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Avvocato Generale Athanasios Rantos, 17/6/2021 n. C-315/20
La classificazione dei rifiuti sulla base del catalogo CER non può interferire con l'applicazione delle norme relative alla spedizione dei rifiuti fra Stati membri.

Il catalogo europeo dei rifiuti (CER) e la classificazione da esso risultante, come previsti dalla decisione della Commissione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, devono essere interpretati nel senso che essi non interferiscono con l’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, in combinato disposto con l’articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, applicabile alla spedizione di rifiuti urbani non differenziati oggetto di un trattamento meccanico che non ha sostanzialmente alterato le proprietà originarie di tali rifiuti, indipendentemente dalla classificazione di questi ultimi ai sensi del CER.


Materia: ambiente / rifiuti

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

 

ATHANASIOS RANTOS

 

presentate il 17 giugno 2021 (1)

 

Causa C-315/20

 

Regione Veneto

 

contro

 

Plan Eco Srl,

 

in presenza di

 

Futura Srl

 

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia)]

 

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2008/98/CE – Gestione dei rifiuti – Articolo 16 – Principi di autosufficienza e di prossimità – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Spedizioni di rifiuti – Articolo 3, paragrafo 5, e articolo 11 – Rifiuti urbani non differenziati sottoposti ad un trattamento meccanico che non ne altera la natura – Catalogo europeo dei rifiuti (CER) – Codificazione con il codice CER di rifiuti speciali»

 

I.      Introduzione

 

1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la Regione Veneto (Italia; in prosieguo: la «Regione») e la Plan Eco Srl in merito all’opposizione della Regione alla spedizione di rifiuti verso un altro Stato membro.

 

2.        Tale domanda verte, in sostanza, sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 (2), in combinato disposto con la direttiva 2008/98/CE (3), e riguarda, essenzialmente, la questione se la classificazione data, in uno Stato membro, a rifiuti urbani non differenziati ai sensi del catalogo europeo dei rifiuti (CER), a seguito di un trattamento meccanico che non ha sostanzialmente alterato le proprietà originarie di tali rifiuti, interferisca o meno con l’applicazione della normativa dell’Unione europea relativa alla spedizione di detti rifiuti in un altro Stato membro.

 

II.    Contesto normativo

 

A.      Diritto dell’Unione

 

1.      La direttiva 2008/98

 

3.        In conformità al suo articolo 41, la direttiva 2008/98 ha abrogato e sostituito, a partire dal 12 dicembre 2010, la direttiva 2006/12/CE (4), e i riferimenti alla seconda direttiva si intendono fatti alla prima.

 

4.        Il considerando 33 della direttiva 2008/98 così recita:

 

«Ai fini dell’applicazione del [regolamento n. 1013/2006], i rifiuti urbani non differenziati di cui all’articolo 3, paragrafo 5 dello stesso rimangono rifiuti urbani non differenziati anche quando sono stati oggetto di un’operazione di trattamento dei rifiuti che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà».

 

5.        L’articolo 1  di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», prevede quanto segue:

 

«La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia».

 

6.        L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», dà segnatamente, ai fini della medesima, le seguenti definizioni:

 

«(…)

 

9)      “gestione dei rifiuti” la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti (...);

 

(...)

 

14)      “trattamento” operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

 

15)      “recupero” qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. (...);

 

(...)

 

19)      “smaltimento” qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. (...);

 

(...)».

 

7.        L’articolo 7 della stessa direttiva, intitolato «Elenco dei rifiuti», prevede quanto segue, al suo paragrafo 1:

 

«(...) L’elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all’articolo 3, punto 1».

 

8.        L’articolo 13 della direttiva 2008/98, intitolato «Protezione della salute umana e dell’ambiente», così recita:

 

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:

 

a)      senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna;

 

b)      senza causare inconvenienti da rumori od odori e

 

c)      senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse».

 

9.        Il capo III di tale direttiva, contenente gli articoli da 15 a 22 della stessa, è intitolato «Gestione dei rifiuti». L’articolo 16, intitolato «Principi di autosufficienza e prossimità», prevede quanto segue:

 

«1.      Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

 

In deroga al [regolamento n. 1013/2006], al fine di proteggere la loro rete gli Stati membri possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato che tali spedizioni avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Gli Stati membri notificano siffatta decisione alla Commissione. Gli Stati membri possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi ambientali come stabilito nel [regolamento n. 1013/2006].

 

2.      La rete è concepita in modo da consentire [all’Unione] nel suo insieme di raggiungere l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonché nel recupero dei rifiuti di cui al paragrafo 1 e da consentire agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

 

3.      La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo 1 in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all’utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

 

(...)».

 

10.      L’allegato II a detta direttiva, intitolato «Operazioni di recupero», include, al punto R 1, la seguente definizione: «Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia» (5).

 

2.      Il regolamento n. 1013/2006

 

11.      Il regolamento n. 1013/2006 enuncia quanto segue, ai suoi considerando 7 e 20:

 

«(7)      È importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana e che favoriscano una più uniforme applicazione del regolamento in tutto il territorio [dell’Unione].

 

(...)

 

(20)      Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell’autosufficienza a livello [dell’Unione] e nazionale, a norma della direttiva [2006/12], adottando, nel rispetto del [trattato FUE], misure per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento o sollevare sistematicamente obiezioni riguardo a tali spedizioni. Occorre inoltre tener conto delle prescrizioni dettate dalla direttiva [2006/12] in base alle quali agli Stati membri è fatto obbligo di istituire una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti allo scopo di consentire [all’Unione] nel suo insieme di raggiungere l’autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche o della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti (...)».

 

12.      L’articolo 1  di tale regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione», così recita:

 

«1.      Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

 

2.      Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:

 

a)      fra Stati membri, all’interno [dell’Unione] o con transito attraverso paesi terzi;

 

(...)».

 

13.      Il titolo II di detto regolamento, intitolato «Spedizioni all’interno [dell’Unione] con o senza transito attraverso paesi terzi», include gli articoli da 3 a 32. L’articolo 3 dello stesso regolamento, intitolato «Quadro procedurale generale», prevede quanto segue, al suo paragrafo 5:

 

«Le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di recupero o smaltimento sono soggette, a norma del presente regolamento, alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento».

 

14.      L’articolo 4 del regolamento n. 1013/2006, intitolato «Notifica», dispone quanto segue, al primo comma:

 

«Il notificatore che intende spedire rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), trasmette una notifica scritta preventiva all’autorità competente di spedizione, che provvede ad inoltrarla, e, se trasmette una notifica generale, esso si conforma all’articolo 13».

 

15.      L’articolo 11 di tale regolamento, intitolato «Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento», enuncia quanto segue, al suo paragrafo 1:

 

«In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati allo smaltimento, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione a norma dell’articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:

 

a)      la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme ai provvedimenti presi per attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell’autosufficienza a livello [dell’Unione] e nazionale a norma della direttiva [2006/12], per vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti di spedizioni di rifiuti; o

 

(...)

 

i)      i rifiuti sono rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica (voce 20 03 01); (…)

 

(...)».

 

16.      L’articolo 12 di detto regolamento, intitolato «Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero», prevede quanto segue, al suo paragrafo 1:

 

«In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati al recupero, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione a norma dell’articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:

 

(...)

 

b)      la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o

 

(...)

 

g)      il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o le spese del recupero e le spese dello smaltimento della parte non recuperabile non giustificano il recupero con riguardo a considerazioni economiche e/o ambientali; (...)

 

(...)».

 

3.      L’elenco dei rifiuti e il CER

 

17.      La decisione 94/3/CE (6) ha redatto un elenco dei rifiuti in applicazione dell’articolo 1, lettera a), secondo comma, della direttiva 75/442/CEE (7). Siffatto elenco è allegato a tale decisione.

 

18.      Il punto 2 dell’allegato alla decisione 94/3 prevede che l’elenco dei rifiuti sia noto più comunemente come «catalogo europeo dei rifiuti (CER)».

 

19.      Il punto 3 di tale allegato precisa che «[i]l [CER] è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione».

 

20.      La decisione 94/3 è stata sostituita dalla decisione 2000/532/CE (8), la quale ha modificato il CER.

 

21.      Al capo 19 dell’elenco dei rifiuti allegato a tale decisione, intitolato «Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti (…)», alla sezione 19 12, intitolata «rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti», figura la voce 19 12 12: «altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 [(9)]».

 

22.      Al capo 20 di tale elenco, intitolato «Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata», alla sezione 20 03, intitolata «altri rifiuti urbani», figura la voce 20 03 01: «rifiuti urbani non differenziati».

 

B.      Normativa italiana

 

23.      L’articolo 182 bis, primo comma, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (10), prevede quanto segue:

 

«Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

 

a)      realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

 

b)      permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

 

(...)».

 

24.      L’allegato D al decreto legislativo n. 152/2006 riprende i codici da attribuire ai diversi tipi di rifiuti quali stabiliti dal CER.

