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ANAC, 16/10/2024 n. 54
Non è obbligatorio acquistare un servizio tramite Consip se si può risparmiare. La deroga è concessa se la stazione appaltante dimostra la maggiore convenienza

Materia: appalti / disciplina

Non è obbligatorio acquistare un servizio tramite Consip se si può risparmiare. La deroga è concessa se la stazione appaltante dimostra la maggiore convenienza

È possibile per una stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi, senza necessariamente ricorrere a convenzione Consip, quando questo sia economicamente conveniente in termini qualitativi e quantitativi.
In deroga all’obbligo generale di avvalersi delle convenzioni quadro, si può quindi arrivare alla conclusione di un contratto che consenta una riduzione dei costi, tramite autonome procedure per l’approvvigionamento di beni e servizi anziché attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip. Questo escludendo che possano applicarsi le sanzioni previste dalla normativa e relative alla nullità del contratto, all’ipotesi di illecito disciplinare e alla responsabilità amministrativa (articolo 1 del decreto legge n. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”).

È quanto ha chiarito l’Anac, con il parere n. 54 in funzione consultiva del 16 ottobre scorso approvato dal Consiglio dell’Autorità, intervenendo sull’affidamento di un contratto di servizi di pulizia, a fronte della scadenza di quello già in essere per il biennio 2022-2024. 

Nel caso specifico, pur essendo disponibile una convenzione Consip, l’amministrazione ha comunicato che, ricorrendo a tale strumento, secondo quanto emerso da interlocuzioni con l’aggiudicatario della convenzione stessa, il valore economico del contratto eventualmente da commissionare risulterebbe superiore del 300% rispetto a quello in scadenza, pur mantenendo la stessa qualità del servizio.  Il parere Anac, richiamando anche la giurisprudenza amministrativa sul punto, specifica che è ammissibile la scelta di una stazione appaltante di approvvigionarsi in modo autonomo di un servizio, purché ne sia adeguatamente dimostrata la maggiore convenienza economica sulla base di adeguate verifiche svolte dalla stessa stazione appaltante. Tale decisione può dunque ritenersi conforme alle prescrizioni del decreto legge n. 95/2012. 

Una simile scelta, d’altronde, in coerenza con l’obiettivo di razionalizzazione di spesa, può consentire risparmi maggiori rispetto a quelli conseguibili con il ricorso alle procedure centralizzate gestite da Consip. Va però specificato, sottolinea il parere dell’Autorità, che la possibilità per la stazione appaltante di attivare strumenti autonomi di negoziazione va ritenuta una ipotesi ‘eccezionale’, alla luce dell’obbligo generale di legge di approvvigionarsi mediante convenzione quadro.
Tale possibilità può ritenersi consentita solo se adeguatamente motivata dalla stazione appaltante, la quale dovrà dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative, in termini quali-quantitativi, rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro. Rimane in ogni caso l’obbligo di trasmettere le relative delibere alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo. 

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