HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Lombardia, Milano, sez. I, 22/3/2021 n. 742
Ai fini dell'affidamento in house l'Amministrazione deve dimostrare la reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato, con un onere motivazionale rafforzato

Il c. 2 dell'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016, prevede che "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche". Nell'applicare tale norma, l'Amministrazione deve dimostrare la reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato, con un onere motivazionale rafforzato, che consente un penetrante controllo della scelta, sul piano dell'efficienza amministrativa, e del razionale impiego delle risorse pubbliche, al fine di impedire una riduzione della concorrenza, in danno delle imprese e dei cittadini. Pertanto, nel caso di specie, non sussiste la violazione dell'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto
nella Relazione, il Comune ha provveduto ad una valutazione della solidità economico finanziaria della società in house, incentrata direttamente sui suoi bilanci, sino all'ultimo approvato disponibile, sulle stime patrimoniali periziate, e sul raffronto tra il corrispettivo dalla stessa indicato ed i costi del medesimo servizio sul mercato alla data della redazione della Relazione, quantificando il risparmio complessivo per il Comune, in caso di gestione mediante il modello in house, dimostrando così l'esistenza di un "fallimento del mercato rilevante" e indicando gli specifici benefici per la collettività che deriverebbero dalla gestione dei servizi mediante affidamento in house.

Materia: servizi pubblici / affidamento e modalità di gestione
Pubblicato il 22/03/2021

N. 00742/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01763/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1763 del 2020, proposto da
Econord S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Belvisi e Massimiliano Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cologno Monzese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cem Ambiente S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, e Francesco Caliandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.06.2020, con cui sono stati approvati l'adesione alla società CEM Ambiente S.p.a. e il relativo Statuto, la relazione redatta ai sensi degli artt. 34 del D.L. 179/2012, 5 e 192 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, 3-bis, co. 1, del D.L. 138/2011 e 5, co. 2, del D.Lgs. 175/2016 e l'affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana per la durata di 6 anni, con decorrenza stabilita dal 1.2.2021 nonché di ogni altro atto ad essa connesso o collegato.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cologno Monzese e di Cem Ambiente S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Mauro Gatti;

Visto l’art. 25 D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito con L. 18.12.2020, n. 176;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente, in a.t.i. con Zanetti Arturo e C. S.r.l., è risultata aggiudicataria di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti, spazzamento strade e servizi, nel Comune di Cologno Monzese, dal 29.05.2014 al 08.06.2020, successivamente prorogato al 31.1.2021 (determinazione n. 514 del 3.6.2020).

Con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, il Comune resistente ha approvato l’adesione alla società CEM Ambiente S.p.a., a cui ha affidato in house la gestione dei predetti servizi, per la durata di 6 anni.

La controinteressata e il Comune di Cologno Monzese si sono costituti in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

Alla camera di consiglio del 4.11.2020 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare

All’udienza del 24.2.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I) In via preliminare, occorre scrutinare l’eccezione di tardività del ricorso, incentrata sull’avvenuta pubblicazione del provvedimento impugnato all’Albo Pretorio dell’Ente, dal 15.7.2020 al 30.7.2020, laddove la sua notifica ha avuto luogo solo in data 16.10.2020, che è tuttavia infondata, come statuito dal Tribunale in una fattispecie analoga a quella per cui è causa, in cui è stato chiarito che “l’art. 124, D.Lgs. n. 267/2000 non può trovare applicazione nei confronti del gestore uscente di un servizio, direttamente inciso dalla decisione di optare il conferimento diretto ad una società in house, dovendo prendere cognizione degli atti deliberativi, mediante notifica individuale” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 11.1.2010, n. 15).

II.1) Quanto al merito, con il primo motivo, la ricorrente evidenzia come, nella “Relazione in ordine alla sussistenza dei requisiti giuridici e della convenienza economica per l’acquisizione di partecipazioni nella società CEM Ambiente S.p.a. e l’affidamento diretto, secondo la formula dell’in house providing, del servizio di igiene urbana alla stessa società”, allegata al provvedimento impugnato (nel proseguo “Relazione”), si afferma che la controinteressata gestisce il servizio in “Comuni con una popolazione residente variabile tra i 1.279 ad un massimo di 35.064 abitanti”, laddove l’ingresso del Comune di Cologno Monzese, comporterebbe per la società l’onere di gestire un ente di quasi 50.000 abitanti “a fronte di un know-how aziendale tarato invece sulla gestione di enti di dimensioni molto più modeste”.

Il motivo è infondato atteso che, come riportato nelle pagine 17-19 della stessa Relazione, CEM Ambiente è in realtà partecipata da Comuni aventi una popolazione complessiva di 581.391 abitanti, non avendo pertanto il provvedimento impugnato radicalmente inciso sul volume dei servizi dalla stessa prestati.

II.2) Sotto altro profilo, l’istante lamenta che il Comune non avrebbe preso in esame l’opzione di affidare i servizi per cui è causa alla società Gelsia Ambiente S.p.a., che li gestisce in un numero inferiore di Comuni della Brianza, aventi dimensioni maggiori rispetto a quelli della controinteressata.

Come correttamente rilevato dalla difesa comunale, la doglianza è tuttavia palesemente inammissibile, non ricevendo la ricorrente alcuna utilità dal suo accoglimento.

II.3) Ulteriormente, la ricorrente deduce il difetto di legittimazione del Consiglio comunale ad emanare il provvedimento impugnato, in quanto adottato nel corso del periodo di proroga straordinario del proprio mandato elettorale, disposto in ragione dell’emergenza epidemiologica, che ha posticipato le elezioni da maggio a settembre.

Il motivo è infondato atteso che l’art. 38 c. 5 T.U.E.L., nella parte in cui limita i poteri dei Consigli comunali ai soli atti urgenti ed improrogabili, prevede che ciò abbia luogo soltanto “dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali”, che nel caso di specie, come afferma la stessa ricorrente, è stata disposta con decreto del Ministero dell’Interno del 15.7.2020, e quindi, dopo l’approvazione dell’adesione a CEM, e l’affidamento alla stessa del servizio, avvenuti con delibera n. 18 del 30.6.2020.

Come infatti affermato dal Consiglio di Stato (Sez. I, 15.10.2003 n. 2955), e dal Ministero dell’Interno (Circolare del 7.12.2006), “i limiti alla potestà deliberativa del consiglio comunale durante la campagna elettorale per il rinnovo dei componenti del predetto organo stabiliti dall’art. 38, c. 5, D.Lgs. n., 267/2000, trovano la loro ragion d’essere nell’esigenza di prevenire ogni interferenza dell’organo in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale”.

III.1) Con il secondo motivo, l’istante lamenta la violazione dell’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016, non avendo il provvedimento impugnato dimostrato l’esistenza di un “fallimento del mercato rilevante”, né indicato gli specifici benefici per la collettività che deriverebbero dalla gestione dei servizi mediante affidamento in house, come invece ivi previsto.

Sul punto, il Collegio dà atto che, in base a quanto previsto nel c. 2 dell’art. 192 cit., “ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

Nell’applicare tale norma, l’Amministrazione deve dimostrare la reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato, con un onere motivazionale rafforzato, che consente un penetrante controllo della scelta, sul piano dell'efficienza amministrativa, e del razionale impiego delle risorse pubbliche, al fine di impedire una riduzione della concorrenza, in danno delle imprese e dei cittadini (C.S. Comm. Spec., 1.4.2016 n. 464).

III.2) Con riferimento alla fattispecie per cui è causa, il Collegio dà atto che, nella Relazione, il Comune ha provveduto ad una valutazione della solidità economico finanziaria della controinteressata, incentrata direttamente sui suoi bilanci, sino all’ultimo approvato disponibile, sulle stime patrimoniali periziate effettuate dal 2007 al 30.10.2019, e sul raffronto tra il corrispettivo dalla stessa indicato ed i costi del medesimo servizio sul mercato alla data della redazione della Relazione, quantificando il risparmio complessivo per il Comune, in caso di gestione mediante il modello in house, in Euro 349.540,88 Euro (pag. 55).

III.3) Secondo la ricorrente, il Comune non avrebbe tuttavia considerato talune voci riguardanti diversi servizi dalla stessa svolti, i quali avrebbero un costo di circa € 300.000,00 all’anno, pari quindi ad un incremento di oltre il 6% rispetto all’importo indicato.

Anche tali doglianze sono infondate, avendo in realtà la Relazione considerato anche le singole voci di costo oggetto delle doglianze qui proposte.

La “pulizia manuale” viene infatti effettuata, nell’ambito del “servizio domenicale”, così come la “raccolta foglie supplementare” (pag. 12 del Capitolato). Analogamente, è programmata anche la “pulizia dei parchi cittadini e dei giardini scolastici”, per cui è pure previsto un adeguato potenziamento nel periodo di cadute foglie (pag. 10, 13, 17-18 Relazione.), la “raccolta dei rifiuti proveniente dai cimiteri comunali”, da effettuarsi bisettimanalmente (pagg. 17 e 18 Relazione), lo smaltimento delle tipologie di rifiuti indicati nella Tabella al punto 2.3.4.5 del ricorso, per i quali, a pag. 52 della Relazione, si legge che “l’offerta di CEM Ambiente comprende un canone mensile stabilito in Euro 440.398,09, IVA inclusa, oltre ad Euro 31.059,07, IVA inclusa, di costi di smaltimento”.

Quanto ai costi per le “campagne informative”, è ragionevole ritenere che, come dedotto dalla difesa comunale, gli stessi possano essere ottimizzati in ragione della loro standardizzazione, a fronte della prestazione del servizio da parte della controinteressata in numerosi territori limitrofi (67 comuni, pari a 581.391 residenti).

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.

Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 4.000,00, e pertanto, nella misura di Euro 2.000,00 in favore del Comune di Cologno Monzese, e di Euro 2.000,00 in favore di Cem Ambiente S.p.a., oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Referendario

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Gatti Domenico Giordano
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici