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Decreto, 4 maggio 2020
Disposizioni applicative e criteri per l'accesso ai contributi previsti, a favore delle istituzioni scolastiche e degli studenti, dall'articolo 1, commi 389, 390, 391, 392, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
GU n.203 del 14-8-2020
Decreto
Materia: Pubblica amministrazione/attività

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2020 

Disposizioni  applicative  e  criteri  per  l'accesso  ai  contributi
previsti, a favore delle istituzioni scolastiche  e  degli  studenti,
dall'articolo 1, commi 389, 390, 391, 392, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160. (20A04365) 
(GU n.203 del 14-8-2020)
Titolo I
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Capo I
Contributo alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine
e grado di cui all'art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  -Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri-; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il -Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa-; 
  Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198,  recante  -Istituzione  del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione  e  deleghe
al  Governo  per  la  ridefinizione  della  disciplina  del  sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica  e
televisiva locale, della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei
giornalisti e della composizione e  delle  competenze  del  Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione  del  servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo   e
multimediale-, ed in particolare l'art. 1, concernente  le  fonti  di
alimentazione, le finalita' ad esso riferibili, nonche' le  modalita'
di  ripartizione  del  Fondo  per  il  pluralismo   e   l'innovazione
dell'informazione; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  -Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022- ed in  particolare  l'art.  1,
comma 389, con cui si dispone che -A decorrere dall'anno  2020,  alle
istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine  e  grado,
che  acquistano  uno  o  piu'  abbonamenti  a  periodici  e   riviste
scientifiche e di settore, anche in formato digitale, e'  attribuito,
previa  istanza  diretta  al  Dipartimento   per   l'informazione   e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo
fino  al  90  per  cento  della  spesa.  Con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  e'  emanato  annualmente   il   bando   per
l'assegnazione del contributo di cui al presente  comma,  sulla  base
dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392-; 
  Visto inoltre, l'art. 1, comma 390, della citata legge 27  dicembre
2019, n. 160 con cui si dispone che -A decorrere dall'anno 2020, alle
istituzioni scolastiche e paritarie, che adottano  programmi  per  la
promozione  della  lettura  critica  e  l'educazione   ai   contenuti
informativi, nell'ambito dei piani per l'offerta formativa rivolti ai
frequentanti la scuola secondaria  di  primo  grado,  e'  attribuito,
previa  istanza  diretta  al  Dipartimento   per   l'informazione   e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo
fino al 90 per cento  della  spesa  per  l'acquisto  di  uno  o  piu'
abbonamenti a quotidiani,  periodici  e  riviste  scientifiche  e  di
settore,  anche  in  formato  digitale.  Con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  e'  emanato  annualmente   il   bando   per
l'assegnazione del contributo di cui al presente  comma,  sulla  base
dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392-; 
  Visto, altresi' l'art. 1, comma 391 della legge 27  dicembre  2019,
n. 160, con cui si dispone  che  -A  decorrere  dall'anno  scolastico
2020-2021, gli  studenti  censiti  nell'Anagrafe  nazionale  studenti
frequentanti  le  scuole  secondarie  di  secondo  grado  statali   e
paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura
critica  e  l'educazione   ai   contenuti   informativi   nell'ambito
dell'istituzione scolastica di appartenenza possono  concorrere,  per
il tramite delle medesime istituzioni  scolastiche,  all'assegnazione
di un  contributo  per  l'acquisto  di  abbonamenti  a  quotidiani  o
periodici,  anche   in   formato   digitale,   accessibile   mediante
piattaforma di erogazione voucher in forma  virtuale  associata  alla
Carta dello studente "IoStudio",  di  cui  all'art.  10  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 63-; 
  Visto, infine l'art. 1, comma 392 della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, con cui si dispone che -I contributi di cui ai commi 389, 390  e
391 sono concessi per un  importo  complessivo  non  superiore  a  20
milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'art.
1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n.  198,  nell'ambito  delle
risorse   del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge  n.  198  del  2016,
destinate  agli  interventi  di  competenza  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. Per le finalita' di cui ai commi 389,  390  e
391, il predetto fondo e' incrementato di 20 milioni di euro annui  a
decorrere dal 2020. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  o  del  sottosegretario  con  delega   all'informazione   e
all'editoria,  di   concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabiliti
i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391,
nonche' i criteri per l'individuazione  annuale  della  platea  degli
aventi  diritto  ai  contributi  di  cui  al  comma  391,  anche  con
riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa-. 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  13
settembre 2019, con il  quale  il  dott.  Andrea  Martella  e'  stato
nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
26 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2019,
con il quale sono, tra  l'altro,  attribuite  al  Sottosegretario  di
Stato, dott. Andrea Martella, le funzioni spettanti al Presidente del
Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti  editoriali,
informazione e comunicazione del Governo nonche'  l'attuazione  delle
relative politiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio
2020, con il quale  l'onorevole  Lucia  Azzolina  e'  stata  nominata
Ministro dell'istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e beneficiari 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre  2019,  n.
160, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni  ordine
e grado e' riconosciuto, a decorrere dall'anno  2020,  un  contributo
fino al 90 per cento  della  spesa  per  l'acquisto  di  uno  o  piu'
abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore. 
                               Art. 2 
 
                              Requisito 
 
  E' requisito di ammissione al beneficio di cui  all'articolo  1  la
delibera del collegio dei  docenti  che  individua,  nell'ambito  dei
prodotti editoriali ammessi al contributo ai sensi  dell'art.  3,  le
testate riconosciute come utili a fini didattici. 
                               Art. 3 
 
                     Spese ammesse al contributo 
 
  Sono ammesse al contributo di cui all'articolo 1 le spese sostenute
per l'acquisto  di  uno  o  piu'  abbonamenti,  anche  riferiti  alla
medesima testata, a periodici e riviste scientifiche  e  di  settore,
pubblicati in edizione cartacea ovvero  editi  in  formato  digitale,
iscritti presso il competente tribunale, ai sensi dell'art.  5  della
legge 8 febbraio 1948, n.  47,  ovvero  iscritti  al  registro  degli
operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma  6,  lettera  a),
numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dotati  in  ogni  caso
della figura del direttore responsabile. 
Capo II
Contributo alle istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie
di primo grado di cui all'art. 1, comma 390 della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160

                               Art. 4 
 
                        Oggetto e beneficiari 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 390, della legge 27 dicembre  2019,  n.
160, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie,  che  adottano
programmi per la promozione della lettura critica e  l'educazione  ai
contenuti informativi, nell'ambito dei piani per l'offerta  formativa
rivolta ai frequentanti  la  scuola  secondaria  di  primo  grado, e'
riconosciuto, a decorrere dall'anno 2020, un contributo  fino  al  90
per cento della spesa per l'acquisto di  uno  o  piu'  abbonamenti  a
quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore,  anche  in
formato digitale. 
                               Art. 5 
 
                              Requisiti 
 
  Sono requisiti  contestuali  di  ammissione  al  beneficio  di  cui
all'art. 4: 
    1. la delibera di recepimento, nell'ambito  del  Piano  triennale
per l'offerta formativa, di programmi per la promozione della lettura
critica e l'educazione ai contenuti  informativi,  nell'ambito  delle
seguenti aree: 
      a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano,  dell'Unione
europea e degli organismi internazionali;  storia  della  bandiera  e
dell'inno  nazionale;  Agenda  2030  per  lo  sviluppo   sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25  settembre
2015; educazione alla cittadinanza digitale, secondo le  disposizioni
dell'art. 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92; elementi  fondamentali
di  diritto,  con  particolare  riguardo  al  diritto   del   lavoro;
educazione  ambientale,  sviluppo  eco-sostenibile   e   tutela   del
patrimonio ambientale, delle  identita',  delle  produzioni  e  delle
eccellenze territoriali e agroalimentari; educazione alla legalita' e
al  contrasto  delle   mafie;   educazione   al   rispetto   e   alla
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni  pubblici  comuni;
formazione di base in materia di protezione civile; 
      b) dialogo interculturale ed interreligioso; 
      c)  ogni  altro  approfondimento  specialistico  coerente   con
l'offerta formativa; 
    2.  la  delibera  del  collegio  dei   docenti   che   individua,
nell'ambito dei prodotti editoriali ammessi al  contributo  ai  sensi
dell'art. 6, le testate riconosciute come utili a fini didattici. 
                               Art. 6 
 
                     Spese ammesse al contributo 
 
  Sono ammesse al contributo di cui all'art. 4 le spese sostenute per
l'acquisto, nell'ambito del programma di cui all'art. 5, comma 1,  di
uno o piu' abbonamenti,  anche  riferiti  alla  medesima  testata,  a
quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore,  pubblicati
in edizione cartacea  ovvero  editi  in  formato  digitale,  iscritti
presso il competente tribunale, ai sensi dell'art. 5  della  legge  8
febbraio 1948, n. 47, ovvero iscritti al registro degli operatori  di
comunicazione di cui all'art. 1, comma  6,  lettera  a),  numero  5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, dotati in ogni caso della  figura
del direttore responsabile. 
Capo III
Procedimento per l'assegnazione dei contributi a favore delle istituzioni scolastiche

                               Art. 7 
 
                        Accesso ai contributi 
 
  Le  istituzioni  scolastiche  statali  e  paritarie  che  intendono
accedere ai contributi di cui  agli  articoli  1  e  4  del  presente
decreto   presentano   apposita   domanda   al    Dipartimento    per
l'informazione e l'editoria, esclusivamente per via  telematica,  nei
termini e con le modalita' stabiliti dai rispettivi bandi annuali  di
cui all'art. 8. 
                               Art. 8 
 
               Bandi per l'assegnazione dei contributi 
 
  Con  decreti  del  Capo  del  Dipartimento  per  l'informazione   e
l'editoria sono emanati annualmente i bandi  per  l'assegnazione  dei
contributi di cui all'art. 1 e all'art. 4. 
  Nei bandi di cui al comma 1 sono stabiliti i termini e le modalita'
per l'invio delle domande e sono indicati i  criteri  di  ammissione,
secondo quanto prescritto dal presente decreto,  nonche'  le  risorse
disponibili, definite secondo il procedimento di cui all'art. 9. 
  Nei medesimi bandi, inoltre, e' indicato, sulla base delle  risorse
annualmente disponibili e del numero  delle  istituzioni  scolastiche
legittimate a presentare  la  domanda,  l'importo  per  il  quale  e'
assicurato, a ciascuna istituzione scolastica richiedente in possesso
dei requisiti prescritti, il rimborso  della  spesa  sostenuta  nella
misura massima consentita del 90 per cento della stessa. 
  I bandi di cui al comma l sono pubblicati sul sito del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria e del Ministero dell'istruzione. 
                               Art. 9 
 
                         Risorse disponibili 
 
  L'ammontare  delle  risorse  da  destinare  ai  contributi  di  cui
all'art. 1 e all'art. 4 e' determinato annualmente con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'art.  1,  comma  6,
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito  delle  risorse  del
Fondo per il pluralismo  e  l'innovazione  dell'informazione  di  cui
all'art.  1  della  predetta  legge  destinate  agli  interventi   di
competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                               Art. 10 
 
                     Assegnazione del contributo 
 
  Il Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri  provvede  a  formare  gli  elenchi  delle
istituzioni scolastiche  cui  e'  riconosciuto,  rispettivamente,  il
contributo di cui all'art. 1 e all'art. 4, con  il  relativo  importo
spettante a ciascun soggetto. 
  Tali elenchi sono approvati con decreto del Capo del Dipartimento e
tempestivamente  pubblicati,  con  la  dovuta  evidenza,   sul   sito
istituzionale del Dipartimento stesso. 
  In caso di richiesta per un ammontare pari o inferiore  all'importo
di cui all'art. 8, comma  3,  il  contributo  e'  riconosciuto  nella
misura del 90 per cento della spesa sostenuta  per  l'acquisto  degli
abbonamenti. 
  In caso di richiesta per un ammontare superiore all'importo di  cui
all'art. 8, comma 3, il contributo e' riconosciuto in misura pari  al
90  per  cento  del  suddetto  importo,  integrato,  in  presenza  di
eventuali risorse residue,  della  quota  risultante  dalla  seguente
operazione: ripartizione  proporzionale  delle  risorse  residue  tra
tutti i soggetti che hanno richiesto importi superiori. In  tal  caso
l'elenco di cui al comma 1 e' formato tenendo conto dell'esito  della
ripartizione proporzionale. 
  L'importo attribuibile non puo' comunque essere superiore al 90 per
cento della spesa sostenuta per l'acquisto degli abbonamenti. 
Titolo II
CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI STUDENTI
Capo I
Contributo agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo 
grado statali e paritarie di cui all'art. 1, comma 391 della legge 
27 dicembre 2019, n. 160

                               Art. 11 
 
                        Oggetto e beneficiari 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 391 della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, gli studenti censiti
nell'Anagrafe nazionale studenti, frequentanti le  scuole  secondarie
di secondo grado, statali e paritarie, che  partecipano  a  programmi
per la promozione della lettura critica e l'educazione  ai  contenuti
informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di  appartenenza,
possono concorrere, per il tramite delle istituzioni  scolastiche  di
appartenenza all'assegnazione di  un  contributo  per  l'acquisto  di
abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale. 
  In sede di prima applicazione,  in  via  sperimentale,  per  l'anno
scolastico  2020-2021,  il  contributo  e'  destinato  agli  studenti
frequentanti la prima  classe  della  scuola  secondaria  di  secondo
grado. 
  A  decorrere  dall'anno  scolastico   2021-2022   la   platea   dei
destinatari  e'  stabilita  annualmente  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria secondo  le  indicazioni
fornite dal Ministero dell'istruzione in base ai seguenti criteri: 
    ammontare delle risorse disponibili; 
    risultanze della sperimentazione; 
    principio di rotazione dei beneficiari. 
                               Art. 12 
 
                              Requisiti 
 
  Sono requisiti  contestuali  di  ammissione  al  beneficio  di  cui
all'art. 11: 
    1. frequenza della scuola secondaria di  secondo  grado.  Per  il
solo anno scolastico 2020/2021 e' richiesta la frequenza  alla  prima
classe della scuola secondaria di secondo grado; 
    2. partecipazione a programmi per  la  promozione  della  lettura
critica e l'educazione ai contenuti informativi previsti  nell'ambito
dei piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti  la  scuola
secondaria  di  secondo   grado,   dall'istituzione   scolastica   di
appartenenza; 
    3. attribuzione della Carta dello studente -IoStudio-. 
Capo II
Procedimento per l'assegnazione del contributo a favore degli studenti

                               Art. 13 
 
                        Accesso al contributo 
 
  La domanda di ammissione al contributo a favore degli studenti,  e'
presentata dall'istituzione scolastica di  appartenenza,  secondo  le
modalita' e i termini specificati con il provvedimento del  Capo  del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria,  di  cui  all'art.  11,
comma 3. 
                               Art. 14 
 
                     Assegnazione del contributo 
 
  L'ammontare  delle  risorse  da  destinare  al  contributo  di  cui
all'art. 11 e' determinato annualmente con il decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 6, della legge 26
ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle  risorse  del  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'art. 1  della
predetta  legge  destinate  agli  interventi  di   competenza   della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  Le risorse disponibili sono ripartite tra tutti gli studenti aventi
diritto. 
  Il contributo riconosciuto  e'  fruibile  mediante  piattaforma  di
erogazione voucher in  forma  virtuale  associata  alla  Carta  dello
studente -IoStudio-, di cui all'art. 10 del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 63. 
  Il contributo riconosciuto non costituisce reddito imponibile e non
rileva  ai  fini  del  computo  del  valore   dell'indicatore   della
situazione economica equivalente. 
                               Art. 15 
 
                       Utilizzo del contributo 
 
  Il contributo di cui all'art. 11 e' utilizzato  per  l'acquisto  di
uno o piu'  abbonamenti  a  quotidiani  o  periodici,  pubblicati  in
edizione cartacea ovvero editi in formato digitale,  iscritti  presso
il competente Tribunale, ai sensi dell'art. 5 della legge 8  febbraio
1948,  n.  47,  ovvero  iscritti  al  registro  degli  operatori   di
comunicazione di cui all'art. 1, comma  6,  lettera  a),  numero  5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, dotati in ogni caso della  figura
del direttore responsabile, e accreditati con  le  modalita'  di  cui
all'art. 16. 
                               Art. 16 
 
                     Registrazione degli editori 
 
  Le imprese editrici di quotidiani, periodici, riviste  scientifiche
e di settore,  che  intendono  contribuire  all'offerta  di  prodotti
editoriali fruibili attraverso l'utilizzo della Carta dello  studente
-IoStudio- si accreditano sull'apposita piattaforma  informatica  che
sara' resa disponibile sul sito istituzionale  del  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria, con le modalita' che saranno specificate
con il provvedimento del Capo del Dipartimento di  cui  all'art.  11,
comma 3. 
                               Art. 17 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  I contributi di cui agli articoli 1, 4 e 11  del  presente  decreto
sono concessi, per un importo complessivo non superiore a 20  milioni
annui, stabilito  annualmente  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma  6,  della  legge  26
ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle  risorse  del  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della
predetta  legge,  destinate  agli  interventi  di  competenza   della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto sara' trasmesso ai compenti organi di controllo
e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 4 maggio 2020 
 
                                      p. Il Presidente                
                                 del Consiglio dei ministri           
                    Il Sottosegretario di Stato con delega in materia 
                                 di informazione ed editoria          
                                           Martella                   
Il Ministro dell'istruzione 
          Azzolina 

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2020 
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1138 


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