SENTENZA DELLA CORTE
(Nona Sezione)
11 luglio 2024 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) – Ambito di applicazione – Esclusioni – Attività a carattere esclusivamente personale o domestico – Articolo 4, punto 7 – Titolare del trattamento – Precedente amministratore di sostegno che ha esercitato le proprie funzioni a titolo professionale – Articolo 15 – Accesso della persona sottoposta al regime dell’amministrazione di sostegno ai dati raccolti da tale precedente amministratore di sostegno durante l’esercizio delle sue funzioni»
Nella causa C-461/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Hannover (Tribunale del Land, Hannover, Germania), con decisione del 28 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 12 luglio 2022, nel procedimento
MK
contro
WB,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, J.-C. Bonichot e L.S. Rossi (relatrice), giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Commissione europea, da A. Bouchagiar, F. Erlbacher e H. Kranenborg, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, punto 7, e dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1) (in prosieguo: il «RGPD»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra MK, una persona fisica domiciliata in Germania e sottoposta al regime dell’amministrazione di sostegno, e WB, suo precedente amministratore di sostegno, in merito all’accesso di detta persona ai dati e alle informazioni che la riguardano, raccolti da WB durante il periodo in cui era incaricato della sua amministrazione di sostegno.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai sensi del considerando 18 del RGPD:
«Il presente regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell’ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un’attività commerciale o professionale. Le attività a carattere personale o domestico potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l’uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività. Tuttavia, il presente regolamento si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell’ambito di tali attività a carattere personale o domestico».
4 L’articolo 2 di tale regolamento, rubricato «Ambito di applicazione materiale», prevede quanto segue:
«1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:
(...)
c) effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
(...)».
5 L’articolo 4 di detto regolamento, rubricato «Definizioni», è così formulato:
«Ai fini del presente regolamento s’intende per:
(...)
7) “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;
(...)».
6 L’articolo 15 del medesimo regolamento, rubricato «Diritto di accesso dell’interessato», così dispone:
«1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
(...)
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. (...)
(...)».
Diritto tedesco
7 L’articolo 1896, paragrafo 1, prima frase, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco), nella versione pubblicata il 2 gennaio 2002 (BGBl. 2002 I, pag. 42) (in prosieguo: il «BGB»), prevede che, se una persona maggiorenne, a causa di una malattia psichica o di una menomazione fisica, mentale o psichica si trova nell’impossibilità di provvedere, parzialmente o totalmente, ai propri interessi, il giudice tutelare nomina, su richiesta di detta persona o d’ufficio, un amministratore di sostegno.
8 Ai sensi dell’articolo 1897, paragrafo 1, del BGB, il giudice tutelare nomina quale amministratore di sostegno una persona fisica idonea a gestire legalmente gli interessi della persona sottoposta all’amministrazione di sostegno e ad assisterla personalmente. Il paragrafo 6 di tale articolo dispone che una persona che esercita le funzioni di amministratore di sostegno nell’ambito delle proprie attività professionali deve essere nominato quale amministratore di sostegno soltanto in caso di indisponibilità di altra persona idonea disposta ad esercitarne le funzioni su base volontaria.
9 In virtù dell’articolo 1902 del BGB, nell’ambito delle sue funzioni, l’amministratore di sostegno rappresenta la persona sottoposta all’amministrazione di sostegno in sede giudiziale ed extragiudiziale.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10 WB, un avvocato tedesco che fa parte della cerchia personale di MK, è stato designato da un giudice tedesco per esercitare, nell’ambito delle proprie attività professionali, le funzioni di amministratore di sostegno di MK per un certo periodo di tempo, fino alla sua rimozione da tali funzioni e alla nomina di un nuovo amministratore di sostegno.
11 MK intende presentare una domanda di ammissione al gratuito patrocinio al fine di ottenere il rendiconto e l’accesso, conformemente all’articolo 15 del RGPD, ai dati personali che lo riguardano, che WB ha raccolto durante l’esercizio di dette funzioni.
12 A tal fine, MK ha presentato una domanda di ammissione al gratuito patrocinio presso l’Amtsgericht Hannover (Tribunale circoscrizionale, Hannover, Germania), il quale ha respinto tale domanda in quanto essa riguardava l’introduzione di una domanda di accesso ai sensi dell’articolo 15 del RGPD, per il motivo che un amministratore di sostegno che esercita le sue funzioni nell’ambito delle proprie attività professionali non costituisce un «titolare del trattamento», ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento. Inoltre, detto regolamento disciplinerebbe il rapporto tra un interessato e un titolare del trattamento. Orbene, ai sensi dell’articolo 1902 del BGB, l’amministratore di sostegno legalmente designato sarebbe il rappresentante legale dell’interessato. Di conseguenza, i dati personali relativi a tale persona potrebbero essere trattati dall’amministratore di sostegno in nome di detta persona senza che vi sia un «rapporto di contrapposizione tra l’amministratore di sostegno e l’interessato», secondo l’espressione utilizzata dalla giurisprudenza dei giudici tedeschi.
13 MK ha contestato il rigetto della propria domanda di ammissione al gratuito patrocinio innanzi al giudice del rinvio.
14 Tale giudice nutre dubbi sulla questione se una persona che abbia esercitato a titolo professionale le funzioni di amministratore di sostegno, possa essere qualificata come «titolare del trattamento», ai sensi del RGPD.
15 Inoltre, detto giudice si chiede se, alla luce dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del RGPD, tale regolamento si applichi nel procedimento principale, in quanto WB fa parte della cerchia personale di MK, senza tuttavia sollevare formalmente una questione pregiudiziale a tal riguardo.
16 In tali circostanze, il Landgericht Hannover (Tribunale del Land, Hannover, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’amministratore di sostegno legalmente nominato che svolge detta attività a titolo professionale sia titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del [RGPD].
