HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Campania, 6/9/2021 n. 226
Il divieto posto dall'art. 5, c. 9, del d.l.n. 95/2012 esula dalla nozione di contabilità pubblica, in quanto sebbene possa avere riflessi finanziari è finalizzato fondamentalmente alla tutela delle politiche del lavoro.

Materia: enti locali / contabilità

Delibera n. 226/2021/PAR
SEZIONE CONTROLLO REGIONE CAMPANIA  06/09/2021
Il Sindaco della città Metropolitana di Napoli ha domandato se nel caso di riconoscimento una tantum di compenso a favore di consulente di età superiore ai 65 anni e già collocato in quiescenza, si configuri il divieto contemplato dall’art.5 del D.L. 95/2012 (per attività di consulenza/supporto nell’ambito del Piano Strategico “ImmagiNa Napoli Metropoli 2020-2022” con tutti i 92 Comuni dell’area metropolitana). La Sezione Campania ha ritenuto il parere inammissibile rilevando nel quesito proposto sia l’assenza dei requisiti di generalità e astrattezza, sia la mancata attinenza alla materia della contabilità pubblica. Si segnala di particolare interesse e novità il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia Europea c-67/18 del 2 aprile 2020, secondo cui la citata normativa nazionale ricade nella sfera di applicazione della direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, ravvisando in conseguenza come recessiva la finalità di riduzione della spesa pubblica, rispetto a quella di tutela delle politiche del lavoro (in particolare la promozione del lavoro giovanile) da considerarsi preminente. Anche in tali termini, pertanto, la richiesta di parere esulerebbe dalla materia della contabilità pubblica.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Delibera n. 226/2021/PAR [188,071 KB PDF]

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici