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TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 20/3/2023 n. 252
Sull’impossibilità di sollevare nuovamente, nello stesso giudizio, una questione di legittimità costituzionale già dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale

Materia: giustizia amministrativa / processo
Pubblicato il 20/03/2023

N. 00252/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00151/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Arghillà 62 Villa San Giuseppe;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

- dell'informazione interdittiva antimafia adottata nei confronti della ricorrente dal Prefetto di Reggio Calabria in data 27 febbraio 2020 prot. uscita n. 0022568 e della nota n. 0022501 del 27/02/2020 ove è riportata la motivazione, notificata contestualmente;

- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della ricorrente comprese le indagini istruttorie sottese agli atti impugnati, di cui non si conoscono gli estremi e/o il contenuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS-, nella qualità di titolare dell’impresa individuale "-OMISSIS-", con il ricorso in epigrafe ha chiesto l’annullamento dell'informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Reggio Calabria il 27 febbraio 2020 prot. n. 0022568 e della nota n. 0022501 del 27 febbraio 2020, ove è riportata la motivazione dell’atto prefettizio, notificatale contestualmente.

2. Il gravato provvedimento si fonda, per un verso, sui precedenti e le parentele del marito della ricorrente (-OMISSIS- imputato e detenuto per reati di mafia, accusato di svolgere il ruolo di capo-promotore-organizzatore della cosca denominata -OMISSIS- operante in Catona - Arghillà - Villa San Giuseppe - Rosalì – Spontone), per altro verso, sui rapporti anche economici della stessa -OMISSIS- con il citato -OMISSIS-, atteso che, fino al 19/12/2013, la ricorrente è stata socia della S.r.l. "-OMISSIS-", il cui amministratore unico è il ripetuto -OMISSIS-, che gestisce quindi un’attività commerciale analoga a quella della -OMISSIS-.

Il provvedimento impugnato evidenzia altresì il contesto parentale fortemente controindicato della stessa ricorrente, atteso che il padre (-OMISSIS-) risulterebbe pure lui contiguo alla cosca -OMISSIS-; il fratello (-OMISSIS-), controllato in diverse occasioni con soggetti ritenuti contigui ad organizzazioni mafiose, annovera alcuni precedenti penali e lavora alle dipendenze della -OMISSIS-, impresa già destinataria di interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il 9 agosto 2013; la sorella (-OMISSIS-) è pure lei gravata da pregiudizi penali per attività di gestione rifiuti non autorizzata, violazione di leggi ambientali ed in materia di edilizia, e risulta essere amministratore e socio unico della citata -OMISSIS-

3. Contro il detto provvedimento interdittivo insorgeva, perciò, la ricorrente con il presente ricorso affidato a molteplici censure, con le quali si denunziava l’insanabile violazione di legge che affliggerebbe i provvedimenti gravati che sarebbero stati adottati in assenza dei prescritti presupposti normativi. Parte ricorrente ha inoltre dedotto, plurimi, profili di illegittimità costituzionale e non conformità alla normativa EDU di alcune disposizioni del Codice antimafia, tra cui gli artt. 67, 89 bis, 92 e 94.

4. In data 14.04.2020 si è costituita con memoria l’amministrazione intimata che, nel chiedere il rigetto del ricorso, alla luce del profondo legame tra la ricorrente e le cosche sopra menzionate, e della ritenuta attendibilità della valutazione compiuta dall'Autorità prefettizia, ha eccepito la manifesta infondatezza dei rilievi di incostituzionalità e dei profili di violazione del diritto eurounitario ex adverso evidenziati.

5. Con ordinanza cautelare n. 85 del 23.04.2020, il Collegio ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.

Esaurita la fase cautelare, la causa è stata decisa quindi in primo grado con sentenza parziale di questa Sezione n. 695 del 9 dicembre 2020, non appellata.

Con tale provvedimento sono stati respinti (perché infondati) i motivi di ricorso dedotti dalla parte ricorrente, ivi comprese le varie eccezioni di legittimità costituzionale e non conformità alla normativa EDU di alcune disposizioni del Codice antimafia, ad eccezione di un profilo, prospettato dalla difesa della ricorrente con il terzo ordine di censure, con il quale si dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 92 del D.lgs. n. 159/2011, evidenziando la disparità di trattamento tra i soggetti destinatari di una misura di prevenzione e quelli attinti da informazione antimafia interdittiva. Soltanto per i primi, infatti, il comma 5 dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 prevede che "le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia", mentre nulla di analogo è previsto in materia di informazione antimafia a contenuto interdittivo.

