REPUBBLICA ITALIANA
Sezioni riunite in sede di controllo
Presieduto dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati
Presidenti di sezione:
Luciano Calamaro, Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Francesco Petronio, Mauro Orefice, Giovanni Coppola, Maria Teresa Polito, Manuela Arrigucci, Marco Pieroni, Enrico Flaccadoro, Maria Annunziata Rucireta, Anna Luisa Carra, Maria Elisabetta Locci, Massimiliano Minerva, Franco Massi; Consiglieri:
Antonello Colosimo, Cinzia Barisano, Stefania Fusaro, Giuseppe Maria Mezzapesa, Giuseppe Teti, Giuseppe Imparato, Daniele Bertuzzi, Rossana Rummo, Tiziano Tessaro, Sergio Gasparrini, Donato Centrone, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi, Vanessa Pinto, Michela Muti; Referendari:
Ottavio Caleo, Laura Alesiani, Marinella Colucci, Khelena Nikifarava, Stefania Calcari, Rosita Liuzzo.
VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato
dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in
particolare, l'art. 6, comma 2;
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Casella di testo
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VISTO l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modifiche, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
VISTO l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modifiche, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTE le deliberazioni n. 135/2022/QMIG del 4 ottobre 2022 della Sezione regionale
di controllo per il Veneto e n. 124/2022/QMIG del 6 ottobre 2022 della Sezione
regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con la quale sono state rimesse al
Presidente della Corte dei conti alcune domande di massima inerenti
all'interpretazione dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica”, di seguito anche TUSP), come
novellato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118;
VISTA l'ordinanza n. 11 del 7 ottobre 2022, con la quale il Presidente della Corte dei
conti ha deferito alle sezioni riunite in sede di controllo l'esame e la pronuncia in
ordine alle domande prospettate, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del dln 78 del
2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009;
UDITI, nell'adunanza del 27 ottobre 2022, i relatori Presidente di Sezione Anna Luisa
Carra, Consigliere Donato Centrone e Consigliere Angelo Maria Quaglini;
PREMIO IN FATTO
1. L'Università di Verona, in data 28 settembre 2022, ha trasmesso alla Sezione
regionale di controllo per il Veneto l'atto deliberativo del Consiglio di
amministrazione del 27 settembre 2022, e relativi allega, con i quali è stata decisa
la partecipazione alla società consortile a responsabilità limitata
MNESYS Scarl, chiedendo, ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175 del 2016
(di seguito anche TUSP), una pronuncia in ordine alla conformità dell'atto a quanto
disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 della stessa legge,
con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta
con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
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La deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto riferisce che il 15
marzo 2022 è stato pubblicato dal Ministero dell'università e ricerca (di seguito,
anche MUR) l'avviso n. 341, relativo alla presentazione di proposte di intervento per
la creazione di cd partenariati estesi (a università, centri di ricerca e aziende), per il
finanziamento di progetti di ricerca di base nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (di seguito, anche PNRR), missione 4, istruzione-ricerca,
componente 2, dalla ricerca all'impresa, investimento 1.3, finanziato dall'Unione
europea nell'ambito del programma Nextgeneration EU.
Detto avviso ha previsto:
- l'istituzione di un soggetto attuatore in forma stabile, dotato di autonoma
personalità giuridica, detto HUB, costituito da università statali ed enti pubblici di
ricerca (vigilati dal MUR), nonché da altri soggetti pubblici e privati;
- la definizione di un modello organizzativo basato su una serie di soggetti
esecutori, detti parlarono, che, unitamente ad altri soggetti, detti Enti affiliati, sono
responsabili della realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.
Con deliberazioni del 31 maggio 2022, il Senato accademico e il Consiglio di
amministrazione dell'Ateneo hanno approvato l'adesione dell'Università di Verona
a una proposta di partenariato estesa per la tematica 12, "Neuroscienze e
neurofarmacologia", in qualità di ente fondatore dell'HUB e soggetto coordinatore
dello Spoke 7 (affiliato in 5 Spoke).
L'Ateneo si è pertanto impegnato alla costituzione del partenariato esteso ed ha
conferito delegato all'Università degli studi di Genova (soggetto proponente) per la
presentazione della proposta progettuale, poi approvata dal MUR con Decreto
direttoriale n. 1243 del 2 agosto 2022 (e, come tale, ammessa alla fase 2 del progetto).
Conseguentemente, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni dell'avviso
MUR, si è reso necessario procedere alla costituzione del soggetto attuatore (HUB)
per la realizzazione del partenariato esteso, nella forma giuridica della società
consortile a responsabilità limitata (come da nota del 22 settembre 2022, prot. 527758,
dell'Università di Genova, soggetto proponente).
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La costituenda società deve operare in qualità di HUB, per la gestione del progetto
di Partenariato Esteso "MNESYS — Un approccio integrato multiscala allo studio del
Sistema nervoso nella salute e nella malattia"; essa rappresenta il referente unico per
l'attuazione del partenariato esteso nei confronti del MUR. Svolge le attività di
gestione e di coordinamento, riceve le tranche di agevolazioni concesse agli Spoke e
agli affiliati, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte.
Nella delibera del CdA dell'Ateneo, tenuto conto degli oneri di
analitica prescritti dall'art. 5, comma 1, TUSP, si premette che questi ultimi
sembrerebbero assorbiti dalla particolarità della società (prevista dalla stessa
regolamentazione ministeriale, in funzione dell'attuazione di iniziative del PNRR).
In dettaglio, viene precisato che la costituzione della società è necessaria quale HUB
per la realizzazione del partenariato esteso MNESYS, finanziato dal MUR
nell'ambito del PNRR; con riguardo alla sostenibilità finanziaria, viene specificato
che la costituzione comporta, per l'Università, un esborso di euro 28.000, finalizzato
alla carne del 5,6 per cento del capitale sociale, e che l'Ateneo, di contro, sarà
destinataria di un finanziamento di euro 6.473.600.
Inoltre, per quanto attiene al rispetto dei principi generali dell'azione
amministrativa, la delibera specifica che, con la creazione del partenariato esteso, si
mira a volare un programma di ricerca trasversale, realizzato da una rete diffusa
di soggetti, pubblici e privati. La durata del programma di ricerca e innovazione è
fissata in 36 mesi (a decorrere dai dati indicati nel decreto di concessione del
finanziamento), con precisi termini di realizzazione.
Infine, nella delibera si precisa che non si ravvisano incompatibilità dell'intervento
con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti
di Stato.
La costituzione della società consortile vede la partecipazione di n. 24 soggetti tra
Amministrazioni pubbliche e soggetti privati, di cui solo uno con competenze nel
territorio del Veneto.
Contestualmente, l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in data 28
settembre 2022, ha inviato alla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna,
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sempre ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, il Decreto rettorale
n. 1438/2022 del 27 settembre 2022, di autorizzazione alla costituzione della
medesima società consortile a responsabilità limitata, denominata MNESYS Scarl,
con i relativi allegazioni (Relazione istruttoria ai sensi ai sensi del d.lgs. n. 175 del 2016;
Quadro economico-finanziario complessivo del progetto; Società societaria e
quotazione relativa; Statuto; scheda informativa).
Nella documentazione prodotta alla Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna è
ricostruito il contesto, già esposto, all'interno del quale si afferma la costituzione
della citazione società.
Anche l'Università di Bologna ha partecipato all'avviso pubblico del MUR per la
presentazione di proposte di intervento per la creazione di partenariati esteri
nell'ambito della tematica 12. A seguito dell'esito positivo, con decreto rettorale n.
1438/2022 è stata autorizzata la costituzione della società “MNESYS Scarl”, a cui,
come detto, insieme ad altre undici università, enti pubblici di ricerca e soggetti
privati ??per un totale di 25 soci (e un capitale sociale complessivo pari a 500.000 euro).
La ridetta deliberazione precisa che, in base a una verifica effettuata nella banca dati delle
Camere di commercio, è emerso che la società è stata, poi, effettivamente costituita
in data 28 settembre 2022, il medesimo giorno della trasmissione alla Sezione del
citato Decreto rettorale. Al momento, la Società, avente sede legale nel Comune di
Genova, dispone di un capitale sociale di 231.000 euro, sottoscritto da quattro
università, una scuola superiore di formazione universitaria ed un Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico (conferimenti che oscillano dai 5 ai 90 mila
Euro). L'art. 5 dello statuto prevede che all'organo amministrativo è attribuita la
facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, sino all'importo di 500.000
euro, offrendolo in agli altri enti pubblici e privati, che hanno
formalizzato la loro adesione al progetto.
2. Entrambe le sezioni regionali di controllo, rispettivamente con le deliberazioni n.
135/2022/QMIG e n. 124/2022/QMIG, hanno sospeso il proprio pronunciamento,
deferendo al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del dl
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n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, nonché dell'art. 6, comma 4, del
dln 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, varie domande
interpretativa di massima al fine di ottenere una pronuncia di orientamento generale
per le Sezioni regionali di controllo.
Nello specifico, le domande interpretative di massima deferite sono state così
enucleate nella citata ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 11/2022:
- per quanto concerne la deliberazione n. 135/2022/QMIG della Sezione
regionale di controllo per il Veneto viene richiesto:
1) fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dal
comma 4 del citato art. 5 TUSP, a chi compete il pronunciamento sul diverso
e peculiare caso di partenariato esteso, attuato, secondo le linee guida del MUR,
attraverso la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile,
collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una fortemente
pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e
ricadenti sulla competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo;
2) se, in uso dal nomen juris utilizzato dal legislatore, il
pronunciamento sull'atto deliberativo dell'Amministrazione sia ascrivibile
all'attività di controllo o all'attività consultiva e, in tale ultimo caso, se il novellato
arte. 5 del TUSP abbia introdotto un nuovo genere di attività consultiva di cui vanno
individuati i parametri essenziali di riferimento;
3) se, in mancanza di normativa prevista, in caso di atti non previsti
sufficientemente carenti motivati ??o document, sia consentito alla Sezione
competente lo svolgimento di attività istruttoria e in quali termini;
4) se, alla luce dei criteri di controllo introdotti dalla novella legislativa, l'attività
di verifica delle sezioni di controllo deve essere limitata ai soli provvedimenti
trasmessa dalle amministrazioni ovvero deve estendersi fino a ricomprendere altri
atti ed elementi (indicati nella parte motiva della delibera, al punto V, rubricato
“Sulla perimetrazione dell'attività di controllo”) e, in caso affermativo, entro quali limiti;
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- per quanto concerne la deliberazione n. 124/2022/QMIG della Sezione
regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in via sostanzialmente analoga alla
pronuncia della Sezione per il Veneto, i quesiti formulati riguardano:
1) la natura della funzione, consultiva o di controllo, attribuita alla Corte dei
conti;
2) l'individuazione della Sezione della Corte dei conti competenti a svolgere la
funzione in esame,
3) le modalità procedurali per l'esercizio della funzione;
4) i parametri di riferimento per l'esercizio della funzione, ex art. 5, comunicazioni 1, 2
e 3 del d.lgs. n. 175 del 2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La normativa di riferimento: inquadramento sistematico
L'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come recentemente modificato dall'art. 11 comma
1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)
prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una
partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmessa dall'Amministrazione pubblica
procedente (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016)
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri
attribuiti dall'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti,
che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla
conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5,
nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e
alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità
dell'azione amministrativa.
Il successivo comma 4 dell'art. 5 dispone che, per gli atti delle Amministrazioni
dello Stato e degli enti nazionali, sono competenti le Sezioni riunite in sede di
controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali,
delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella
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regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti
assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n.
259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.
La novella normativa precisa che, qualora la Corte dei conti non si pronuncia entro il
termine prescritto di sessanta giorni, l'Amministrazione possa procedere alla
costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.
Sempre il comma 4 puntualizza che la segreteria della Sezione competente trasmette
il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'Amministrazione pubblica interessata,
la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni sul proprio sito internet
istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, per l'Amministrazione
pubblica interessata ritenga di procedere egualmente, la stessa è tenuta a motivare
analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere ea osare
pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali motivazioni.
La modifica apportata all'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 ad opera della legge n. 118
del 2022 ha investito, quindi, l'esame svolto dalla Corte dei conti sugli atti di
costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in
società già esistente, da parte di una Pubblica amministrazione.
Con l'ordinanza di rimessa n. 11 del 7 ottobre 2022 queste Sezioni riunite sono
chiamate ad esprimersi su una serie di domande di massima riguardanti il ??contenuto
e le modalità attuative della funzione assegnata alla Corte dei conti dalla legge n.
118 del 2022.
In via preliminare rispetto all'esame nel merito delle domande, appare utile fornire
un inquadramento sistematico del contesto normativo in cui la novella legislativa
viene ad inserirsi, alla luce del quale va fornita risposta ai diversi quesiti sollevati.
L'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso
il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede
di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si
articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire
alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei
tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica,
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è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta,
attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il
contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o aumento di
capitale).
Tale essere costituisceius receptum nella giurisprudenza sia della Corte di
Cassazione (Corte di Cassazione ordinanze n. 5424/2021 e n. 21588/2013, nonché
Corte di Cassazione sentenza n. 30167/2011) sia del giudice amministrativo
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 7030/2018), rappresentando anche il punto
di confine tra le due giurisdizioni, essendo rimesso al giudice amministrativo il
controllo giudiziale della prima fase, mentre quello sulla seconda, avente ad oggetto
l'attuazione privatistica, alla giurisdizione ordinaria.
La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio
nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i
presupposti operativi ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la
venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle
conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento
pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili. In primo
luogo, l'atto deliberativo assume rilevanza sul piano del diritto privato (Corte cost.
n. 227/2020); si pensi al riguardo alle conseguenze che la mancanza o l'invalidità
dell'atto amministrativo deliberativo produrre in termini di nullità ex art. 2332 cc
della società neocostituita, ove esso riguardi una partecipazione essenziale ai fini del
conseguimento dell'oggetto sociale (art. 7, c. 6, TUSP), ovvero in termini di
in efficacia del contratto di acquisto delle partecipazioni (art. 8, c. 2, TUSP). Per altro
verso, l'intervento pubblico in una realtà societaria rischia di alterare il meccanismo
concorrenziale del mercato (Corte costituzionale sentenza n. 251/2016) e si riverbera
sulla finanza pubblica, impegnando risorse derivanti dal bilancio
dell'Amministrazione. In questa prospettiva, gli interventi del legislatore in materia
di società partecipate si inquadrano nel novero delle politiche di spending review, con
un chiaro intento di assicurare una più efficiente gestione e razionalizzazione delle
partecipazioni al fine di una riduzione del loro costo per i bilanci pubblici (Corte
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sentenza costituzionale n. 194/2020). Il TUSP, infatti, punta a contrastare l'aumento
ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali
gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti (Corte costituzionale n.
86/2022).
È alla luce di tale inquadramento che assume significato pieno le disposizioni
dell'art. 5 TUSP le quali impongono un rigoroso onere di motivazione analitica
dell'atto in discorso, ora sottoponendolo all'esame della Corte dei conti, per
intercettare tempestivamente eventuali criticità, esprimendo valutazioni che
potrebbero emergere in sede di controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20
TUSP.
Come sopra richiamato, l'intervento normativo delinea i tratti essenziali della nuova
assegnata la funzione alla Corte dei conti, precisandone i parametri di riferimento, la
procedura e gli esiti.