 

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

 

25.      La Plan Eco, una società di trasporti, ha chiesto alla Regione l’autorizzazione preventiva per l’esportazione in un cementificio sito in Slovenia, ai fini dell’utilizzo in co-combustione, di 2 000 tonnellate di rifiuti urbani non differenziati, oggetto di trattamento meccanico da parte della società Futura e classificati da quest’ultima, dopo siffatto trattamento, alla voce 19 12 12 del CER (in prosieguo: i «rifiuti in questione»).

 

26.      Con decisione del 22 aprile 2016, la Regione si è opposta alla spedizione prevista, sulla base segnatamente dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e g), del regolamento n. 1013/2016, con la motivazione, in primo luogo, che i rifiuti in questione erano, in origine, rifiuti urbani indifferenziati e che le operazioni di trattamento effettuate dalla Futura non avevano mutato la loro natura, dal momento che l’attribuzione della voce 19 12 12 del CER non è dirimente al riguardo; in secondo luogo, che il decreto legislativo n. 152/2006 imponeva che tali rifiuti urbani indifferenziati fossero recuperati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta; in terzo luogo, che esisteva una rete di impianti sul proprio territorio in grado di soddisfare le esigenze della Plan Eco e che, nel caso di specie, un impianto della Regione si era dichiarato in grado di accogliere detti rifiuti urbani indifferenziati.

 

27.      La Plan Eco ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italia) il quale, con sentenza del 15 novembre 2016, ha annullato la decisione, sulla base del rilievo, segnatamente, che la spedizione all’estero aveva ad oggetto rifiuti speciali classificati alla voce 19 12 12 del CER e che, pertanto, i principi di autosufficienza, prossimità e limitazione territoriale previsti per il trattamento dei rifiuti urbani non si applicavano.

 

28.      La Regione ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (Italia) il quale, dopo avere segnatamente verificato che i rifiuti in questione erano stati oggetto di un trattamento che non ne aveva sostanzialmente alterato le proprietà originarie quali rifiuti urbani, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

 

«Dica la Corte di giustizia se in riferimento ad una fattispecie in cui rifiuti urbani indifferenziati, non contenenti rifiuti pericolosi, siano stati trattati meccanicamente da un impianto ai fini del recupero energetico (operazione R1/R12, ai sensi dell’allegato C) del [decreto legislativo n. 152/2006]) e, all’esito di tale operazione di trattamento, risulti, in tesi, che il trattamento non abbia sostanzialmente alterato le proprietà originarie del rifiuto urbano indifferenziato, ma agli stessi venga assegnata la classificazione CER 19.12.12., non contestata dalle parti

 

ai fini del giudizio in ordine alla legittimità delle obiezioni, da parte del paese di origine, alla richiesta di autorizzazione preventiva alla spedizione in un paese europeo presso un impianto produttivo per l’utilizzo, in co-combustione o, comunque, come mezzo per produrre energia, del rifiuto trattato, sollevate dall’autorità preposta nel paese di origine sulla base dei principi della direttiva 2008/98, ed in particolare di obiezioni quali quelle, nella fattispecie, basate

 

sul principio della protezione della salute umana e dell’ambiente (art[icolo] 13) [della direttiva 2008/98];

 

sul principio di autosufficienza e prossimità, stabilito dall’art[icolo] 16, comma 1, [della direttiva 2008/98] (...);

 

sul principio, stabilito dallo stesso art[icolo] 16, [paragrafo 1,] comma 2, ultimo periodo (...);

 

sul considerando (33) delle premesse della stessa direttiva 2008/98 (...);

 

il [CER] (nella fattispecie [la voce] 19.12.12. [di tale catalogo], rifiuti prodotti da impianti di trattamento meccanico per operazioni di recupero R1/R12) e le relative classificazioni interferiscano o meno ed, in caso di risposta positiva, in quali termini e confini, con la disciplina [di diritto dell’Unione] relativa alla spedizione di rifiuti che, prima del trattamento meccanico, erano rifiuti urbani indifferenziati;

 

in particolare, se, con riferimento alle spedizioni di rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati, le previsioni dell’art[icolo] 16 della direttiva 2008/98 ed il relativo considerando (…) 33, espressamente concernenti la spedizione di rifiuti, siano o meno prevalenti rispetto alla classificazione risultante dal [CER].

 

precisando, qualora ritenuto opportuno e utile dalla Corte, se il suddetto Catalogo abbia carattere normativo o costituisca, invece, una mera certificazione tecnica idonea alla omogenea tracciabilità di tutti i rifiuti».

 

29.      Hanno presentato osservazioni scritte il governo italiano e la Commissione europea.

 

IV.    Analisi

 

A.      Considerazioni preliminari

 

30.      La questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio consta, in sostanza, di due questioni, che esaminerò nel prosieguo:

 

        con la prima si chiede se il considerando 33 e l’articolo 16 della direttiva 2008/98 debbano essere interpretati nel senso che essi consentono all’autorità competente di spedizione di opporsi alla spedizione di rifiuti urbani non differenziati verso un altro Stato membro, ai fini del loro utilizzo in co-combustione, benché tali rifiuti siano stati classificati alla voce 19 12 12 del CER, a seguito di un trattamento meccanico che non ne ha tuttavia sostanzialmente alterato le proprietà originarie;

 

        con la seconda, accessoria, si chiede se il CER rivesta carattere normativo o costituisca, invece, «una mera certificazione tecnica idonea alla omogenea tracciabilità di tutti i rifiuti».

 

31.      Nel corso del procedimento dinanzi al giudice del rinvio, la Regione ha sostenuto, essenzialmente, che ai rifiuti in questione, i quali restano rifiuti urbani benché siano stati oggetto di un trattamento meccanico, si applicano i principi di autosufficienza e prossimità enunciati all’articolo 182 bis, primo comma, del decreto legislativo n. 152/2006 e che il CER designa una certificazione tecnica ma non costituisce un dispositivo normativo.

 

32.      Per contro, la Plan Eco ha fatto valere, in sostanza, che i rifiuti in questione sono rifiuti «speciali», ossia rifiuti che sono stati oggetto di un trattamento meccanico che ha comportato l’attribuzione della voce 19 12 12 del CER.

 

33.      Dinanzi alla Corte, il governo italiano sostiene che i rifiuti in questione, nonostante il trattamento ricevuto e benché l’attribuzione della voce 19 12 12 del CER a seguito di tale trattamento sia corretta, hanno mantenuto la loro natura di rifiuti urbani non differenziati non pericolosi, ai sensi del considerando 33 della direttiva 2008/98. Pertanto, in forza dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 1013/2006, tali rifiuti sarebbero soggetti alle disposizioni relative alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento e segnatamente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, nonché al principio di prossimità di cui all’articolo 16, paragrafo 1, di tale direttiva.

 

34.      Da parte sua, la Commissione ritiene che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 1013/2006, la spedizione dei rifiuti in questione, i quali non hanno perso la loro natura di rifiuti urbani non differenziati anche se sono destinati ad un’operazione di recupero e non di smaltimento, è soggetta alle stesse disposizioni applicabili alla spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento e, di conseguenza, all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, il quale consente alle autorità competenti di formulare obiezioni motivate alla spedizione, fondate segnatamente sui principi di prossimità e autosufficienza. Tale conclusione non verrebbe rimessa in discussione dal riferimento alla voce 20 del CER, figurante all’articolo 3, paragrafo 5, di detto regolamento, poiché quest’ultima disposizione si applicherebbe a rifiuti urbani comprendenti rifiuti di altra natura. Detta conclusione verrebbe confermata dal considerando 33 della direttiva 2008/98, il quale ribadisce che i rifiuti urbani non differenziati rimangono rifiuti urbani non differenziati anche quando sono stati oggetto di un’operazione di trattamento che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà, nonché dall’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, ai sensi del quale l’elenco dei rifiuti è vincolante solo per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. In definitiva, ciò che sarebbe decisivo per stabilire la natura dei rifiuti in questione non sarebbe l’attribuzione del codice del CER, bensì la circostanza che tali rifiuti rimangano rifiuti urbani non differenziati nonostante l’operazione di trattamento.

 

35.      Alla luce della natura tecnica delle questioni sollevate, mi sembra utile, prima di iniziare la mia analisi, presentare una panoramica del contesto normativo relativo alle spedizioni di rifiuti, nonché della classificazione dei rifiuti in questione.

 

1.      Il contesto normativo relativo alle spedizioni di rifiuti

 

36.      Anzitutto, constato che, in conformità all’articolo 1 della direttiva 2008/98, quest’ultima stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, da un lato, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti e, dall’altro, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.

 

37.      Ai sensi dell’articolo 16 di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a creare una rete integrata e adeguata di impianti di trattamento dei rifiuti destinati allo smaltimento e dei rifiuti urbani non differenziati che sono raccolti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, e concependo tale rete, in particolare, in modo tale che essi possano raggiungere individualmente l’autosufficienza nel trattamento di tali rifiuti e che tale trattamento possa aver luogo in uno degli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi. Tale articolo prevede segnatamente che gli Stati membri possano limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi ambientali come stabilito nel regolamento n. 1013/2006.

