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TAR Lazio, sez. V, 8/3/2023 n. 3873
I criteri utilizzati dalla stazione appaltante per l'attribuzione del relativo punteggio con particolare riferimento alla previsione di meccanismi atti ad assicurare la c.d. parità di genere, si applica anche alla gara non finanziata con fondi europe

E' senz'altro legittima la scelta compiuta in sede di redazione del bando di gara di premiare i concorrenti che abbiano investito sulle misure atte a scongiurare discriminazioni fondate su ragioni di genere. Se nel caso di procedure di selezione atte all'attribuzione di fondi europei è lo stesso ordinamento comunitario a prevedere tali meccanismi premiali, è pur vero che l'ordinamento interno ha di recente investito in equivalenti strumenti di tutela.
In questo senso, deve essere menzionata la previsione di cui all'art. 34 del d.l. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. con modif. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, che ha modificato gli articoli 93 e 95 del d.lgs. n. 50/2016, estendendo detta tutela anche alle gare diverse da quelle finanziate con risorse PNRR o PNC ex art. 47 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ("Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero, e l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198").



Materia: appalti / disciplina
Pubblicato il 08/03/2023

N. 03873/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07918/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7918 del 2022, proposto da
Italpol Vigilanza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Alessio Maria Tropiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

per l'annullamento

della Determinazione prot. n. G06242 del 19 maggio 2022 con la quale la Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio, in qualità di Stazione appaltante e di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del d. l. n. 66/2014, ha definitivamente aggiudicato in favore della Security Service S.r.l. il lotto n. 4 della “Procedura aperta, suddivisa in 4 Lotti, per l'affidamento dei servizi di Vigilanza Armata presso le sedi dei Centri per l'Impiego (CPI), gli Sportelli Agricoli di Zona (SAZ) e gli Sportelli Territoriali del Turismo (STT) siti nella Regione Lazio con esclusione del territorio del Comune di Roma e dei servizi di Vigilanza Armata e Guardiania presso le sedi del Policlinico Umberto I”:

- della Determinazione a contrarre prot. n. G12278 dell’11 ottobre 2021, della Determinazione di indizione prot. n. G12435 del 12 ottobre 2021 e del Disciplinare di gara, con relativi allegati, laddove interpretati nel senso di legittimare la previsione di criteri di valutazione tecnica orientati ad attribuire un punteggio premiale ad aspetti inerenti la tematica della “parità di genere”;

- del provvedimento di nomina della Commissione di gara prot. n. G00379 del 19 gennaio 2022;

- della lex specialis di gara, dei verbali di gara di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nonché di tutti gli atti dell’istruttoria, con particolare riferimento a quelli – anche non cogniti – assunti a presupposto della decisione di legittimare la previsione di criteri di valutazione tecnica orientati ad attribuire un punteggio premiale ad aspetti inerenti la tematica della “parità di genere”;

- dei chiarimenti pubblicati dalla Regione Lazio sul Portale Telematico STELLA;

- di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e/o comunque connesso a quelli impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Security Service S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 5 luglio 2022 e ritualmente notificato, l’odierna ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe domandandone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.

Si sono costituite in giudizio la controinteressata e l’Amministrazione intimata, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza nr. 5153 del 3 agosto 2022 è stata rigettata la domanda cautelare avuto riguardo alla “disciplina di derivazione eurounitaria in materia di parità di genere; alle previsioni di cui agli artt. 30 e 95 D.lgs. 50/2016 quanto al perseguimento di obiettivi di natura sociale; nonché alla prassi già diffusa a livello regionale, come testimonia la decisione n.7 del 6 marzo 2020”.

All’udienza del 25 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

L’odierna ricorrente ha partecipato alla gara d’appalto di cui al bando pubblicato in G.U.R.I. in data 15 ottobre 2021, suddivisa in 4 lotti, concernente - con riferimento al presente giudizio – l’affidamento dei “Servizi di Vigilanza Armata e Guardiania Policlinico Umberto I” per la durata di 12 mesi, del valore complessivo a base d’asta pari a € 11.883.867,00.

Nel caso in esame la ricorrente ha lamentato la violazione di legge nella scelta dei criteri di valutazione, nonché la violazione di legge nella composizione della commissione.

In particolare, la ricorrente ha sostenuto che i criteri utilizzati dalla stazione appaltante per l’attribuzione del relativo punteggio - con particolare riferimento alla previsione di meccanismi atti ad assicurare al c.d. parità di genere-, non dovrebbero trovare applicazione nel caso in esame, trattandosi di gara non finanziata con fondi europei (non dovrebbe quindi trovare applicazione, a detta della ricorrente, la disciplina corrispondente sovranazionale).

Inoltre, la società ha dedotto l’illegittimità della nomima della commissione aggiudicatrice, in quanto non formata da soggetti sorteggiati, bensì soggetti candidatisi spontaneamente.

Con riferimento al primo motivo di ricorso deve essere osservato quanto segue.

Il ricorrente ha sostenuto che la richiesta sussistenza nel bando di gara di percentuali di donne in ruoli apicali e l’assenza di verbali di discriminazione di genere sarebbero illegittimi, poiché la facoltà di inserire requisiti di tal genere all’interno di bandi volti all’affidamento di contratti pubblici è stata introdotta – per la prima volta – con l’art. 47, comma 4 (“Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”) del d.l. n. 77/2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni Bis”, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108) e quindi solo in relazione a gare relative a contratti pubblici PNRR e PNC: poiché, quindi, la procedura di gara non era finanziata da fondi europei, la stazione appaltante non avrebbe potuto inserire i suddetti criteri premiali.

Tale assunto è privo di fondamento.

Invero, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali.

Inoltre, è lo stesso articolo 95, comma 6 lettera a) del Codice dei Contratti ad aver previsto che, fra i criteri di valutazione di un’offerta, possa rientrare “la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali”.

La scelta compiuta in sede di redazione del bando di gara di premiare i concorrenti che abbiano investito sulle misure atte a scongiurare discriminazioni fondate su ragioni di genere è quindi senz’altro legittima ed esente da censure.

Se, come ricordato dalla stessa ricorrente, nel caso di procedure di selezione atte all’attribuzione di fondi europei è lo stesso ordinamento comunitario a prevedere tali meccanismi premiali, è pur vero che l’ordinamento interno ha di recente investito in equivalenti strumenti di tutela.

In questo senso, deve essere menzionata la previsione di cui all’art. 34 del d.l. n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha modificato gli articoli 93 e 95 del d.lgs. n. 50/2016, estendendo detta tutela anche alle gare diverse da quelle finanziate con risorse PNRR o PNC ex art. 47 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (“Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero, e l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”).

Alla luce della richiamata disciplina l’impugnato provvedimento è legittimo.

Quanto alla lamentata illegittimità della nomina della commissione di gara, risulta che con nota prot. 927203 del 12 novembre 2021, è stato chiesto alle Direzioni regionali di voler individuare, tra il personale a propria disposizione, uno o più soggetti ritenuti esperti nel settore della contrattualistica pubblica in possesso dei requisiti e delle competenze richieste per ricoprire il ruolo di membro della Commissione giudicatrice.

Sono stati individuati due nominativi a cui la stessa Direzione Centrale Acquisti ha quindi aggiunto un terzo funzionario esperto nel settore, con conseguente provvedimento di nomina della commissione.

Tale provvedimento pubblicato regolarmente nella apposita sezione e corredato dai curricula dei membri, è conforme ai canoni di competenza e trasparenza, di cui agli artt. 77 e 216 co. 12 del d.lgs. n. 50/2016.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

Le spese processuali seguono il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in misura pari a € 2.000 oltre interessi in favore di ciascuna parte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere

Virginia Arata, Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Virginia Arata Leonardo Spagnoletti
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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