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Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 22/12/2022 n. C-530/20
La legislazione lettone che vieta la pubblicità dei medicinali basata sui prezzi, su offerte promozionali o su vendite combinate di medicinali e di altri prodotti è compatibile con il diritto dell’Ue.

Simili contenuti pubblicitari favoriscono l’uso irrazionale dei medicinali e devono essere vietati dagli Stati membri


Materia: servizio farmaceutico / disciplina

Causa C-530/20

“EUROAPTIEKA” SIA

contro

Ministru kabinets

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Lettonia)]

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 dicembre 2022

«Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 86, paragrafo 1 – Nozione di “pubblicità dei medicinali” – Articolo 87, paragrafo 3 – Uso razionale dei medicinali – Articolo 90 – Elementi pubblicitari vietati – Pubblicità di medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili – Pubblicità mediante il prezzo – Pubblicità relativa ad offerte promozionali – Pubblicità relativa a vendite combinate – Divieto»

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83 – Pubblicità – Nozione – Pubblicità di medicinali indeterminati – Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, art. 86, § 1)

(v. punti 32-47, disp. 1)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83 – Pubblicità – Nozione – Criterio della finalità promozionale del messaggio – Pubblicità mediante il prezzo, relativa ad offerte promozionali o a vendite combinate – Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, art. 86, § 1)

(v. punti 52-55, disp. 1)

3.        Ravvicinamento delle legislazioni – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83 – Pubblicità – Disposizione nazionale che vieta l’inclusione, nella pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili, di elementi diversi da quelli previsti dalla direttiva – Divieto della pubblicità mediante il prezzo, relativa ad offerte promozionali, relativa a vendite combinate – Ammissibilità – Presupposti – Elementi che possono favorire l’uso irrazionale ed eccessivo dei medicinali – Scopo principale di assicurare la tutela della sanità pubblica

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, artt. 87, § 3, e 90)


Sintesi

La «EUROAPTIEKA» SIA è una società che esercita un’attività farmaceutica in Lettonia. Essa fa parte di un gruppo che possiede una rete di farmacie e di società di distribuzione di medicinali al dettaglio in tale paese. Nel 2016, la Veselibas inspekcijas Zalu kontroles nodala (Ispettorato della sanità pubblica, servizio di controllo dei medicinali, Lettonia) ha vietato alla EUROAPTIEKA di diffondere la pubblicità di una vendita promozionale nell’ambito della quale veniva offerta una riduzione del 15% sul prezzo di acquisto di qualunque medicinale in caso di acquisto di almeno tre prodotti. Tale decisione è stata adottata sul fondamento di una disposizione nazionale che vieta di includere, nella pubblicità presso il pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili, informazioni che ne incoraggino l’acquisto, giustificandone la necessità mediante il prezzo del medicinale, annunciando una vendita speciale o indicando che il medicinale è venduto insieme ad altri medicinali (anche a prezzo ridotto) o prodotti(1).

Investita nel 2020 di un ricorso proposto dalla EUROAPTIEKA avverso tale disposizione, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia) ha interpellato la Corte in via pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva 2001/83(2).

Con la sua sentenza, la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa la portata della nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale direttiva, in particolare per quanto concerne i contenuti che non riguardano un determinato medicinale, ma medicinali indeterminati. Inoltre, essa si pronuncia sulla compatibilità con tale direttiva di una disposizione nazionale che preveda divieti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, in particolare sulla questione se tali divieti mirino a favorire l’uso razionale dei medicinali, ai sensi della medesima direttiva.

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte dichiara che la diffusione di informazioni che incoraggino l’acquisto di medicinali giustificandone la necessità mediante il loro prezzo, annunciando una vendita speciale o indicando che tali medicinali sono venduti insieme ad altri medicinali, anche a prezzo ridotto, o ad altri prodotti, rientra nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi della direttiva 2001/83, anche qualora simili informazioni non riguardino un determinato medicinale, ma medicinali indeterminati.

Anzitutto, da un punto di vista letterale, la Corte ricorda che l’articolo 86, paragrafo 1, di detta direttiva, che contiene la nozione di «pubblicità dei medicinali», fa sistematicamente riferimento ai «medicinali» al plurale. Inoltre, tale disposizione definisce la nozione in esame in modo molto ampio, come comprensiva di «qualsiasi» azione di informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, inclusa, in particolare, la «pubblicità dei medicinali presso il pubblico».

Poi, da un punto di vista sistematico, la Corte rileva che le disposizioni del titolo VIII della direttiva 2001/83, di cui l’articolo 86 fa parte, stabiliscono le norme generali e fondamentali in materia di pubblicità dei medicinali e che, pertanto, esse sono applicabili a qualsiasi azione intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali.

Infine, per quanto riguarda le finalità perseguite dalla direttiva 2001/83, la Corte ritiene che l’obiettivo essenziale di assicurare la tutela della sanità pubblica perseguito da tale direttiva sarebbe in larga parte compromesso se un’azione di informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali senza fare riferimento a un determinato medicinale non dovesse rientrare nella nozione di «pubblicità dei medicinali» e non fosse, pertanto, soggetta ai divieti, alle condizioni e alle restrizioni previste dalla direttiva di cui trattasi in materia di pubblicità.

Infatti, poiché una pubblicità di medicinali indeterminati, come la pubblicità di un’intera classe di medicinali destinati a trattare la stessa patologia, può riguardare anche medicinali soggetti a prescrizione medica o medicinali rimborsabili, escludere una simile pubblicità dall’ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva 2001/83 in materia di pubblicità equivarrebbe a privare in larga parte i divieti sanciti dalla direttiva in questione(3) del loro effetto utile, in quanto essa sottrarrebbe a tali divieti qualsiasi pubblicità che non riguardasse specificamente un medicinale appartenente a detta classe.

La Corte ritiene inoltre che la pubblicità di un gruppo indeterminato di medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili possa, al pari della pubblicità di un singolo medicinale determinato, essere eccessiva e sconsiderata e, pertanto, nuocere alla salute pubblica, incitando i consumatori ad un uso irrazionale o ad un consumo eccessivo dei medicinali considerati.

La Corte conclude che, nonostante quanto affermato nella sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online)(4) nonché nella sentenza DocMorris(5), la nozione di «pubblicità dei medicinali» di cui alla direttiva 2001/83 comprende qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di un determinato medicinale o di medicinali indeterminati.

La Corte aggiunge che, poiché la finalità del messaggio costituisce la caratteristica essenziale di tale nozione e l’elemento determinante per distinguere la pubblicità dalla mera informazione, e che le attività di diffusione d’informazione previste da una disposizione nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale sembrano avere una siffatta finalità promozionale, tali attività ricadono in detta nozione.

In secondo luogo, la Corte dichiara che le disposizioni della direttiva 2001/83(6) non ostano a una disposizione nazionale che impone restrizioni non previste dalla medesima direttiva, ma che rispondono all’obiettivo essenziale di assicurare la tutela della sanità pubblica perseguito da detta direttiva, vietando di includere, nella pubblicità presso il pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili, informazioni che incoraggino l’acquisto di medicinali giustificandone la necessità mediante il prezzo di detti medicinali, annunciando una vendita speciale o indicando che i medicinali di cui trattasi sono venduti insieme ad altri medicinali, anche a prezzo ridotto, o ad altri prodotti.

A sostegno di tale interpretazione la Corte ricorda, sotto un primo profilo, quanto al rapporto tra il requisito che detta pubblicità favorisca l’uso razionale dei medicinali(7) e le restrizioni previste dalla direttiva 2001/83 sotto forma di un elenco di elementi pubblicitari vietati(8), che il fatto che tale direttiva non contenga norme specifiche relative a un determinato elemento pubblicitario non osta a che gli Stati membri, al fine di evitare ogni pubblicità eccessiva e sconsiderata dei medicinali che potrebbe incidere negativamente sulla salute pubblica, vietino(9) un elemento del genere qualora esso favorisca l’uso irrazionale di medicinali.

Pertanto, e sebbene la direttiva 2001/83 autorizzi la pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, gli Stati membri devono vietare l’inclusione, nella pubblicità presso il pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili, di elementi che siano tali da favorire l’uso irrazionale di tali medicinali, al fine di evitare il sorgere di rischi per la sanità pubblica conformemente all’obiettivo essenziale di tutela da essa perseguito.

Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la questione se così avvenga relativamente agli elementi oggetto di divieti come quelli di cui al procedimento principale, la Corte rileva che, nel caso dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili, accade spesso che il consumatore finale valuti autonomamente, senza l’assistenza di un medico, l’utilità o la necessità di acquistare detti medicinali. Orbene, tale consumatore non dispone necessariamente delle conoscenze specifiche e oggettive che gli consentano di valutarne il valore terapeutico. La pubblicità può quindi esercitare un’influenza particolarmente rilevante sulla valutazione e sulla scelta di detto consumatore, sia per quanto riguarda la qualità del medicinale riguardo tanto alla qualità del medicinale che alla quantità da acquistare.

In un contesto del genere, elementi pubblicitari come quelli cui fa riferimento la disposizione nazionale controversa nel procedimento principale sono atti ad indurre i consumatori ad acquistare medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili sulla base di un criterio economico legato al prezzo di tali medicinali e, di conseguenza, possono indurre detti consumatori ad acquistare e a consumare i medicinali di cui trattasi senza che sia stata effettuata una valutazione oggettiva fondata sulle loro proprietà terapeutiche e su esigenze mediche concrete.

Orbene, secondo la Corte, una pubblicità che svii il consumatore dalla valutazione oggettiva della necessità di assumere un medicinale incoraggia l’uso irrazionale ed eccessivo di tale medicinale. Un siffatto utilizzo irrazionale ed eccessivo dei medicinali può inoltre derivare da una pubblicità che, al pari di quelle vertenti su offerte promozionali o su vendite combinate di medicinali e di altri prodotti, assimili i medicinali ad altri prodotti di consumo, che sono generalmente oggetto di sconti e riduzioni al superamento di un certo livello di spesa.

La Corte conclude che, vietando la diffusione di elementi pubblicitari che incoraggiano l’uso irrazionale ed eccessivo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili — fatta salva la possibilità per le farmacie di concedere sconti e riduzioni di prezzo al momento della vendita di tali medicinali e di altri prodotti sanitari —, una disposizione nazionale come quella controversa nel procedimento principale risponde all’obiettivo essenziale di assicurare la tutela della sanità pubblica ed è quindi compatibile con la direttiva 2001/83.


1      Punto 18.12 del Ministru kabineta noteikumi Nr. 378 «Zalu reklamešanas kartiba un kartiba, kada zalu ražotajs ir tiesigs nodot arstiem bezmaksas zalu paraugus» (decreto n. 378 del Consiglio dei ministri recante «Modalità della pubblicità dei medicinali e modalità secondo cui un produttore di medicinali può fornire ai medici campioni gratuiti di medicinali»), del 17 maggio 2011 (Latvijas Vestnesis, 2011, n. 78).


2      Più precisamente, degli articoli 86, paragrafo 1, 87, paragrafo 3, e 90 della direttiva 2001/83/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU 2004, L 136, pag. 34).


3      Articolo 88, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, della direttiva 2001/83.


4      Sentenza del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (C-649/18, EU:C:2020:764, punto 50).


5      Sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris (C-190/20, EU:C:2021:609, punto 20).


6      Più precisamente, gli articoli 87, paragrafo 3, e 90 della direttiva 2001/83.


7      Requisito previsto dall’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83.


8      Restrizioni stabilite dall’articolo 90 della direttiva 2001/83.


9      Sul fondamento dell’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83.

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