 

38.      Osservo poi che, in conformità all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, quest’ultimo istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione, e che, in conformità all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, quest’ultimo si applica alle spedizioni di rifiuti aventi luogo, inter alia, fra Stati membri, ad eccezione delle spedizioni di rifiuti rientranti in taluni casi particolari o nell’ambito di applicazione delle normative speciali menzionate al paragrafo 3 di tale articolo, le quali non sono applicabili al procedimento principale.

 

39.      Ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento, le spedizioni di rifiuti fra Stati membri sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte disciplinata dagli articoli da 4 a 17 del medesimo regolamento, applicabili ai rifiuti destinati allo smaltimento e ai rifiuti pericolosi destinati al recupero, oppure a obblighi generali d’informazione stabiliti dall’articolo 18 dello stesso, che si riferisce, in via di principio, solo ai rifiuti non pericolosi destinati al recupero (11).

 

40.      Inoltre, dagli articoli 11, 12 e 18 del regolamento n. 1013/2006 discende che gli Stati membri hanno prerogative o obblighi diversi per quanto riguarda, da un lato, le spedizioni tra Stati membri di rifiuti destinati allo smaltimento e, dall’altro, le spedizioni di rifiuti destinati al recupero. Peraltro, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, di tale regolamento, le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, nonché da altri produttori destinati a impianti di recupero o smaltimento sono soggette alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento (12).

 

41.      Per quanto riguarda, più specificamente, i rifiuti destinati allo smaltimento e i rifiuti urbani non differenziati, dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, letto alla luce del considerando 20 dello stesso, nonché dall’articolo 16 della direttiva 2008/98, risulta che gli Stati membri possono adottare misure di portata generale che limitano la spedizione di tali rifiuti tra Stati membri nella forma di divieto totale o parziale di spedizione, per attuare i principi della prossimità, priorità al recupero e autosufficienza, conformemente a tale direttiva (13).

 

2.      La classificazione dei rifiuti in questione

 

42.      Nella fattispecie, anzitutto, ricordo che i rifiuti in questione, i quali sono stati oggetto di una domanda di autorizzazione preventiva relativa all’esportazione, erano, in origine, rifiuti urbani non differenziati non contenenti rifiuti pericolosi.

 

43.      Inoltre, è pacifico che i rifiuti in questione sono stati oggetto di trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico e che tale trattamento ha comportato una modifica della loro classificazione sulla base del CER. Tali rifiuti sono stati dunque classificati alla voce 19 12 12 di tale catalogo, corrispondente alla seguente definizione: «altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11», mentre i «rifiuti urbani misti» veri e propri sono classificati da detto catalogo alla voce 20 03 01. Il giudice del rinvio ha tuttavia verificato che detto trattamento non ha sostanzialmente alterato le proprietà originarie di detti rifiuti, i quali rimanevano rifiuti urbani non differenziati.

 

44.      Infine, è parimenti pacifico che la spedizione prevista riguardava rifiuti destinati al «recupero», ossia destinati ad essere utilizzati come mezzo di produzione di energia (14), e che esisteva, sul territorio nazionale, una rete di impianti in grado di accogliere tali rifiuti.

 

B.      Sulla prima questione pregiudiziale

 

45.      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sull’applicazione, al caso di specie, del considerando 33 e dell’articolo 16 della direttiva 2008/98, nonché sugli effetti della classificazione dei rifiuti in questione sulla base del CER sull’applicazione di tali disposizioni.

 

46.      A tal riguardo, mi sembra importante rilevare anzitutto che una spedizione di rifiuti come quella di cui al procedimento principale ricade nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006, il quale, come risulta dal suo titolo, si applica specificamente alle spedizioni di rifiuti (15). In particolare, l’articolo 3, paragrafo 5, di tale regolamento verte appunto sulle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati e stabilisce che tali spedizioni sono soggette alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento e, pertanto, per quanto riguarda le obiezioni alla loro spedizione, all’articolo 11 di detto regolamento. Inoltre, il considerando 33 e l’articolo 16 della direttiva 2008/98, menzionati dal giudice del rinvio, rinviano parimenti allo stesso regolamento.

 

47.      Ritengo dunque che, al fine di dare una risposta utile al giudice del rinvio, la prima questione pregiudiziale debba essere intesa nel senso che essa riguarda, oltre alla direttiva 2008/98, parimenti e principalmente le disposizioni rilevanti del regolamento n. 1013/2006.

 

48.      Pertanto, si pone la questione se la spedizione dei rifiuti in questione sia soggetta al regime giuridico previsto all’articolo 11 del regolamento n. 1013/2006, in forza del rinvio effettuato dall’articolo 3, paragrafo 5, di tale regolamento, benché quest’ultima disposizione richiami la voce 20 03 01 del CER (16), mentre tali rifiuti sono stati classificati diversamente, ossia alla voce 19 12 12 (17) di tale catalogo.

