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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - sez. giurisdizionale, 14/8/2021 n. 545
Sulle sentenze in forma semplificata in fase cautelare e sul dovere di chiarezza negli scritti difensivi

Ai sensi dell’art. 60 c.p.a. il giudice può decidere con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare, previo avviso alle parti, “salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti”, dichiarazione che, nel caso di svolgimento dell’udienza camerale da remoto, deve essere esternata o nelle note di udienza o in sede di discussione orale previa richiesta della stessa.



Sulle parti del processo amministrativo incombe il dovere di chiarezza nella redazione degli scritti difensivi (art. 3 c.p.a.), che esige che ogni richiesta su cui il giudice debba provvedere sia formulata in termini chiari e univoci e non mediante formulazioni ambigue e prive di senso giuridico come la riserva di una domanda futura che non equivalendo, per definizione, alla domanda, non ha alcun valore giuridico e non determina alcun dovere del giudice di provvedere su di essa.


Materia: giustizia amministrativa / processo
Pubblicato il 14/08/2021

N. 00545/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00884/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 884 del 2021, proposto da
Jonica 2001 Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro De Luca, Pietro Maria Mela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Teseco Bonifiche s.r.l., Fratelli Gentile Francesco e Raffaele Autotrasporti e Commercio Rottami Metallici s.r.l., Rem s.r.l. non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comune di Biancavilla non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 2594/2021, resa tra le parti, concernente annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto disposta a favore della concorrente Jonica 2001 s.c. a r.l. per l'esecuzione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario del Comune di Biancavilla per la fruibilità a parco.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della presente fase, il ricorso non pare assistito da fumus boni iuris e conseguentemente non può essere apprezzato il periculum in mora, atteso che:

1) non appare esistente la denunciata violazione del principio del contraddittorio in relazione all’art. 60 c.p.a. per aver il Tar deciso con sentenza in forma semplificata senza, asseritamente, tener conto dell’intenzione della odierna appellante di proporre ricorso incidentale, non risultando agli atti del processo di primo grado alcuna intenzione di proporre ricorso incidentale esternata nelle debite forme di legge, ove si consideri che:

a) nell’atto di costituzione del 30.6.2021 davanti al Tar la odierna appellante si è limitata a fare riserva di chiedere un rinvio per proporre ricorso incidentale, ma non ha espressamente chiesto rinvio né comunicato in modo univoco di voler proporre ricorso incidentale;

b) nella memoria del 6.7.2021 davanti al Tar l’odierna appellante non ha fatto alcun riferimento all’esigenza di un rinvio per ricorso incidentale;

c) nelle note di udienza del 7.7.2021 davanti al Tar (peraltro tardive perché depositate oltre le ore 12 antimeridiane dell’ultimo giorno utile) l’odierna appellante non ha chiesto alcun rinvio né alcuna discussione orale;

d) ai sensi dell’art. 60 c.p.a. il giudice può decidere con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare, previo avviso alle parti, “salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti”, e nella specie non vi è stata alcuna dichiarazione siffatta, dichiarazione che, considerata la modalità di svolgimento dell’udienza da remoto, poteva e doveva essere esternata o nelle note di udienza o in sede di discussione orale previa richiesta della stessa che non vi è stata;

e) ai sensi dell’art. 25 comma 2 d.l. n. 137/2020 applicabile ratione temporis alle udienze svolte da remoto fino al 31.7.2021, “Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, omesso ogni avviso”;

f) non appare inutile ricordare alla parte il dovere di chiarezza che incombe su parti e difensori (art. 3 c.p.a.), che esige che ogni richiesta su cui il giudice debba provvedere sia formulata in termini chiari e univoci e non mediante formulazioni ambigue e prive di senso giuridico come quella contenuta nell’atto di costituzione del 30.6.2021 (“si fa riserva di chiedere un breve rinvio per approntare adeguate difese e per valutare la proposizione di ricorso incidentale”), perché la riserva di una domanda futura non equivale, per definizione, alla domanda, non ha alcun valore giuridico e non determina alcun dovere del giudice di provvedere su di essa;

g) è pertanto del tutto irrilevante che, dopo il passaggio della causa in decisione in data 8.7.2021 in primo grado, la parte abbia notificato un ricorso incidentale il 16.7.2021 che ha depositato in giudizio in primo grado (nell’r.g. n. 1060/2021) in data 3.8.2021, ossia dopo la pubblicazione, in data 30.7.2021, della sentenza appellata, e quindi presumibilmente dopo la sua conoscenza, al fine di precostituire una (inesistente) ragione di appello;

2) il principio di diritto espresso dal Tar con la sentenza appellata appare conforme ai precedenti del Consiglio di Stato e di questo CGARS (ex plurimis CGARS n. 213/2020 e precedenti ivi citati); la tesi proposta da parte appellante, secondo cui la prescrizione dell’iscrizione nella Camera di commercio con oggetto specifico potrebbe trovare un equipollente nell’iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali, scostandosi dal consolidato orientamento sopra espresso, necessita di approfondimento e vaglio nella sede collegiale, anche alla luce del dato normativo che la iscrizione nella CCIAA è considerato necessario requisito di idoneità professionale ex art. 83 c. 3 d.lgs. n. 50/2016, senza che siano previsti certificati equipollenti per gli operatori economici italiani, e della circostanza che il bando di gara, nel paragrafo 1.8.1. richiedesse sia l’iscrizione nella CCIAA per oggetto specifico che l’iscrizione nell’ANGA (“Il concorrente deve essere iscritto per attività inerenti l'oggetto della presente gara alla competente C.C.I.A.A nel registro delle imprese […]. Il concorrente, inoltre, deve essere in possesso ai fini della partecipazione alla gara dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali […]”.


P.Q.M.

Respinge la domanda.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio dell’8 settembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 13 agosto 2021.






  Il Presidente
  Rosanna De Nictolis





IL SEGRETARIO


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