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Corte dei conti, sez. riunite in sede di controllo, 3/11/2022 n. 16
Sulla competenza delle sezioni riunite in sede di controllo per le fattispecie inerenti gli atti deliberativi di costituzione di una società o acquisto di partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016

Nel caso di specie relativa ad un'operazione di partenariato esteso, secondo le linee esame guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR

Materia: società / partecipazione pubblica

REPUBBLICA ITALIANA

Sezioni riunite in sede di controllo

Presieduto dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino

e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Luciano Calamaro, Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Francesco Petronio, Mauro Orefice, Giovanni Coppola, Maria Teresa Polito, Manuela Arrigucci, Marco Pieroni, Enrico Flaccadoro, Maria Annunziata Rucireta, Anna Luisa Carra, Maria Elisabetta Locci, Massimiliano Minerva, Franco Massi; Consiglieri:

Antonello Colosimo, Cinzia Barisano, Stefania Fusaro, Giuseppe Maria Mezzapesa, Giuseppe Teti, Giuseppe Imparato, Daniele Bertuzzi, Rossana Rummo, Tiziano Tessaro, Sergio Gasparrini, Donato Centrone, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi, Vanessa Pinto, Michela Muti; Referendari:

Ottavio Caleo, Laura Alesiani, Marinella Colucci, Khelena Nikifarava, Stefania Calcari, Rosita Liuzzo.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12

luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato

dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in

particolare, l'art. 6, comma 2;

maria_provenzano
Casella di testo
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2

VISTO l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con

modifiche, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con

modifiche, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le deliberazioni n. 135/2022/QMIG del 4 ottobre 2022 della Sezione regionale

di controllo per il Veneto e n. 124/2022/QMIG del 6 ottobre 2022 della Sezione

regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con la quale sono state rimesse al

Presidente della Corte dei conti alcune domande di massima inerenti

all'interpretazione dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo

unico in materia di società a partecipazione pubblica”, di seguito anche TUSP), come

novellato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA l'ordinanza n. 11 del 7 ottobre 2022, con la quale il Presidente della Corte dei

conti ha deferito alle sezioni riunite in sede di controllo l'esame e la pronuncia in

ordine alle domande prospettate, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del dln 78 del

2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009;

UDITI, nell'adunanza del 27 ottobre 2022, i relatori Presidente di Sezione Anna Luisa

Carra, Consigliere Donato Centrone e Consigliere Angelo Maria Quaglini;

PREMIO IN FATTO

1. L'Università di Verona, in data 28 settembre 2022, ha trasmesso alla Sezione

regionale di controllo per il Veneto l'atto deliberativo del Consiglio di

amministrazione del 27 settembre 2022, e relativi allega, con i quali è stata decisa

la partecipazione alla società consortile a responsabilità limitata

MNESYS Scarl, chiedendo, ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175 del 2016

(di seguito anche TUSP), una pronuncia in ordine alla conformità dell'atto a quanto

disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 della stessa legge,

con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta

con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

3

La deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto riferisce che il 15

marzo 2022 è stato pubblicato dal Ministero dell'università e ricerca (di seguito,

anche MUR) l'avviso n. 341, relativo alla presentazione di proposte di intervento per

la creazione di cd partenariati estesi (a università, centri di ricerca e aziende), per il

finanziamento di progetti di ricerca di base nell'ambito del Piano nazionale di

ripresa e resilienza (di seguito, anche PNRR), missione 4, istruzione-ricerca,

componente 2, dalla ricerca all'impresa, investimento 1.3, finanziato dall'Unione

europea nell'ambito del programma Nextgeneration EU.

Detto avviso ha previsto:

- l'istituzione di un soggetto attuatore in forma stabile, dotato di autonoma

personalità giuridica, detto HUB, costituito da università statali ed enti pubblici di

ricerca (vigilati dal MUR), nonché da altri soggetti pubblici e privati;

- la definizione di un modello organizzativo basato su una serie di soggetti

esecutori, detti parlarono, che, unitamente ad altri soggetti, detti Enti affiliati, sono

responsabili della realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.

Con deliberazioni del 31 maggio 2022, il Senato accademico e il Consiglio di

amministrazione dell'Ateneo hanno approvato l'adesione dell'Università di Verona

a una proposta di partenariato estesa per la tematica 12, "Neuroscienze e

neurofarmacologia", in qualità di ente fondatore dell'HUB e soggetto coordinatore

dello Spoke 7 (affiliato in 5 Spoke).

L'Ateneo si è pertanto impegnato alla costituzione del partenariato esteso ed ha

conferito delegato all'Università degli studi di Genova (soggetto proponente) per la

presentazione della proposta progettuale, poi approvata dal MUR con Decreto

direttoriale n. 1243 del 2 agosto 2022 (e, come tale, ammessa alla fase 2 del progetto).

Conseguentemente, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni dell'avviso

MUR, si è reso necessario procedere alla costituzione del soggetto attuatore (HUB)

per la realizzazione del partenariato esteso, nella forma giuridica della società

consortile a responsabilità limitata (come da nota del 22 settembre 2022, prot. 527758,

dell'Università di Genova, soggetto proponente).

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La costituenda società deve operare in qualità di HUB, per la gestione del progetto

di Partenariato Esteso "MNESYS — Un approccio integrato multiscala allo studio del

Sistema nervoso nella salute e nella malattia"; essa rappresenta il referente unico per

l'attuazione del partenariato esteso nei confronti del MUR. Svolge le attività di

gestione e di coordinamento, riceve le tranche di agevolazioni concesse agli Spoke e

agli affiliati, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte.

Nella delibera del CdA dell'Ateneo, tenuto conto degli oneri di

analitica prescritti dall'art. 5, comma 1, TUSP, si premette che questi ultimi

sembrerebbero assorbiti dalla particolarità della società (prevista dalla stessa

regolamentazione ministeriale, in funzione dell'attuazione di iniziative del PNRR).

In dettaglio, viene precisato che la costituzione della società è necessaria quale HUB

per la realizzazione del partenariato esteso MNESYS, finanziato dal MUR

nell'ambito del PNRR; con riguardo alla sostenibilità finanziaria, viene specificato

che la costituzione comporta, per l'Università, un esborso di euro 28.000, finalizzato

alla carne del 5,6 per cento del capitale sociale, e che l'Ateneo, di contro, sarà

destinataria di un finanziamento di euro 6.473.600.

Inoltre, per quanto attiene al rispetto dei principi generali dell'azione

amministrativa, la delibera specifica che, con la creazione del partenariato esteso, si

mira a volare un programma di ricerca trasversale, realizzato da una rete diffusa

di soggetti, pubblici e privati. La durata del programma di ricerca e innovazione è

fissata in 36 mesi (a decorrere dai dati indicati nel decreto di concessione del

finanziamento), con precisi termini di realizzazione.

Infine, nella delibera si precisa che non si ravvisano incompatibilità dell'intervento

con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti

di Stato.

La costituzione della società consortile vede la partecipazione di n. 24 soggetti tra

Amministrazioni pubbliche e soggetti privati, di cui solo uno con competenze nel

territorio del Veneto.

Contestualmente, l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in data 28

settembre 2022, ha inviato alla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna,

5

sempre ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, il Decreto rettorale

n. 1438/2022 del 27 settembre 2022, di autorizzazione alla costituzione della

medesima società consortile a responsabilità limitata, denominata MNESYS Scarl,

con i relativi allegazioni (Relazione istruttoria ai sensi ai sensi del d.lgs. n. 175 del 2016;

Quadro economico-finanziario complessivo del progetto; Società societaria e

quotazione relativa; Statuto; scheda informativa).

Nella documentazione prodotta alla Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna è

ricostruito il contesto, già esposto, all'interno del quale si afferma la costituzione

della citazione società.

Anche l'Università di Bologna ha partecipato all'avviso pubblico del MUR per la

presentazione di proposte di intervento per la creazione di partenariati esteri

nell'ambito della tematica 12. A seguito dell'esito positivo, con decreto rettorale n.