 

49.      Ritengo che occorra rispondere affermativamente a tale questione poiché mi sembra che, nelle circostanze del caso di specie, la classificazione dei rifiuti in questione sulla base del CER non possa interferire con l’applicazione delle norme relative alla spedizione dei rifiuti fra Stati membri.

 

50.      Nel prosieguo, illustrerò in dettaglio tale posizione esaminando, in primo luogo, gli effetti giuridici della classificazione sulla base del CER e, in secondo luogo, il riferimento che l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 1013/2006 fa alla voce 20 03 01 di tale catalogo.

 

51.      In primo luogo, per quanto riguarda gli effetti giuridici della classificazione dei rifiuti, constato che, secondo una giurisprudenza costante, l’elenco dei rifiuti inserito in detto catalogo ha carattere meramente indicativo (18). Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 enuncia che l’elenco dei rifiuti è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi (19), situazione che non ricorre nel caso di specie (20).

 

52.      Peraltro, dal punto 3 della nota introduttiva all’elenco dei rifiuti, figurante all’allegato della decisione 94/3, risulta segnatamente che il CER, introdotto da tale decisione, è un elenco armonizzato, non tassativo, di rifiuti e che un materiale figurante nel catalogo non è un rifiuto in tutte le circostanze, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto. Il punto 5 di tale nota introduttiva precisa segnatamente che siffatto catalogo «vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta [l’Unione] allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti».

 

53.      Pertanto, mi sembra che classificazione dei rifiuti in questione in conformità al CER non sia vincolante per quanto riguarda le norme applicabili alla spedizione di cui al procedimento principale.

 

54.      In secondo luogo, quanto al fatto che l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 1013/2006 menziona esplicitamente la voce 20 03 01, mi sembra che tale menzione venga effettuata a titolo meramente indicativo.

 

55.      Infatti, si deve ricordare che, in conformità al considerando 7 del regolamento n. 1013/2006, la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti sono organizzate e disciplinate secondo modalità che tengano conto, segnatamente, della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana e che, come confermato dalla Corte, tale regolamento intende fornire un sistema armonizzato di procedimenti attraverso i quali limitare la circolazione dei rifiuti, al fine di garantire la tutela dell’ambiente (21). A tali fini, detto regolamento assoggetta a regimi diversi, da un lato, le spedizioni fra Stati membri dei rifiuti destinati allo smaltimento e dei rifiuti urbani non differenziati e, dall’altro, le spedizioni dei rifiuti destinati al recupero (22). Per quanto riguarda più specificamente i rifiuti urbani non differenziati, dai lavori preparatori all’adozione dello stesso regolamento emerge che il legislatore dell’Unione ha inteso perseguire l’obiettivo di limitare allo stretto necessario le spedizioni di rifiuti provenienti dalla raccolta domestica, i quali costituiscono i rifiuti urbani non differenziati, e di incentivare gli Stati membri, i quali dovevano farsi carico di tali rifiuti non omogenei, a risolvere in modo autonomo i loro problemi di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta domestica, dando così loro la possibilità di opporsi a spedizioni di rifiuti provenienti dalla raccolta domestica in applicazione delle disposizioni relative ai rifiuti destinati allo smaltimento, senza escludere la cooperazione con paesi vicini (23).

 

56.      Traggo da tali considerazioni la conclusione che il regime giuridico applicato alle spedizioni di rifiuti dipende dalla natura sostanziale di questi ultimi e non dalla loro classificazione formale in conformità al CER.

 

57.      Inoltre, il considerando 33 della direttiva 2008/98 enuncia, in modo chiaro e inequivocabile, che i rifiuti urbani non differenziati di cui a detta disposizione mantengono tale classificazione indipendentemente dal fatto che essi siano stati oggetto di un’operazione di trattamento dei rifiuti, qualora quest’ultima «non ne abbia sostanzialmente alterato» le proprietà. Orbene, pur se i considerando di un atto dell’Unione non hanno alcun valore giuridico o carattere prescrittivo autonomo, essi possono essere strumenti di interpretazione che consentono di dedurre la volontà del legislatore dell’Unione (24). Nella fattispecie, tale considerando, benché non faccia parte del regolamento n. 1013/2006, prende esplicitamente in considerazione l’articolo 3, paragrafo 5, di tale regolamento, e costituisce dunque un ausilio all’interpretazione di questa disposizione, confermando, implicitamente, che il riferimento alla voce 20 03 01 viene effettuato a titolo meramente indicativo, poiché l’articolo 3, paragrafo 5, di detto regolamento si applica in funzione della natura, nel caso di specie inalterata, dei rifiuti.

