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Corte di Cassazione, SS.UU., 19/2/2004 n. 3351
Sulla giurisdizione della Corte dei conti per le controversie relative alla responsabilità degli amministratori di aziende municipalizzate.

L'art. 58 legge n. 142 del 1990, disponente per gli amministratori degli enti locali l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, ha avuto l'effetto di estendere al settore della responsabilità per danno erariale arrecato all'ente locale dal suo amministratore o dipendente le norme di carattere processuale che riservano alla giurisdizione della Corte dei Conti tutte le controversie in tema di responsabilità patrimoniale di funzionari, agenti ed impiegati statali, con la conseguenza che viene meno, anche rispetto agli amministratori di enti locali, la necessità di distinguere tra responsabilità formale (riservata alla giurisdizione contabile ai sensi dell'art. 260 r.d. n. 383 del 1934) e generica responsabilità amministrativa (riservata alla giurisdizione ordinaria dagli artt. 261 e 265 r.d. citato, oggi abrogati in forza dell'art. 64 legge n. 142 del 1990) (Case. sez. un. 12 giugno 1999 n. 325).

Materia: aziende municipalizzate / amministratori

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

 

Presidente R. Corona - Relatore M. Varrone

 

La Corte

PREMETTE IN FATTO

Che con atto del 16/6/01 il Procuratore Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna ha citato innanzi alla sezione medesima G. B., N. C. ed altri 12 componenti della Commissione amministratrice della (omissis) di Parma, chiedendone la condanna al risarcimento, in favore della azienda medesima, del danno prodotto da delibere di vario contenuto ed asserite prive di ogni utilità per l'Azienda in quanto indebitamente attributive di liberalità (mediante erogazioni di somme di danaro, sponsorizzazioni ed acquisti di materiale vario), a favore prevalentemente di partiti politici nonché associazioni culturali e di categoria, ecc. avvenute nel triennio 1989 91;

che a seguito di tale citazione, con atto notificato il 14/1 /02, gli amministratori convenuti tranne il BUIA e, cioè, C.A. A., M. A., S. B., M. C., N. C., A. C., O. D.F., F. L., M. I., N. M., B. S., V. T. e G. Z. hanno proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, deducendo sotto diversi profili che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, come già affermato da queste SS.UU.: hanno concluso in conformità;

che il Procuratore Regionale della corte dei Conti, con controricorso, ha contestato il fondamento della avversa prospettazione, chiedendo la declaratoria della giurisdizione del giudice contabile per tutte le fattispecie oggetto del giudizio di responsabilità o, in subordine, per alcune di esse in base ai motivi indicati.

 

OSSERVA IN DIRITTO

Con il ricorso per regolamento, la giurisdizione del giudice ordinario è prospettata in base alle seguenti considerazioni: le aziende municipalizzate, come quella di cui sono amministratori i ricorrenti, appartengono alla categoria degli enti pubblici economici per cui compete al Giudice ordinario il giudizio sulla responsabilità degli amministratori degli enti medesimi per l'attività imprenditoriale svolta, alla quale sono certamente riconducibili le delibere contestate dalla Procura Regionale (secondo costante giurisprudenza delle SS.UU., da ultimo ribadita con la sentenza n. 9649/01).

A sua volta, la Procura Regionale deduce a fondamento dell'esistenza della giurisdizione contabile una serie di argomenti che sono fondati, in base ai riscontri normativi e giurisprudenziali che seguono.

Va infatti osservato che con riguardo alla gestione da parte dei comuni dei servizi pubblici locali a mezzo di aziende speciali, benché debba escludersi la natura meramente programmatica degli artt. 22 e 23 della legge n. 142/90 sulle autonomie locali, trattandosi, al contrario, di norme di natura precettiva e di immediata vigenza, tuttavia dette norme non incidono direttamente sulle aziende municipalizzate preesistenti, trasformandole in enti strumentali dotati di personalità giuridica, essendo all'uopo necessaria l'adozione di provvedimenti di adeguamento (Cass. sez. un. 18 dicembre 1998 n. 12708). Ed in questa ottica è stato anche recentemente affermato che le aziende municipalizzate, precedentemente disciplinate dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, anche anteriormente alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali e ai provvedimenti di adeguamento di cui all'art. 23 di detta legge, svolgevano la loro attività economica con modalità e strumenti tipicamente imprenditoriali, con conseguente distinzione, in tema di responsabilità dei preposti, fra atti nei quali si esplica, con moduli imprenditoriali, l'attività gestionale, e atti espressivi di poteri autoritativi o di funzioni pubbliche. Ne deriva che, in tema di responsabilità di amministratori di aziende municipalizzate, è devoluto alla giurisdizione della Corte dei Conti solo il giudizio su fattispecie idi responsabilità cosiddette formali o contabili, tipizzate dagli artt. 251 e ss. del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, mentre il giudizio sulle diverse fattispecie di cui agli artt. 261, 263, 264 e 265 dello stesso T.U., qualificate dal dolo o dalla colpa grave dell'agente, è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. sez. un. 20 febbraio 2003 n. 2605). Ma ad un'ulteriore più approfondita riflessione sembra preferibile il diverso orientamento, secondo il quale invece l'art. 58 legge n. 142 del 1990, disponente per gli amministratori degli enti locali l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, ha avuto l'effetto di estendere al settore della responsabilità per danno erariale arrecato all'ente locale dal suo amministratore o dipendente le norme di carattere processuale che riservano alla giurisdizione della Corte dei Conti tutte le controversie in tema di responsabilità patrimoniale di funzionari, agenti ed impiegati statali, con la conseguenza che viene meno, anche rispetto agli amministratori di enti locali, la necessità di distinguere tra responsabilità formale (riservata alla giurisdizione contabile ai sensi dell'art. 260 r.d. n. 383 del 1934) e generica responsabilità amministrativa (riservata alla giurisdizione ordinaria dagli artt. 261 e 265 r.d. citato, oggi abrogati in forza dell'art. 64 legge n. 142 del 1990) (Case. sez. un. 12 giugno 1999 n. 325).

Ciò premesso, conformemente alle conclusioni del P.G., il ricorso va rigettato, con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice contabile.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la natura di parte puramente formale della Procura Regionale della Corte dei Conti.

 

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti; nulla per le spese. 

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