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TAR Sicilia, sez. III, 12/9/2022 n. 2553
Alle controversie in materia di PNRR si applicano le norme ordinarie sulla competenza territoriale

I ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR non rientrano nel novero di quelle soggette a rito abbreviato ai sensi dell'art. 119, c.p.a., ciò in quanto l'art. 12 bis, comma 5, del d.l. n. 68/2022 ha operato un rinvio parziale alla disciplina del rito speciale per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 119 c.p.a., richiamando solamente i commi 2 (relativo al dimezzamento dei termini processuali) e 9 (relativo al deposito della sentenza), né ha espressamente ampliato l'elenco delle materie soggette a rito abbreviato di cui al primo comma dell'art. 119 c.p.a.
Pertanto, la competenza funzionale inderogabile, prevista dall'art. 14, comma 3, c.p.a. per i giudizi di cui all'art. 119, non comprende le controversie riguardanti le procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, per le quali continuano pertanto ad applicarsi gli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale dettati dall'art. 13, c.p.a.


Materia: finanza pubblica / finanziaria
Pubblicato il 12/09/2022

N. 02553/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01270/2022 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2022, proposto da


Comune di San Salvatore di Fitalia, Comune di Galati Mamertino, Comune di Mirto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via Camiciotti, n. 102;


contro

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Comune di Alcara Li Fusi, Comune di San Marco D'Alunzio, Comune di Santa Lucia del Mela, Comune di Bivona, Comune di Calamonaci, Comune di San Mauro Castelverde, Comune di Castel di Lucio, Comune di Pettineo, Comune di Motta D'Affermo, Comune di Sant'Angelo Muxaro, Comune di Ioppolo Giancaxio, Comune di Santa Elisabetta, Comune di Buscemi, Comune di Casalvecchio Siculo, Comune di Antillo, Comune di Limina, Comune di Ustica, Comune di Polizzi Generosa, Comune di Gratteri, Comune di Tusa, Comune di Santo Stefano Quisquina, Comune di San Biagio Platani, Comune di Assoro, Comune di Ventimiglia di Sicilia, Comune di Mezzojuso, Comune di Novara di Sicilia, Comune di Roccavaldina, Comune di Villafrati, Comune di Ucria, Comune di Raccuja, Comune di Floresta, Comune di Poggioreale, Comune di Isnello, Comune di Bisacquino, non costituiti in giudizio;
Comune di Tripi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Giorgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione:

1. Della nota del 26 maggio 2022, con la quale il RUP presso l'Unità di Missione per l'attuazione del PNNR del segretariato generale del Ministero della Cultura ha comunicato al Comune di San Salvatore di Fitalia (capofila con rappresentanza) l'esclusione della domanda di finanziamento della proposta di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEu.

2. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi:

2.1. L'atto a cui ha fatto riferimento la nota del 26 maggio 2022, di cui sopra, con il quale il Ministero resistente ha esitato ed approvato le verifiche formali relative al possesso dei requisiti di ammissione alla successiva fase di valutazione delle proposte, e, quindi, ha disposto l'esclusione della domanda di finanziamento dei Comuni ricorrenti ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del predetto Avviso per i motivi di seguito riportati: - risulta allegata la sola delibera del comune proponente di approvazione della proposta del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale di cui all'art. 4, paragrafo 9, lett. d). Non risultano allegate le delibere dei Comuni aggregati.

2.2. La graduatoria delle domande non escluse e, quindi, ammesse alla successiva fase di valutazione e ritenute ammissibili a finanziamento ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 8 dell'Avviso pubblico determinata dalla Commissione di valutazione sulla base di ambiti e criteri di valutazione ivi riportati.

2.3. La nota prot. n. 19447 del 6 giugno 2022, con la quale il Direttore dell'Unità di Missione e RUP ha trasmesso al segretariato generale del Ministero della Cultura: - L'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - Le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - Le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili.

2.4. Il decreto del 7 giugno 2022, con il quale il Segretario Generale del Ministero della Cultura:

2.4.1. Ha approvato l'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; - Le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico del 20 dicembre 2021; - Le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili, riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento.

2.4.2. Ha individuato l'onere finanziario.

2.4.3. Ha disciplinato i conseguenti obblighi dei soggetti attuatori (ex art. 3) e le modalità di attuazione degli interventi (ex art. 4), le modalità di erogazione delle risorse (ex art. 5), l'utilizzo delle economie (ex art. 6) ed il monitoraggio e rendicontazione (ex art. 7).

2.4.4. I disciplinari all'uopo sottoscritti con i soggetti attuatori, non conosciuti.

2.4.5. Gli atti con i quali sono stati erogati i finanziamenti.

2.4.6. Gli altri atti infra specificati, ivi incluso, in via subordinata, l'avviso pubblico del 20 dicembre 2021.

E PER L'ACCOGLIMENTO

delle domande specificate in calce al ricorso introduttivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Comune di Tripi;

Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2022 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che, con ricorso depositato in data 26.07.2022, i Comuni ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari:

- la nota del 26 maggio 2022, con la quale il RUP presso l’Unità di Missione per l’attuazione del PNNR del segretariato generale del Ministero della Cultura ha comunicato al Comune di San Salvatore di Fitalia (capofila con rappresentanza) l’esclusione della domanda di finanziamento della proposta di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEu.;

- gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, e in particolare l’avviso pubblico del 20 dicembre 2021 per la presentazione delle proposte di intervento;

Considerato che il Ministero della Cultura e il Comune di Tripi, costituitisi in giudizio, hanno eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale adìto ai sensi dell’art. 13, comma 4 bis, c.p.a., indicando quale Giudice competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, mentre i ricorrenti hanno insistito per il riconoscimento della competenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-sede di Palermo, in considerazione della ritenuta competenza funzionale di questo Tribunale sugli atti applicativi per effetto del combinato disposto dell’art. 12 bis, comma 5, d.l. 68/2022, e degli artt. 14, comma 3 e 119, c.p.a.;

Ritenuto che l’eccezione di incompetenza territoriale è fondata;

Considerato, infatti, che:

- con il ricorso, le parti ricorrenti hanno impugnato atti del Ministero della Cultura, tra cui, in particolare, l’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNNR;

- tale avviso è un atto generale di disciplina della procedura finalizzata all’erogazione di risorse in favore dei piccoli centri italiani nell’ambito dell’intervento sopra menzionato e ha dunque valenza nazionale;

- l'art. 13, co. 4 bis, cod. proc. amm., stabilisce che «[l]a competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza»;

- ai sensi della succitata disposizione, allorché unitamente ad atti di autorità centrale o locale, aventi effetti limitati alla circoscrizione del Tribunale periferico adito, siano impugnati atti adottati dall'autorità centrale, aventi effetti estesi all'intero territorio nazionale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, a tal fine non rilevando la maggiore o minore importanza che l'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale assume nell'economia generale del ricorso (T.A.R. Napoli, Sez. VII, 13 luglio 2020, n. 3036; T.A.R. Palermo, Sez. II, 23 gennaio 2020, n. 208; T.A.R. Roma, Sez. I , 4 gennaio 2019, n. 50; Cons. Stato, Ad. Plen., 14 novembre 2011, n. 19; Cons. Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2007, n. 5028);

- a tal proposito, è poi irrilevante che l'impugnativa sia svolta in via subordinata ed eventuale ad una determinata interpretazione, giacché la medesima impugnativa determina comunque una situazione di inscindibilità processuale (cfr., Cons. St., Ad. plen. n. 6/2011);

Ritenuto, inoltre, rispetto alle controdeduzioni dei ricorrenti, che:

- i ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR non rientrano nel novero di quelle soggette a rito abbreviato ai sensi dell’art. 119, c.p.a.;

- ed invero, il quinto comma dell’art. 12 bis, d.l. n. 68/2022 – nel prevedere che “Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104” – ha operato un rinvio parziale alla disciplina del rito speciale per le procedure di affidamento dei contratti pubblici (art. 119, comma 1, lett. a, c.p.a.), richiamando solamente il secondo comma dell’art. 119, c.p.a. (relativo al dimezzamento dei termini processuali) e il nono comma dell’art. 120, c.p.a. (relativo al deposito della sentenza), ma non ha operato una generale applicazione ai ricorsi di cui si tratta della disciplina processuale in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici né ha ampliato l’elenco delle materie soggette a rito abbreviato di cui al primo comma dell’art. 119, c.p.a.;

- da ciò deriva che – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti (v. memoria del 7.09.2022) – la competenza funzionale inderogabile, prevista dall’art. 14, comma 3, c.p.a. per i giudizi di cui all’art. 119, non comprende le controversie riguardanti le procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, per le quali continuano pertanto ad applicarsi gli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale dettati dall’art. 13, c.p.a.;

Visto l'art. 15, co. 2, cod. proc. amm., in forza del quale «[i]n ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa»;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 13, comma 4 bis, c.p.a., debba essere declinata la competenza di questo Tribunale in favore del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge e la domanda cautelare potrà essere riproposta;

Ritenuto di compensare le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) dichiara la propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente FF

Roberto Valenti, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Bartolo Salone Aurora Lento
 
 
 

IL SEGRETARIO


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