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Ordinanza, 27 agosto 2020
Ulteriori disposizioni circa l'importazione di beni per fronteggiare l'emergenza Codiv-19.
GU n.216 del 31-8-2020
Ordinanza
Materia: Sanita'/salute

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E 
CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 27 agosto 2020 
Ulteriori disposizioni circa l'importazione di beni per  fronteggiare
l'emergenza Codiv-19. (Ordinanza n. 19). (20A04705) 
(GU n.216 del 31-8-2020)

 
 
Il Commissario straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento
  delle   misure   di   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza
  epidemiologica Covid-19. 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministeri del 31 gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19; 
  Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020,
recante -Misure di potenziamento del servizio sanitario  nazionale  e
di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19-; 
  Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge  che  prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e'  nominato  un
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri,  anche
in deroga alle disposizioni vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020 n. 0006119P4.8.1.4.1.,  con  il  quale,  all'art.  1,  il  dott.
Domenico Arcuri  e'  stato  nominato  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui
sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122; 
  Considerato l'art. 122 richiamato con cui il  Commissario  procede,
altresi', all'acquisizione di ogni bene strumentale per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica in corso. 
  Vista la decisione (UE) 2020/491 della  Commissione  del  3  aprile
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  serie
L103 del 3 aprile 2020, con la quale viene concessa, a far  data  dal
30 gennaio  2020  e  fino  al  31  luglio  2020,  e  fatta  salva  la
possibilita' di proroga, l'esenzione dai dazi doganali e dall'imposta
sul valore aggiunto (IVA) per le importazioni di merci  necessarie  a
contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19,  individuando  la
portata e le condizioni di applicazione  del  beneficio,  nonche'  le
misure  previste  per  il  controllo  e  la   rendicontazione   delle
operazioni in questione; 
  Vista la decisione (UE) 2020/1101 della Commissione del  23  luglio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  serie
L241 del 27 luglio 2020, con la quale  viene  prorogata  fino  al  31
ottobre 2020 la validita'  della  summenzionata  decisione  2020/491,
confermando la portata e le condizioni di applicazione del beneficio,
nonche' le misure previste per  il  controllo  e  la  rendicontazione
delle operazioni in questione; 
  Vista  l'ordinanza  n.  6/2020  con   la   quale   il   Commissario
straordinario ha previsto lo svincolo diretto delle  merci  utili  al
contrasto dell'epidemia in atto; 
  Vista la circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  n.  19
del 9 luglio 2020 con la quale, al fine di snellire,  semplificare  e
velocizzare  il  processo  connesso  alle  suddette  importazioni  in
esenzione, sono state introdotte  nuove  applicazioni  informatizzate
utili  a  sostituire  le  formalita',  cui  adempiere  con  modalita'
cartacee, previste dalla determinazione direttoriale  107042/RU,  sia
con  riguardo  all'approvazione  e  all'iscrizione  dei  soggetti  in
apposito  Albo  dei  beneficiari  sia  per  la   prenotazione   delle
importazioni in franchigia; 
 
                               Dispone 
 
che  le  operazioni  di  importazione  effettuate   dal   Commissario
straordinario per l'emergenza, a seguito di elaborazione del circuito
doganale di controllo,  siano  esitate  in  controllo  documentale  e
vengano svincolate dal competente Ufficio delle dogane in assenza  di
iscrizione  del  commissario  all'albo  dei  beneficiari,   rimanendo
efficace la presentazione del modulo  di  svincolo  diretto  previsto
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in attuazione dell'ordinanza
del Commissario straordinario n. 6/2020,  con  conseguente  esenzione
delle imposte doganali e dell'IVA. 
  La presente ordinanza produce effetti sino alla data  di  efficacia
delle disposizioni  previste  nella  decisione  (UE)  2020/491  della
Commissione  del  3  aprile  2020  e   successive   modificazioni   e
integrazioni. 
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 agosto 2020 
 
                                 Il Commissario straordinario: Arcuri 

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