HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Avvocato Generale Athanasios Rantos, 17/11/2022 n. C-580/21
Sulla priorità di accesso alla rete elettrica di cui beneficiano gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti energetiche rinnovabili: potere discrezionale degli Stati membri per attuare tale priorità

1) L’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE,

deve essere interpretato nel senso che:

la priorità di accesso alla rete elettrica di cui beneficiano gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti energetiche rinnovabili deve essere accordata non solo agli impianti che producono energia elettrica esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, ma anche a quelli in cui l’energia elettrica è ottenuta mediante il recupero termico di rifiuti misti contenenti una quota di rifiuti biodegradabili industriali e urbani.

2) L’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28

deve essere interpretato nel senso che:

un impianto di produzione di energia elettrica beneficia di una priorità di accesso alla rete unicamente per l’energia elettrica prodotta a partire dalla parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani utilizzati. Spetta agli Stati membri, nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale, fissare criteri trasparenti e non discriminatori al fine di determinare le modalità di applicazione di tale priorità di accesso ad un siffatto impianto.



Materia: energia / disciplina

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

 

presentate il 17 novembre 2022 (1)

 

Causa C-580/21 

EEW Energy from Waste Großräschen GmbH

 

contro 

MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH,

 

con l’intervento di

50 Hertz Transmission GmbH

 

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

 

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Articolo 5, paragrafo 3 – Articolo16, paragrafo 2, lettera c) – Impianto di produzione di energia elettrica che utilizza fonti energetiche rinnovabili – Rifiuti misti contenenti una quota di rifiuti biodegradabili industriali e urbani – Dispacciamento prioritario ai fini dell’immissione di energia elettrica in rete – Potere discrezionale degli Stati membri per attuare tale priorità»

 

I.      Introduzione

 

1.        Ai sensi dell’articolo 194, paragrafo 1, lettera c), TFUE, la politica dell’Unione europea nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a promuovere lo sviluppo di energie rinnovabili (2). Le implicazioni di tale sviluppo, la cui portata è considerevole, in particolare nel contesto geopolitico attuale, vengono messe in evidenza al considerando 1 della direttiva 2009/28/CE (3), il quale menziona la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nell’ambito della lotta contro il riscaldamento climatico, la promozione della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione, nonché la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo regionale (4).

 

2.        Nella specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla nozione di «impianto di produzione di energia elettrica che utilizza fonti energetiche rinnovabili», ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28, nonché sulla portata del dispacciamento prioritario ai fini dell’immissione di energia elettrica in rete di cui un siffatto impianto beneficia. Più precisamente, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) chiede se, e in che misura, un impianto che produce energia elettrica mediante il recupero termico di rifiuti misti contenenti una quota di rifiuti biodegradabili industriali e urbani debba beneficiare di tale priorità di accesso.

 

3.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra la EEW Energy from Waste Großräschen GmbH (in prosieguo: la «EEW»), che gestisce un impianto di recupero termico dei rifiuti, e la MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH (in prosieguo: la «MNG Strom»), gestore di un sistema di trasmissione di energia elettrica, in relazione al diritto al risarcimento del danno della EEW a seguito della riduzione dell’immissione di energia in rete a causa di congestioni di rete. La 50 Hertz Transmission GmbH (in prosieguo: la «50 Hertz»), gestore del sistema di trasmissione a monte della MNG Strom, ha partecipato al procedimento principale in qualità di interveniente a fianco di quest’ultima.

 

II.    Contesto normativo

 

A.      Diritto dell’Unione

 

1.      Direttiva 2001/77/CE

 

4.        L’articolo 2 della direttiva 2001/77/CE(5), intitolato «Definizioni», enuncia quanto segue:

 

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

a)      “fonti energetiche rinnovabili”, le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);

 

b)      “biomassa”, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

 

c)      “elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili”, l’elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, nonché la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano anche fonti di energia convenzionali, compresa l’elettricità rinnovabile utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l’elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

 

(...)».

 

2.      La direttiva 2009/28

 

5.        I considerando 1, 11, 25, 60 e 61 della direttiva 2009/28 così recitano:

 

«(1)      Il controllo del consumo di energia europeo e il maggiore ricorso all’energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell’efficienza energetica, costituiscono parti importanti del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare il protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli ulteriori impegni assunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra oltre il 2012. Tali fattori hanno un’importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate.

 

(...)

 

(11)      È necessario definire norme trasparenti e chiare per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili e per definire le fonti stesse. (...)

 

(...)

 

(25)      Gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno all’energia da fonti rinnovabili a livello nazionale. La maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che accordano sussidi solo all’energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio. (...)

 

(...)

 

(60)      L’accesso prioritario e l’accesso garantito per l’elettricità da fonti energetiche rinnovabili sono importanti per integrare le fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, in linea con l’articolo 11, paragrafo 2, e sviluppare ulteriormente l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE [(6)]. Gli obblighi afferenti al mantenimento dell’affidabilità e della sicurezza della rete, nonché al dispacciamento, possono differire in funzione delle caratteristiche della rete nazionale e del suo funzionamento sicuro. L’accesso prioritario alla rete prevede una garanzia data ai generatori di elettricità da fonti energetiche rinnovabili collegati secondo cui saranno in grado di vendere e trasmettere l’elettricità da fonti energetiche rinnovabili in conformità delle norme sulla connessione in qualsiasi momento in cui sia disponibile la fonte. Qualora l’elettricità da fonti energetiche rinnovabili sia integrata nel mercato a pronti, l’accesso garantito fornisce la certezza che tutta l’elettricità venduta e incentivata abbia accesso alla rete, consentendo l’uso di un quantitativo massimo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili prodotte in impianti connessi alla rete. Tuttavia ciò non implica che gli Stati membri siano obbligati a sostenere o a introdurre obblighi di acquisto di energia da fonti rinnovabili. In altri sistemi è definito un prezzo fisso per l’elettricità da fonti energetiche rinnovabili, di consueto in combinazione con un obbligo di acquisto per il gestore del sistema. In questo caso l’accesso prioritario è già presente.