1438/2022 è stata autorizzata la costituzione della società “MNESYS Scarl”, a cui,

come detto, insieme ad altre undici università, enti pubblici di ricerca e soggetti

privati ??per un totale di 25 soci (e un capitale sociale complessivo pari a 500.000 euro).

La ridetta deliberazione precisa che, in base a una verifica effettuata nella banca dati delle

Camere di commercio, è emerso che la società è stata, poi, effettivamente costituita

in data 28 settembre 2022, il medesimo giorno della trasmissione alla Sezione del

citato Decreto rettorale. Al momento, la Società, avente sede legale nel Comune di

Genova, dispone di un capitale sociale di 231.000 euro, sottoscritto da quattro

università, una scuola superiore di formazione universitaria ed un Istituto di

ricovero e cura a carattere scientifico (conferimenti che oscillano dai 5 ai 90 mila

Euro). L'art. 5 dello statuto prevede che all'organo amministrativo è attribuita la

facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, sino all'importo di 500.000

euro, offrendolo in agli altri enti pubblici e privati, che hanno

formalizzato la loro adesione al progetto.

2. Entrambe le sezioni regionali di controllo, rispettivamente con le deliberazioni n.

135/2022/QMIG e n. 124/2022/QMIG, hanno sospeso il proprio pronunciamento,

deferendo al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del dl

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n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, nonché dell'art. 6, comma 4, del

dln 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, varie domande

interpretativa di massima al fine di ottenere una pronuncia di orientamento generale

per le Sezioni regionali di controllo.

Nello specifico, le domande interpretative di massima deferite sono state così

enucleate nella citata ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 11/2022:

- per quanto concerne la deliberazione n. 135/2022/QMIG della Sezione

regionale di controllo per il Veneto viene richiesto:

1) fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dal

comma 4 del citato art. 5 TUSP, a chi compete il pronunciamento sul diverso

e peculiare caso di partenariato esteso, attuato, secondo le linee guida del MUR,

attraverso la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile,

collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una fortemente

pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e

ricadenti sulla competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo;

2) se, in uso dal nomen juris utilizzato dal legislatore, il

pronunciamento sull'atto deliberativo dell'Amministrazione sia ascrivibile

all'attività di controllo o all'attività consultiva e, in tale ultimo caso, se il novellato

arte. 5 del TUSP abbia introdotto un nuovo genere di attività consultiva di cui vanno

individuati i parametri essenziali di riferimento;

3) se, in mancanza di normativa prevista, in caso di atti non previsti

sufficientemente carenti motivati ??o document, sia consentito alla Sezione

competente lo svolgimento di attività istruttoria e in quali termini;

4) se, alla luce dei criteri di controllo introdotti dalla novella legislativa, l'attività

di verifica delle sezioni di controllo deve essere limitata ai soli provvedimenti

trasmessa dalle amministrazioni ovvero deve estendersi fino a ricomprendere altri

atti ed elementi (indicati nella parte motiva della delibera, al punto V, rubricato

“Sulla perimetrazione dell'attività di controllo”) e, in caso affermativo, entro quali limiti;

7

- per quanto concerne la deliberazione n. 124/2022/QMIG della Sezione

regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in via sostanzialmente analoga alla

pronuncia della Sezione per il Veneto, i quesiti formulati riguardano:

1) la natura della funzione, consultiva o di controllo, attribuita alla Corte dei

conti;

2) l'individuazione della Sezione della Corte dei conti competenti a svolgere la

funzione in esame,

3) le modalità procedurali per l'esercizio della funzione;

4) i parametri di riferimento per l'esercizio della funzione, ex art. 5, comunicazioni 1, 2

e 3 del d.lgs. n. 175 del 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La normativa di riferimento: inquadramento sistematico

L'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come recentemente modificato dall'art. 11 comma

1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)

prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una

partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmessa dall'Amministrazione pubblica

procedente (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016)

all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri

attribuiti dall'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti,

che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla

conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5,

nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e

alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità

dell'azione amministrativa.

Il successivo comma 4 dell'art. 5 dispone che, per gli atti delle Amministrazioni

dello Stato e degli enti nazionali, sono competenti le Sezioni riunite in sede di

controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali,

delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella

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regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti

assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n.

259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

La novella normativa precisa che, qualora la Corte dei conti non si pronuncia entro il

termine prescritto di sessanta giorni, l'Amministrazione possa procedere alla

costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Sempre il comma 4 puntualizza che la segreteria della Sezione competente trasmette

il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'Amministrazione pubblica interessata,

la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni sul proprio sito internet

istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, per l'Amministrazione

pubblica interessata ritenga di procedere egualmente, la stessa è tenuta a motivare

analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere ea osare

pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali motivazioni.

La modifica apportata all'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 ad opera della legge n. 118

del 2022 ha investito, quindi, l'esame svolto dalla Corte dei conti sugli atti di

costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in

società già esistente, da parte di una Pubblica amministrazione.

Con l'ordinanza di rimessa n. 11 del 7 ottobre 2022 queste Sezioni riunite sono

chiamate ad esprimersi su una serie di domande di massima riguardanti il ??contenuto

e le modalità attuative della funzione assegnata alla Corte dei conti dalla legge n.

118 del 2022.

In via preliminare rispetto all'esame nel merito delle domande, appare utile fornire

un inquadramento sistematico del contesto normativo in cui la novella legislativa

viene ad inserirsi, alla luce del quale va fornita risposta ai diversi quesiti sollevati.

L'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso

il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede

di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si

articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire

alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei

tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica,

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è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta,

attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il

contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o aumento di

capitale).

Tale essere costituisceius receptum nella giurisprudenza sia della Corte di

Cassazione (Corte di Cassazione ordinanze n. 5424/2021 e n. 21588/2013, nonché

Corte di Cassazione sentenza n. 30167/2011) sia del giudice amministrativo

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 7030/2018), rappresentando anche il punto

di confine tra le due giurisdizioni, essendo rimesso al giudice amministrativo il

controllo giudiziale della prima fase, mentre quello sulla seconda, avente ad oggetto

l'attuazione privatistica, alla giurisdizione ordinaria.

La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio

nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i

presupposti operativi ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la

venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle

conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento

pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili. In primo

luogo, l'atto deliberativo assume rilevanza sul piano del diritto privato (Corte cost.

n. 227/2020); si pensi al riguardo alle conseguenze che la mancanza o l'invalidità

dell'atto amministrativo deliberativo produrre in termini di nullità ex art. 2332 cc

della società neocostituita, ove esso riguardi una partecipazione essenziale ai fini del

conseguimento dell'oggetto sociale (art. 7, c. 6, TUSP), ovvero in termini di

in efficacia del contratto di acquisto delle partecipazioni (art. 8, c. 2, TUSP). Per altro

verso, l'intervento pubblico in una realtà societaria rischia di alterare il meccanismo

concorrenziale del mercato (Corte costituzionale sentenza n. 251/2016) e si riverbera

sulla finanza pubblica, impegnando risorse derivanti dal bilancio

dell'Amministrazione. In questa prospettiva, gli interventi del legislatore in materia

di società partecipate si inquadrano nel novero delle politiche di spending review, con

un chiaro intento di assicurare una più efficiente gestione e razionalizzazione delle

partecipazioni al fine di una riduzione del loro costo per i bilanci pubblici (Corte

10

sentenza costituzionale n. 194/2020). Il TUSP, infatti, punta a contrastare l'aumento

ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali

gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti (Corte costituzionale n.

86/2022).

È alla luce di tale inquadramento che assume significato pieno le disposizioni

dell'art. 5 TUSP le quali impongono un rigoroso onere di motivazione analitica

dell'atto in discorso, ora sottoponendolo all'esame della Corte dei conti, per

intercettare tempestivamente eventuali criticità, esprimendo valutazioni che

potrebbero emergere in sede di controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20

TUSP.

