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TAR Puglia, Bari, sez. I, 26/11/2021 n. 1742
Sui poteri rogatori del Segretario comunale che non incontrano limiti territoriali.

Materia: enti locali / ordinamento
Pubblicato il 26/11/2021

N. 01742/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01075/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2021, proposto da
Roberto Quinto e Domenico Quinto, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Ernesto Cerisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- dell'ordinanza di sgombero n. 208 del 13.10.2021, emessa dal dirigente del servizio lavori pubblici del Comune di Vieste, di alcune aree detenute dai ricorrenti, con intimazione al rilascio entro la data del 29.10.2021;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vieste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10.11.2021 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Le parti dibattono della legittimità dell’ordinanza di sgombero in epigrafe indicata, con cui il Comune resistente ha intimato ai ricorrenti, in quanto detentori privi di titolo, lo sgombero dell’area ivi indicata, su cui insiste un parco giochi per bambini, con giostre.

I ricorrenti, privi di qualunque titolo formale di acquisto o concessione dell’area, ne assumono l’illegittimità sul presupposto della intervenuta usucapione a loro favore del bene, di cui reclamano la natura patrimoniale disponibile, come tale sottratto alla disciplina degli artt. 822 e 826 c.c. e, per ciò, passibile di acquisto a titolo originario in virtù del protratto possesso.

Precipitato di tale condizione giuridica del bene sarebbe l’assenza di poteri, in capo all’Ente, di poteri di autotutela esecutiva.

Documentano, altresì, di aver proposto, a tal fine, giudizio civile (iscritto a ruolo con numero reg. gen.10566/2020 innanzi al Tribunale di Bari, notificato il 20.7.2020) volto all’accertamento dell’intervenuta usucapione.

Nel difendersi, l’Ente civico, dopo aver ripercorso in dettaglio le vicende inerenti l’area (rientrante nel più vasto compendio denominato “rione Ripe”) ha contestato la assunta natura patrimoniale del bene stesso.

All’udienza cautelare del 10.11.2021, la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione in forma semplificata previso alle parti, che nulla hanno opposto.

Il ricorso è infondato.

E’ pacifico ed incontestato che i ricorrenti sono privi di qualsivoglia titolo che legittimi la detenzione del bene in questione, se non la mera tolleranza del proprietario.

Tanto premesso, l’impianto del ricorso muove dall’assunto che difetti, per il bene in questione, la natura demaniale o patrimoniale indisponibile, sicchè esso sarebbe stato nel tempo usucapito.

Tale assunto è destituito di fondamento.

Come è stato efficacemente allegato dall’Ente e non contestato, l’area in questione è interamente urbanizzata ed è stata, prima dell’acquisto comunale a seguito di permuta il 22.12.2020, acquisita alla proprietà pubblica statale a seguito di esproprio, in virtù di decreto di occupazione definitiva n. 70560/4 del 14.10.1964 della Prefettura di Foggia, trascritto presso la Conservatoria di Lucera in data 2.6.1966 al RG N. 12808 e R.P. n. 132463 (v. all. 1 e 2 memoria di costituzione dell’Ente, depositata il 6.11.2021).

In virtù dell’l’art. 1, comma 434, L. n. 311/2004 essa appartiene, quindi, al patrimonio indisponibile (“Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità. La richiesta di trasferimento è presentata alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo i parametri fissati nell'elenco 3 allegato alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 2006, nella misura dell'8 per cento”).

In ogni caso l’area appartiene al patrimonio indisponibile per la complessiva destinazione a pubblico servizio per essere destinata alla fruizione collettiva a titolo ricreativo.

D’altro canto, i ricorrenti, su cui incombe, in base alla ripartizione dell’onere probatorio, la dimostrazione di un titolo che ne giustifichi il legittimo possesso, idoneo a paralizzare l’intimato sgombero, hanno addotto a fondamento della loro pretesa solo la (recente) proposizione di un’azione di usucapione che, nelle more del definitivo accertamento dell’acquisto a titolo originario, non può valere in alcun modo a legittimare gli assunti ricorsuali, posto che solo la sentenza definitiva con cui venga compiuto tale accertamento potrebbe avere tale valore.

Risultano manifestamente infondate anche le censure con cui si denuncia, in via incidentale, la nullità dell’atto di permuta e dunque, la legittimazione dell’Ente ad adottare l’ordinanza di sgombero, per difetto di sua titolarità dominicale.

Con la prima di esse si lamenta la nullità in quanto, essendo stato l’atto di permuta formato a Bari e, quindi, fuori dal territorio comunale di Vieste, il segretario comunale sarebbe sfornito di poteri rogatori e, di conseguenza, l’atto sarebbe nullo e inidoneo al trasferimento dei diritti immobiliari per la violazione dell’art. 58 n. 4 L. notarile.

Così non è.

L’art. 97, comma 4, lettera c) D. Lgs. n. 267/2000 dispone che il segretario comunale “roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”, senza porre, nel caso in cui ricorra il presupposto di applicazione della disposizione (essere l’Ente una parte del contratto), alcuna limitazione territoriale ai suoi poteri.

Neppure convince l’ulteriore assunto secondo cui l’applicazione delle limitazioni territoriali di cui all’art. 58 L. notarile, previste per l’esercizio del poteri rogatori notarili troverebbe applicazione anche all’ipotesi in esame.

Infatti, l'articolo 27, secondo comma, nella vigente formulazione della L. notarile statuisce che il notaio non può prestare il proprio ministero “fuori dal territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni”, così escludendo in radice la limitazione invocata, posto che, comunque, l’atto è stato rogato a Bari (ossia nel distretto di Corte d’appello).

E’ infondata anche l’ulteriore censura con cui si denuncia la violazione degli art. 18 e 19 del regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Comitato di Gestione dell’Agenzia del Demanio in data 16.7.2019, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 27.8.2019, pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30.8.2019, sostenendosi che, ex art. 19 (“Stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa: 1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario dell’Agenzia designato quale Ufficiale Rogante”), il trasferimento in permuta di un bene statale, in favore del Comune di Vieste, non avrebbe potuto essere rogato ad opera del segretario comunale di Vieste.

Infatti, le disposizioni invocate vanno necessariamente coordinate con quelle del TUEL già citate (art. 97) che conferiscono tale facoltà anche al segretario comunale, laddove l’altra parte sia il Comune.

Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese derogano alla soccombenza in ragione della particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10.11.2021 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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