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Consiglio di Stato, Sez. V, 7/6/2021 n. 4320
Il Comune non ha specifiche competenze in materia di "attestazione della potabilità" dell'acqua, salvo nei casi in cui sia esso stesso gestore ed erogatore del servizio idrico.

In linea generale il Comune non ha specifiche competenze in materia di "attestazione della potabilità" dell'acqua, salvo nei casi in cui sia esso stesso gestore ed erogatore del servizio idrico. Come risulta dagli artt. 7 e 8 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 ("Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"), i controlli per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano spettano al gestore del servizio idrico integrato e a "chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili": cfr. art. 2 del d.lgs. n. 31 del 2001; ovvero, quando si tratti di controlli esterni (ossia di controlli diretti a "verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l'anno": art. 8 del d.lgs. cit.), spettano alle aziende sanitarie locali.
Pertanto, nel caso di specie, posto che l'acqua utilizzata dall'appellante per la sua struttura ricettiva è fornita da un privato (che assume quindi la qualifica di gestore) e che perciò il Comune non ha alcuna competenza in ordine alla verifica della qualità dell'acqua dovrà essere richiesta al gestore privato fornitore o all'asl.

Materia: acqua / servizio idrico
Pubblicato il 07/06/2021

N. 04320/2021REG.PROV.COLL.

N. 06894/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso in appello numero di registro generale 6894 del 2020, proposto da
Alessandro Manzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Moschiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Caprio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 00415/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Moschiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Giorgio Manca, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2021 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176; nessuno è comparso per le parti.


1. - Con diffida del 3 agosto 2018 il sig. Alessandro Manzi intimava al Comune di Moschiano di concludere il procedimento avviato con sua istanza del 22 ottobre 2015, volta a ottenere il rilascio dell’attestazione di potabilità dell’acqua fornita dalla Ecologia Bernardo s.r.l. per l’utenza dell’immobile di sua proprietà, destinato a “Ostello della Gioventù”.

2. - Decorso il termine per la conclusione del procedimento il predetto signor Manzi proponeva ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede staccata di Salerno, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’adito Tribunale respingeva il ricorso sul presupposto che l’amministrazione comunale non ha competenza in ordine ai controlli sulla potabilità delle acque destinate al consumo umano, controlli che spettano all’azienda sanitaria locale o al gestore del servizio idrico o al fornitore dell’acqua, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 31 del 2001.

3. – L’interessato ha proposto appello, reiterando i motivi del primo grado, riformulati in chiave critica della sentenza di cui ha chiesto la riforma.

4. - Resiste in giudizio il Comune di Moschiano, chiedendo che l’appello sia respinto.

5. - Alla camera di consiglio del 18 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. - L’appello è infondato.

7. - Come ha correttamente rilevato il primo giudice, non sussiste in capo all’amministrazione comunale appellata un obbligo di provvedere sulla richiesta dell’appellante. In linea generale, infatti, il Comune non ha specifiche competenze in materia di “attestazione della potabilità” dell’acqua, salvo nei casi in cui sia esso stesso gestore ed erogatore del servizio idrico. Come risulta dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 («Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano»), i controlli per la verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano spettano al gestore del servizio idrico integrato e a «chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili»: cfr. art. 2 del d.lgs. n. 31 del 2001; ovvero, quando si tratti di controlli esterni (ossia di controlli diretti a «verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l'anno»: art. 8 del d.lgs. cit.), spettano alle aziende sanitarie locali.

8. - Nel caso di specie, posto che l’acqua utilizzata dall’appellante per la sua struttura ricettiva è fornita da un privato (che assume quindi la qualifica di gestore), il Comune di Moschiano non ha alcuna competenza in ordine alla verifica della qualità dell’acqua, che pertanto dovrà essere richiesta al gestore privato fornitore o all’azienda sanitaria locale.

9. - L’appello, pertanto, va respinto, con la conseguente conferma della sentenza appellata.

10. - Sussistono giusti motivi in ragione della peculiarità della controversia per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2021, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Federico Di Matteo, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Manca Carlo Saltelli
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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