 

(61)      In determinate circostanze non è possibile assicurare integralmente la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili senza compromettere l’affidabilità o la sicurezza della rete. In tali circostanze può essere opportuno accordare compensazioni finanziarie ai predetti produttori. Gli obiettivi della presente direttiva richiedono tuttavia un aumento sostanziale della trasmissione e distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili senza pregiudicare l’affidabilità o la sicurezza del sistema di rete. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate tese a permettere una maggiore penetrazione di energia da fonti rinnovabili, anche tenendo conto delle specificità delle risorse variabili e di quelle che non sono ancora immagazzinabili (...)».

 

6.        L’articolo 1 della direttiva 2009/28, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», enuncia quanto segue:

 

«La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili (...)».

 

7.        L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

 

«Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva [2003/54].

 

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

 

a)      “energia da fonti rinnovabili”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

 

(...)

 

e)      “biomassa”: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

 

(...)».

 

8.        L’articolo 5 della direttiva 2009/28, intitolato «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili», dispone quanto segue ai suoi paragrafi 1 e 3:

 

«1.      Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili in ogni Stato membro è calcolato come la somma:

 

a)      del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

 

(...)

 

3.      Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di elettricità prodotta in uno Stato membro da fonti energetiche rinnovabili, escludendo la produzione di elettricità in centrali di pompaggio con il ricorso all’acqua precedentemente pompata a monte.

 

Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico.

 

(...)».

 

9.        L’articolo 15 di tale direttiva, intitolato «Garanzie di origine dell’elettricità, del calore e del freddo prodotti da fonti energetiche rinnovabili», così recita al suo paragrafo 1:

 

«Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva [2003/54], gli Stati membri assicurano che l’origine dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori».

 

10.      L’articolo 16 della direttiva 2009/28, intitolato «Accesso e funzionamento delle reti», enuncia quanto segue ai suoi paragrafi 1 e 2:

 

«1.      Gli Stati membri adottano le misure appropriate per sviluppare l’infrastruttura di rete di trasmissione e di distribuzione, reti intelligenti, impianti di stoccaggio e il sistema elettrico, in modo da consentire il funzionamento sicuro del sistema elettrico nel far fronte all’ulteriore sviluppo della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, ivi compresa l’interconnessione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi. Gli Stati membri adottano altresì misure adeguate per accelerare le procedure di autorizzazione dell’infrastruttura della rete e coordinare l’approvazione dell’infrastruttura della rete e le procedure amministrative e di pianificazione.

 

2.      Fatte salve le disposizioni relative al mantenimento dell’affidabilità e della sicurezza della rete, basate su criteri trasparenti e non discriminatori definiti dalle autorità nazionali competenti:

 

a)      gli Stati membri assicurano che i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione presenti sul loro territorio assicurino la trasmissione e la distribuzione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

 

b)      gli Stati membri provvedono altresì affinché l’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili abbia un accesso prioritario o un accesso garantito al sistema di rete;

 

c)      gli Stati membri assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di produzione dell’elettricità, i gestori del sistema di trasmissione diano la priorità agli impianti di produzione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale e sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri assicurano che siano adottate appropriate misure operative relative al mercato e alla rete, affinché vi siano meno limitazioni possibili dell’elettricità prodotta dalle fonti rinnovabili. Qualora siano adottate misure significative per limitare le fonti rinnovabili al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e la sicurezza degli approvvigionamenti di energia, gli Stati membri assicurano che i gestori del sistema responsabili riferiscano in merito a tali misure alle competenti autorità di regolamentazione e indichino le misure correttive che intendono adottare per evitare limitazioni inopportune».

 

B.      Normativa tedesca

 

11.      L’articolo 3, intitolato «Definizioni», dell’Erneuerbare-Energien-Gesetz (legge tedesca sulle energie rinnovabili; in prosieguo: l’«EEG»), del 25 ottobre 2008, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 luglio 2014 (in prosieguo: l’«EEG del 2012») (7), enuncia quanto segue:

 

«Ai fini della presente legge si intende per:

 

1)      “impianto”, qualsiasi struttura per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (...),

 

(...)

 

3)      “energie rinnovabili”, (...) energia da biomassa (…) e dalla parte biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali,

 

(...)».

 

12.      L’articolo 8 di tale legge, intitolato «Acquisto, trasmissione e distribuzione», prevede quanto segue al suo paragrafo 1:

 

«Fatto salvo l’articolo 11, i gestori di rete sono tenuti ad acquistare, trasmettere e distribuire senza indugio e in via prioritaria tutta l’energia elettrica offerta prodotta da fonti rinnovabili (...)».

 

13.      L’articolo 11 di detta legge, intitolato «Gestione dell’immissione», dispone quanto segue al suo paragrafo 1:

 

«I gestori di rete (…) sono autorizzati, in via eccezionale, a regolare gli impianti (…) connessi direttamente o indirettamente alla loro rete (…):

 

1)      se, altrimenti, si verificherebbe una congestione di rete nella rispettiva zona di rete, inclusa la rete a monte,

 

2)      a condizione che sia salvaguardata la priorità all’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (…), a meno che altri impianti di produzione di energia elettrica non debbano rimanere connessi alla rete per garantire la sicurezza e l’affidabilità del sistema di approvvigionamento elettrico, (…)

 

(...)».

 

14.      L’articolo 12 della stessa legge, intitolato «Clausola di equità», così recita al suo paragrafo 1:

 

«Se l’immissione in rete di energia elettrica proveniente da impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (…) è ridotta a causa di una congestione di rete ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, gli operatori interessati dalla misura sono risarciti (…) al 95 % dei mancati introiti, a cui aggiungere i costi supplementari sostenuti e sottrarre i costi risparmiati (…)».

 

15.      L’articolo 16 dell’EEG del 2012, intitolato «Diritto al rimborso», enuncia quanto segue al suo paragrafo 1:

 

«I gestori di rete rimborsano ai gestori degli impianti l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili (…) perlomeno secondo quanto disposto dagli articoli da 18 a 33 (…)».

 

16.      Tali disposizioni dell’EEG del 2012 corrispondono, in sostanza, a quelle dell’EEG nella sua versione in vigore tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 (8) nonché a quelle dell’EEG nella sua versione in vigore tra il 1° agosto 2014 e il 31 dicembre 2016 (9).

 

III. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

 

17.      La EEW gestisce un impianto per il recupero termico dei rifiuti che le consente di produrre energia elettrica e termica (in prosieguo: l’«impianto in questione»). Quest’ultimo utilizza quasi esclusivamente rifiuti industriali e urbani, i quali vengono miscelati prima della loro combustione e dispongono di una parte biodegradabile, la cui entità varia e rappresenta fino al 50 % dei rifiuti secondo quanto indicato dalla EEW. L’impianto in questione immette una parte dell’energia elettrica prodotta nella rete di distribuzione di energia elettrica della MNG Strom, alla quale essa è legata da un contratto di connessione e di immissione.

 

18.      Tra il 2011 e il 2016, la MNG Strom, nell’ambito della sua gestione della sicurezza della rete elettrica, ha ingiunto più volte alla EEW di ridurre temporaneamente l’immissione di energia in rete a causa di congestioni di rete. In conseguenza a ciò, la EEW ha chiesto alla MNG Strom un risarcimento pari a EUR 2,24 milioni sulla base, segnatamente, della clausola di equità prevista dall’EEG, nelle sue versioni in vigore tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016, fra cui l’articolo 12, paragrafo 1, dell’EEG del 2012.

 

19.      Il giudice d’appello adito ha respinto la domanda risarcitoria della EEW con la motivazione che l’energia elettrica prodotta nell’impianto in questione non era ottenuta esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili.

 

20.      La EEW ha proposto un ricorso per Revision avverso la sentenza del giudice d’appello dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), giudice del rinvio. Quest’ultimo rileva che l’esito della controversia di cui è investito dipende dalla risposta al quesito se l’impianto in questione debba essere qualificato come «impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’EEG del 2012. Secondo tale giudice, l’applicazione di tale disposizione non è esclusa dal fatto che l’energia elettrica prodotta nell’impianto in questione non venga ottenuta esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili.

 

21.      A tal riguardo, detto giudice sottolinea che l’EEG, nella sua prima versione entrata in vigore nel corso del 2000, riguardava l’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzavano esclusivamente fonti energetiche rinnovabili. Tuttavia, nell’ambito della trasposizione della direttiva 2001/77 nell’ordinamento giuridico tedesco, e segnatamente dell’articolo 2, lettera c), della stessa, l’ambito di applicazione dell’EEG è stato esteso nel corso del 2004 per includere la quota di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili in centrali ibride che usano le fonti di energia convenzionali.

 

22.      Dalla formulazione della clausola di equità di cui all’articolo 12 dell’EEG del 2012 e dall’economia di tale legge risulterebbe che tali disposizioni, introdotte nell’EEG per la prima volta nel corso del 2009, si applicano anche agli impianti che non utilizzano esclusivamente fonti energetiche rinnovabili. In tal senso, qualora un impianto produca energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e debba dunque beneficiare della priorità ai fini dell’immissione di energia elettrica in rete, in conformità all’EEG, ogni riduzione o interruzione dell’acquisto di energia elettrica nell’ambito della gestione dell’immissione in rete fa sorgere l’obbligo di risarcimento previsto da detta clausola di equità.

 

23.      Secondo il giudice del rinvio, benché il legislatore tedesco abbia scelto di seguire il diritto dell’Unione e di discostarsi dalla norma secondo la quale viene presa in considerazione soltanto l’energia elettrica ottenuta esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, rimane da chiarire se, nel diritto tedesco, debba essere qualificato come «impianto» ai sensi dell’articolo 3, punto 1, dell’EEG del 2012 ogni impianto di produzione di energia elettrica che utilizza una qualsiasi quota di fonti energetiche rinnovabili – non importa quanto modesta –, in modo che ad esso si applichi la priorità di connessione e di immissione alla rete elettrica. A tal riguardo, occorrerebbe interpretare le disposizioni di diritto tedesco rilevanti in conformità alla nozione di «elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/77. Tale disposizione fa riferimento alla nozione di «centrale ibrida», che non sarebbe definita in tale direttiva e non sarebbe univoca. Invero, i termini «centrale ibrida» designerebbero solitamente, nel linguaggio tecnico, una centrale che utilizza più tecnologie diverse per produrre energia, ad esempio l’energia solare e il gas. Secondo una siffatta accezione, tale nozione di «centrale ibrida» non includerebbe gli impianti che si limitano a utilizzare una combinazione di diverse fonti di energia, rinnovabili e convenzionali, nell’ambito di uno stesso processo di produzione di energia elettrica. Questo varrebbe sia quando le diverse fonti di energia vengono combinate subito prima di essere utilizzate per produrre energia elettrica, sia quando, per produrre energia elettrica, nell’impianto vengano utilizzate fonti energetiche rinnovabili e fossili in una combinazione già esistente, variabile e non modificabile, come accade nell’impianto in questione.

 

24.      Tale giudice rileva che, tuttavia, l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/77 definisce la «biomassa» come fonte energetica rinnovabile e che l’articolo 2, lettera b), di tale direttiva enuncia che essa include la «parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani». Tali disposizioni andrebbero nel senso che l’energia elettrica generata dalla combustione di tale parte biodegradabile debba essere considerata proveniente da fonti energetiche rinnovabili e i relativi impianti di produzione di energia dovrebbero dunque essere qualificati, in base al diritto tedesco, come «impianti», ai sensi dell’EEG, e beneficiare della priorità di accesso alla rete elettrica.

 

25.      Detto giudice osserva che, poiché la direttiva 2001/77 è stata sostituita dalla direttiva 2009/28, la quale è applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (10), il diritto tedesco deve essere interpretato conformemente a quest’ultima. Lo stesso giudice indica che, prendendo in considerazione il diritto dell’Unione, esso è incline ad interpretare le disposizioni dell’EEG relative alla priorità di immissione in rete di energia elettrica nel senso che esse si applicano agli impianti non alimentati esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili solo se le fonti energetiche rinnovabili e quelle convenzionali sono utilizzate in sistemi separati. In ogni caso, gli impianti in cui vengono utilizzate fonti energetiche rinnovabili e convenzionali in una miscela già esistente, variabile e non modificabile, come nel caso della produzione di energia elettrica attraverso la combustione dei rifiuti, dovrebbero beneficiare della clausola di equità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, dell’EGG del 2012 solo se la quota di fonti energetiche rinnovabili superi, in media, quella delle fonti energetiche convenzionali. Nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, da tale interpretazione deriverebbe che la EEW non abbia alcun diritto al risarcimento ai sensi di tale clausola di equità, poiché l’impianto in questione utilizza fonti energetiche previamente miscelate in parti variabili, e la parte delle fonti energetiche rinnovabili non è prevalente, secondo le indicazioni fornite dalla EEW.

 

26.      Il giudice del rinvio aggiunge che, nel caso in cui l’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 dovesse essere interpretato nel senso che esso riguarda impianti in cui la parte delle fonti energetiche rinnovabili non è prevalente, si pone la questione se esista una soglia al di sotto della quale un impianto che produce energia elettrica da siffatte fonti energetiche non possa più essere considerato un impianto che utilizza fonti energetiche rinnovabili, ai sensi di tale disposizione.

 

27.      Infine, tale giudice chiede se, nel caso in cui l’energia elettrica prodotta solo parzialmente da rifiuti biodegradabili benefici della priorità di accesso alla rete elettrica, possa essere invocata la ratio legis dell’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/28, ai sensi del quale negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali si tiene conto unicamente della parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Tale questione sarebbe importante per stabilire se la richiesta risarcitoria fondata sulla clausola di equità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, dell’EEG del 2012 verta sulla perdita dei redditi percepiti in relazione alla totalità dell’energia elettrica prodotta nell’impianto in questione o unicamente sulla parte di energia elettrica prodotta a partire dalla quota biodegradabile della miscela di rifiuti.

 

28.      È in tali circostanze che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

 

«1)      Se l’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 in combinato disposto con l’articolo 2, lettere a) ed e), di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che la priorità di immissione in rete di energia elettrica deve essere data anche a quegli impianti di produzione in cui l’energia elettrica viene prodotta mediante il recupero termico di rifiuti misti contenenti una quota variabile di rifiuti biodegradabili industriali e urbani.

 

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione: se la priorità di immissione di energia elettrica data ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 dipenda dalla quantità di rifiuti biodegradabili utilizzati nella produzione di energia elettrica nel modo descritto sub 1.

 

3)      In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se esista una soglia di rilevanza per la quota di rifiuti biodegradabili al di sotto della quale l’energia elettrica prodotta non è soggetta alle norme applicabili all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

 

4)      In caso di risposta affermativa alla terza questione: a quale quota corrisponda tale soglia o come determinarla.

 

5)      In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione: se, nell’applicare le norme sull’energia elettrica da fonti rinnovabili all’energia elettrica prodotta solo parzialmente da rifiuti biodegradabili, si possa invocare il principio giuridico espresso dall’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/28 in modo tale che tali norme si applichino solo alla parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili e tale parte sia calcolata sulla base del contenuto energetico delle singole fonti energetiche».

 

29.      Hanno depositato osservazioni scritte la EEW, la MNG Strom, la 50 Hertz e la Commissione europea. Tali parti hanno inoltre presentato osservazioni orali all’udienza di discussione tenutasi l’8 settembre 2022.