In ordine ai primi, il richiamo dall'art. 5, comma 3, ai precedenti commi 1
e 2 richiede che la Corte dei conti necessari che il provvedimento adottato
dall'Amministrazione Contenga un'analitica Motiva in ordine a:
a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come
declinato dal precedente art. 4 del medesimo TUSP);
b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza
economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato;
c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione
amministrativo;
d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la
disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
Inoltre, la Corte dei conti deve valutare la conformità della delibera inviata a quanto
disposto dagli articoli 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità
finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e
di economicità dell'azione amministrativa.
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L'impianto normativo, già oggetto di esame, nel corso dell'iter parlamentare, da
parte di queste sezioni riunite nella deliberazione n. 1/SSRRCO/AUD/22,
“Memoria sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, evidenzia, in
primo luogo, come gravi sull'Amministrazione procedente l'onere di inserire, nelle
motivazioni della delibera di costituzione della società (o di acquisto di una
partecipazione) e nei relativi allega, gli elementi, in particolare economico-
finanziari, che rendono possibile la verifica di conformità dell'atto ai sopra riferiti
parametri normativi.
La novella normativa ha precisato, poi, sul piano procedurale, i entro termini i quali
la Corte dei conti deve procedere all'esame della delibera (sessanta giorni) e le
modalità di comunicazione all'Amministrazione dell'esito finale della verifica, modalità
nonché gli obblighi di pubblicazione imposti a quest'ultima.
Infine, il legislatore è intervenuto sugli esiti della funzione attribuita alla
magistratura contabile, prevedendo, da un lato, che l'Amministrazione pubblica, in
caso di mancato pronunciamento entro sessanta giorni, possa procedere alla
costituzione o all'acquisizione della società e, dall'altro, che, in caso di parere in tutto
o in parte negativa, ove l'Amministrazione intende procedere egualmente, è tenuta
a motivare analiticamente le ragioni per le quali ritenga di discostarsene ea osare
pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali motivazioni.
2. Sui profili di competenza a conoscere degli atti di costituzione di società o
acquisizione di partecipazioni societarie negli specifici casi all'esame
Le Sezioni regionali di controllo remittenti, fra i vari dubbi interpretativi di carattere
generale, analizzati nei successivi porre una specifica domanda
competenza relativa ad un'operazione di partenariato estesa, attuata secondo
le linee guida del MUR e rientrante nell'ambito del PNRR, dalla quale consegue la
costituzione di una società consortile a responsabilità limitata, da parte di una
pluralità di enti pubblici, aventi sede in varie parti del territorio nazionale, e
ricadenti, in via generale, nella competenza di diverse Sezioni regionali di controllo.
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Sul punto, l'art. 5, comma 4, del TUSP, rimasto immutato sul punto anche dopo la
riformulazione operata dall'art. 6, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 100 del 2017, ripartisce la
competenza, ai fini dell'esame degli atti di costituzione di società o acquisizione di
partecipazioni societarie, tra le sezioni riunite in sede di controllo (“per gli atti delle
amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali”), le Sezioni regionali di controllo (“per
gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o
delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione”) e la Sezione
controllo Enti (“per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi
della legge n. 259 del 1958”).
Nello specifico, ad essere oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 5, TUSP, è l'atto
deliberativo di “costituzione di una società a partecipazione pubblica” (anche nei casi di
cui all'art. 17, società miste pubblico-privato) o di “acquisto di partecipazioni, anche
indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite» (eccetto le
fattispecie in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione,
anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresso forecast
legislativo). È infatti rispetto a tali tipologie di atto che il comma 3 dell'art. 5 TUSP
impone all'Amministrazione pubblica procedente l'obbligo di invio,
contestualmente, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte
dei conti.
Di conseguenza, il dettato letterale dei commi in esame individuale in via generale le
sezioni regionali di controllo come organi competenti per gli atti deliberativi delle
università in tale materia.
Tuttavia, a giudizio delle Sezioni regionali di controllo remittenti, la fattispecie
sottoposto ad esame (costituzione di società consortile da parte di n. 24 soci, tra
Amministrazioni pubbliche aventi sede in varie regioni e soggetti aventi natura
privatistica con campo di azione estesa a tutto il territorio nazionale e non solo) non
appare coerente con i criteri generali di riparto della competenza previsti dalla
norma.
L'operazione si integra, infatti, all'interno di un progetto finanziato con i fondi
europei del PNRR, in cui risultano coinvolti diversi enti pubblici, operanti su tutto
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il territorio nazionale, con competenza distribuita fra più sezioni regionali di
controllo.
Il mantenimento della competenza in capo a queste ultime rischia di
pertanto, una frammentazione nell'esame dei vari atti deliberativi di “acquisizione”,
che, pur essendo amministrativamente (e poi negozialmente) distinti, concorrono ad
un'unica operazione di “costituzione” societaria.
Ulteriore profilo di dubbio attiene alla fisiologica moltiplicazione degli accertamenti
istruttori, che, pur nella potenziale differenza degli enti soci, riguarda la prospettiva
costituzione di un'unica società (peraltro, partecipata anche da soggetti privati,
operanti sul mercato nazionale).
La frammentazione in sede di istruttorio si riverbera, sugli esami, sugli
esiti della procedura di esame, con il rischio di contrasti fra pronuncia delle sezioni
regionali e con conseguente ricadute negative anche sui tempi di delibazione da
parte della Corte dei conti, che, invece, la novella legislativa del 2022 ha voluto
predeterminare.
Un eventuale contrasto interpretativo fra deliberazioni delle sezioni regionali di
controllo imporrebbe, fra l'altro, una successiva pronuncia di orientamento generale
da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo, come prescritto dall'art. 17, comma
31, del dl 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in base
al quale, al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei
conti in materia di coordinamento della finanza pubblica, il Presidente della Corte
medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronuncia sulle domande
risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo (nonché sui casi che
integrano una questione di massima di particolare rilevanza), a cui queste ultime
devono conformarsi (cd nomofilachia del controllo).
L'operazione a cui si intendono aderire alle Università di Verona e di Bologna (oltre ad
altre università dislocate sul territorio nazionale, fra cui, come capofila, quella di
Genova) è finalizzata, in conformità alle disposizioni del MUR (dm n. 1141 del 7
ottobre 2021), alla creazione di un partenariato esteso, nella forma della costituzione
di un soggetto abilitato attuatore (HUB), autonomo di personalità rispetto giuridica
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agli enti, pubblici e privati, aderenti (università, enti di ricerca e altri soggetti
pubblici e privati), funzionale al finanziamento di progetti di ricerca cd “di base”,
nell'ambito del PNRR.
Detta società HUB, che rappresenta il referente unico per l'attuazione del
partenariato esteso nei confronti del MUR, deve svolgere le attività di gestione e di
coordinamento e, a tal fine, riceve le rate di agevolazioni concedere ai soggetti
esecutori ("Spoke") ed agli altri enti affiliati, oltre a verificare e trasmettere al MUR
la rendicontazione delle attività svolte.
L'acquisizione delle singole partecipazioni da parte delle varie università dislocate
sul territorio nazionale risulta funzionale alla costituzione di una società, che, per
architettura strutturale, oggetto sociale, attività da espletare, fonti di ricavo, risulta
collegata con il Ministero vigilante, il MUR, costituente il soggetto “responsabile”
dell'iniziativa finanziata dal PNRR (ai sensi dell'art. 9 del dln 77 del 2021,
convertito dalla legge n. 108 del 2021).
Gli elementi sopra esposti, nonché l'esigenza di garantire una visione d'insieme
dell'operazione di costituzione societaria, funzionale alle valutazioni di sostenibilità
finanziaria e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di
economicità richiesti dalla legge, fanno propendere, nel caso di specie, per
l'attribuzione della competenza, ex art. 5, comma 4, del TUSP, alle Sezioni riunite in
sede di controllo.
