della idoneità funzionale dei locali, ma non un vero e proprio titolo di legittimazione di tipo lato sensu commerciale, quanto meno con riferimento alla verifica di compatibilità con la disciplina pianificatoria di settore. Da qui, la ricordata originaria impostazione dell’atto n. 194 del 2010 come “presa d’atto dell’ampliamento”; laddove annullata la stessa si è addivenuti ad una vera e propria autorizzazione, seppur necessariamente integrata dal provvedimento con il quale si è legittimato lo spostamento dell’ingresso, id est il trasferimento di sede della farmacia.

Tale innegabile -e opinabile- ambiguità contenutistica, non fatta oggetto di alcuna specifica censura di parte, finisce tuttavia per essere neutralizzata dalla sostanziale conformità dell’istruttoria sottesa al rilascio del provvedimento ai principi vigenti in materia di trasferimento: è ad essi, infatti, che la stessa farmacia appellante fa riferimento laddove eccepisce l’interpretazione datane dall’Amministrazione procedente.

 

9. Nel merito, avuto riguardo a tali presunte violazioni, l’appello è infondato e come tale da respingere.

 

10. Oggetto del gravame è, dunque, l’autorizzazione all’ampliamento della farmacia Imperiale s.n.c., che ha conseguentemente inglobato nella propria sede una porzione di immobile prospiciente la via Torti, sì da consentire la successiva apertura dell’ingresso sulla stessa. Trattasi, cioè, di un’anomala ipotesi di ampliamento, destinata a sfociare in un vero e proprio trasferimento, configurandosi tale lo spostamento dell’accesso, che equivale ad una diversa localizzazione dell’azienda.

Ad ogni buon conto, quale che sia l’inquadramento dogmatico -rectius, terminologico- dell’operazione effettuata, il punto in controversia è esclusivamente l’esatta ubicazione delle due sedi.

Questo Consiglio di Stato ha peraltro già chiarito, con considerazioni dalle quali non è motivo di decampare, che la libertà di trasferimento del farmacista all’interno della zona di competenza non è incondizionata. Il trasferimento è soggetto infatti ad autorizzazione dell’autorità, la quale deve verificare, fra l’altro, che il locale indicato sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. Il relativo potere discrezionale va interpretato in senso ragionevolmente restrittivo, in quanto ordinariamente si può presumere che il titolare si orienti spontaneamente dove è maggiore la domanda ed è prevedibilmente più elevato l’afflusso degli avventori, e quindi verso il luogo che, di fatto, è il più idoneo a soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

L’eventuale diniego si giustifica in situazioni particolari, ad esempio quando la collocazione prescelta, nell’ambito di una zona territorialmente molto vasta, «risulta non difficilmente accessibile alla maggior parte dell’utenza della zona stessa ed appare orientata, piuttosto, ad attirare una utenza estranea» (Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2018, n. 327; id., 13 aprile 2013, n. 2019). Profili questi non fatti oggetto di rivendicazione di parte.

In sintesi, non essendo in contestazione neppure le distanze tra i due locali, come tipicamente nelle controversie in subiecta materia, punctum pruriens in quella in esame è esclusivamente il ritenuto rispetto da parte del Comune di Genova della perimetrazione della propria zona di pertinenza della Farmacia Orientale da parte della Farmacia Imperiale, siccome individuata nell’apposito allegato alla delibera di Giunta regionale n. 436 del 2008.

 

11. Con il motivo di appello rubricato sub lett. D, che il Collegio ritiene di scrutinare anticipatamente per ragioni di sviluppo logico delle argomentazioni, la Farmacia Orientale ripropone dunque la tesi in forza della quale il civico 200r di via G. Torti rientrerebbe nella zona di propria spettanza, contrassegnata dal n. 18 nel relativo Piano. Da qui la asserita erroneità degli esiti della verificazione disposta dal primo giudice, che risentirebbe altresì dell’avvenuta enunciazione delle proprie risultanze in chiave discorsiva, piuttosto che grafica.

L’assunto non è condivisibile.

A tutto concedere alla tesi di parte, il presunto vizio di merito si concretizza in realtà in una lacuna di metodo, ovvero, più specificamente, di rappresentazione degli esiti dello stesso, stante che il tecnico incaricato non solo ha utilizzato la comparazione tra elaborati planimetrici prodotti da tutte le parti in causa, ma ne ha poi elaborato la sintesi discorsiva, rendendo intellegibile e verificabile empiricamente la -in verità non del tutto chiara- declinazione del perimetro delle zone in controversia contenuta nell’atto di programmazione regionale. A tale sintesi, cioè, ha contribuito anche il geometra di fiducia dell’appellante, presidiando le operazioni peritali e fornendo ben cinque ipotetiche planimetrie «basate su altrettante “letture” delle delimitazioni indicate dalla D.G.R. 436/2008 che risultano, in parte, anche in contrapposizione tra loro » (v. pag. 3 della relazione del geometra delegato dalla Regione), laddove quelle del Comune di Genova e della Farmacia Imperiale convergono sulla medesima soluzione poi fatta propria dall’istruttore incaricato, nonché condivisa da questo Collegio.

Nello specifico, l’allegato 1 alla delibera della Giunta regionale n. 436 del 2008, che ha definito la pianta organica delle farmacie dei Comuni di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, menziona la via G. Torti sia nella elencazione di strade ricomprese nella zona 18 che nella 20; indi ne segmenta il tracciato indicando i punti di intersezione, calando i quali su una qualsiasi mappa della zona emerge con tutta evidenza la allocazione del civico in controversia nell’area di spettanza della Farmacia Imperiale. In particolare, appartiene alla zona n. 20, di competenza della Farmacia Orientale, il tratto della via Torti fino alla via Tripoli, “indi, a ritroso sino all’altezza di via Biele”, ovvero “a iniziare dal civico 26”, con ciò individuandosi i due opposti segmenti in verità con parafrasi assai poco felice; per contro, appartiene chiaramente alla zona della Farmacia Imperiale l’altro tratto della medesima via, che si diparte dalla via Tripoli, di confine nominativamente indicato del precedente, ed interseca la via Donghi. In sintesi, l’innesto di ridetta via Donghi sulla via Torti mediante tipica intersezione a “t”, una volta scelto di non interrompere la zona sul confine della stessa, ne ha implicato necessariamente la parziale inclusione nella zona comprensiva della stessa. L’ubicazione dell’edificio sede della Farmacia Imperiale sull’angolo formato proprio dall’intersezione tra la via Donghi e la via Torti, in direzione via Tripoli, a sua volta, ne implica necessariamente l’inclusione nella zona n. 18, siccome ben ricostruito dal verificatore.

Il legislatore regionale non ha, dunque, ricompreso lo stesso tratto della via Torti in entrambe le zone, ma segmentato il suo lungo tracciato in varie tratte, per continuità e contiguità con le strade facenti parte delle zone di rispettivo riferimento. Ciascuna di esse appartiene in esclusiva a ridetta zona, palesandosi pertanto del tutto inconferente il richiamo al criterio della linea mediana della strada, ove di confine, inapplicabile laddove neppure si ipotizzi tale presupposta sovrapposizione. Tanto più che, rileva ancora la Sezione, l’insistenza degli accessi (esistente ed istituendo) di entrambe le farmacie sul medesimo lato della via Torti, renderebbe tutt’altro che chiara l’utilizzabilità del criterio de quo.

D’altro canto, la rivendicata ubicazione del civico in contestazione nella propria zona di pertinenza non trova riscontro in alcuna affermazione o ricostruzione di parte, che a ben guardare si limita a contestare quella di parte avversa, pur suffragata da riscontri tecnici obiettivi quali quelli rivenienti dalla disposta verificazione, senza con ciò fornire argomenti plausibili perché se ne debbano mettere in discussione le conclusioni. Ciò a maggior ragione con riferimento alla lamentata creazione di una -inammissibile- “zona bianca”, stante che di essa non solo non è dato cogliere traccia, ma neppure se ne comprende il fondamento della sua astratta configurabilità.

 

12. Acclarato quanto sopra, è evidente l’infondatezza anche dei primi tre motivi di gravame.

In primo luogo, la sintesi di stesura della sentenza impugnata non implica affatto l’omessa valutazione dei lamentati vizi di istruttoria del provvedimento impugnato: il richiamo agli esiti della verificazione, che ha sostanzialmente eliminato con le sue conclusioni i residui dubbi di allocazione dei locali delle due farmacie contrapposte, è di per sé assorbente dello scrutinio della relative censure.

Ma anche a voler meglio dettagliare il percorso argomentativo seguito, appare privo di fondamento il lamentato utilizzo delle cartografie trasmesse alla Regione in sede di passaggio di competenze in materia, stante che i contenuti delle stesse sono confluiti nel Piano elaborato da tale Ente territoriale, per come sopra descritto ed interpretato.

Le censure formulate dall’appellante sul mancato preventivo coinvolgimento della A.S.L., come delineato dall’art. 2, comma 2, della richiamata l.r. n. 3/1991, appare contraddetto per tabulas dalla richiesta di parere alla stessa e dal rilascio dello stesso con nota prot. n. 227256 del 17 novembre 2009 del Dipartimento di prevenzione della stessa, che ha dichiarato l’idoneità igienico-sanitaria ad uso “attività di farmacia e commercio al minuto in sede fissa” dei locali di via G. Torti n. 200/r. Quella di parte appellante è comunque argomentazione fallace, in quanto l’attività istruttoria, in generale come nel caso di specie, ha una rilevanza endoprocedimentale, servente e propedeutica rispetto all’elaborazione dell’atto decisionale conclusivo (pacificamente rientrante, nella materia in esame, nelle competenze del Sindaco - ai sensi dell’art. 1, comma 1, della richiamata legge regionale), ovvero è finalizzata a predisporre i dati istruttori sulla base dei quali il provvedimento finale dovrà essere assunto: detta relazione funzionale e preparatoria non preclude certamente autonome e più ampie valutazioni da parte dell’organo decidente su tutti i profili oggetto di decisione, siano questi coincidenti o meno con gli specifici ambiti già indagati dal contributo dell’organo istruttorio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2017, n. 5581).

La stessa Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 579/1987, ha riconosciuto che in tal senso, nella materia che qui interessa, si esplica la relativa discrezionalità dell’autorità amministrativa alla quale è demandato il controllo dei parametri demografici, di quelli concernenti la distanza tra gli esercizi, e di tutti gli altri previsti dal legislatore.

 

13. Infine, nel caso in esame il Collegio ritiene che non siano state fornite dall’appellante prove sufficienti a superare il presupposto da cui muove l’autorizzazione, id est che il trasferimento -rectius, l’ampliamento, cui ha fatto seguito la richiesta di apertura di nuovo accesso avviene nell’ambito della stessa zona in relazione alla quale era stata autorizzata l’apertura. L’art. 13 del Regolamento per l’esecuzione della l. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico, approvato con d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, ha chiarito se mai che l’autorizzazione al trasferimento implica la verifica da parte dell’autorità competente, fra l’altro, che il locale indicato sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. Problematica che neppure si pone nel caso di specie, vista la peculiarità logistica poc’anzi descritta e l’intuibile obiettivo di rendere più appetibile l’accesso alla farmacia per il tramite della nuova ubicazione dello stesso.

 

14. Per tutto quanto sopra detto, l’appello deve essere respinto, avendo l’ampliamento dei locali della Farmacia Imperiale fondamento nella vigente disciplina, anche regionale, siccome correttamente verificato dal Comune di Genova. Ne consegue anche la reiezione della richiesta risarcitoria, peraltro anche inammissibile per genericità.

Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per la Liguria n. 361/2012.

Condanna l’appellante al pagamento della somma complessiva di euro 4.000 (quattromila/00), dei quali euro 2.000 (duemila/00) a favore del Comune di Genova ed euro 2.000 (duemila/00) a favore della farmacia controinteressata, oltre oneri accessori, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2020, tenutasi con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere, Estensore

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

Antonella Manzione               Fabio Taormina

                       

IL SEGRETARIO

 

 

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