Pubblicato il 15/05/2023
N. 08262/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07864/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7864 del 2017, proposto da Fabio Castello, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppina Schettino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio II - Reparto notariato - Rif. prot. m_dg.DAG.n.1141116.E del 13 giugno 2017, comunicato in data 26 giugno 2017 e ritirato in data 11 luglio 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe per mezzo del quale l’amministrazione rigettava l’istanza di riesame delle prove scritte del concorso notarile del 2002.
2. Si costituiva in resistenza il Ministero intimato.
3. Le parti depositavano documenti e memorie in vista della pubblica udienza dell’8 marzo 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
4. Prima di affrontare le singole doglianze spiegate nel ricorso, appare opportuno esporre compiutamente la lunga vicenda sottostante il provvedimento gravato.
4.1. L’odierno ricorrente partecipava al citato concorso notarile del 2002 risultando escluso dopo la correzione delle prove scritte ove riportava il voto complessivo di 92 punti (30 per l’atto tra vivi, 30 per l’atto mortis causa e 32 per l’atto di volontaria giurisdizione), inferiore alla soglia minima dei 105 punti necessarî per l’accesso agli orali, ferma restando la sufficienza di tutti e tre gli elaborati. Avverso quest’atto veniva avviato un primo giudizio che si concludeva con una pronuncia di rigetto (v. Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2013, n. 3754).
4.2. Nondimeno, questo Tribunale si pronunciava su altro ricorso inerente la medesima procedura concorsuale: anche quest’ultima vicenda si presenta assai travagliata e deve essere brevemente esposta.
4.3. Invero, la ricorrente di quest’ultimo giudizio, risultando esclusa a seguito della correzione delle prove scritte, otteneva l’annullamento giudiziale del provvedimento (v. Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1242 che, in riforma della pronuncia di questo Tribunale, ordinava anche di rinnovare la valutazione degli elaborati consegnati in conformità con i principî enunciati nella decisione). La commissione, evidenziando l’abnormità della pronuncia del Consiglio di Stato, procedeva, quindi, ad una nuova valutazione delle prove, anche questa negativa. L’esponente, pertanto, introduceva una nuova impugnativa che si concludeva con un secondo annullamento degli atti della commissione d’esame (v. Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8294, che richiamava anche la pronuncia di Cass., sez. un., 21 giungo 2010, n. 14893, che rigettava il ricorso avverso la precedente decisione del Consiglio di Stato, evidenziando come non si fosse al cospetto di un eccesso di potere giurisdizionale). La terza correzione, quindi, effettuata in data 3 maggio 2011 vedeva la ricorrente nuovamente conseguire tre voti superiori alla soglia del 30, ma comunque inferiori alla soglia minima del 105. Anche quest’ultima correzione veniva gravata dalla ricorrente e il relativo ricorso veniva, infine, accolto dalla Sezione (Tar Lazio, sez. I, 14 settembre 2015, n. 11237) con sentenza non impugnata e divenuta, perciò, definitiva. La quarta correzione, indi, vedeva la ricorrente ammessa agli orali e successivamente nominata notaio con d.m. 21 aprile 2017.
4.4. Avverso la sentenza del Consiglio di Stato, l’odierno ricorrente proponeva ricorso per revocazione, evidenziando il contrasto del pronunciamento n. 3754/13 rispetto alle sentenze passate in giudicato pronunciate in favore dell’interessata indicata al punto che precede.
4.5. Contestualmente, l’interessato presentava istanza al Ministero per ottenere la ricorrezione degli elaborati, evidenziando come le medesime censure denunciate nel ricorso rigettato erano invece state accolte quando proposte dalla candidata citata al § 4.3. Nondimeno, l’amministrazione non accoglieva la domanda, evidenziando – con il provvedimento in questa sede gravato – come il giudicato formatosi precludeva un’eventuale riesame delle prove.
4.5. Successivamente alla notifica dell’odierno ricorso, il Consiglio di Stato respingeva la proposta impugnazione straordinaria (v. Cons. Stato, sez. IV, 17 aprile 2020, n. 2444) rappresentando come la revocazione non potesse fondarsi sulla difformità degli orientamenti giurisprudenziali.
5. Chiarita la vicenda fattuale, può passarsi all’illustrazione delle censure spiegate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
5.1. Con i primi due motivi viene denunciata l’incompetenza dell’amministrazione, essendo solo la commissione l’organo tenuto a pronunciarsi sull’istanza presentata dall’interessato. Inoltre, sarebbe corrispondente all’interesse pubblico mantenere il numero dei notai in servizio non eccessivamente inferiore alle sedi disponibili.
