Pubblicato il 22/04/2022
N. 01890/2022 REG.PROV.CAU.
N. 02110/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2110 del 2022, proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cardarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.P. Da Palestrina, n. 47;
nei confronti
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania -OMISSIS-, resa tra le parti
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Considerato che l’appellante ha impugnato l’ordinanza del T.A.R. della Campania, sede di Napoli, che in accoglimento della domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti di primo grado ha sospeso l’efficacia del provvedimento dell'AGCM -OMISSIS-, recante la comunicazione di revoca del Rating di legalità ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 7, comma 2, del Regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera -OMISSIS- (adottato in conseguenza del provvedimento in data -OMISSIS- della Prefettura – U.T.G. di Caserta di diniego di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggettivi a tentativo di infiltrazione mafiosa, impugnato con ricorso introduttivo);
Rilevato che, poiché il ricorso in appello contesta in primo luogo la competenza territoriale del T.A.R. Campania, appare preliminare rispetto a qualsiasi pronuncia sulla domanda cautelare la delibazione di tale mezzo, in forza del combinato disposto degli articoli 15, comma 2, e 62, comma 4, cod. proc. amm.;
Ritenuto in proposito che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il motivo articolato dall’A.G.C.M. non appare assistito da apprezzabili profili di fondatezza, sia in forza dell’applicazione alla fattispecie dedotta della regola posta dall’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm; sia perché, anche in considerazione della motivazione del provvedimento dell’Autorità e delle censure contro di essa rivolte con i motivi articolati nel primo ricorso per motivi aggiunti (nelle quali si deduce l’invalidità derivata di tale provvedimento per vizi che esso in tesi ripete dal provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo), ricorre la stessa esigenza di evitare una pluralità di giudicati sulla legittimità del medesimo provvedimento prefettizio, già valorizzata dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato -OMISSIS-, sicchè appare legittima l’estensione - da parte del primo giudice - di tale indirizzo alla fattispecie dedotta, e la conseguente affermazione della necessità della prevalenza della competenza territoriale su quella funzionale.
Rilevato, quanto alle residue censure, che la parte appellata ha documentato in giudizio che il provvedimento oggetto della gravata pronuncia cautelare è stato sostituito da un nuovo provvedimento dell’A.G.C.M., a sua volta impugnato in primo grado con un secondo ricorso per motivi aggiunti;
Ritenuto che dal descritto quadro fattuale discende l’improcedibilità del gravame per difetto dell’interesse cautelare, dal momento che il rapporto è in atto retto da un nuovo provvedimento dell’Autorità avente il medesimo contenuto di quello sospeso, onde la domanda cautelare deve essere dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta in parte l’appello e in parte lo dichiara improcedibile, nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
Giovanni Tulumello |
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Raffaele Greco |
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IL SEGRETARIO |