 

58.      In tali circostanze, ritengo che la spedizione dei rifiuti in questione, indipendentemente dalla loro classificazione in conformità al CER, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 1013/2006 e sia dunque assoggettata alle disposizioni di cui all’articolo 11 di tale regolamento, il quale consente alle autorità competenti di spedizione di opporsi alla spedizione di detti rifiuti fondandosi segnatamente sui principi di prossimità e autosufficienza, in conformità alla direttiva 2008/98 (25).

 

59.      Quanto all’articolo 16 di tale direttiva, invocato dalla Regione e dal governo italiano, si deve precisare che il paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, di tale articolo permette agli Stati membri di limitare le spedizioni in uscita di rifiuti «per motivi ambientali come stabilito nel [regolamento n. 1013/2006]» e dunque che, per quanto rileva ai fini della presente causa, siffatta disposizione rinvia a sua volta a tale regolamento. Detta disposizione costituisce cionondimeno uno strumento per l’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, in quanto si sofferma sui principi di autosufficienza e di prossimità ai quali rinvia quest’ultima disposizione (26).

 

60.      Inoltre, mi sembra utile precisare che, in forza del rinvio esplicito operato dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 1013/2006, è l’articolo 11 di tale regolamento, relativo alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, ad essere applicabile nella fattispecie, e non l’articolo 12 di detto regolamento, evocato dal governo italiano, il quale riguarda le spedizioni di rifiuti destinati al recupero. È dunque indifferente che i rifiuti in questione siano stati destinati ad essere utilizzati come strumento di produzione di energia e dunque al «recupero» (27).

 

61.      Inoltre, l’articolo 13 della direttiva 2008/98, citato senza ulteriori spiegazioni dal giudice del rinvio, non è rilevante nella fattispecie, poiché si limita a stabilire, in termini generali, che gli Stati membri prendano le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti non danneggi la salute umana e non rechi pregiudizio all’ambiente.

 

62.      Pertanto, mi sembra che la spedizione dei rifiuti in questione sia soggetta, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 1013/2006, alle disposizioni relative alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, ossia all’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento (28), in combinato disposto con l’articolo 16 della direttiva 2008/98, nonostante il fatto che tali rifiuti siano stati oggetto di un trattamento che, senza alterarne sostanzialmente le proprietà originarie, ha comportato un cambiamento di voce ai sensi del CER. A tal riguardo, ritengo che tale catalogo e la classificazione da esso istituita non interferiscano con la normativa dell’Unione in materia di spedizione di rifiuti applicabile nel caso di specie.

 

C.      Sulla seconda questione pregiudiziale

 

63.      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se il CER abbia carattere normativo oppure se costituisca una mera certificazione tecnica idonea alla omogenea tracciabilità di tutti i rifiuti.

 

64.      La risposta a tale questione risulta dall’analisi che precede, e segnatamente dai paragrafi da 51 a 53 delle presenti conclusioni.

 

65.      È dunque giocoforza concludere che l’elenco dei rifiuti inserito nel CER non ha carattere normativo né vincolante ma, come precisato al punto 5 della nota introduttiva all’elenco dei rifiuti, al momento della sua introduzione, che esso vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta l’Unione allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti (29).

 

V.      Conclusione

 

66.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali proposte dal Consiglio di Stato (Italia):

Il catalogo europeo dei rifiuti (CER) e la classificazione da esso risultante, come previsti dalla decisione della Commissione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, devono essere interpretati nel senso che essi non interferiscono con l’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, in combinato disposto con l’articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, applicabile alla spedizione di rifiuti urbani non differenziati oggetto di un trattamento meccanico che non ha sostanzialmente alterato le proprietà originarie di tali rifiuti, indipendentemente dalla classificazione di questi ultimi ai sensi del CER. La classificazione ai sensi del CER non ha effetto vincolante al riguardo.

 

1      Lingua originale: il francese.

 

2      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).

 

3      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).

 

4      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU 2006, L 114, pag. 9).

 

5      La nota a piè di pagina precisa che l’operazione di recupero comprende gli impianti di incenerimento la cui attività principale consiste nel trattare i rifiuti solidi urbani solo se la loro efficienza energetica raggiunge la soglia calcolata secondo una formula relativa all’efficienza energetica.

 

6      Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1993, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1 a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (GU 1994, L 5, pag. 15).

 

7      Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU 1975, L 194, pag. 39).