Pertanto la Sezione, con ordinanza n. 732 dell’11 dicembre 2020, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione agli artt. 3, secondo comma, 4 e 24 della Costituzione ed ha provveduto a disporre la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

6. Il citato incidente di legittimità costituzionale è stato definito con sentenza n. 180 del 19 luglio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 20 luglio 2022, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale in discorso ritenendo in definitiva che “…non può essere una pronuncia di questa Corte, allo stato, a farsi carico…di sanare l’accertato vulnus al principio di uguaglianza …”, stante che “…la necessità di accordare tutela alle esigenze di sostentamento dei soggetti che subiscono, insieme alle loro famiglie, a causa delle inibizioni all’attività economica, gli effetti dell’informazione interdittiva…” merita una rimeditazione da parte del legislatore che “…tuttavia, non risulta finora avvenuta”.

Con istanza depositata il 18 ottobre 2022, parte ricorrente ha quindi chiesto la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 80 c.p.a.

In vista della discussione parte ricorrente ha depositato documentazione e con memoria del 20 gennaio 2023, nel chiedere l’accoglimento del ricorso, ha insistito preliminarmente acciocché il Tribunale provvedesse a sollevare nuovamente l’eccezione di legittimità costituzionale dell’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stante l’inerzia del legislatore nel provvedere alla modifica della norma come auspicato dalla Consulta.

Con memoria del 21 gennaio 2023, la resistente amministrazione ha evidenziato l’inammissibilità della domanda di riproposizione della ridetta questione di legittimità costituzionale ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Infine con memoria del 31 gennaio 2023, parte ricorrente ha insistito per la nuova remissione della questione al Giudice delle Leggi ed il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza pubblica del 22 febbraio 2023.

7. È preliminare l'esame della pregiudiziale domanda con cui la ricorrente sollecita la Sezione a rimettere nuovamente alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di un'auspicata declaratoria, re melius perpensa, di incostituzionalità della norma stessa.

La domanda non può essere accolta.

Osserva il Collegio che l'art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 stabilisce che “L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo”, precludendo quindi allo stesso giudice di adire nuovamente la Corte. Tale riproposizione sarebbe astrattamente possibile solo quando sia stata emessa una pronunzia che dichiari manifestamente inammissibile la questione per ragioni puramente processuali (cfr. Corte Costituzionale, sentenze nn. 451 del 1989, 433 del 1995 e 189 del 2001), ma nel caso all’esame essendo stato ampiamente affrontato il merito della questione la pronunzia della Corte possiede un’evidente natura decisoria.

Per altro verso va rilevato altresì che la Corte Costituzionale, nel pronunciare sulla questione di legittimità costituzionale della norma citata in relazione agli artt. 3, secondo comma, 4 e 24 della Costituzione e nel dichiarare, con la sentenza n. 180 del 2022, inammissibile la questione medesima perché involgente diritti tutelabili allo stato soltanto dal legislatore, ha esaminato i profili di incostituzionalità della disposizione di legge già prospettati dalla ricorrente nel presente giudizio e delibati dalla Sezione, con riguardo ai requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza. Ne deriva che non può essere rimessa, nello stesso processo, alla Corte Costituzionale l'identica questione di legittimità per i medesimi profili, che, esaminati da quel Giudice, hanno portato alla pronuncia sopra richiamata (cfr. Cassazione civile sez. II - 10/09/2007, n. 19011).

8. Tanto premesso, il Collegio non può che prendere atto dell’esito del ridetto incidente di legittimità costituzionale dell’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e, atteso che tutte le altre doglianze articolate dalla ricorrente con il ricorso introduttivo erano già state respinte dalla Sezione con la citata sentenza non definitiva n. 695 del 9 dicembre 2020, respingere il ricorso come riassunto.

Per altro gli ulteriori rilievi della parte ricorrente concernenti il dissequestro della ditta di proprietà della ricorrente disposto in data 11.01.2023 dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, non potrebbero comunque portare ad una declaratoria di illegittimità del provvedimento interdittivo impugnato costituendo, al più, argomenti idonei a suffragare la domanda di riesame che comunque la ricorrente ha documentato di avere già presentato all’autorità prefettizia.

9. In considerazione dell’eccezionalità e del complessivo andamento della controversia sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Andrea De Col, Primo Referendario

Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Scianna Caterina Criscenti
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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