 

IV.    Analisi

 

A.      Sulla prima questione pregiudiziale

 

30.      Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 debba essere interpretato nel senso che la priorità di accesso alla rete elettrica di cui beneficiano gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti energetiche rinnovabili deve essere accordata non solo agli impianti che producono l’energia elettrica esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, bensì anche a quelli in cui l’energia elettrica viene ottenuta mediante il recupero termico di rifiuti misti contenenti una quota di rifiuti biodegradabili industriali e urbani.

 

31.      Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28, gli Stati membri assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di produzione dell’elettricità, i gestori del sistema di trasmissione diano la priorità agli impianti di produzione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili, nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale e sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori.

 

32.      Osservo che tale disposizione mira a rispondere alla circostanza che, sotto il profilo tecnico, i sistemi di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica dispongono di una capacità di importazione intrinsecamente limitata e che non possono necessariamente importare tutta l’energia elettrica prodotta o che può essere prodotta dagli impianti che ne fanno parte, alla luce del consumo (11). In tali circostanze, il legislatore dell’Unione ha scelto di privilegiare gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti energetiche rinnovabili. A tal riguardo, come dichiarato dalla Corte, sebbene l’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE (12) preveda che il gestore del sistema di distribuzione possa rifiutare l’accesso al suo sistema ove manchi della necessaria capacità, con riserva che il rifiuto sia debitamente motivato, tale possibilità di rifiutare l’accesso al sistema va valutata caso per caso e non autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe siffatte in termini generali e in mancanza di una valutazione concreta, per ogni gestore, dell’incapacità tecnica del sistema di soddisfare la richiesta di accesso proveniente da terzi (13).

 

33.      Alla luce della prima questione sollevata, occorre determinare il significato della nozione di «impianto di produzione di energia elettrica che utilizza fonti energetiche rinnovabili», di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28, al fine di verificare se tale nozione copra un impianto in cui l’energia elettrica venga ottenuta mediante il recupero termico di rifiuti misti contenenti una quota di rifiuti biodegradabili industriali e urbani. Se così fosse, tale impianto deve beneficiare della priorità di accesso alla rete elettrica di cui a tale disposizione e, nel caso in cui il gestore del sistema di distribuzione gli negasse tale accesso, esso potrebbe ottenere una compensazione finanziaria, come enunciato dal considerando 61 di tale direttiva.

 

34.      La nozione di «impianto di produzione di energia elettrica che utilizza fonti energetiche rinnovabili» non è definita dalla direttiva 2009/28. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, le esigenze inerenti sia all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia al principio di uguaglianza comportano che una disposizione di diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, deve di regola essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini, ma anche del suo contesto e dell’obiettivo perseguito dalla normativa in parola (14).

 

35.      In tale contesto, occorre constatare, in primo luogo, che il testo dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28, il quale fa riferimento unicamente agli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, non consente, di per sé, di stabilire se tale disposizione riguardi gli impianti in cui l’energia elettrica viene ottenuta mediante il recupero termico di rifiuti misti contenenti una quota di rifiuti biodegradabili industriali e urbani.

 

36.      In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui detta disposizione si inserisce, come sottolineato dal giudice del rinvio, l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/77 definiva l’«elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili» come «l’elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, nonché la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano anche fonti di energia convenzionali» (15). Tuttavia, tale direttiva non era più in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale. Quanto all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28, esso definisce l’«energia da fonti rinnovabili» come un’«energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas». Di conseguenza, come rilevato dalla 50 Hertz nelle sue osservazioni scritte, nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, la qualificazione come «energia elettrica rinnovabile» non dipende più dunque dall’impianto in cui l’energia elettrica è stata prodotta, bensì unicamente dalle fonti energetiche utilizzate.

 

37.      L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28 enuncia che l’energia prodotta dalla biomassa (16) è considerata un’energia proveniente da fonti rinnovabili. Orbene, ai sensi della definizione figurante all’articolo 2, lettera e), di tale direttiva, la biomassa comprende la «parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani». Dal combinato di tali disposizioni risulta che l’energia prodotta mediante il recupero termico di rifiuti misti contenenti una parte di rifiuti biodegradabili industriali e urbani deve essere considerata, per tale parte, un’energia da fonti rinnovabili.

 

38.      Nella specie, dalla decisione di rinvio risulta che l’impianto in questione recupera rifiuti misti contenenti parti di rifiuti biodegradabili industriali e urbani, i quali costituiscono pertanto la biomassa, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), di detta direttiva (17).

 

39.      Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2009/28 enuncia che, negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Di conseguenza, tale direttiva non esclude dal proprio ambito di applicazione, in linea di principio, gli impianti che utilizzano parzialmente fonti energetiche rinnovabili.

 

40.      In terzo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/28, quest’ultima, come risulta dal suo articolo 1, ha lo scopo di definire un quadro comune per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, fissando, inter alia, obiettivi nazionali obbligatori per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia (18). In tal senso, l’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva enuncia che gli Stati membri assicurano che siano adottate appropriate misure operative relative al mercato e alla rete, affinché vi siano meno limitazioni possibili dell’elettricità prodotta dalle fonti rinnovabili. Inoltre, il considerando 60 di detta direttiva indica che, qualora l’elettricità da fonti energetiche rinnovabili sia integrata nel mercato a pronti, l’accesso garantito fornisce la certezza che tutta l’elettricità venduta e incentivata abbia accesso alla rete, consentendo l’uso di un quantitativo massimo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili prodotte in impianti connessi alla rete. Quanto al considerando 61 della stessa direttiva, esso precisa che quest’ultima ha come obiettivo un aumento sostanziale della trasmissione e distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili senza pregiudicare l’affidabilità o la sicurezza del sistema di rete.

 

41.      Inoltre, rilevo che, secondo la giurisprudenza della Corte, per quanto riguarda l’accesso garantito alla rete di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/28, esso mira ad integrare le fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’energia elettrica garantendo l’accesso alle reti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, il che consente di utilizzare un quantitativo massimo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (19).

 

42.      Di conseguenza, la direttiva 2009/28 ha come obiettivo il maggior utilizzo possibile delle fonti energetiche rinnovabili. Orbene, non accordare la priorità agli impianti in cui l’energia elettrica viene ottenuta mediante il recupero termico di rifiuti misti contenenti una quota di rifiuti biodegradabili comporterebbe la perdita di tale quota di fonti energetiche rinnovabili qualora il gestore del sistema di distribuzione neghi l’accesso alla sua rete al produttore di energia elettrica interessato a causa di congestioni di rete.

 

43.      Pertanto, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 deve essere interpretato nel senso che la priorità di accesso alla rete elettrica di cui beneficiano gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti energetiche rinnovabili deve essere accordata non solo agli impianti che producono energia elettrica esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, ma anche a quelli in cui l’energia elettrica è ottenuta mediante il recupero termico di rifiuti misti contenenti una quota di rifiuti biodegradabili industriali e urbani.

 

B.      Sulle questioni pregiudiziali dalla seconda alla quinta

 

44.      Con le sue questioni pregiudiziali dalla seconda alla quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 debba essere interpretato nel senso che un impianto di produzione di energia elettrica benefici di una priorità di accesso alla rete elettrica unicamente per l’energia prodotta dalla parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani utilizzati e, in caso di risposta affermativa, quali siano le modalità di applicazione di tale priorità di accesso.

 

45.      Come è stato precisato nell’ambito della risposta apportata alla prima questione pregiudiziale, dall’articolo 2, lettere a) ed e), della direttiva 2009/28 risulta che l’energia ottenuta dalla biomassa costituisce un’energia prodotta da fonti rinnovabili, ma, nel caso dei rifiuti industriali e urbani, viene presa in considerazione soltanto la parte biodegradabile degli stessi. Ne discende che un impianto di produzione di energia elettrica beneficia di una priorità di accesso alla rete elettrica, sul fondamento dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, unicamente per l’energia elettrica prodotta da tale parte biodegradabile e non dalla parte composta da rifiuti convenzionali.

 

46.      Nello stesso senso, la Corte ha rilevato, in relazione all’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva, che, anche se tale disposizione menziona la possibilità di instaurare un «accesso garantito» alla rete per l’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, ciò vale unicamente per quanto riguarda l’elettricità «verde», e che detta disposizione non può dunque fungere da base giuridica per disposizioni nazionali riguardanti l’accesso garantito per impianti di produzione di energia proveniente da una fonte non rinnovabile (20). Una siffatta interpretazione può essere applicata per analogia alla priorità di accesso alla rete di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della stessa direttiva.

 

47.      Alla luce del suo testo, tale disposizione prevede una siffatta priorità di accesso per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili senza fissare, qualora tali impianti utilizzino simultaneamente fonti energetiche rinnovabili e convenzionali, una quota minima di fonti energetiche rinnovabili. In altri termini, la priorità ai fini dell’immissione in rete di energia elettrica prevista da detta disposizione non dipende dall’entità della quota dei rifiuti biodegradabili utilizzati per la produzione di energia elettrica, dato che la parte dei rifiuti convenzionali non riveste alcuna importanza in tale priorità. In tal senso, non esiste una soglia al di sotto della quale l’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili non beneficia della priorità di accesso alla rete (21).

 

48.      Nella misura in cui un impianto di produzione di energia elettrica beneficia di una priorità di accesso alla rete unicamente per l’energia elettrica prodotta da siffatta parte biodegradabile, il giudice del rinvio chiede come applicare tale priorità di accesso, facendo riferimento all’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/28.

 

49.      A tal riguardo, rilevo che, sotto il profilo giuridico, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, lungi dal voler operare un’armonizzazione esaustiva dei regimi nazionali di sostegno alla produzione di energia verde, il legislatore dell’Unione ha preso le mosse, da un lato, dalla constatazione secondo cui gli Stati membri applicano regimi di sostegno differenti e, dall’altro, dal principio che è necessario garantire il buon funzionamento di tali regimi per conservare la fiducia degli investitori e consentire a detti Stati di definire misure nazionali efficaci per raggiungere gli obiettivi nazionali vincolanti globali ad essi assegnati da tale direttiva (22). A mio avviso, lo stesso ragionamento può essere applicato in relazione all’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), di detta direttiva. Pertanto, si deve ritenere che gli Stati membri dispongano di un ampio potere discrezionale ai fini dell’applicazione della priorità di accesso alla rete elettrica degli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili.

 

50.      Inoltre, sul piano tecnico, la MNG Strom ha esposto che il gestore del sistema di trasmissione dell’energia elettrica non conosce, in tempo reale, la quota di rifiuti biodegradabili utilizzati da un impianto di produzione di energia elettrica allorché deve scegliere l’ordine in cui gli impianti debbano essere disattivati, fermo restando che i gestori di tali impianti non sanno peraltro essi stessi in ogni momento quale sia la parte di energia prodotta da fonti rinnovabili. La 50 Hertz, da parte sua, ha sottolineato che la decisione di priorità è una misura di urgenza che viene adottata quasi immediatamente e che essa comporta ripercussioni sugli operatori a valle, il che implica che i criteri di priorità devono consentire di fornire orientamenti concreti al gestore della rete. Inoltre, la Commissione ha fatto valere che, in taluni casi, può essere impossibile, da un punto di vista tecnico, applicare la priorità di accesso alla rete ad una parte soltanto dell’energia elettrica prodotta da un impianto, nella specie la parte ottenuta da fonti energetiche rinnovabili.

 

51.      In tale contesto giuridico e tecnico, ritengo che non spetti alla Corte indicare in maniera dettagliata il modo in cui la priorità di accesso alla rete elettrica debba essere applicata, poiché tale compito spetta, in conformità al testo dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28, agli Stati membri, i quali si trovano nella posizione migliore per conoscere le specificità della rete di trasmissione di energia elettrica nazionale (23). In udienza, la MNG Strom ha quindi indicato che esistono in Germania orientamenti relativi alla gestione della rete di trasmissione di energia elettrica, i quali, poiché hanno come obiettivo l’affidabilità e la sicurezza di tale rete, hanno fissato l’ordine di disconnessione degli impianti per consentire di ridurre la congestione fisica di detta rete.

 

52.      Cionondimeno, e alla luce delle osservazioni scritte delle parti interessate nonché del dibattimento in udienza, la Corte resta competente per dare indicazioni, ricavate dalle disposizioni della direttiva 2009/28, in relazione agli elementi che gli Stati membri devono prendere in considerazione al fine di applicare la priorità di accesso alla rete elettrica.

 

53.      A tal riguardo, in primo luogo, dal dettato dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva risulta che la priorità di accesso deve essere attuata nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale. A tale titolo, come indicato dal considerando 60 di detta direttiva, gli obblighi afferenti al mantenimento dell’affidabilità e della sicurezza della rete, nonché al dispacciamento, possono differire in funzione delle caratteristiche della rete nazionale e del suo funzionamento sicuro.

 

54.      In secondo luogo, dall’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della stessa direttiva risulta parimenti che la priorità di accesso alla rete elettrica deve essere effettuata sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori, il che implica che essi siano chiari, che vengano comunicati in anticipo dagli Stati membri, e che la loro applicazione sia prevedibile per tutte le parti interessate.

 

55.      In terzo luogo, dagli obiettivi della direttiva 2009/28 risulta che gli Stati membri devono accordare una priorità massima di accesso alla rete elettrica agli impianti che producono esclusivamente energia da fonti rinnovabili, il che implica che il diniego di accesso a tale rete nei loro confronti abbia luogo da ultimo.

 

56.      In quarto luogo, per quanto riguarda gli impianti in cui l’energia elettrica è ottenuta mediante il recupero di rifiuti misti contenenti una quota di rifiuti biodegradabili, ritengo che essi debbano essere presi in considerazione qualora tale quota sia stabile nel tempo, calcolabile e considerevole. In caso contrario, esiste un rischio di abuso, in particolare nell’ipotesi in cui sia tecnicamente impossibile applicare la priorità di accesso alla rete ad una parte soltanto dell’energia elettrica prodotta da un impianto, e quest’ultimo benefici di una siffatta priorità sebbene, nella prassi, l’energia elettrica venga prodotta soprattutto da fonti energetiche convenzionali. Ciò avverrebbe, ad esempio, qualora la parte dell’energia ricavata da fonti rinnovabili muti in maniera considerevole a seconda dei periodi, con la conseguenza che, in taluni di essi, tale parte è nulla o esigua.

 

57.      In quinto luogo, la EEW fa valere di avere sistematicamente ricevuto dall’Umweltbundesamt (Ufficio federale dell’ambiente, Germania), durante il periodo di cui al procedimento principale, le garanzie di origine di cui all’articolo 15 della direttiva 2009/28, che le hanno consentito di stabilire che il 50 % circa della sua produzione di energia elettrica proveniva da fonti energetiche rinnovabili. Tuttavia, come risulta dall’articolo 2, lettera j), di tale direttiva, la «garanzia di origine» è definita come un documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili. Di conseguenza, tale garanzia è stabilita retroattivamente e non consente di conoscere in tempo reale la quota di tali fonti energetiche, vale a dire nel momento in cui il gestore della rete deve prendere la decisione di ridurre temporaneamente l’immissione a causa di congestioni di rete (24). Pertanto, a mio avviso, una «garanzia di origine» non può servire da riferimento, in quanto tale, nell’ambito della determinazione dei criteri della priorità di accesso alla rete elettrica.

 

58.      In sesto luogo, il giudice del rinvio chiede se la ratio legis dell’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/28 possa essere invocata per l’energia elettrica prodotta solo parzialmente da rifiuti biodegradabili. Ricordo che, ai sensi di tale disposizione, negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, e che, ai fini di tale calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico. Alla luce del significativo potere discrezionale conferito agli Stati membri, ritengo, in assenza di indicazioni contrarie in tale direttiva, che essi possano prendere come riferimento detto articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, per attuare la priorità di accesso alla rete elettrica (25). In tale contesto, una domanda risarcitoria del gestore di un impianto di produzione di energia elettrica, a seguito del diniego di accesso alla rete a causa di congestioni di rete, verterebbe unicamente sulla quota di energia elettrica prodotta a partire dalla parte biodegradabile dei rifiuti misti.

 

59.      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali dalla seconda alla quinta dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28 deve essere interpretato nel senso che un impianto di produzione di energia elettrica beneficia di una priorità di accesso alla rete unicamente per l’energia elettrica prodotta a partire dalla parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani utilizzati. Spetta agli Stati membri, nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale, fissare criteri trasparenti e non discriminatori al fine di determinare le modalità di applicazione di tale priorità di accesso ad un siffatto impianto.

 

V.      Conclusione

 

60.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania):

1)      L’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE,

deve essere interpretato nel senso che:

la priorità di accesso alla rete elettrica di cui beneficiano gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti energetiche rinnovabili deve essere accordata non solo agli impianti che producono energia elettrica esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili, ma anche a quelli in cui l’energia elettrica è ottenuta mediante il recupero termico di rifiuti misti contenenti una quota di rifiuti biodegradabili industriali e urbani.

2)      L’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28

deve essere interpretato nel senso che:

un impianto di produzione di energia elettrica beneficia di una priorità di accesso alla rete unicamente per l’energia elettrica prodotta a partire dalla parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani utilizzati. Spetta agli Stati membri, nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale, fissare criteri trasparenti e non discriminatori al fine di determinare le modalità di applicazione di tale priorità di accesso ad un siffatto impianto.

 

1      Lingua originale: il francese.

2      Sull’evoluzione della normativa dell’Unione in materia di energie rinnovabili, v. Johnston, A., e Block, G., EU Energy Law, Oxford University Press, Oxford, 2012,  nn. da 12.01 a 12.185.

3      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16). Tale direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82). Tuttavia, alla luce della data dei fatti in questione, la direttiva 2009/28 resta applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.

4      V., parimenti, sentenza del 20 settembre 2017, Elecdey Carcelen e a. (C-215/16, C-216/16, C-220/16 e C-221/16, EU:C:2017:705, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).

5      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (GU 2001, L 283, pag. 33). Tale direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/28.

6      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU 2003, L 176, pag. 37).

7      BGBl. 2011 I, pag. 1634.

8      BGBl. 2008 I, pag. 2074.

9      BGBl. 2014 I, pag. 1066. Come rilevato dal giudice del rinvio, durante il periodo preso in considerazione dalla decisione di rinvio, erano applicabili in via successiva queste tre versioni dell’EEG. Dal momento che in queste tre versioni dell’EEG le disposizioni rilevanti erano letteralmente identiche o coincidenti per contenuto normativo, verrà fatto riferimento, per ragioni di semplicità, unicamente all’EEG del 2012.

10      Ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2009/28, gli Stati membri dovevano avere trasposto tale direttiva entro il 5 dicembre 2010.

11      V. conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Fondul Proprietatea (C-179/20, EU:C:2021:731, paragrafo 51). V., parimenti, sentenza del 27 gennaio 2022, Fondul Proprietatea (C-179/20, EU:C:2022:58, punti 59 e 60), secondo la quale l’accesso al sistema di trasmissione non è illimitato, in quanto dipende dalla capacità massima che può sostenere il sistema. Il «ridispacciamento» è attualmente disciplinato dal regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54). L’articolo 2, punto 26, di tale regolamento lo definisce come una «misura, compresa la riduzione, attivata da uno o più gestori dei sistemi di trasmissione o gestori dei sistemi di distribuzione, consistente nella modifica del profilo di generazione, di carico o entrambi al fine di modificare i flussi fisici sul sistema elettrico e ridurre una congestione fisica o di garantire altrimenti la sicurezza del sistema».

12      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55). Tale direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125).

13      Sentenza del 28 novembre 2018, Solvay Chimica Italia e a. (C-262/17, C-263/17 e C-273/17, EU:C:2018:961, punto 60).

14      Sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione di rinuncia all’eredità) (C-617/20, EU:C:2022:426, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

15      Il corsivo è mio. La direttiva 2001/77 non definiva la nozione di «centrale ibrida», la quale si prestava ad essere oggetto di diverse interpretazioni.

16      Sulla biomassa nell’Unione v., in inglese, European Commission, Joint Research Centre, Brief on biomass for energy in the European Union, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2019.

17      Ricordo che gli Stati membri devono rispettare la gerarchia dei rifiuti prevista all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3), fermo restando che lo smaltimento avviene da ultimo.

18      V., segnatamente, sentenza del 3 marzo 2021, Promociones Oliva Park (C-220/19, EU:C:2021:163, punto 62).

19      V. sentenza del 27 gennaio 2022, Fondul Proprietatea (C-179/20, EU:C:2022:58, punto 62).

20      V. sentenza del 27 gennaio 2022, Fondul Proprietatea (C-179/20, EU:C:2022:58, punto 65).

21      Tale considerazione viene precisata al paragrafo 56 delle presenti conclusioni.

22      Sentenza del 4 ottobre 2018, L.E.G.O. (C-242/17, EU:C:2018:804, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata).

23      Rilevo che il regolamento 2019/943 ha indicato in maniera dettagliata le regole del ridispacciamento enunciando, segnatamente, al suo articolo 13, paragrafo 6, lettera a), che laddove si ricorra al ridispacciamento a scendere non basato sul mercato, gli impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili sono soggetti al ridispacciamento a scendere solo in mancanza di alternative o se queste comportano costi notevolmente sproporzionati o gravi rischi per la sicurezza della rete. Tuttavia, tale regolamento non è applicabile ai fatti di cui al procedimento principale.

24      V., parimenti, sentenza del 1° luglio 2014, Ålands Vindkraft (C-573/12, EU:C:2014:2037, punto 90).

25      V., parimenti, considerando 11 della direttiva 2009/28.

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici