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Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Emilia-Romagna, 3/2/2011 n. 11
Sulla possibilità di procedere alla remunerazione degli incentivi per per funzioni tecniche in relazione ad appalti di lavori non inseriti nel programma triennale dei lavori

Materia: pubblica amministrazione / lavoro
TIPO DELIBERAZIONE

Attivita' consultiva ai sensi dell'art. 7, co. 8, l. 131/2003 (pareri)

DESCRIZIONE

Il Sindaco del Comune di San Lazzaro di Savena (BO) rivolge una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, articolata in dieci distinti quesiti riguardati gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.La Sezione, nel dare risposta ai quesiti ritenuti ammissibili, richiama propri pareri già resi e, per quanto riguarda i quesiti nuovi, esprime i seguenti principi di diritto:- gli incentivi per funzioni tecniche, disciplinati dall’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere riconosciuti al personale dipendente dell’Amministrazione che abbia svolto funzioni tecniche finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi programmi purché ricorrano tutte le condizioni di ordine generale; tali attività dovranno in concreto essere caratterizzate da quella particolare complessità che rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento;- a fronte di appalti di lavori e servizi di importi inferiore ad € 500.000 e di particolare complessità, che implichino la necessaria nomina del direttore dell’esecuzione, potranno essere incentivabili anche le funzioni tecniche svolte da soggetti diversi dal direttore dell’esecuzione.

TESTO PROVVEDIMENTO

Deliberazione n. 11/2021/PAR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni presidente

dott. Massimo Romano consigliere

dott. Tiziano Tessaro consigliere

dott.ssa Gerarda Maria Pantalone consigliere

dott. Marco Scognamiglio referendario (relatore)

dott.ssa Khelena Nikifarava referendario

dott.ssa Elisa Borelli referendario

dott.ssa Ilaria Pais Greco referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 3 febbraio 2021 Richiesta di parere del Comune di San Lazzaro di Savena (BO)

Visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti,

approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996,

n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti

disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000,

n. 14, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13,

istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n.

9/SEZAUT/2009/INPR;

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Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014

n. 3/SEZAUT/2014/QMIG;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26

marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di San

Lazzaro di Savena (BO) in data 16 novembre 2020;

Vista la nota di sintesi istruttoria del gruppo tecnico del Consiglio delle

Autonomie locali sulla richiesta di parere formulata;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 10 del 3 febbraio 2021 con la quale la

Sezione è stata convocata per l’odierna camera di consiglio;

Udito nella camera di consiglio il relatore, referendario Marco

Scognamiglio;

Fatto

Il Sindaco del Comune di San Lazzaro di Savena (BO) rivolge a questa

Sezione regionale di controllo una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma

8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, articolata in dieci distinti quesiti riguardati

gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall’art. 113 del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50.

Diritto

1. Ammissibilità.

In via preliminare rispetto all’esame nel merito della questione, questa

Sezione è tenuta a verificarne l'ammissibilità, ovvero la concomitante sussistenza

dei presupposti (soggettivo e oggettivo) richiesti dalla legge. A tal riguardo deve

richiamarsi innanzitutto l’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131,

secondo il quale “le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione

alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione

finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri

in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate,

di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni,

Province e Città Metropolitane”. In base a consolidata giurisprudenza di questa

Corte, ai fini dell’ammissibilità della richiesta devono sussistere contestualmente

le seguenti condizioni:

- la richiesta deve essere formulata dall’organo politico di vertice e

rappresentante legale degli Enti legittimati alla richiesta (Regione, Provincia,

Comune);

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- il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità

pubblica, che può assumere un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti

applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che

segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina

dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione

finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese,

l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli e non può ampliarsi a tal

punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque,

riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una

spesa.

1.1 Ammissibilità soggettiva.

La richiesta di parere risulta ammissibile sotto l’aspetto soggettivo in

quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune, organo legittimato a rappresentare

l’ente.