Come condivisibilmente proposto dalla Sezione per il Veneto, non appare
praticabile l'individuazione della competenza in capo alla Sezione regionale di
controllo (per la Liguria) dove ha sede l'Università proponente (di Genova), nonché
ove è stabilita la sede legale della società, Sezione regionale che non avrebbe titolo a
pronunciarsi in ordine a enti soci che fuoriescono dal proprio territorio e ad una
società che, come detto, non opererà in ambito meramente territoriale.
L'attribuzione alle sezioni riunite in sede di controllo, oltre che in ragione
dell'esposto carattere nazionale dell'iniziativa di costituzione societaria, incastonata
nell'ambito dell'attuazione degli interventi del PNRR (caratterizzati da tempi
15
contingentati, pena la perdita dei fondi europei), appare corroborata da ulteriori
considerazioni di ordine sistematico.
L'art. 5, comma 4, del TUSP, attribuisce, infatti, alle Sezioni riunite in sede di
controllo una competenza residuale “per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli
enti nazionali”, aggregato che, come precisato nella deliberazione n.
19/SSRRCO/2020/REF, viene definito sottraendo all'elenco dei ministeri e degli
enti pubblici nazionali, quelli di competenza della Sezione enti ai sensi della legge
n. 259 del 1958, criterio in virtù del quale ogni ente pubblico nazionale non soggetto
al controllo di quest'ultima è attratto alla competenza delle Sezioni riunite in sede di
controllo.
Anche al fine di delimitare l'ambito di competenza nell'esercizio di altra funzione di
controllo attribuita alla Corte dei conti dal TUSP, quella sui piani di
razionalizzazione straordinaria e revisione periodica delle partecipazioni societarie
(artt. 20 e 24 d.lgs. n. 175 del 2016), le Sezioni riunite in sede di controllo
(deliberazione n. 19/SSRRCO/2020/REF) hanno esteso la verifica ai piani di
revisione approvati, oltre che dagli ordini professionali nazionali, anche dalle
componenti associativi territoriali, in ragione dello stretto collegamento funzionale
(pur in presenza di una distinta personalità giuridica) esistente fra l'ordine o la
federazione professionale nazionale e le rispettive relazioni territoriali.
In questa logica estensiva, come prospettato dalle stesse Sezioni remittenti, la
competenza alle sezioni riunite in sede di controllo sugli specifici atti sottoposti
all'odierno esame non appare incoerente, peraltro, con il potere, assegnato dalla
legge al Presidente della Corte dei conti, al fine di garantire l'unità dell'attività
svolta dalla magistratura, di disporre che le sezioni riunite adottino pronuncia di
orientamento generale sulle domande risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali (nonché sui casi che presentano una domanda di massima di particolare
rilevanza), con effetto conforme per queste ultime.
Nel caso di specie, al fine di assicurare un esercizio tempestivo e unitario dei poteri
assegnato alla Corte dei conti, in coerenza con la volontà del legislatore, le Sezioni
riunite in sede di controllo sono investite dell'intero esame della domanda, sulla
16
base della specifica attribuzione di competenze effettuate dall'art. 5, comma 4, del
TUSP.
In conclusione, pertanto, vengono prospettato dalle Sezioni remittenti, fermo restando
il riparto di competenza previsto in via generale dall'art. 5, c. 4, TUSP, ritiene il
Collegio che, relativo al caso peculiare all'odierno esame di un'operazione di
partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad
un'iniziativa rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la costituzione di una
società consortile a responsabilità limitata, da parte di una pluralità di enti pubblici,
insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza
territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo, la competenza a conoscere degli
atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni
societarie sia da attribuire alle Sezioni riunite in sede di controllo.
3. Sulla natura e sugli esiti della nuova funzione
Il romanzo art. 3, comma 3, del TUSP che, entro sessanta dal giorno
ricevimento, la Corte dei conti deve pronunciarsi sull'atto deliberativo di
costituzione o acquisizione della partecipazione societaria. Ove la Corte non adotti
nessuna decisione nel ridetto termine, l'Amministrazione può procedere alla
costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.
Il successivo comma 4, ultimo periodo, anch'esso inserito dalla legge n. 118 del 2022,
prescrive che, entro cinque giorni dal deposito, il parere deve essere trasmesso
all'Amministrazione interessata. Quest'ultima è obbligata a osare pubblicità al parere
ed a motivare analiticamente l'eventuale scelta di procedere ugualmente qualora
quest'ultimo sia, in tutto o in parte, negativo.
Pertanto, mentre il novellato comma 3 dell'art. 5 ha qualificato l'esito finale
dell'esame effettuato dalla Corte dei conti come “pronuncia” (aderente alla proposta
Effettuato da queste Sezioni riunite nella deliberazione n. 1/2022/AUD), il comma 4
fa riferimento ad un “parere”, accentuando la natura consultiva, piuttosto che di
controllo, della funzione affidata alla Corte.
17
L'art. 5, comma 3, invero, prevede che la Corte dei conti si pronunci “in ordine alla
conformità dell'atto” ai parametri individuati dal legislatore (commi 1 e 2 del
medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla
sostenibilità finanziaria ed alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia e
economicità dell'azione amministrativa), richiamando elementi propri del controllo
successivo su un provvedimento specifico, già evidenziata, anche con riferimento ad
altre funzioni attribuite dal Testo unico delle società pubbliche, dalle Sezioni riunite
in sede giurisdizionale in speciale composizione (sentenza n. 16/2019/EL, n.
17/2019/EL e n. 25/2019/EL) e, in seguito, anche da queste Sezioni riunite in sede
di controllo (deliberazione n. 19/2020/REF, nonché deliberazione n. 12/2021/PARI,
approvazione della relazione allegata al giudizio di parifica del resoconto dello Stato
per l'esercizio 2020).
Anche a giudizio delle Sezioni remittenti, la novella legislativa intesterebbe alla
Corte una funzione di controllo, su atti specifici, da svolgersi entro un termine
predeterminato e con effetti individuati dal legislatore.
Tuttavia, la pronuncia che conclude tale attività viene chiamata “parere”.
Tale qualificazione presenta profili non del tutto in linea con la disciplina della
generale funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti (art. 7, comma 8, legge n.
131 del 2003) in virtù della quale gli enti territoriali possono chiedere pareri in
materia di contabilità pubblica in ordine all'interpretazione, generale e astratta, di
norme contabili e finanziarie (cfr., per tutte, Sezioni riunite, deliberazione n.
54/2010/QMIG). Anche la nuova funzione, che l'art. 46 legge n. 238 del 2021,
rubricato “sviluppo della funzione consultiva”, intesta alle Sezioni riunite in sede
consultiva (e non ancora oggetto di applicazioni giurisprudenziali), sembra avere,
quale presupposto legittimante l'istanza, la presenza di “fattispecie di valore
complessivo non inferiore a un milione di euro” (riferite a risorse stanziate dal PNRR e
ai fondi complementari al PNRR), ma, quale contenuto, la resa di un parere nelle
“materie di contabilità pubblica”, afferente, alla luce dell'analoga formulazione
letterale, all'interpretazione, generale e astratta, di norme del diritto contabile o
finanziaria, applicabile alla fattispecie prospettata.
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Inoltre, per l'espressione del parere da parte della magistratura contabile, è
necessario che l'attività, amministrativa o negoziale, oggetto dell'istanza non sia
stata già posta in essere dall'Amministrazione richiedente, essendo la funzione
consultiva strumentale all'adozione di atti corretti dal punto di vista contabile (e del
delle norme di finanza pubblica); la stessa non può portare ad avvallare ex
post scelte già compiute, estrinsecantisi in atti già perfezionati o contratti già stipulati
(cfr. deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, nonché la costante giurisprudenza
delle sezioni regionali di controllo, per tutte, Lombardia, deliberazioni n. 62, 290 e
421/2016/PAR).
La richiamata attività consultiva, peraltro, non prevede termini per il suo esercizio,
una differenza di quanto scritto dal romanzo art. 5, comma 3, TUSP.
Il pronunciamento richiesto, come prospettato dalle Sezioni remittenti, sembrerebbe
punto di contatto con le procedure, i tempi e gli effetti (in caso di
superamento del termine) del controllo del preventivo di legittimità. Tuttavia, nel
assenza di una chiara ed espressa previsione in tale senso, non appare possibile
ricondurre la nuova funzione al controllo del preventivo di legittimità, puntualmente
disciplinato in ordine tipologia a tipologia di atti assoggettati, autorità emanante, procedura
istruttoria, termini ed esiti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994 e norme ivi richiamate
(su tutte, quelle degli artt. 17, e seguenti, del regio decreto n. 1214 del 1934). Peraltro,
il controllo di legittimità interviene su un atto già perfetto, ma non
efficace, mentre, nel caso di specie, l'esame appare concentrato su un atto già perfetto
ed efficace, per il quale sussiste, nel lasso temporale concesso alla Corte per l'esame,
e al massimo per sessanta giorni, un impedimento temporaneo alla sua esecuzione
(stipula del contratto di costituzione societaria o di acquisto di partecipazioni) in
Conformità al principio generale di cui all'art. 21-quater, c. 1, della legge n. 241 del
1990.
Nel senso dell'attrazione alla funzione di controllo sembrano concorrere vari
elementi. In primo luogo, può richiamarsi la rubrica dell'art. 12 della legge n. 118 del
2022 che ha introdotto la disciplina qui all'esame. Tale norma è intitolata “Modifica
della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica” e in tali termini si
19
esprimendo anche la relazione illustrativa all'iniziale disegno di legge, esplicitando la
volontari del legislatore in questa direzione. In secondo luogo, in base alla novella
normativa, il pronunciamento della Corte dei conti interviene non prima (come per
l'attività consultiva), ma dopo che l'Amministrazione abbia perfezionato l'atto
deliberativo di costituzione o di acquisizione della partecipazione (diretta o
indiretta), per la traduzione del quale nelle forme del diritto societario, tuttavia, la
legge richiede il decorso di un predeterminato lasso temporale, sessanta giorni,
funzionale all'esame da parte della Corte dei conti.
La disciplina, introdotta dalla legge n. 118 del 2022, inoltre, valletta in chiave
sistematica, considerando il ruolo complessivo assegnato alla Corte dei conti in
materia di società a partecipazione pubblica; quest'ultima è chiamata a pronunciarsi,
con funzione di controllo, fra gli altri, sulle revisioni periodiche ex. arte. 20 TUSP
(nonché, in precedenza, sulla razionalizzazione straordinaria ex art. 24 TUSP).
Peraltro, la verifica sugli atti di costituzione o acquisizione di partecipazioni
societarie era stata qualificata, in vigenza dell'abrogato articolo 3, commi 27 e 28,
della legge n. 244 del 2007, in termini di controllo (cfr., per esempio, Sezione
regionale di controllo per la Lombardia n. 44/2012/PRSE, n. 263/2011/PRSE e n.
830/2011/PRSE).
Coerentemente la citata deliberazione di queste Sezioni riunite in sede di controllo
n. 1/SSRRCOAUD/22, ai paragrafi 3.3 e 3.4, aveva ricondotto la funzione
nell'ambito dell'attività di controllo.
In questa sede, tuttavia, non può essere trascurato che l'espressa qualificazione della
pronuncia della Corte dei conti, da parte del legislatore, quale “parere” ha conferito
una fisionomia atipica ad una funzione di controllo su un atto specifico e concreto,
di cui la norma individuale anche i parametri di riferimento. Qualificazione del racconto
dell'esito della pronuncia in termini di parere, invero, appare funzionale
all'obiettivo del legislatore per ottenere un vaglio tempestivo, da parte della Corte dei
conti, sull'operazione di costituzione o acquisto della partecipazione societaria,
senza, tuttavia, attribuire effetti preclusivi a quest'ultimo (diversamente, quindi, da
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quanto sarebbe accaduto in caso di richiamo agli schemi tipici del controllo
preventivo di legittimità o al controllo successivo con effetti interdittivi).
Infatti, da un lato, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro un
arco temporale predeterminato (sessanta giorni), con facoltà, in difetto, per
l'Amministrazione di procedere ugualmente; dall'altro, ove il parere della Corte dei
conti sia “in tutto o in parte negativo”, l'Amministrazione, previo onere di
rafforzata ("analitica"), evidenziando le puntuali ragioni che l'abbiano
indotta a discostarsi, può ugualmente costituire la società o acquisire la
partecipazione.
In conclusione, la pronuncia esitante nel parere previsto dall'art. 5, comma 4, del
d.lgs. n. 175 del 2016 postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di
cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti.
4. Sugli aspetti procedurali della nuova funzione
4.1. La novella normativa non prevede, espressamente, la necessità di attività
istruttoria, né, di conseguenza, contempla ipotesi di sospensione del termine di
sessanta giorni, scritto per la conclusione dell'esame.
Sul punto, entrambe le richiamate ordinanze di rimessione devono di conoscere se
il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire “allo stato degli atti”, anche
nel caso di documentazione insufficiente, ovvero se, nel rispetto del termine di
sessanta giorni, la Sezione competente possa richiedere documentazione integrativa
o, più in generale, espletare attività istruttoria per ottenere chiarimenti.
In proposito, è stato sottolineato come la mancata previsione di attività istruttoria
risulterebbe conforme alle modalità di espletamento della funzione consultiva, che,
alla luce delle costanti pronuncia intervenute sull'art. 7, comma 8, della legge n. 131
del 2003, verte sull'interpretazione di norme contabili riferite a fattispecie astratte e
generali (anche se non è raro che la Corte dei conti, nell'ambito di altre
funzioni consultive attribuite dall'ordinamento, si pronunci richiedendo chiarimenti
prima di emettere il parere su atti non ancora perfezionati).
21
Tale ricostruzione non appare, tuttavia, in linea con quanto previsto dall'art. 5,
comma 3, del TUSP, che incentra l'esame su atti già specifici perfezionati (le delibere
di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie), individuandone, altresì,
una differenza della funzione generale consultiva, i parametri di riferimento e gli effetti
collegati all'esito valutativo.
La mancata previsione normativa non esclude che l'esercizio della funzione
in esame sia attuata anche nel rispetto del principio generale del contraddittorio;
infatti, come evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, proprio
in considerazione delle conseguenze, dirette e indirette, del pronunciamento della
Corte, l'interlocuzione con l'Amministrazione e/o la richiesta di eventuale
integrazione funzionale ad acquisire i pertinenti elementi
valutativi in ??cui gli atti trasmessi non siano valutativi
corredati dei dati necessari all'esame di competenza. Sul punto, va peraltro
sottolineato che l'art. 3, comma 8, della legge n. 20 del 1994 conferisce un potere
generalizzato alla Corte dei conti pubblici di richiedere alle Amministrazioni ed
agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia che sia strumentale
all'espletamento dei propri compiti di controllo (in tal senso si richiama anche l'art.
16 del rd 12 luglio 1934, n. 1214).
Nelle ipotesi di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni qui
all'esame il legislatore descrivere in modo dettagliato il contenuto motivazionale
dell'atto deliberativo dell'Amministrazione procedente; ciò riverbera sul perimetro
della documentazione che deve essere inviata alla Corte dei conti ai fini del
prescritto esame.
Ove la competente Sezione della Corte ritenga la documentazione prodotta non
completa o non chiara ovvero di dover acquisire ulteriori elementi al fine di valutare
la ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge (in particolare, di sostenibilità
finanziaria e di coerenza della scelta con i principi di efficacia, efficienze ed
economicità) quest'ultima può chiedere, in sede istruttoria, ulteriori atti e/o
delucidazioni; a tal fine, la Sezione individuale i tempi di riscontro, che – per esigenze
di compatibilità con la scadenza imposta alla Corte - possono essere di durata, breve
22
vertendo su elementi informativi già a disposizione dell'Amministrazione
procedente.
4.2. Altro aspetto oggetto di dubbio interpretativo riguardante i casi in cui l'attivazione
della funzione di cui all'art. 5 TUSP avvenga dopo che l'acquisto della
partecipazione (o la costituzione societaria) sia stato definito in sede negoziale, come
Nel caso di specie, dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-
Romagna a cui è stata trasmessa documentazione da cui si desume che l'Università
di Bologna abbia già sottoscritto la propria quota di capitale. Al riguardo, la delibera
di rimessione racconta che, in seguito all'interlocuzione fra l'Università di Genova,
soggetto proponente, ed il Ministero dell'università e della ricerca, quest'ultimo ha
indicatore la data del 28 settembre 2022 quale termine per la costituzione dell'hub, al
fine di non perdere il finanziamento dell'oggetto del bando.
La Sezione regionale di controllo si interroga se, in tal caso, la funzione della Corte
dei conti disciplinata dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, debba essere comunque
espletata ovvero se tale evento renda inutiliter data l'eventuale pronuncia.
La fattispecie prospettata presenta caratteri eccentrici rispetto al modello
procedurale prefigurato dal legislatore. La novella normativa, vieni più volte
esposto, prevede, infatti, che l'Amministrazione sia tenuta ad inviare l'atto
deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione, oltre
che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Corte dei conti, che
deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento. Tuttavia, in caso di decorso
infruttuoso del ridetto termine, l'Amministrazione può procedere alla costituzione
della società o all'acquisto della partecipazione.
La verifica della Corte dei conti interviene, pertanto, su un provvedimento già
perfetto, che, per poter essere eseguito, mediante la stipula dell'atto negoziale di
costituzione o di acquisto, necessita del vaglio positivo della magistratura contabile
ovvero del decorso infruttuoso del termine assegnato (…”l'amministrazione può
procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente
articolo”).
23
Risulta, pertanto, estranea al disposto normativo di cui al novellato art. 5 del TUSP
la fattispecie dell'invio alla Corte dei conti di un perfetto perfetto e già
eseguito, mediante la stipula dell'atto negoziale.
In proposito va ribadito, come già accennato, che la qualificazione legislativa in
termini di “parere” dell'esito conclusivo della procedura di verifica escludere il termine
carattere interdittivo del controllo operato dalla Corte dei conti. La novella
normativa, infatti, dispone espressamente che, in caso di valutazione in tutto o in
parte negativa, ove l'Amministrazione pubblica interessata intende procedere
egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali ritenga di
discostarsi (ea darne pubblicità nel proprio sito internet istituzionale).
Nella fattispecie sottoposta all'esame delle Sezioni remittenti l'invio di un
atto di acquisizione di partecipazione societaria già eseguito (con la
stipula del negozio civile di costituzione) integra, come detto, una fattispecie
eccentrica rispetto al modello prefigurato dal legislatore, che non consente l'esercizio
dei poteri di verifica, da parte della Corte dei conti, secondo la procedura ed i tempi
prescritti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, né l'esito di questi ultimi può sfociare, in
caso di valutazione negativa, nell'onere per l'Amministrazione di motivare
analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere, avendo
quest'ultima già stipulato il negozio di costituzione o acquisto.
Queste sezioni si riunite ritengono, pertanto, che, nella fattispecie prospettata (invio
di atto deliberativo già eseguito con la costituzione della società o l'acquisto della
partecipazione), la verifica della Corte dei conti non possa procedere secondo la
procedura, i parametri e gli esiti indicati dall'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP,
venendone a mancare il presupposto a fondamento.
Di conseguenza, ferma restando l'emersione, secondo le regole ordinarie, di
eventuali ipotesi di responsabilità, l'esame degli atti di costituzione o acquisizione
di partecipazioni societarie, da parte della Corte dei conti, potrà comunque essere
oggetto dell'esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite dalla legge, in primo
luogo quella verde sugli annuali piani periodici di revisione delle partecipazioni
societarie, prevista dall'art. 20 del medesimo TUSP.
24
L'esame successivo di tali atti, inoltre, può essere effettuato dalla Corte dei conti in
occasione degli obblighi di riferimento annuale cui sono tenute, per legge, alcune Sezioni
(fra tutte, la Sezione di controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria,
ai sensi della legge n. 259 del 1958) ovvero, ancora, in sede di controllo di legalità
finanziaria sui bilanci preventivi e rendiconti consuntivi di enti locali ed enti del
servizio sanitario nazionale (che, ai sensi dell'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e
dell'art. 1, comma 4, del citato dln 174 del 2012, presuppongono la valutazione
degli effetti dei risultati economici della società sulla gestione economico-finanziaria
dell'ente socio).
Infine, un ulteriore momento di analisi può essere costituito dai giudizi di parifica
del rendiconto dello Stato e delle regioni (artt. 39, 40 e 41 del regio decreto n. 1214
del 1934 e art. 1, comma 5, dln 174 del 2012), che, tradizionale, dedicano
apposito capitolo alla valutazione della gestione delle partecipazioni societarie.
5. Sui parametri di riferimento della convenienza economica e della sostenibilità
finanziaria
Come già rappresentato, le valutazioni circa “la convenienza economica e la
sostenibilità finanziaria” dell'operazione di investimento in una società
neocostituita o già esistente, da cui si conseguono anche relative alle possibilità
alternativa della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità della scelta con
i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa,
costituire un onere gravante sull'Amministrazione interessata all'operazione;
quest'ultima è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono
sorregger la scelta e confluire nella motivazione analitica dell'atto deliberativo
conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla Corte dei
conti. Tenendo quindi a mente tale separazione di ruoli e funzioni, al fine di osare
risposta al quesito rimesso all'odierno esame, appare opportuno analizzare
partitamente gli ambizioni di valutazione che vedono soggetto come assegnato
l'Amministrazione e quelli del successivo sindacato rimesso alla Corte dei conti sugli
atti deliberativi adottati, con riguardo a tali aspetti.
25
5.1. L'onere di ragionamento analitica
Tra i profili di carattere economico-finanziario che, in base all'art. 5, devo
integrare il tessuto motivazionale degli atti in questione, un ruolo centrale – nonché
preliminare agli ulteriori rispetto ambiziosi valutativi – è rivestito dal concetto di
sostenibilità finanziaria. Di tale concetto può essere rinvenuta una definizione
nell'ambito del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) all'articolo 3,
comma 1, lettera fff), in merito all'equilibrio economico-finanziario delle concessioni
o delle operazioni di partenariato pubblico-privato. Più specificatamente, in racconto
ambito la sostenibilità finanziaria indica “la capacità del progetto di generare di flussi
cassa sufficiente a garantire il finanziamento del finanziamento”. Traslato nel campo degli
investimenti societari, il concetto di sostenibilità finanziaria assume un duplice investimento
accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie
dell'operazione di investimento societario che l'Amministrazione intende effettuare;
l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione
finanziaria specifica dell'ente interessato.
Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della
società di garanzia, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione,
l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne
costituiscono l'oggetto sociale. Si tratta di un elemento che è espressione della
nozione stessa d'impresa contenuta nell'art. 2082 cc; quest'ultima norma, infatti,
richiama, tra i requisiti qualificanti la figura dell'imprenditore, l'esercizio di
un'attività, ossia di un'attività economica fondata su un modello organizzativo e
operativo idoneo a generare ricavi che remunerino i fattori produttivi utilizzati. Al
riguardo, la giurisprudenza civile appare consolidata nel riconoscere, quale
requisito oggettivo alla base della figura dell'imprenditore commerciale, “l'obiettiva
economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd lucro
oggettivo)” (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza. 12 luglio 2016, n. 14250). Ai fini della
configurazione dell'impresa rileva quindi il “dato obiettivo inerente all'atteggiamento a
ottenere la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo
scopo di lucro, che il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad interessare la
26
sua attività con organizzazione degli elementi personali e materiali necessari per il
funzionamento del servizio, e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere
dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato
che non può essere considerato imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi
prodotti” (Cass. n. 5766/1994, n. 16435/2003, n. 7725/2004 e, più di recente, Cass. n.
16612/2008).
Lo stesso requisito dell'esercizio di un'attività economica, rectius esercitata secondo
il metodo economico come sopra definito dalla giurisprudenza, è poi richiamato
nella nozione di contratto di società dall'art. 2247 cc, quale elemento comune
all'esercizio d'impresa in forma societaria, qualunque sia lo scopo-fine perseguito:
sia esso lucrativo (divisione degli utili ex. art. 2247 cc), mutualistico (art. 2511 cc)
ovvero consortile (art. 2615-ter cc).
Nel caso delle società a partecipazione pubblica, poi, la valutazione della
sostenibilità finanziaria prospettica dell'attività, intesa come idoneità a preservare
l'equilibrio tra ricavi e costi, assume rilievo particolarmente pregnante, stanti le
rigide imposte dall'art. 14 TUSP al socio pubblico con riguardo agli
interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del
principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato,
ampiamenti sviluppati dalla giurisprudenza contabile (ex multis Corte conti sez.
controllo per la Lombardia, n. 753/2010/PAR).
Così definita, la sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell'operazione di
investimento societario deve essere utilizzato scandagliata
dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno,
facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendali. Tra
di essi, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo
di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno
suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di
analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende intraprendere o proseguire.
Trattasi di uno strumento di programmazione sia strategica sia finanziaria che
persegue la finalità di supportare le analisi di fattibilità tecnica ed economico-
27
finanziaria concernenti investimenti complessi e di durata pluriennale, consistenti
tanto in nuove iniziative imprenditoriali (start-up) quanto in acquisizioni di realtà
esistono o nella loro espansione.
Lo strumento del Business Plan (di seguito anche BP) è stato da tempo recepito dal
legislatore, soprattutto nel settore delle agevolazioni all'impresa.
Quanto al relativo contenuto, il Business Plan (o altro documento equipollente), nella
prospettiva della pianificazione aziendale, deve fornire gli elementi descrittivi
relativi all'operazione societaria che si intende eseguire: nel caso di acquisto di
partecipazioni, occorrerà fornire un quadro della società in cui si intende investire,
che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi; nel caso
di nuova iniziativa sarà necessario esternare le linee generali del progetto, con
particolare riferimento al contesto del mercato di riferimento, in termini di domanda
potenziale e di offerta già esistente, e al posizionamento strategico che la società si
prefigge di ottenere. Tali elementi costituiscono le ipotesi di sulla base delle
quali devono essere sviluppate le finanziarie, sia di conto economico
(quindi riportando le stime dei costi e dei ricavi) sia relativi ai flussi di cassa complessivi,
ossia ai flussi finanziari derivanti dalle varie aree gestionali (attività operativa,
attività di investimento e attività di finanziamento come definiti nel principio
contabile OIC 10 “Rendiconto finanziario”). Parimenti, l'esercizio di previsione deve
riguardare la situazione patrimoniale prospettica della società che ci si accinge a
costituire o partecipare, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o
immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto).
Le previsioni del BP devono essere accompagnate da apposite note esplicative che,
nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ne espongano le ipotesi di
sviluppo. Andrà in particolare esplicitata la natura dei ricavi (ad esempio se
consistenti in trasferimenti pubblici o ricavi da prestazioni di beni e servizi) e la
relativa struttura (quali le ipotesi circa la determinazione del fatturato in termini di
volumi ei prezzi dei prodotti/servizi resi); specularmente dovrà essere descritto la
composizione ed evoluzione dei costi, sia variabili sia fissi, con specifico riguardo a
quelli strutturali, quali le esigenze di personale e gli oneri finanziari. Ciò anche al
28
fine di mettere in luce il momento di pareggio aziendale (punto di pareggio) in cui il
flusso atteso di ricavi sarà in grado di garantire la copertura dei costi complessivi
stimati.
Nella prospettiva della trasparenza e della semplificazione, le proiezioni economico-
Le finanziarie del BP possono essere opportunamente accompagnate dall'elaborazione
di alcuni indicatori di bilancio, i quali restituiscono, in via sintetica, valutazioni sui
principali aspetti gestionali: quali la redditività, la liquidità e l'indebitamento.
In questo quadro, il principio di prudenza richiama l'opportunità di integrare
l'analisi del BP con l'individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado
di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate. Ciò consente, attraverso l'analisi
di sensibilità, di definire anche scenari alternativi, più avversi rispetto a quello di
base utilizzato per le previsioni, mettendone in luce le conseguenze sui risultati delle
fare.
Sotto il secondo profilo, come accennato, la sostenibilità finanziaria dell'operazione
di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con
riguardo alla situazione specifica dell'Amministrazione procedente. Dovrà, nel racconto
sede, darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei
successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio,
tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti
dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere
organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo
partecipato (si pensi a titolo esemplificativo al sistema di controllo interno sulle
società partecipate non quotate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL). In questo
ambito valutativo, le amministrazioni locali devono considerare anche gli
accantonamenti che saranno tenute a stanziare, ai sensi dell'art. 21 TUSP, a fronte di
eventuali perdite evidenziate nel BP negli esercizi successivi a quello di costituzione
della società o acquisizione della partecipazione.
Accanto alla sostenibilità finanziaria, la motivazione analitica dell'atto deliberativo
deve esternare le ragioni di convenienza economica sottese alla scelta di fare
ricorso allo strumento societario. Anche tale nozione trova una definizione nel
29
Codice dei contratti pubblici, il quale, all'articolo 3, comma 1, lettera fff), descrive la
convenienza economica, sempre in tema di contratti di concessione e di operazioni
di partenariato, come “la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del
contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito”.
In ambito di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni in un
soggetto societario esistente, la valutazione di convenienza economica implica che
la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze
e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego
delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo
versante, la volontà deve rendere nota le finalità perseguite tramite lo
strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito
espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di
obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome.
Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini
della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni
gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante
affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire
comparando i benefici ei costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.
5.2. L'esercizio del controllo della Corte dei conti sulla sostenibilità finanziaria e
sulla convenienza economica
L'art. 5, come novellato dalla legge n. 118 del 2022, assegna alla Corte dei conti un
sindacato generalizzato sull'atto deliberativo adottato dall'Amministrazione, teso a
verificarne, attraverso l'esame della motivazione e della documentazione in essa
richiamata per relationem, la conformità ai vincoli tipologici, finalistici e procedurali
dal TUSP, oltre che a scrutinare il rispetto delle previsioni in materia di
competenza organica ad adottare gli atti in questione. Nel quadro di un esame ad
ampio spettro, il legislatore sottolinea in particolare i profili della sostenibilità
finanziaria e della convenienza economica dell'operazione, quali spazi tematici sui
cui deve necessariamente soffermarsi lo scrutinio del giudice contabile.
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A titolo di ricognizione complessiva, ove possa ritenersi funzionale all'esercizio
della funzione in discorso, si rappresenta che, in questi ambiziosi l'Amministrazione
esercita un potere da discrezionalità tecnica, essendo a fare
applicazione di criteri, regole e canoni propri di conoscenze specialistiche diverse
dalla scienza giuridica, richiamati in modo diretto dalle norme. Nel caso di specie
vengono in rilievo giudizi tecnici su competenze del settore aziendale e
finanziario, da margini di opinabilità in quanto non suffragati da
scienze esatte o da relazioni universalmente accettate.