Come sopra richiamato, l'intervento normativo delinea i tratti essenziali della nuova

assegnata la funzione alla Corte dei conti, precisandone i parametri di riferimento, la

procedura e gli esiti.

In ordine ai primi, il richiamo dall'art. 5, comma 3, ai precedenti commi 1

e 2 richiede che la Corte dei conti necessari che il provvedimento adottato

dall'Amministrazione Contenga un'analitica Motiva in ordine a:

a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come

declinato dal precedente art. 4 del medesimo TUSP);

b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza

economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o

esternalizzata del servizio affidato;

c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione

amministrativo;

d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la

disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Inoltre, la Corte dei conti deve valutare la conformità della delibera inviata a quanto

disposto dagli articoli 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità

finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e

di economicità dell'azione amministrativa.

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L'impianto normativo, già oggetto di esame, nel corso dell'iter parlamentare, da

parte di queste sezioni riunite nella deliberazione n. 1/SSRRCO/AUD/22,

“Memoria sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, evidenzia, in

primo luogo, come gravi sull'Amministrazione procedente l'onere di inserire, nelle

motivazioni della delibera di costituzione della società (o di acquisto di una

partecipazione) e nei relativi allega, gli elementi, in particolare economico-

finanziari, che rendono possibile la verifica di conformità dell'atto ai sopra riferiti

parametri normativi.

La novella normativa ha precisato, poi, sul piano procedurale, i entro termini i quali

la Corte dei conti deve procedere all'esame della delibera (sessanta giorni) e le

modalità di comunicazione all'Amministrazione dell'esito finale della verifica, modalità

nonché gli obblighi di pubblicazione imposti a quest'ultima.

Infine, il legislatore è intervenuto sugli esiti della funzione attribuita alla

magistratura contabile, prevedendo, da un lato, che l'Amministrazione pubblica, in

caso di mancato pronunciamento entro sessanta giorni, possa procedere alla

costituzione o all'acquisizione della società e, dall'altro, che, in caso di parere in tutto

o in parte negativa, ove l'Amministrazione intende procedere egualmente, è tenuta

a motivare analiticamente le ragioni per le quali ritenga di discostarsene ea osare

pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali motivazioni.

2. Sui profili di competenza a conoscere degli atti di costituzione di società o

acquisizione di partecipazioni societarie negli specifici casi all'esame

Le Sezioni regionali di controllo remittenti, fra i vari dubbi interpretativi di carattere

generale, analizzati nei successivi porre una specifica domanda

competenza relativa ad un'operazione di partenariato estesa, attuata secondo

le linee guida del MUR e rientrante nell'ambito del PNRR, dalla quale consegue la

costituzione di una società consortile a responsabilità limitata, da parte di una

pluralità di enti pubblici, aventi sede in varie parti del territorio nazionale, e

ricadenti, in via generale, nella competenza di diverse Sezioni regionali di controllo.

12

Sul punto, l'art. 5, comma 4, del TUSP, rimasto immutato sul punto anche dopo la

riformulazione operata dall'art. 6, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 100 del 2017, ripartisce la

competenza, ai fini dell'esame degli atti di costituzione di società o acquisizione di

partecipazioni societarie, tra le sezioni riunite in sede di controllo (“per gli atti delle

amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali”), le Sezioni regionali di controllo (“per

gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o

delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione”) e la Sezione

controllo Enti (“per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi

della legge n. 259 del 1958”).

Nello specifico, ad essere oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 5, TUSP, è l'atto

deliberativo di “costituzione di una società a partecipazione pubblica” (anche nei casi di

cui all'art. 17, società miste pubblico-privato) o di “acquisto di partecipazioni, anche

indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite» (eccetto le

fattispecie in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione,

anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresso forecast

legislativo). È infatti rispetto a tali tipologie di atto che il comma 3 dell'art. 5 TUSP

impone all'Amministrazione pubblica procedente l'obbligo di invio,

contestualmente, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte

dei conti.

Di conseguenza, il dettato letterale dei commi in esame individuale in via generale le

sezioni regionali di controllo come organi competenti per gli atti deliberativi delle

università in tale materia.

Tuttavia, a giudizio delle Sezioni regionali di controllo remittenti, la fattispecie

sottoposto ad esame (costituzione di società consortile da parte di n. 24 soci, tra

Amministrazioni pubbliche aventi sede in varie regioni e soggetti aventi natura

privatistica con campo di azione estesa a tutto il territorio nazionale e non solo) non

appare coerente con i criteri generali di riparto della competenza previsti dalla

norma.

L'operazione si integra, infatti, all'interno di un progetto finanziato con i fondi

europei del PNRR, in cui risultano coinvolti diversi enti pubblici, operanti su tutto

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il territorio nazionale, con competenza distribuita fra più sezioni regionali di

controllo.

Il mantenimento della competenza in capo a queste ultime rischia di

pertanto, una frammentazione nell'esame dei vari atti deliberativi di “acquisizione”,

che, pur essendo amministrativamente (e poi negozialmente) distinti, concorrono ad

un'unica operazione di “costituzione” societaria.

Ulteriore profilo di dubbio attiene alla fisiologica moltiplicazione degli accertamenti

istruttori, che, pur nella potenziale differenza degli enti soci, riguarda la prospettiva

costituzione di un'unica società (peraltro, partecipata anche da soggetti privati,

operanti sul mercato nazionale).

La frammentazione in sede di istruttorio si riverbera, sugli esami, sugli

esiti della procedura di esame, con il rischio di contrasti fra pronuncia delle sezioni

regionali e con conseguente ricadute negative anche sui tempi di delibazione da

parte della Corte dei conti, che, invece, la novella legislativa del 2022 ha voluto

predeterminare.

Un eventuale contrasto interpretativo fra deliberazioni delle sezioni regionali di

controllo imporrebbe, fra l'altro, una successiva pronuncia di orientamento generale

da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo, come prescritto dall'art. 17, comma

31, del dl 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in base

al quale, al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei

conti in materia di coordinamento della finanza pubblica, il Presidente della Corte

medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronuncia sulle domande

risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo (nonché sui casi che

integrano una questione di massima di particolare rilevanza), a cui queste ultime

devono conformarsi (cd nomofilachia del controllo).

L'operazione a cui si intendono aderire alle Università di Verona e di Bologna (oltre ad

altre università dislocate sul territorio nazionale, fra cui, come capofila, quella di

Genova) è finalizzata, in conformità alle disposizioni del MUR (dm n. 1141 del 7

ottobre 2021), alla creazione di un partenariato esteso, nella forma della costituzione

di un soggetto abilitato attuatore (HUB), autonomo di personalità rispetto giuridica

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agli enti, pubblici e privati, aderenti (università, enti di ricerca e altri soggetti

pubblici e privati), funzionale al finanziamento di progetti di ricerca cd “di base”,

nell'ambito del PNRR.

Detta società HUB, che rappresenta il referente unico per l'attuazione del

partenariato esteso nei confronti del MUR, deve svolgere le attività di gestione e di

coordinamento e, a tal fine, riceve le rate di agevolazioni concedere ai soggetti

esecutori ("Spoke") ed agli altri enti affiliati, oltre a verificare e trasmettere al MUR

la rendicontazione delle attività svolte.

L'acquisizione delle singole partecipazioni da parte delle varie università dislocate

sul territorio nazionale risulta funzionale alla costituzione di una società, che, per

architettura strutturale, oggetto sociale, attività da espletare, fonti di ricavo, risulta

collegata con il Ministero vigilante, il MUR, costituente il soggetto “responsabile”

dell'iniziativa finanziata dal PNRR (ai sensi dell'art. 9 del dln 77 del 2021,

convertito dalla legge n. 108 del 2021).

Gli elementi sopra esposti, nonché l'esigenza di garantire una visione d'insieme

dell'operazione di costituzione societaria, funzionale alle valutazioni di sostenibilità

finanziaria e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di

economicità richiesti dalla legge, fanno propendere, nel caso di specie, per

l'attribuzione della competenza, ex art. 5, comma 4, del TUSP, alle Sezioni riunite in

sede di controllo.