 

8      Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la [decisione 94/3] e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU 2000, L 226, pag. 3). Tale decisione è stata modificata, da ultimo, dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532 (GU 2014, L 370, pag. 44).

 

9      La voce 19 12 11 riguarda gli «altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose».

 

10      Supplemento ordinario alla GURI n. 88, del 14 aprile 2006; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 152/2006». L’articolo 182 bis è stato aggiunto dall’articolo 9 del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205 – Disposizioni di attuazione della direttiva [2008/98] (supplemento ordinario alla GURI n. 288, del 10 dicembre 2010).

 

11      V. sentenza del 12 dicembre 2013, Ragn-Sells (C-292/12, EU:C:2013:820, punto 52).

 

12      V. sentenza del 12 dicembre 2013, Ragn-Sells (C-292/12, EU:C:2013:820, punto 53).

 

13      V. sentenza del 12 dicembre 2013, Ragn-Sells (C-292/12, EU:C:2013:820, punto 56).

 

14      Per la definizione di «recupero», v. paragrafi 6 e 10 delle presenti conclusioni.

 

15      V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni. Si ricorda che, ai sensi del suo articolo 1, il regolamento n. 1013/2006 «istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione». Il titolo II di tale regolamento verte sulle spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione. A differenza di detto regolamento, la direttiva 2008/98 ha un ambito di applicazione più ampio in quanto, ai sensi del suo articolo 1, essa «stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia».

 

16      Ricordo che l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 1013/2006 è formulato nei seguenti termini: «Le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di recupero o smaltimento sono soggette, a norma del presente regolamento, alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento» (il corsivo è mio). La voce 20 03 01 corrisponde alla definizione di «rifiuti urbani non differenziati».

 

17      Ricordo che tale voce corrisponde alla seguente definizione: «altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11».

 

18      V., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Brady (C-113/12, EU:C:2013:627, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

 

19      Inoltre, anche per quanto riguarda i rifiuti classificati come «pericolosi», l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 specifica che l’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, fermo restando che una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all’articolo 3, punto 1, di tale direttiva (ossia quando si tratta di una sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi) e i paragrafi 2 e 3 di tale disposizione consentono agli Stati membri, tenuto conto delle caratteristiche elencate all’allegato III a detta direttiva, di considerare come pericolosi rifiuti che non figurano come tali nell’elenco dei rifiuti oppure di declassificare rifiuti pericolosi a rifiuti non pericolosi.

 

20      V. paragrafo 42 delle presenti conclusioni.

 

21      V., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, Ragn-Sells (C-292/12, EU:C:2013:820, punto 49).

 

22      V. paragrafo 40 delle presenti conclusioni.

 

23      V., a titolo di esempio, raccomandazione del Parlamento europeo A6-0287/2005, del 10 ottobre 2005, relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, in particolare la motivazione degli emendamenti nn. 28 e 33.

 

24      V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nelle cause riunite X e Visser (C-360/15 e C-31/16, EU:C:2017:397, paragrafo 132), e dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Airhelp (C-28/20, EU:C:2021:203, paragrafo 38). V. parimenti, in tal senso, sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione (C-10/18 P, EU:C:2020:149, punti 43 e 44 e giurisprudenza ivi citata).

 

25      Osservo peraltro che, sebbene, a titolo dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006, le autorità competenti possano sollevare obiezioni alla spedizione di rifiuti in applicazione, segnatamente, dei principi di vicinanza e autosufficienza, invocati dalla Regione nel caso di specie (v. paragrafo 26 delle presenti conclusioni), l’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), di detto regolamento consente parimenti a queste autorità di opporsi, senz’altro, alla spedizione di «rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica (voce 20 03 01)».

 

26      Più precisamente, in forza di un rinvio reciproco tra le due norme, da un lato, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006 consente alle autorità competenti di sollevare obiezioni motivate alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento (nonché, in forza del rinvio operato dall’articolo 3, paragrafo 5, di tale regolamento, dei rifiuti urbani non differenziati), «per attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell’autosufficienza a livello [dell’Unione] e nazionale a norma della direttiva [2008/98]», e, dall’altro, l’articolo 16 di tale direttiva, il quale enuncia i principi di autosufficienza e prossimità, permette agli Stati membri di limitare le spedizioni in uscita di rifiuti «per motivi ambientali come stabilito nel [regolamento n. 1013/2006]» (il corsivo è mio).

 

27      Sulla nozione di «recupero», v. paragrafi 6 e 10 delle presenti conclusioni.

 

28      Fermo restando che l’autorità competente può apporsi alla spedizione in una delle ipotesi previste da detta disposizione.

 

29      V. paragrafo 51 delle presenti conclusioni.

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