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AGCM, 16/7/2020 n. AS1692
Sull’obbligo di separazione societaria per le imprese che esercitano la gestione di SIEG ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi

Materia: servizi pubblici / disciplina

AS1692 - COMUNE DI MELZO (MI) - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Roma, 16 luglio 2020

Comune di Melzo

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Comune in merito all’affidamento dei servizi cimiteriali e
all’eventuale violazione da parte della società Melzomarmi srl degli obblighi di separazione societaria, disciplinati
dall’articolo 8, comma 2-bis e ter della legge n. 287/1990 e richiamati nell’articolo 75 della legge della Regione
Lombardia n. 33/2009 nella specifica materia dei servizi funebri, l’Autorità, nella riunione dell’ luglio 2020, ha inteso
formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90.
L’articolo 8, comma 2-bis e ter della legge n. 287/1990 prevede, che le imprese che esercitano la gestione di servizi di
interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, “qualora intendano svolgere attività
in mercati diversi […], operano mediante società separate”.
L’obbligo di separazione societaria disciplinato dalla norma è rivolto principalmente ad escludere il rischio che le
imprese titolari di diritti speciali o esclusivi possano beneficiare di vantaggi concorrenziali ingiustificati riconducibili alla
possibilità di attuare pratiche di sussidio incrociato tra attività riservate e altri servizi forniti in regime di libero
mercato.
Tali possibili distorsioni della concorrenza, tuttavia, possono essere evitate attraverso la semplice separazione
societaria tra due soggetti giuridici, a prescindere che gli stessi appartengano allo stesso gruppo societario o siano
interessati da fenomeni di partecipazioni azionarie incrociate o forme più o meno complesse di intreccio tra titolari di
cariche e/o di quote azionarie. L’obbligo di costituire una nuova società per lo svolgimento di attività in regime di
concorrenza, infatti, implicando l’onere di produrre contabilità separata (a prescindere dal fatto che la nuova società
sia controllata o meno dalla prima) crea la necessaria trasparenza suscettibile di neutralizzare il rischio di possibili
distorsioni della concorrenza.
Si rappresenta inoltre che, come evidenziato dall’Autorità nell’ambito della segnalazione AS988/Proposte di riforma
concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – anno 2013 (1), l’ambito soggettivo di
applicazione dell’articolo 8, comma 2 – bis, della legge n. 287/90, dovrebbe escludere, sulla base di un’interpretazione
che tenga effettivamente conto della ratio della norma citata, il caso in cui il gestore del servizio pubblico venga
individuato all’esito di una procedura competitiva. In tale ipotesi, infatti, non può ritenersi sussistente il rischio che
questi possa esportare nel mercato in concorrenza la posizione di privilegio acquisita in virtù dell’aggiudicazione.
Si osserva infine che l’obbligo di separazione disciplinato dall’articolo 8 comma 2 bis della legge n. 287/90, oltre ad
essere “neutrale” rispetto all’assetto proprietario e di controllo delle imprese separate prescinde, infine, anche dai
requisiti di fatturato di cui all’articolo 16 della medesima legge, che attengono al diverso tema del controllo delle
operazioni di concentrazione.
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287 del 1990, salvo che non
vengano rappresentate, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative
alla pubblicazione.
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

1 [AS988 PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA ANNO
2013, in Boll. n. 38/2012.]

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