5.2. A mezzo dei successivi due motivi, invece, viene dedotta l’illegittimità della motivazione, atteso che la mera presenza di un giudicato a sé favorevole non impone all’amministrazione di astenersi dal rivalutare un proprio provvedimento amministrativo.
5.3. Con la quinta doglianza si rappresenta come l’omesso riesame violerebbe il giudicato (esterno) sui criterî di correzione formatosi nei giudizî indicati al § 4.3.
5.4. A mezzo della sesta censura si rappresenta la contraddittorietà nell’azione amministrativa: invero, non sarebbe possibile distinguere le posizioni della candidata menzionata supra e dell’odierno ricorrente, atteso che il giudicato sfavorevole al Ministero in forza del quale si procedeva alla quarta correzione degli elaborati (sentenza di questo Tribunale n. 11237/15), si consolidava solo in ragione della volontà della parte resistente di non «prolungare la controversia giudiziale».
6. I primi due motivi sono infondati.
6.1. Invero, appare evidente come l’organo competente a correggere gli elaborati sia la commissione; nondimeno, la decisione sull’an del riesame spetta inevitabilmente alla struttura ministeriale, rappresentata, nel caso in esame, dall’ufficio per il notariato che adottava la nota gravata.
6.2. Similmente, non costituirebbe motivo d’illegittimità l’esistenza di numerose vacanze nelle sedi notarili, atteso che non potrebbe procedersi all’incremento dei notai aggirando il principio meritocratico rappresentato dal superamento del concorso pubblico.
7. I rimanenti quattro motivi, invece, sono strettamente connessi da un punto di vista logico-giuridico, sicché possono essere trattati congiuntamente: essi, inoltre, sono fondati nei limiti che si vanno ad esporre.
7.1. Invero, l’amministrazione ha fornito una motivazione assolutamente carente delle ragioni per le quali si asteneva dal procedere al riesame degli elaborati. Difatti, appare evidente, dalla lettura delle pronunce giurisdizionali la peculiarità della posizione dell’odierno ricorrente: questi vedeva il proprio ricorso rigettato in forza di un’interpretazione a sé sfavorevole della disposizione di legge, mentre altri vedevano le identiche censure accolte. Si tratta, indi, di un contrasto esistente unicamente tra ipotesi ermeneutiche che non legittimano la proposizione di revocazione.
7.2. Nondimeno, di fronte a questa peculiare «disparità di trattamento», se non è possibile rinvenire un rimedio in sede giurisdizionale, è comunque concesso all’amministrazione procedere a riesaminare la posizione del candidato, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato: a corroborare tale conclusione, va osservato come l’esercizio dei poteri di autotutela decisoria non debba avvenire necessariamente per rimuovere dall’universo giuridico un provvedimento viziato, potendo interessare anche atti legittimi (v. i casi i revoca del provvedimento amministrativo ex art. 21-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241). Conseguentemente, la sola presenza del giudicato amministrativo non costituisce, nel caso di specie (caratterizzato dalla presenza di opposte pronunce giurisdizionali), circostanza sufficiente per omettere l’attivazione del procedimento di autotutela.
7.3. D’altro canto, l’odierna vicenda si differenzia rispetto quella indicata dalla parte ricorrente (v. il decreto di nomina dei notai del 29 novembre 2011, adottato nonostante i giudicati amministrativi sfavorevoli ai candidati), atteso che in quel caso si era al cospetto di un provvedimento giudicato illegittimo, che veniva convalidato per ragioni di interesse pubblico ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241 cit.: orbene, in tali casi, l’amministrazione interveniva per sanare un vizio. Viceversa, nel presente giudizio, si è di fronte ad una mancata valutazione dell’opportunità di rivedere un proprio (legittimo) provvedimento: tale punto è dirimente perché permette di evidenziare come un’eventuale rivalutazione delle prove non darebbe luogo ad un illegittimo favoritismo nei confronti del ricorrente, né consoliderebbe una situazione giudicata illegittima (come nel caso invece deciso da Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2021, n. 1197).
7.4. Conseguentemente, il rifiuto opposto dall’amministrazione al riesame delle prove concorsuali deve considerarsi illegittimo.
8. L’accoglimento del ricorso determina l’annullamento del provvedimento gravato, con obbligo per l’amministrazione di provvedere espressamente sull’istanza dell’8 giugno 2017 formulata dal ricorrente, procedendo ad una nuova valutazione delle prove scritte, ovvero indicando le ragioni ostative all’esercizio dell’autotutela (che non possono, come visto, esaurirsi nella menzione dell’esistenza del giudicato favorevole).
9. Le spese, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
Matthias Viggiano |
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Francesca Petrucciani |
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IL SEGRETARIO
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