2) Se detto amministratore di sostegno sia tenuto a fornire l’accesso ai dati in forza dell’articolo 15 del RGPD».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
17 Secondo la Commissione europea, la domanda di pronuncia pregiudiziale non è conforme all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, in quanto non contiene una descrizione sufficiente dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui trattasi, limitandosi tale giudice a criticare la decisione dell’Amtsgericht Hannover (Tribunale circoscrizionale, Hannover) senza esporre i motivi che gli hanno consentito di dubitare dell’interpretazione del RGPD fornita da quest’ultimo.
18 A tal riguardo, occorre ricordare che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. I requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito all’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente (sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, punti 18 e 19 nonché giurisprudenza citata).
19 Nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede se sia corretta l’interpretazione delle disposizioni del RGDP fornita dall’Amtsgericht Hannover (Tribunale circoscrizionale, Hannover), secondo la quale, in sostanza, tale regolamento non è applicabile al procedimento principale e, in ogni caso, un precedente amministratore di sostegno non può essere considerato come un «titolare del trattamento», ai sensi di detto regolamento. Se è vero che il giudice del rinvio non fornisce i motivi che lo inducono a dubitare di tale interpretazione, ciò non toglie che egli espone in maniera precisa il ragionamento seguito dall’Amtsgericht Hannover (Tribunale circoscrizionale, Hannover), il che consente di comprendere la portata delle questioni sollevate.
20 Inoltre, l’interpretazione di tali disposizioni è rilevante per statuire sulla controversia di cui al procedimento principale, in quanto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata da MK mira a introdurre una domanda fondata sull’articolo 15 del RGPD, la cui applicazione presuppone l’interpretazione della nozione di «titolare del trattamento», ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento.
21 Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sulle questioni pregiudiziali
22 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, punto 7, del RGPD debba essere interpretato nel senso che un precedente amministratore di sostegno, che abbia esercitato le proprie funzioni a titolo professionale nei confronti di una persona da lui assistita, deve essere qualificato, ai sensi di tale disposizione, come «titolare del trattamento» dei dati personali in suo possesso riguardanti tale persona, e che un siffatto trattamento deve rispettare tutte le disposizioni di tale regolamento, in particolare l’articolo 15 di quest’ultimo.
23 In via preliminare, in risposta ai dubbi espressi da tale giudice in merito all’applicabilità del RGPD alla controversia di cui è investito, occorre precisare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento, la cui portata è chiarita dal considerando 18 di quest’ultimo, lo stesso regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell’ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un’attività commerciale o professionale.
24 Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che esclude dall’ambito di applicazione del RGPD l’attività di amministratore di sostegno esercitata a titolo professionale da una persona fisica.
25 La circostanza, menzionata dal giudice del rinvio, che l’amministratore di sostegno di cui al procedimento principale sia stato scelto all’interno della cerchia personale della persona da lui assistita non può mettere in discussione tale conclusione.
26 Per quanto riguarda la questione se un precedente amministratore di sostegno, che abbia esercitato le proprie funzioni a titolo professionale nei confronti di una persona da lui assistita, debba essere qualificato come «titolare del trattamento» dei dati personali che riguardano tale persona, occorre rilevare che un amministratore di sostegno, in ragione dei compiti che gli sono attribuiti dal diritto nazionale, è chiamato a svolgere diverse attività per detta persona, nell’ambito delle quali egli determina altresì le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali della medesima persona, ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD.
27 I dubbi del giudice del rinvio riguardano la circostanza che, conformemente alle norme di diritto tedesco che disciplinano l’amministrazione di sostegno, l’amministratore di sostegno è il rappresentante legale della persona da lui assistita ed agisce in nome e per conto di quest’ultima.
28 Tuttavia, come lo stesso giudice precisa, nel caso di specie MK chiede in ogni caso l’accesso ai dati personali che lo riguardano, detenuti non già dal suo attuale amministratore di sostegno, bensì dal suo precedente amministratore di sostegno, WB, ormai rimosso dalle sue funzioni, e di cui quest’ultimo è ancora in possesso.
29 Come osserva la Commissione, un precedente amministratore di sostegno è quindi un terzo nei confronti di una persona che è stata da lui assistita in passato.
30 Ne consegue che un precedente amministratore di sostegno, che abbia esercitato le proprie funzioni a titolo professionale nei confronti di una persona da lui assistita, deve essere qualificato come «titolare del trattamento» dei dati personali in suo possesso che riguardano tale persona e che, di conseguenza, egli è tenuto a trattare tali dati nel rispetto del RGPD e, in particolare, degli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 15 di quest’ultimo, come eventualmente limitati in applicazione dell’articolo 23 di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2024, Österreichische Datenschutzbehörde, C-33/22, EU:C:2024:46, punti da 54 a 56).
31 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 4, punto 7, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che un precedente amministratore di sostegno, che abbia esercitato le proprie funzioni a titolo professionale nei confronti di una persona da lui assistita, deve essere qualificato, ai sensi di tale disposizione, come «titolare del trattamento» dei dati personali in suo possesso riguardanti tale persona, e un siffatto trattamento deve rispettare tutte le disposizioni di tale regolamento, in particolare l’articolo 15 di quest’ultimo.
Sulle spese
32 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
L’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
deve essere interpretato nel senso che:
un precedente amministratore di sostegno, che abbia esercitato le proprie funzioni a titolo professionale nei confronti di una persona da lui assistita, deve essere qualificato, ai sensi di tale disposizione, come «titolare del trattamento» dei dati personali in suo possesso riguardanti tale persona, e un siffatto trattamento deve rispettare tutte le disposizioni di tale regolamento, in particolare l’articolo 15 di quest’ultimo.
Firme
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