La natura del potere esercitato conforma la tipologia di sindacato riservato al
giudice, ivi incluso quello contabile in sede di verifica degli atti deliberativi di cui
all'art. 5 in discorso. Sul punto, la giurisprudenza, in particolare in ambito
amministrativo, ha da tempo abbandonato (Consiglio di Stato decisione n.
601/1999) l'orientamento tradizionale che vedeva il sindacato del giudice sugli
apprezzamenti tecnici come controllo meramente formale ed estrinseco dell'iter
logico seguito dall'autorità amministrativa, per muovere verso un modello di
sindacato intrinseco, che ammette la verifica diretta dell'attendibilità delle
operazioni tecniche, sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e
un procedimento applicativo, distinguendo il margine di opinabilità, tipico
dell'applicazione di una regola scientifica non assoluta, dal margine di opportunità,
caratteristico delle scelte di merito riservate all'Amministrazione. Nel mantenere
fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, al giudice
amministrativo “è consentito censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori
dell'ambito di opinabilità, di modo che il relativo giudizio non divenga sostitutivo con
l'introduzione di una valutazione parimenti opinabile” (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. VI,
spedito. 13 settembre 2012 n. 4873; spedito. 14 luglio 2011 n. 4283; spedito. 6 febbraio 2009 n.
694; spedito. 4 settembre 2007 n. 4635).
Nella ricostruzione del giudice amministrativo – ispirata alla ricerca di un punto di
equilibrio, da verificare di volta in volta in relazione alla fattispecie concreta, tra le
esigenze di garantire la pienezza e l'effettività della tutela giurisdizionale e di evitare
che il giudice possa esercitare egli stesso il potere amministrativo che spetta
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all'Amministrazione – quest'ultimo può “sindacare con pienezza di cognizione i fatti
oggetto dell'indagine ed il processo valutativo, tramite il quale l'Autorità applica al caso
concreto la regola individuata, ma, ove ne accerti la legittimità sulla base di una corretta
applicazione delle regole tecniche sottostanti, il suo sindacato deve arrestarsi, in quanto
diversamente vi sarebbe un'indebita sostitutiva del giudice all'amministrazione, titolare del
potere esercitato” (Cons. St., Sez. VI, sent. 13 settembre 2012 4873, cit.). Con riguardo
alle valutazioni tecniche “anche quando riferite ai cd 'concetti chiari indeterminati', la
tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramente
estrinseco, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, avvalendosi eventualmente
anche di regole e conoscenze tecniche appartenenti alla medesima specialistica
applicata dall'Autorità” (Consiglio di stato n. 2302/2014).
Analoga pronuncia è stata avallata dalla Corte di cassazione, secondo la quale
(Cass., sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1013) la non estensione al merito del sindacato
giurisdizionale sugli atti amministrativi non escludere ogni eventuale verifica dei
presupposti di fatto posti a fondamento del provvedimento scrutinato e si estende
anche ai profili tecnici, il cui sia esame necessario per giudicare della legittimità di
conto atto; ma quando sono in siffatti profili tecnici coinvolti valutazioni
ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità – come deve
ritenersi nel caso delle nozioni di sostenibilità finanziaria e convenienza economica
– detto sindacato, oltre che in un controllo dizza, logica e coerenza
della decisione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel
medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra
richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'Amministrazione ove questa sia rimasta entro i suddetti margini.
Specularmente, in merito al giudizio di responsabilità amministrativa, la Corte di
cassazione, proprio con riferimento ai parametri dell'efficienza, efficacia ed
economicità, ha permesso il sindacato del giudice contabile, teso a
“verificare la relazione dei mezzi impiegati nella relazione agli obiettivi perseguiti, dal
momento che anche tale verifica è fondato su valutazioni di legittimità e non di mera
opportunità” (ex multis Cass. n. 14488/2003).
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Alla luce di questo inquadramento, ai fini della risoluzione del quesito formulato,
possono in questa sede fornirsi primi generali sullo scrutinio che le
competenti sezioni della Corte dei conti sono chiamate ad annunci sugli atti
trasmessa ai sensi dell'art. 5 TUSP, ferma restando poi l'esigenza che lo stesso trovi
concreta declinazione con riferimento alle specificità della singola fattispecie
sottoposto ad esame. Quanto al profilo della sostenibilità finanziaria, la verifica deve
aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, valutandone
la completezza e l'adeguatezza di approfondimento. Il requisito della completezza
implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'Amministrazione contenga tutti gli
elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro
dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli
approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto
al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata.
Ulteriori profili di scrutinio ad opera della competente sezione di controllo della
Corte dei conti attengono all'affidabilità e attendibilità del Business Plan o di altra
documentazione istruttoria relativa alla fattibilità economico-finanziaria
dell'operazione. Il criterio dell'affidabilità attiene al procedimento per la
formulazione delle proiezioni del piano, sotto il profilo dei dati utilizzati e del
metodo di elaborazione; quello dell'attendibilità, invece, postula una valutazione
complessiva di coerenza, e compatibilità delle conclusioni che
l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione. Nel
caso di acquisizione di partecipazioni in realtà societarie già esistenti, il giudizio di
attendibilità dovrà tenere in considerazione la coerenza delle previsioni
formulare con i dati di bilancio disponibili per il passato.
Quanto all'accettazione soggettiva della sostenibilità finanziaria, l'esame della Corte
dei conti è teso alla verifica della copertura delle spese legate all'investimento
societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente e al rispetto del
principio dell'equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica.
Nella direzione della valutazione di convenienza economica, lo scrutinio dell'atto
deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia
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confrontare i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili
forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso
grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante
un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi.
PQM
le Sezioni si riuniscono in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento
di orientamento generale, avanzato delle sezioni regionali di controllo per il Veneto
(delibera n. 135/2022/QMIG) e per l'Emilia-Romagna (delibera n.
124/2022/QMIG), ritengono che:
1. Fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dall'art. 5,
comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede
di controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi di costituzione di una società o
di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un'operazione di
partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa
rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una
società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale
dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte
del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali
di controllo).
2. Il parere previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula
l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individuale i tempi, i
parametri di riferimento e gli esiti.
3. Sotto il profilo procedurale, la Sezione di controllo investita dell'esame dell'atto
deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie, ai sensi
dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, può richiedere elementi informativi utili a valutare la
ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge, fissando i tempi di riscontro da parte
dell'Amministrazione, senza che ciò determini una sospensione del decorso del termine di
sessanta.
34
4. Ove l'Amministrazione, sotto la propria responsabilità, abbia già proceduto alla
stipula del negozio di costituzione societaria o di acquisto della partecipazione, la verifica
della Corte dei conti prosegue nell'esercizio delle altre funzioni di controllo ad essa attribuite
dall'ordinamento.
5. Nell'esame previsto dall'art. 5, comma 3, del TUSP sui parametri della sostenibilità
finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di
economicità dell'azione amministrativa, competente la Sezione della Corte dei conti verifica
la completezza e l'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche
in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e
attendibilità delle stime ottenute, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza,
E' compatibile con le conclusioni cui perviene l'Amministrazione.
Le Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per l'Emilia-Romagna
provvederanno alla tempestiva trasmissione a queste sezioni riunite degli atti
pervenuti dall'Università e relativi alle fattispecie oggetto di rimessione; parimenti
procederanno le altre sezioni di controllo destinatarie di atti di deliberazione di
costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni per fattispecie di cui al
principio di diritto n. 1.
I RELATORI Il PRESIDENTE
F.to digitalmente Anna Luisa Carra
F.to digitalmente Donato Centrone
F.to digitalmente Angelo Maria Quaglini
F.to digitalmente Guido Carlino
Depositato in segreteria in dati
IL DIRIGENTE
F.to digitalmente Maria Laura Iorio
maria_provenzano
Casella di testo
3 novembre 2022
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