Come condivisibilmente proposto dalla Sezione per il Veneto, non appare

praticabile l'individuazione della competenza in capo alla Sezione regionale di

controllo (per la Liguria) dove ha sede l'Università proponente (di Genova), nonché

ove è stabilita la sede legale della società, Sezione regionale che non avrebbe titolo a

pronunciarsi in ordine a enti soci che fuoriescono dal proprio territorio e ad una

società che, come detto, non opererà in ambito meramente territoriale.

L'attribuzione alle sezioni riunite in sede di controllo, oltre che in ragione

dell'esposto carattere nazionale dell'iniziativa di costituzione societaria, incastonata

nell'ambito dell'attuazione degli interventi del PNRR (caratterizzati da tempi

15

contingentati, pena la perdita dei fondi europei), appare corroborata da ulteriori

considerazioni di ordine sistematico.

L'art. 5, comma 4, del TUSP, attribuisce, infatti, alle Sezioni riunite in sede di

controllo una competenza residuale “per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli

enti nazionali”, aggregato che, come precisato nella deliberazione n.

19/SSRRCO/2020/REF, viene definito sottraendo all'elenco dei ministeri e degli

enti pubblici nazionali, quelli di competenza della Sezione enti ai sensi della legge

n. 259 del 1958, criterio in virtù del quale ogni ente pubblico nazionale non soggetto

al controllo di quest'ultima è attratto alla competenza delle Sezioni riunite in sede di

controllo.

Anche al fine di delimitare l'ambito di competenza nell'esercizio di altra funzione di

controllo attribuita alla Corte dei conti dal TUSP, quella sui piani di

razionalizzazione straordinaria e revisione periodica delle partecipazioni societarie

(artt. 20 e 24 d.lgs. n. 175 del 2016), le Sezioni riunite in sede di controllo

(deliberazione n. 19/SSRRCO/2020/REF) hanno esteso la verifica ai piani di

revisione approvati, oltre che dagli ordini professionali nazionali, anche dalle

componenti associativi territoriali, in ragione dello stretto collegamento funzionale

(pur in presenza di una distinta personalità giuridica) esistente fra l'ordine o la

federazione professionale nazionale e le rispettive relazioni territoriali.

In questa logica estensiva, come prospettato dalle stesse Sezioni remittenti, la

competenza alle sezioni riunite in sede di controllo sugli specifici atti sottoposti

all'odierno esame non appare incoerente, peraltro, con il potere, assegnato dalla

legge al Presidente della Corte dei conti, al fine di garantire l'unità dell'attività

svolta dalla magistratura, di disporre che le sezioni riunite adottino pronuncia di

orientamento generale sulle domande risolte in maniera difforme dalle sezioni

regionali (nonché sui casi che presentano una domanda di massima di particolare

rilevanza), con effetto conforme per queste ultime.

Nel caso di specie, al fine di assicurare un esercizio tempestivo e unitario dei poteri

assegnato alla Corte dei conti, in coerenza con la volontà del legislatore, le Sezioni

riunite in sede di controllo sono investite dell'intero esame della domanda, sulla

16

base della specifica attribuzione di competenze effettuate dall'art. 5, comma 4, del

TUSP.

In conclusione, pertanto, vengono prospettato dalle Sezioni remittenti, fermo restando

il riparto di competenza previsto in via generale dall'art. 5, c. 4, TUSP, ritiene il

Collegio che, relativo al caso peculiare all'odierno esame di un'operazione di

partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad

un'iniziativa rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la costituzione di una

società consortile a responsabilità limitata, da parte di una pluralità di enti pubblici,

insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza

territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo, la competenza a conoscere degli

atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni

societarie sia da attribuire alle Sezioni riunite in sede di controllo.

3. Sulla natura e sugli esiti della nuova funzione

Il romanzo art. 3, comma 3, del TUSP che, entro sessanta dal giorno

ricevimento, la Corte dei conti deve pronunciarsi sull'atto deliberativo di

costituzione o acquisizione della partecipazione societaria. Ove la Corte non adotti

nessuna decisione nel ridetto termine, l'Amministrazione può procedere alla

costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Il successivo comma 4, ultimo periodo, anch'esso inserito dalla legge n. 118 del 2022,

prescrive che, entro cinque giorni dal deposito, il parere deve essere trasmesso

all'Amministrazione interessata. Quest'ultima è obbligata a osare pubblicità al parere

ed a motivare analiticamente l'eventuale scelta di procedere ugualmente qualora

quest'ultimo sia, in tutto o in parte, negativo.

Pertanto, mentre il novellato comma 3 dell'art. 5 ha qualificato l'esito finale

dell'esame effettuato dalla Corte dei conti come “pronuncia” (aderente alla proposta

Effettuato da queste Sezioni riunite nella deliberazione n. 1/2022/AUD), il comma 4

fa riferimento ad un “parere”, accentuando la natura consultiva, piuttosto che di

controllo, della funzione affidata alla Corte.

17

L'art. 5, comma 3, invero, prevede che la Corte dei conti si pronunci “in ordine alla

conformità dell'atto” ai parametri individuati dal legislatore (commi 1 e 2 del

medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla

sostenibilità finanziaria ed alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia e

economicità dell'azione amministrativa), richiamando elementi propri del controllo

successivo su un provvedimento specifico, già evidenziata, anche con riferimento ad

altre funzioni attribuite dal Testo unico delle società pubbliche, dalle Sezioni riunite

in sede giurisdizionale in speciale composizione (sentenza n. 16/2019/EL, n.

17/2019/EL e n. 25/2019/EL) e, in seguito, anche da queste Sezioni riunite in sede

di controllo (deliberazione n. 19/2020/REF, nonché deliberazione n. 12/2021/PARI,

approvazione della relazione allegata al giudizio di parifica del resoconto dello Stato

per l'esercizio 2020).

Anche a giudizio delle Sezioni remittenti, la novella legislativa intesterebbe alla

Corte una funzione di controllo, su atti specifici, da svolgersi entro un termine

predeterminato e con effetti individuati dal legislatore.

Tuttavia, la pronuncia che conclude tale attività viene chiamata “parere”.

Tale qualificazione presenta profili non del tutto in linea con la disciplina della

generale funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti (art. 7, comma 8, legge n.

131 del 2003) in virtù della quale gli enti territoriali possono chiedere pareri in

materia di contabilità pubblica in ordine all'interpretazione, generale e astratta, di

norme contabili e finanziarie (cfr., per tutte, Sezioni riunite, deliberazione n.

54/2010/QMIG). Anche la nuova funzione, che l'art. 46 legge n. 238 del 2021,

rubricato “sviluppo della funzione consultiva”, intesta alle Sezioni riunite in sede

consultiva (e non ancora oggetto di applicazioni giurisprudenziali), sembra avere,

quale presupposto legittimante l'istanza, la presenza di “fattispecie di valore

complessivo non inferiore a un milione di euro” (riferite a risorse stanziate dal PNRR e

ai fondi complementari al PNRR), ma, quale contenuto, la resa di un parere nelle

“materie di contabilità pubblica”, afferente, alla luce dell'analoga formulazione

letterale, all'interpretazione, generale e astratta, di norme del diritto contabile o

finanziaria, applicabile alla fattispecie prospettata.

18

Inoltre, per l'espressione del parere da parte della magistratura contabile, è

necessario che l'attività, amministrativa o negoziale, oggetto dell'istanza non sia

stata già posta in essere dall'Amministrazione richiedente, essendo la funzione

consultiva strumentale all'adozione di atti corretti dal punto di vista contabile (e del

delle norme di finanza pubblica); la stessa non può portare ad avvallare ex

post scelte già compiute, estrinsecantisi in atti già perfezionati o contratti già stipulati

(cfr. deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, nonché la costante giurisprudenza

delle sezioni regionali di controllo, per tutte, Lombardia, deliberazioni n. 62, 290 e

421/2016/PAR).

La richiamata attività consultiva, peraltro, non prevede termini per il suo esercizio,

una differenza di quanto scritto dal romanzo art. 5, comma 3, TUSP.

Il pronunciamento richiesto, come prospettato dalle Sezioni remittenti, sembrerebbe

punto di contatto con le procedure, i tempi e gli effetti (in caso di

superamento del termine) del controllo del preventivo di legittimità. Tuttavia, nel

assenza di una chiara ed espressa previsione in tale senso, non appare possibile

ricondurre la nuova funzione al controllo del preventivo di legittimità, puntualmente

disciplinato in ordine tipologia a tipologia di atti assoggettati, autorità emanante, procedura

istruttoria, termini ed esiti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994 e norme ivi richiamate

(su tutte, quelle degli artt. 17, e seguenti, del regio decreto n. 1214 del 1934). Peraltro,

il controllo di legittimità interviene su un atto già perfetto, ma non

efficace, mentre, nel caso di specie, l'esame appare concentrato su un atto già perfetto

ed efficace, per il quale sussiste, nel lasso temporale concesso alla Corte per l'esame,

e al massimo per sessanta giorni, un impedimento temporaneo alla sua esecuzione

(stipula del contratto di costituzione societaria o di acquisto di partecipazioni) in

Conformità al principio generale di cui all'art. 21-quater, c. 1, della legge n. 241 del

1990.

Nel senso dell'attrazione alla funzione di controllo sembrano concorrere vari

elementi. In primo luogo, può richiamarsi la rubrica dell'art. 12 della legge n. 118 del

2022 che ha introdotto la disciplina qui all'esame. Tale norma è intitolata “Modifica

della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica” e in tali termini si

19

esprimendo anche la relazione illustrativa all'iniziale disegno di legge, esplicitando la

volontari del legislatore in questa direzione. In secondo luogo, in base alla novella

normativa, il pronunciamento della Corte dei conti interviene non prima (come per

l'attività consultiva), ma dopo che l'Amministrazione abbia perfezionato l'atto

deliberativo di costituzione o di acquisizione della partecipazione (diretta o

indiretta), per la traduzione del quale nelle forme del diritto societario, tuttavia, la

legge richiede il decorso di un predeterminato lasso temporale, sessanta giorni,

funzionale all'esame da parte della Corte dei conti.

La disciplina, introdotta dalla legge n. 118 del 2022, inoltre, valletta in chiave

sistematica, considerando il ruolo complessivo assegnato alla Corte dei conti in

materia di società a partecipazione pubblica; quest'ultima è chiamata a pronunciarsi,

con funzione di controllo, fra gli altri, sulle revisioni periodiche ex. arte. 20 TUSP

(nonché, in precedenza, sulla razionalizzazione straordinaria ex art. 24 TUSP).

Peraltro, la verifica sugli atti di costituzione o acquisizione di partecipazioni

societarie era stata qualificata, in vigenza dell'abrogato articolo 3, commi 27 e 28,

della legge n. 244 del 2007, in termini di controllo (cfr., per esempio, Sezione

regionale di controllo per la Lombardia n. 44/2012/PRSE, n. 263/2011/PRSE e n.

830/2011/PRSE).

Coerentemente la citata deliberazione di queste Sezioni riunite in sede di controllo

n. 1/SSRRCOAUD/22, ai paragrafi 3.3 e 3.4, aveva ricondotto la funzione

nell'ambito dell'attività di controllo.

In questa sede, tuttavia, non può essere trascurato che l'espressa qualificazione della

pronuncia della Corte dei conti, da parte del legislatore, quale “parere” ha conferito

una fisionomia atipica ad una funzione di controllo su un atto specifico e concreto,

di cui la norma individuale anche i parametri di riferimento. Qualificazione del racconto

dell'esito della pronuncia in termini di parere, invero, appare funzionale

all'obiettivo del legislatore per ottenere un vaglio tempestivo, da parte della Corte dei

conti, sull'operazione di costituzione o acquisto della partecipazione societaria,

senza, tuttavia, attribuire effetti preclusivi a quest'ultimo (diversamente, quindi, da

20

quanto sarebbe accaduto in caso di richiamo agli schemi tipici del controllo

preventivo di legittimità o al controllo successivo con effetti interdittivi).

Infatti, da un lato, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro un

arco temporale predeterminato (sessanta giorni), con facoltà, in difetto, per

l'Amministrazione di procedere ugualmente; dall'altro, ove il parere della Corte dei

conti sia “in tutto o in parte negativo”, l'Amministrazione, previo onere di

rafforzata ("analitica"), evidenziando le puntuali ragioni che l'abbiano

indotta a discostarsi, può ugualmente costituire la società o acquisire la

partecipazione.

In conclusione, la pronuncia esitante nel parere previsto dall'art. 5, comma 4, del

d.lgs. n. 175 del 2016 postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di

cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti.

4. Sugli aspetti procedurali della nuova funzione

4.1. La novella normativa non prevede, espressamente, la necessità di attività

istruttoria, né, di conseguenza, contempla ipotesi di sospensione del termine di

sessanta giorni, scritto per la conclusione dell'esame.

Sul punto, entrambe le richiamate ordinanze di rimessione devono di conoscere se

il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire “allo stato degli atti”, anche

nel caso di documentazione insufficiente, ovvero se, nel rispetto del termine di

sessanta giorni, la Sezione competente possa richiedere documentazione integrativa

o, più in generale, espletare attività istruttoria per ottenere chiarimenti.

In proposito, è stato sottolineato come la mancata previsione di attività istruttoria

risulterebbe conforme alle modalità di espletamento della funzione consultiva, che,

alla luce delle costanti pronuncia intervenute sull'art. 7, comma 8, della legge n. 131

del 2003, verte sull'interpretazione di norme contabili riferite a fattispecie astratte e

generali (anche se non è raro che la Corte dei conti, nell'ambito di altre

funzioni consultive attribuite dall'ordinamento, si pronunci richiedendo chiarimenti

prima di emettere il parere su atti non ancora perfezionati).

21

Tale ricostruzione non appare, tuttavia, in linea con quanto previsto dall'art. 5,

comma 3, del TUSP, che incentra l'esame su atti già specifici perfezionati (le delibere

di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie), individuandone, altresì,

una differenza della funzione generale consultiva, i parametri di riferimento e gli effetti

collegati all'esito valutativo.

La mancata previsione normativa non esclude che l'esercizio della funzione

in esame sia attuata anche nel rispetto del principio generale del contraddittorio;

infatti, come evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, proprio

in considerazione delle conseguenze, dirette e indirette, del pronunciamento della

Corte, l'interlocuzione con l'Amministrazione e/o la richiesta di eventuale

integrazione funzionale ad acquisire i pertinenti elementi

valutativi in ??cui gli atti trasmessi non siano valutativi

corredati dei dati necessari all'esame di competenza. Sul punto, va peraltro

sottolineato che l'art. 3, comma 8, della legge n. 20 del 1994 conferisce un potere

generalizzato alla Corte dei conti pubblici di richiedere alle Amministrazioni ed

agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia che sia strumentale

all'espletamento dei propri compiti di controllo (in tal senso si richiama anche l'art.

16 del rd 12 luglio 1934, n. 1214).

Nelle ipotesi di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni qui

all'esame il legislatore descrivere in modo dettagliato il contenuto motivazionale

dell'atto deliberativo dell'Amministrazione procedente; ciò riverbera sul perimetro

della documentazione che deve essere inviata alla Corte dei conti ai fini del

prescritto esame.

Ove la competente Sezione della Corte ritenga la documentazione prodotta non

completa o non chiara ovvero di dover acquisire ulteriori elementi al fine di valutare

la ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge (in particolare, di sostenibilità

finanziaria e di coerenza della scelta con i principi di efficacia, efficienze ed

economicità) quest'ultima può chiedere, in sede istruttoria, ulteriori atti e/o

delucidazioni; a tal fine, la Sezione individuale i tempi di riscontro, che – per esigenze

di compatibilità con la scadenza imposta alla Corte - possono essere di durata, breve

22

vertendo su elementi informativi già a disposizione dell'Amministrazione

procedente.

4.2. Altro aspetto oggetto di dubbio interpretativo riguardante i casi in cui l'attivazione

della funzione di cui all'art. 5 TUSP avvenga dopo che l'acquisto della

partecipazione (o la costituzione societaria) sia stato definito in sede negoziale, come

Nel caso di specie, dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-

Romagna a cui è stata trasmessa documentazione da cui si desume che l'Università

di Bologna abbia già sottoscritto la propria quota di capitale. Al riguardo, la delibera

di rimessione racconta che, in seguito all'interlocuzione fra l'Università di Genova,

soggetto proponente, ed il Ministero dell'università e della ricerca, quest'ultimo ha

indicatore la data del 28 settembre 2022 quale termine per la costituzione dell'hub, al

fine di non perdere il finanziamento dell'oggetto del bando.

La Sezione regionale di controllo si interroga se, in tal caso, la funzione della Corte

dei conti disciplinata dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, debba essere comunque

espletata ovvero se tale evento renda inutiliter data l'eventuale pronuncia.

La fattispecie prospettata presenta caratteri eccentrici rispetto al modello

procedurale prefigurato dal legislatore. La novella normativa, vieni più volte

esposto, prevede, infatti, che l'Amministrazione sia tenuta ad inviare l'atto

deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione, oltre

che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Corte dei conti, che

deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento. Tuttavia, in caso di decorso

infruttuoso del ridetto termine, l'Amministrazione può procedere alla costituzione

della società o all'acquisto della partecipazione.

La verifica della Corte dei conti interviene, pertanto, su un provvedimento già

perfetto, che, per poter essere eseguito, mediante la stipula dell'atto negoziale di

costituzione o di acquisto, necessita del vaglio positivo della magistratura contabile

ovvero del decorso infruttuoso del termine assegnato (…”l'amministrazione può

procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente

articolo”).

23

Risulta, pertanto, estranea al disposto normativo di cui al novellato art. 5 del TUSP

la fattispecie dell'invio alla Corte dei conti di un perfetto perfetto e già

eseguito, mediante la stipula dell'atto negoziale.

In proposito va ribadito, come già accennato, che la qualificazione legislativa in

termini di “parere” dell'esito conclusivo della procedura di verifica escludere il termine

carattere interdittivo del controllo operato dalla Corte dei conti. La novella

normativa, infatti, dispone espressamente che, in caso di valutazione in tutto o in

parte negativa, ove l'Amministrazione pubblica interessata intende procedere

egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali ritenga di

discostarsi (ea darne pubblicità nel proprio sito internet istituzionale).

Nella fattispecie sottoposta all'esame delle Sezioni remittenti l'invio di un

atto di acquisizione di partecipazione societaria già eseguito (con la

stipula del negozio civile di costituzione) integra, come detto, una fattispecie

eccentrica rispetto al modello prefigurato dal legislatore, che non consente l'esercizio

dei poteri di verifica, da parte della Corte dei conti, secondo la procedura ed i tempi

prescritti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, né l'esito di questi ultimi può sfociare, in

caso di valutazione negativa, nell'onere per l'Amministrazione di motivare

analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere, avendo

quest'ultima già stipulato il negozio di costituzione o acquisto.

Queste sezioni si riunite ritengono, pertanto, che, nella fattispecie prospettata (invio

di atto deliberativo già eseguito con la costituzione della società o l'acquisto della

partecipazione), la verifica della Corte dei conti non possa procedere secondo la

procedura, i parametri e gli esiti indicati dall'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP,

venendone a mancare il presupposto a fondamento.

Di conseguenza, ferma restando l'emersione, secondo le regole ordinarie, di

eventuali ipotesi di responsabilità, l'esame degli atti di costituzione o acquisizione

di partecipazioni societarie, da parte della Corte dei conti, potrà comunque essere

oggetto dell'esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite dalla legge, in primo

luogo quella verde sugli annuali piani periodici di revisione delle partecipazioni

societarie, prevista dall'art. 20 del medesimo TUSP.

24

L'esame successivo di tali atti, inoltre, può essere effettuato dalla Corte dei conti in

occasione degli obblighi di riferimento annuale cui sono tenute, per legge, alcune Sezioni

(fra tutte, la Sezione di controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria,

ai sensi della legge n. 259 del 1958) ovvero, ancora, in sede di controllo di legalità

finanziaria sui bilanci preventivi e rendiconti consuntivi di enti locali ed enti del

servizio sanitario nazionale (che, ai sensi dell'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e

dell'art. 1, comma 4, del citato dln 174 del 2012, presuppongono la valutazione

degli effetti dei risultati economici della società sulla gestione economico-finanziaria

dell'ente socio).

Infine, un ulteriore momento di analisi può essere costituito dai giudizi di parifica

del rendiconto dello Stato e delle regioni (artt. 39, 40 e 41 del regio decreto n. 1214

del 1934 e art. 1, comma 5, dln 174 del 2012), che, tradizionale, dedicano

apposito capitolo alla valutazione della gestione delle partecipazioni societarie.

5. Sui parametri di riferimento della convenienza economica e della sostenibilità

finanziaria

Come già rappresentato, le valutazioni circa “la convenienza economica e la

sostenibilità finanziaria” dell'operazione di investimento in una società

neocostituita o già esistente, da cui si conseguono anche relative alle possibilità

alternativa della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità della scelta con

i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa,

costituire un onere gravante sull'Amministrazione interessata all'operazione;

quest'ultima è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono

sorregger la scelta e confluire nella motivazione analitica dell'atto deliberativo

conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla Corte dei

conti. Tenendo quindi a mente tale separazione di ruoli e funzioni, al fine di osare

risposta al quesito rimesso all'odierno esame, appare opportuno analizzare

partitamente gli ambizioni di valutazione che vedono soggetto come assegnato

l'Amministrazione e quelli del successivo sindacato rimesso alla Corte dei conti sugli

atti deliberativi adottati, con riguardo a tali aspetti.

25

5.1. L'onere di ragionamento analitica

Tra i profili di carattere economico-finanziario che, in base all'art. 5, devo

integrare il tessuto motivazionale degli atti in questione, un ruolo centrale – nonché

preliminare agli ulteriori rispetto ambiziosi valutativi – è rivestito dal concetto di

sostenibilità finanziaria. Di tale concetto può essere rinvenuta una definizione

nell'ambito del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) all'articolo 3,

comma 1, lettera fff), in merito all'equilibrio economico-finanziario delle concessioni

o delle operazioni di partenariato pubblico-privato. Più specificatamente, in racconto

ambito la sostenibilità finanziaria indica “la capacità del progetto di generare di flussi

cassa sufficiente a garantire il finanziamento del finanziamento”. Traslato nel campo degli

investimenti societari, il concetto di sostenibilità finanziaria assume un duplice investimento

accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie

dell'operazione di investimento societario che l'Amministrazione intende effettuare;

l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione

finanziaria specifica dell'ente interessato.

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della

società di garanzia, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione,

l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne

costituiscono l'oggetto sociale. Si tratta di un elemento che è espressione della

nozione stessa d'impresa contenuta nell'art. 2082 cc; quest'ultima norma, infatti,

richiama, tra i requisiti qualificanti la figura dell'imprenditore, l'esercizio di

un'attività, ossia di un'attività economica fondata su un modello organizzativo e

operativo idoneo a generare ricavi che remunerino i fattori produttivi utilizzati. Al

riguardo, la giurisprudenza civile appare consolidata nel riconoscere, quale

requisito oggettivo alla base della figura dell'imprenditore commerciale, “l'obiettiva

economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd lucro

oggettivo)” (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza. 12 luglio 2016, n. 14250). Ai fini della

configurazione dell'impresa rileva quindi il “dato obiettivo inerente all'atteggiamento a

ottenere la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo

scopo di lucro, che il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad interessare la

26

sua attività con organizzazione degli elementi personali e materiali necessari per il

funzionamento del servizio, e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere

dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato

che non può essere considerato imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi

prodotti” (Cass. n. 5766/1994, n. 16435/2003, n. 7725/2004 e, più di recente, Cass. n.