1.2 Ammissibilità oggettiva.

Anche sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere, chiedendo di chiarire

l’ambito oggettivo e soggettivo di applicabilità degli incentivi per funzioni

tecniche, è ammissibile, in quanto la questione così posta all’esame di questa

Corte attiene alla materia della contabilità pubblica, presenta il requisito della

generalità e astrattezza e non interferisce con altre funzioni svolte dalla

magistratura contabile o di diverso ordine giurisdizionale.

1.2.1 Attinenza del quesito alla materia della contabilità

pubblica.

Quanto al primo aspetto occorre delineare i contorni della materia della

contabilità pubblica, come fissati dalla giurisprudenza contabile, consistenti nel

sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello

Stato e degli Enti pubblici.

La funzione di consulenza riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo

della Corte dei conti, coerentemente con le finalità di coordinamento della finanza

pubblica perseguite dalla legge attributiva, si esplica esclusivamente su quesiti

attinenti all’interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da

assicurarne una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali.

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La citata deliberazione 54/CONTR/2010 ha delineato una nozione unitaria

di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano

l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici” da intendersi

in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del

bilancio e sui suoi equilibri; pertanto la funzione consultiva deve svolgersi anche

in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse

pubbliche.

I quesiti all’odierno esame del Collegio rispettano tale requisito in quanto

concernenti una materia, quella degli incentivi per funzioni tecniche, certamente

riconducibile alla materia della contabilità pubblica, ed in particolare alla gestione

delle spese, e sulla quale peraltro si è da tempo formata una copiosa

giurisprudenza consultiva di merito della Corte dei conti.

1.2.2 Generalità e astrattezza della questione posta

all’esame della Corte.

Quanto al secondo aspetto nel quale si articola il profilo oggettivo di

ammissibilità, il parere di questa Corte può essere fornito solo rispetto a questioni

di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo

pertanto ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un’ingerenza

della Corte nella concreta attività dell’ente e, in ultima analisi, una

compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di

terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione.

Sotto questo aspetto il Collegio rileva che l’interpretazione delle

disposizioni sulla remunerazione degli incentivi per funzioni tecniche rappresenta

questione suscettibile di interessare gli enti in generale.

1.2.3 Non interferenza con altre funzioni intestate alla Corte

o ad altre giurisdizioni

Il Collegio ritiene altresì sussistente l’ulteriore requisito di ammissibilità

oggettiva del quesito esplicantesi nella non interferenza della valutazione con

altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o

a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in

determinate materie.

2. Primo quesito.

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Con il primo quesito si chiede se sia corretto riconoscere gli incentivi per

appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi programmi,

escludendo la spettanza della quota di incentivi relativa alla fase di

programmazione della spesa, limitando, pertanto, la riconoscibilità delle quote di

incentivo relative alle altre fasi (es: direzione lavori, collaudo, etc.)

2.1. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori

pubblici

2.1.1. Per fornire risposta al quesito è necessario richiamare

preliminarmente quanto disposto dall’art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 18

aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici, di seguito “Codice”) in base al quale

l’attività di realizzazione dei lavori di importo stimato pari o superiore a 100.000

euro e di acquisizione di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000

euro si svolgono, rispettivamente, sulla base di un programma triennale e di un

programma biennale, che i soggetti individuati dalla normativa vigente

predispongono ed approvano nel rispetto dei documenti programmatori ed in

coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la

programmazione economico-finanziaria degli stessi.

Sulla possibilità di procedere alla remunerazione degli incentivi per

funzioni tecniche in relazione ad appalti di lavori non inseriti nel programma

triennale dei lavori, la giurisprudenza consultiva di questa Corte ha espresso un

orientamento restrittivo (Sezione regionale di controllo per la Lombardia,

deliberazione n. 310/2019/PAR del 18 luglio 2019) basato sulla considerazione

della centralità della fase della programmazione, che consente la identificazione

e quantificazione dei bisogni e delle priorità dell’Ente e la verifica della

sostenibilità finanziaria dell’appalto. A sostegno di tale orientamento sono stati

richiamati due precedenti pareri, l’uno reso su analogo quesito, ma in vigenza

della previgente disciplina contenuta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

(Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 3/2015/PAR del

12 febbraio 2015), l’altro reso invece sulla differente fattispecie relativa alla

mancanza, in caso di appalti di servizi e forniture, del progetto e del quadro

economico (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n.

25/2019/PAR del 19 marzo 2019).

2.1.2. Ritiene il Collegio che la risposta al quesito debba prendere le mosse

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da una pur sintetica ricostruzione del quadro normativo vigente.

Innanzitutto, va rammentato che la realizzazione di un appalto consta, in

via generale, di cinque distinte fasi: programmazione, progettazione,

aggiudicazione, esecuzione e collaudo o verifica di conformità. La Sezione

condivide le considerazioni contenute dalla citata deliberazione n.

SRCPIE/25/2019/PAR sulla centralità del momento programmatorio, volto “a

definire i bisogni della collettività, ad approntare le necessarie misure per

soddisfarli ed a consentire la verifica della congruità, proporzionalità,

dell’efficienza dei risultati raggiunti”.

Tuttavia, non può non tenersi a mente come l’ordinamento conosca ipotesi

di appalti affidabili senza previa programmazione, com’è nel caso, ad esempio,

dei lavori pubblici di somma urgenza disciplinati dall’art. 191, comma 3, del

T.U.E.L.

2.1.3. Ne discende che da questa e da ulteriori disposizioni (si veda ad

esempio l’art. 63 del Codice, che prevede la possibilità, al ricorrere di determinate

circostanze, di aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata

senza previa pubblicazione di un bando di gara) si può ricavare il principio

generale per il quale, a fronte di eventi oggettivamente non programmabili, non

può escludersi l’ipotesi di appalti non inseriti nella programmazione,

segnatamente al ricorrere di circostanze eccezionali ed imprevedibili, purché,

ovviamente, sussista quella finalizzazione all’interesse pubblico che garantisce il

rispetto del principio costituzionale del buon andamento, circostanza questa che

dovrà trovare riscontro in una motivazione rafforzata dei provvedimenti

amministrativi che danno vita alla procedura.

2.1.4. Tale principio sembra estensibile anche agli appalti di servizi e

forniture (si pensi soltanto al caso ipotetico di necessaria acquisizione in via

d’urgenza di dispositivi medici per fronteggiare l’emergenza pandemica). La risoluzione del quesito relativo alla incentivabilità delle funzioni tecniche afferenti

alle differenti fasi di realizzazione dell’appalto non sembra pertanto dipendere

dall’inserimento nel programma biennale.

2.2. Condizioni per l’incentivabilità delle funzioni tecniche diverse

dalla programmazione.

2.2.1. La giurisprudenza consultiva di questa Corte dei conti ha da tempo

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chiarito le condizioni di carattere generale che, in base all’art. 113 del Codice,

devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione tecnica, le

quali sono così enucleabili:

a) che l’Amministrazione sia dotata di apposito regolamento interno,

essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi

diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede idonea per circoscrivere

dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati;

b) che le risorse finanziarie del fondo - desumibile da previsione di bilancio

- costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice siano ripartite, per ciascuna

opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di

contrattazione decentrata integrativa del personale;

c) che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse

stanziate nel quadro economico dell’appalto, attraverso la costituzione di un

apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base

di gara;

d) che l’incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo

lordo del 50% del trattamento economico complessivo;

e) che, negli appalti di servizi e forniture, sia stato nominato il direttore

dell’esecuzione.

2.2.2. In base a tale enucleazione si comprende il senso dell’orientamento

sopra citato, espresso dalla Sezione piemontese (cfr., supra, punto 2.1.1.), che

nega l’incentivabilità delle funzioni tecniche in assenza di un quadro economico,

in quanto ciò non consentirebbe di determinare l’importo posto a base di gara e,

di conseguenza, l’ammontare del fondo incentivante ad esso parametrato,

venendo dunque meno la condizione sopra elencata sub c); senza necessità di

entrare in questa sede nel merito di tale orientamento, ritiene il Collegio che i

principi ivi affermati non sarebbero in ogni caso estensibili alla fattispecie

all’odierno esame, relativa al mancato inserimento negli strumenti

programmatori, la quale di per sé evidentemente non implica il necessario venir

meno di alcuna delle condizioni di ordine generale sopra ricordate. Appare

pertanto astrattamente ammissibile l’ipotesi prospettata dal richiedente il parere,

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vale a dire la possibilità di riconoscere gli incentivi per appalti di lavori, servizi e

forniture non inclusi nei rispettivi programmi, escludendo la liquidazione della

quota di incentivi relativa alla fase di programmazione della spesa, purché

ricorrano tutte le altre condizioni generali e, secondo un principio più volte

affermato dalla giurisprudenza consultiva, tali attività siano caratterizzate in

concreto da quella particolare complessità che le deve caratterizzare, la quale

ultima rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale,

al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento (ex multis:

Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n.

87/2020/PAR del 12 ottobre 2020); ciò coerentemente con la ratio della norma,

che è quella di accrescere l’efficienza della spesa attraverso il risparmio che deriva

dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività funzionali alla

realizzazione di appalti in circostanze che altrimenti richiederebbero il ricorso a

professionisti esterni, con possibili aggravi di costi per il bilancio dell’ente

interessato (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 51/2011/CONTR

del 4 ottobre 2011).

3. Secondo quesito

3.1. Con il secondo quesito si chiede se sia corretto riconoscere gli incentivi

limitatamente agli appalti di servizi e forniture senza alcuna decurtazione, dalla

data di entrata in vigore del Codice dei Contratti alla data di entrata in vigore del

D.M. n. 14 del 16.1.2018, laddove il programma degli acquisti di beni e servizi

non dovesse ritenersi obbligatorio prima dell’entrata in vigore del medesimo D.M.

n. 14/2018.

3.2. Tale secondo quesito appare frutto di un erroneo presupposto

interpretativo del richiedente il parere, in quanto l’obbligo di programma biennale

va fatto risalire all’entrata in vigore del Codice e non del citato decreto

ministeriale, attuativo del comma 8 dell’art. 21 ed inerente all’ambito di

regolamentazione ivi circoscritto. In ogni modo, la risoluzione del primo quesito

rende irrilevante in questa sede tale seconda questione, che il richiedente

accorpava alla precedente in unico punto.

4 Terzo, quarto e quinto quesito

4.1. I tre successivi quesiti possono essere raggruppati, in quanto tutti

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riguardano le condizioni per l’incentivabilità degli appalti di servizi e forniture. Si

chiede infatti se per forniture o servizi si possano riconoscere incentivi qualora si

tratti di appalti di importo superiore a 500.000 euro e di particolare complessità,

se per i medesimi si possano riconoscere incentivi qualora si tratti di appalti di

importo inferiore a 500.000 euro e di particolare complessità, ed infine se nella

fattispecie la particolare complessità possa essere attestata dal R.U.P. per gli

appalti delle pulizie delle sedi comunali.

4.2. A tale proposito, la giurisprudenza consultiva contabile ha già avuto

modo di chiarire che l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di

affidamento di servizi e forniture, è contemplata soltanto nel caso in cui sia

nominato il direttore dell’esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e diverso

dal R.U.P. (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n.

301/2019/PAR, del 11 ottobre 2019). Tale distinta nomina è richiesta, in base al

punto 10 delle Linee guida n. 3 dell’Anac, recanti «Nomina, ruolo e compiti del

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»,

soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00

ovvero di particolare complessità.

4.3. Ritiene il Collegio che tali ipotesi vadano considerate alternative, e

che pertanto la particolare complessità richiesta per la nomina del direttore

dell’esecuzione potrebbe caratterizzare anche appalti di importo inferiore ad €

500.000. Tale parametro numerico può rappresentare tuttavia un criterio di

orientamento, in quanto solo in circostanze davvero eccezionali le funzioni

tecniche associate ad un appalto di forniture e di servizi di importo più esiguo

potranno dirsi caratterizzate da quella particolare complessità che, come già

ricordato in risposta al primo quesito, rappresenta il presupposto che consente di

derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione;

ciò coerentemente con la ratio della norma, che è - come detto, cfr. precedente

punto 2.2.2. - quella di accrescere l’efficienza della spesa attraverso il risparmio

che deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività

funzionali alla realizzazione di appalti in circostanze che altrimenti richiederebbero

il ricorso a professionisti esterni, con possibili aggravi di costi per il bilancio

dell’ente interessato. L’Amministrazione dovrà pertanto attentamente valutare

l’occorrenza, in concreto, di attività effettivamente incentivabili, tenuta a mente

la richiamata ratio che, in ultima analisi, per quanto ormai più volte ribadito,

appare ispirata ad un principio di contenimento della spesa e non di aggravio della

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stessa, potendosi, nell’evenienza di scelte operate in difformità a tale criterio

orientativo, incorrere nelle forme di responsabilità previste dall’ordinamento.

5 Sesto quesito

5.1. Con il sesto quesito si chiede se gli appalti di manutenzione (es: di

immobili, del verde, di strade) rientrino tra gli appalti di lavori o tra gli appalti di

servizi.

5.2. Il quesito, in quanto inerente al corretto inquadramento giuridico di

una indefinita serie di ipotesi contrattuali, esula dall’ambito sopra definito di

inerenza alla materia della contabilità pubblica (punto 1.2.1.) sotto il duplice

profilo della possibile interferenza della valutazione con altre funzioni intestate a

soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di consulenza in determinate

materie (nella fattispecie, l’ANAC) e della possibile ingerenza della Sezione in

ambiti di valutazione riservati all’Amministrazione, e va pertanto dichiarato

inammissibile.

5.3. Tuttavia, in ottica collaborativa, al fine di orientare le valutazioni di

spettanza dell’Amministrazione, la Sezione ritiene opportuno fornire le seguenti

coordinate ermeneutiche:

? la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2/2019/QMIG del

9 gennaio 2019, ha escluso che in relazione ai lavori di manutenzione si ponga

un problema di numerus clausus delle “funzioni tecniche”, oggetto di incentivo

secondo il principio di tassatività affermato e ribadito dalla Corte, statuendo il

seguente principio di diritto: “gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art.

113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere

riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di

manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità”;

? l’ANAC, con parere di precontenzioso n. 576 del 13 giugno 2018, in

merito alla manutenzione del verde aveva chiarito che “La semplice manutenzione

del verde pubblico, se limitata ad attività di cura e regolazione di quanto già

esistente, rientra nell’ambito dei servizi e non in quello dei lavori” e che “di

conseguenza, tutte le volte in cui l’attività non comporti una modificazione della

realtà fisica con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali

aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cd.

“quid novi”), la manutenzione del verde pubblico rientra nell’ambito dei servizi e

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non in quello dei lavori: così, ad esempio, la mondatura, rasatura, irrigazione,

concimazione, posatura, pulizia, trattamenti vari, sfalcio, decespugliamento delle

scarpate, ecc., non configurano “lavori” ma servizi”

6. Settimo quesito

6.1. Con il settimo quesito si chiede se per forniture o servizi in cui sia

nominato il direttore dell’esecuzione, gli incentivi spettino anche al Responsabile

Unico del Procedimento, oltre che alle altre figure che svolgono le prestazioni di

verifica della conformità al progetto di servizio o fornitura messo in gara.

6.2. Al quesito deve darsi risposta affermativa richiamando quanto

affermato al punto 4 del presente parere e pur sempre nel rispetto delle condizioni

già ricordate. Infatti, qualora sia stato nominato, ricorrendone le necessarie

circostanze, il direttore dell’esecuzione, saranno incentivabili anche le funzioni

tecniche svolte da altri soggetti.

7. Ottavo quesito

7.1. Con l’ottavo quesito si chiede se sia corretto, al fine di incentivare la

concorrenzialità tra gli operatori economici, prevedere, senza ulteriori specifiche,

l’erogazione degli incentivi per gli appalti sottosoglia aggiudicati con gara aperta

o procedura negoziata, pur trattandosi di procedure che avrebbero potuto essere

affidate direttamente, previa attestazione da parte RUP dei vantaggi che nel caso

specifico ne giustifichino l’aggravio procedimentale.

7.2. Il quesito esula dall’ambito sopra definito di inerenza alla materia della

contabilità pubblica (punto 1.2.1.) sotto il profilo della possibile ingerenza della

Sezione in ambiti di valutazione riservati all’Amministrazione, e va pertanto

dichiarato inammissibile.

8. Nono quesito

8.1. Con il nono quesito si chiede se per liquidare gli incentivi sia

necessaria l’individuazione dei dipendenti a cui sono affidate le varie funzioni

incentivabili in via preventiva e se in mancanza ciò possa avvenire a chiusura

dell’appalto.

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8.2. Il quesito, nella misura in cui possa dirsi rientrare nell’ambito di

inerenza alla materia della contabilità pubblica, trova risposta nella enucleazione

delle condizioni di ordine generale che presiedono all’incentivabilità delle funzioni

tecniche di cui al punto 2.2. del presente parere, risultando, per quanto esula da

tale declaratoria, ancora una volta inammissibile sotto il profilo della possibile

ingerenza della Sezione in ambiti di valutazione riservati all’Amministrazione.

9. Decimo quesito

9.1. Con il decimo quesito si chiede se, al fine di garantire l’applicazione

delle disposizioni sui limiti di spesa del trattamento accessorio, sia corretto

individuare nella data di pubblicazione del bando il momento in cui incardinare la

disciplina degli incentivi e conseguentemente ammettere gli incentivi nei limiti

rientranti in detto tetto ed escludere in via definitiva gli eventuali altri appalti.

9.2. In relazione a tale ultimo dubbio interpretativo, questa Sezione ha già

di recente chiarito, con deliberazione n. 120/2020/PAR del 12 dicembre 2020, che

la determinazione delle attività incentivabili, in ragione della normativa applicabile

rationae temporis, è questione differente da quella che riguarda il profilo

dell’inclusione di tali compensi nel calcolo relativo al rispetto dei limiti di spesa di

personale.

All’ipotesi di pubblicazione del bando di gara avvenuta antecedentemente

all’entrata in vigore del Codice vigente deve applicarsi, anche per quanto riguarda

l’incentivabilità delle funzioni tecniche, la disciplina previgente, di cui al già citato

d.lgs. n. 163/2006.

Per quanto invece riguarda la inclusione di detti incentivi nei limiti di spesa

relativi al trattamento accessorio, gli incentivi maturati nel periodo temporale che

decorre dalla data di entrata in vigore del Codice fino al giorno anteriore

all’entrata in vigore del comma 5-bis dell’art. 113 (1° gennaio 2018) sono da

includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, successivamente modificato dall’articolo 23 del

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

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P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna

esprime il proprio parere enunciando i seguenti principi:

- gli incentivi per funzioni tecniche, disciplinati dall’art. 113 del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere riconosciuti al personale

dipendente dell’Amministrazione che abbia svolto funzioni tecniche finalizzate alla

conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi

programmi purché ricorrano tutte le condizioni di ordine generale; tali attività

dovranno in concreto essere caratterizzate da quella particolare complessità che

rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al

principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento;

- a fronte di appalti di lavori e servizi di importi inferiore ad € 500.000

e di particolare complessità, che implichino la necessaria nomina del direttore

dell’esecuzione, potranno essere incentivabili anche le funzioni tecniche svolte da

soggetti diversi dal direttore dell’esecuzione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata,

al Sindaco del Comune di San Lazzaro di Savena (BO) ed al Presidente del

Consiglio delle Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;

- che l’originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione

regionale di controllo.

Invita il Comune alla pubblicazione della presenta deliberazione sul sito

istituzionale ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lett. f) della legge 6 novembre

2012, n. 190, che consente di individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori

rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge, e nel rispetto del principio

generale della trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche al fine di favorire forme diffuse

di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle

risorse pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto

del 3 febbraio 2021.

14

Il relatore

Marco Scognamiglio

(firmato digitalmente)

Il presidente

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nella data di apposizione della firma del funzionario

preposto.

Il funzionario preposto Roberto Iovinelli (firmato digitalmente)

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