16612/2008).

Lo stesso requisito dell'esercizio di un'attività economica, rectius esercitata secondo

il metodo economico come sopra definito dalla giurisprudenza, è poi richiamato

nella nozione di contratto di società dall'art. 2247 cc, quale elemento comune

all'esercizio d'impresa in forma societaria, qualunque sia lo scopo-fine perseguito:

sia esso lucrativo (divisione degli utili ex. art. 2247 cc), mutualistico (art. 2511 cc)

ovvero consortile (art. 2615-ter cc).

Nel caso delle società a partecipazione pubblica, poi, la valutazione della

sostenibilità finanziaria prospettica dell'attività, intesa come idoneità a preservare

l'equilibrio tra ricavi e costi, assume rilievo particolarmente pregnante, stanti le

rigide imposte dall'art. 14 TUSP al socio pubblico con riguardo agli

interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del

principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato,

ampiamenti sviluppati dalla giurisprudenza contabile (ex multis Corte conti sez.

controllo per la Lombardia, n. 753/2010/PAR).

Così definita, la sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell'operazione di

investimento societario deve essere utilizzato scandagliata

dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno,

facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendali. Tra

di essi, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo

di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno

suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di

analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende intraprendere o proseguire.

Trattasi di uno strumento di programmazione sia strategica sia finanziaria che

persegue la finalità di supportare le analisi di fattibilità tecnica ed economico-

27

finanziaria concernenti investimenti complessi e di durata pluriennale, consistenti

tanto in nuove iniziative imprenditoriali (start-up) quanto in acquisizioni di realtà

esistono o nella loro espansione.

Lo strumento del Business Plan (di seguito anche BP) è stato da tempo recepito dal

legislatore, soprattutto nel settore delle agevolazioni all'impresa.

Quanto al relativo contenuto, il Business Plan (o altro documento equipollente), nella

prospettiva della pianificazione aziendale, deve fornire gli elementi descrittivi

relativi all'operazione societaria che si intende eseguire: nel caso di acquisto di

partecipazioni, occorrerà fornire un quadro della società in cui si intende investire,

che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi; nel caso

di nuova iniziativa sarà necessario esternare le linee generali del progetto, con

particolare riferimento al contesto del mercato di riferimento, in termini di domanda

potenziale e di offerta già esistente, e al posizionamento strategico che la società si

prefigge di ottenere. Tali elementi costituiscono le ipotesi di sulla base delle

quali devono essere sviluppate le finanziarie, sia di conto economico

(quindi riportando le stime dei costi e dei ricavi) sia relativi ai flussi di cassa complessivi,

ossia ai flussi finanziari derivanti dalle varie aree gestionali (attività operativa,

attività di investimento e attività di finanziamento come definiti nel principio

contabile OIC 10 “Rendiconto finanziario”). Parimenti, l'esercizio di previsione deve

riguardare la situazione patrimoniale prospettica della società che ci si accinge a

costituire o partecipare, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o

immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto).

Le previsioni del BP devono essere accompagnate da apposite note esplicative che,

nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ne espongano le ipotesi di

sviluppo. Andrà in particolare esplicitata la natura dei ricavi (ad esempio se

consistenti in trasferimenti pubblici o ricavi da prestazioni di beni e servizi) e la

relativa struttura (quali le ipotesi circa la determinazione del fatturato in termini di

volumi ei prezzi dei prodotti/servizi resi); specularmente dovrà essere descritto la

composizione ed evoluzione dei costi, sia variabili sia fissi, con specifico riguardo a

quelli strutturali, quali le esigenze di personale e gli oneri finanziari. Ciò anche al

28

fine di mettere in luce il momento di pareggio aziendale (punto di pareggio) in cui il

flusso atteso di ricavi sarà in grado di garantire la copertura dei costi complessivi

stimati.

Nella prospettiva della trasparenza e della semplificazione, le proiezioni economico-

Le finanziarie del BP possono essere opportunamente accompagnate dall'elaborazione

di alcuni indicatori di bilancio, i quali restituiscono, in via sintetica, valutazioni sui

principali aspetti gestionali: quali la redditività, la liquidità e l'indebitamento.

In questo quadro, il principio di prudenza richiama l'opportunità di integrare

l'analisi del BP con l'individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado

di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate. Ciò consente, attraverso l'analisi

di sensibilità, di definire anche scenari alternativi, più avversi rispetto a quello di

base utilizzato per le previsioni, mettendone in luce le conseguenze sui risultati delle

fare.

Sotto il secondo profilo, come accennato, la sostenibilità finanziaria dell'operazione

di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con

riguardo alla situazione specifica dell'Amministrazione procedente. Dovrà, nel racconto

sede, darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei

successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio,

tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti

dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere

organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo

partecipato (si pensi a titolo esemplificativo al sistema di controllo interno sulle

società partecipate non quotate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL). In questo

ambito valutativo, le amministrazioni locali devono considerare anche gli

accantonamenti che saranno tenute a stanziare, ai sensi dell'art. 21 TUSP, a fronte di

eventuali perdite evidenziate nel BP negli esercizi successivi a quello di costituzione

della società o acquisizione della partecipazione.

Accanto alla sostenibilità finanziaria, la motivazione analitica dell'atto deliberativo

deve esternare le ragioni di convenienza economica sottese alla scelta di fare

ricorso allo strumento societario. Anche tale nozione trova una definizione nel

29

Codice dei contratti pubblici, il quale, all'articolo 3, comma 1, lettera fff), descrive la

convenienza economica, sempre in tema di contratti di concessione e di operazioni

di partenariato, come “la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del

contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito”.

In ambito di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni in un

soggetto societario esistente, la valutazione di convenienza economica implica che

la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze

e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego

delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo

versante, la volontà deve rendere nota le finalità perseguite tramite lo

strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito

espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di

obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome.

Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini

della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni

gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante

affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire

comparando i benefici ei costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

5.2. L'esercizio del controllo della Corte dei conti sulla sostenibilità finanziaria e

sulla convenienza economica

L'art. 5, come novellato dalla legge n. 118 del 2022, assegna alla Corte dei conti un

sindacato generalizzato sull'atto deliberativo adottato dall'Amministrazione, teso a

verificarne, attraverso l'esame della motivazione e della documentazione in essa

richiamata per relationem, la conformità ai vincoli tipologici, finalistici e procedurali

dal TUSP, oltre che a scrutinare il rispetto delle previsioni in materia di

competenza organica ad adottare gli atti in questione. Nel quadro di un esame ad

ampio spettro, il legislatore sottolinea in particolare i profili della sostenibilità

finanziaria e della convenienza economica dell'operazione, quali spazi tematici sui

cui deve necessariamente soffermarsi lo scrutinio del giudice contabile.

30

A titolo di ricognizione complessiva, ove possa ritenersi funzionale all'esercizio

della funzione in discorso, si rappresenta che, in questi ambiziosi l'Amministrazione

esercita un potere da discrezionalità tecnica, essendo a fare

applicazione di criteri, regole e canoni propri di conoscenze specialistiche diverse

dalla scienza giuridica, richiamati in modo diretto dalle norme. Nel caso di specie

vengono in rilievo giudizi tecnici su competenze del settore aziendale e

finanziario, da margini di opinabilità in quanto non suffragati da

scienze esatte o da relazioni universalmente accettate.

La natura del potere esercitato conforma la tipologia di sindacato riservato al

giudice, ivi incluso quello contabile in sede di verifica degli atti deliberativi di cui

all'art. 5 in discorso. Sul punto, la giurisprudenza, in particolare in ambito

amministrativo, ha da tempo abbandonato (Consiglio di Stato decisione n.

601/1999) l'orientamento tradizionale che vedeva il sindacato del giudice sugli

apprezzamenti tecnici come controllo meramente formale ed estrinseco dell'iter

logico seguito dall'autorità amministrativa, per muovere verso un modello di

sindacato intrinseco, che ammette la verifica diretta dell'attendibilità delle

operazioni tecniche, sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e

un procedimento applicativo, distinguendo il margine di opinabilità, tipico

dell'applicazione di una regola scientifica non assoluta, dal margine di opportunità,

caratteristico delle scelte di merito riservate all'Amministrazione. Nel mantenere

fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, al giudice

amministrativo “è consentito censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori

dell'ambito di opinabilità, di modo che il relativo giudizio non divenga sostitutivo con

l'introduzione di una valutazione parimenti opinabile” (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. VI,

spedito. 13 settembre 2012 n. 4873; spedito. 14 luglio 2011 n. 4283; spedito. 6 febbraio 2009 n.

694; spedito. 4 settembre 2007 n. 4635).

Nella ricostruzione del giudice amministrativo – ispirata alla ricerca di un punto di

equilibrio, da verificare di volta in volta in relazione alla fattispecie concreta, tra le

esigenze di garantire la pienezza e l'effettività della tutela giurisdizionale e di evitare

che il giudice possa esercitare egli stesso il potere amministrativo che spetta

31

all'Amministrazione – quest'ultimo può “sindacare con pienezza di cognizione i fatti

oggetto dell'indagine ed il processo valutativo, tramite il quale l'Autorità applica al caso

concreto la regola individuata, ma, ove ne accerti la legittimità sulla base di una corretta

applicazione delle regole tecniche sottostanti, il suo sindacato deve arrestarsi, in quanto

diversamente vi sarebbe un'indebita sostitutiva del giudice all'amministrazione, titolare del

potere esercitato” (Cons. St., Sez. VI, sent. 13 settembre 2012 4873, cit.). Con riguardo

alle valutazioni tecniche “anche quando riferite ai cd 'concetti chiari indeterminati', la

tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramente

estrinseco, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, avvalendosi eventualmente

anche di regole e conoscenze tecniche appartenenti alla medesima specialistica

applicata dall'Autorità” (Consiglio di stato n. 2302/2014).

Analoga pronuncia è stata avallata dalla Corte di cassazione, secondo la quale

(Cass., sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1013) la non estensione al merito del sindacato

giurisdizionale sugli atti amministrativi non escludere ogni eventuale verifica dei

presupposti di fatto posti a fondamento del provvedimento scrutinato e si estende

anche ai profili tecnici, il cui sia esame necessario per giudicare della legittimità di

conto atto; ma quando sono in siffatti profili tecnici coinvolti valutazioni

ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità – come deve

ritenersi nel caso delle nozioni di sostenibilità finanziaria e convenienza economica

– detto sindacato, oltre che in un controllo dizza, logica e coerenza

della decisione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel

medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra

richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell'Amministrazione ove questa sia rimasta entro i suddetti margini.

Specularmente, in merito al giudizio di responsabilità amministrativa, la Corte di

cassazione, proprio con riferimento ai parametri dell'efficienza, efficacia ed

economicità, ha permesso il sindacato del giudice contabile, teso a

“verificare la relazione dei mezzi impiegati nella relazione agli obiettivi perseguiti, dal

momento che anche tale verifica è fondato su valutazioni di legittimità e non di mera

opportunità” (ex multis Cass. n. 14488/2003).

32

Alla luce di questo inquadramento, ai fini della risoluzione del quesito formulato,

possono in questa sede fornirsi primi generali sullo scrutinio che le

competenti sezioni della Corte dei conti sono chiamate ad annunci sugli atti

trasmessa ai sensi dell'art. 5 TUSP, ferma restando poi l'esigenza che lo stesso trovi

concreta declinazione con riferimento alle specificità della singola fattispecie

sottoposto ad esame. Quanto al profilo della sostenibilità finanziaria, la verifica deve

aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, valutandone

la completezza e l'adeguatezza di approfondimento. Il requisito della completezza

implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'Amministrazione contenga tutti gli

elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro

dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli

approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto

al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata.

Ulteriori profili di scrutinio ad opera della competente sezione di controllo della

Corte dei conti attengono all'affidabilità e attendibilità del Business Plan o di altra

documentazione istruttoria relativa alla fattibilità economico-finanziaria

dell'operazione. Il criterio dell'affidabilità attiene al procedimento per la

formulazione delle proiezioni del piano, sotto il profilo dei dati utilizzati e del

metodo di elaborazione; quello dell'attendibilità, invece, postula una valutazione

complessiva di coerenza, e compatibilità delle conclusioni che

l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione. Nel

caso di acquisizione di partecipazioni in realtà societarie già esistenti, il giudizio di

attendibilità dovrà tenere in considerazione la coerenza delle previsioni

formulare con i dati di bilancio disponibili per il passato.

Quanto all'accettazione soggettiva della sostenibilità finanziaria, l'esame della Corte

dei conti è teso alla verifica della copertura delle spese legate all'investimento

societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente e al rispetto del

principio dell'equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica.

Nella direzione della valutazione di convenienza economica, lo scrutinio dell'atto

deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia

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confrontare i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili

forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso

grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante

un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi.

PQM

le Sezioni si riuniscono in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento

di orientamento generale, avanzato delle sezioni regionali di controllo per il Veneto

(delibera n. 135/2022/QMIG) e per l'Emilia-Romagna (delibera n.

124/2022/QMIG), ritengono che:

1. Fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dall'art. 5,

comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede

di controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi di costituzione di una società o

di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un'operazione di

partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa

rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una

società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale

dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte

del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali

di controllo).

2. Il parere previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula

l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individuale i tempi, i

parametri di riferimento e gli esiti.

3. Sotto il profilo procedurale, la Sezione di controllo investita dell'esame dell'atto

deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie, ai sensi

dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, può richiedere elementi informativi utili a valutare la

ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge, fissando i tempi di riscontro da parte

dell'Amministrazione, senza che ciò determini una sospensione del decorso del termine di

sessanta.

34

4. Ove l'Amministrazione, sotto la propria responsabilità, abbia già proceduto alla

stipula del negozio di costituzione societaria o di acquisto della partecipazione, la verifica

della Corte dei conti prosegue nell'esercizio delle altre funzioni di controllo ad essa attribuite

dall'ordinamento.

5. Nell'esame previsto dall'art. 5, comma 3, del TUSP sui parametri della sostenibilità

finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di

economicità dell'azione amministrativa, competente la Sezione della Corte dei conti verifica

la completezza e l'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche

in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e

attendibilità delle stime ottenute, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza,

E' compatibile con le conclusioni cui perviene l'Amministrazione.

Le Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per l'Emilia-Romagna

provvederanno alla tempestiva trasmissione a queste sezioni riunite degli atti

pervenuti dall'Università e relativi alle fattispecie oggetto di rimessione; parimenti

procederanno le altre sezioni di controllo destinatarie di atti di deliberazione di

costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni per fattispecie di cui al

principio di diritto n. 1.

I RELATORI Il PRESIDENTE

F.to digitalmente Anna Luisa Carra

F.to digitalmente Donato Centrone

F.to digitalmente Angelo Maria Quaglini

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria in dati

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Maria Laura Iorio

maria_provenzano
Casella di testo
3 novembre 2022
    1. 2022-11-03T10:39:19+0100
    2. ANGELO MARIA QUAGLINI
    1. 2022-11-03T10:47:36+0100
    2. DONATO CENTRO
    1. 2022-11-03T10:59:17+0100
    2. ANNA LUISA CARRA
    1. 2022-11-03T11:27:53+0100
    2. GUIDO CARLINO
    1. 2022-11-03T12:33:16+0100
    2. MARIA LAURA IORIO
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